Re: [legalit] Sintesi per legalit@googlegroups.com - 25 messaggi in 13 argomenti

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Patrizio Menchetti

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Sep 14, 2010, 2:15:58 PM9/14/10
to leg...@googlegroups.com
Mille grazie, I owe you one!

On 14 Sep 2010 at 13:27, legalit...@googlegroups.com wrote:

> "Gianni Cataldi" <giovann...@teletu.it> Sep 14 01:28PM +0200 ^
>
>  
> Credo che il riportandoti il cappelletto introduttivo della sentenza
> dovrebbe esserti sufficiente a soddisfare la tua "curiosità".
> Salutali da parte mia quando li sentirai.
> ;-)
> Gianni Cataldi
>  
>  
> Cassazione civile , sez. lav., 11 gennaio 2006, n. 233
>  
>  
> LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
> SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri
> Magistrati: Dott. SENESE Salvatore
> - Presidente - Dott. FIGURELLI Donato -
> Consigliere - Dott. CAPITANIO Natale -
> Consigliere - Dott. DE RENZIS Alessandro -
> Consigliere - Dott. AMOROSO Giovanni - rel.
> Consigliere - ha pronunciato la seguente:
> sentenza sul ricorso proposto da:
> L.C.E., elettivamente domiciliato in ROMA piazzale CLODIO 32, presso lo
> studio dell'avvocato CIABATTINI LIDIA, che lorappresenta e difende
> unitamente all'avvocato GIORGIO TREGLIA, giustadelega in atti;
> - ricorrente - contro
> CNPAF - CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA FORENSE, inpersona
> del legale rappresentante pro tempore, elettivamentedomiciliato in
> ROMA VIA CASSIODORO 19, presso lo studio dell'avvocatoIANARI LUIGI, che lo
> rappresenta e difende unitamente all'avvocatoRICCARDO MUSATTI, giusta
> delega in atti;
> - controricorrente -avverso la sentenza n. 630/2002 della Corte
> d'Appello di MILANO,depositata il 25/10/2002 - R.G.N. 131/2002;
> udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza
> del07/10/2005 dal Consigliere Dott. Giovanni AMOROSO;
> udito l'Avvocato CIABATTINI; udito
> il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.MATERA
> Marcello che ha concluso per il rigetto del ricorso.
>  
> STUDIO DELL'AVVOCATO
> GIOVANNI CATALDI
> Via F. Meninni n. 235 - 70024 Gravina in Puglia (BA) Tel. / Fax +39
> 080.326.82.66 Mobile +39 333.610.41.70
>
>
> Le informazioni contenute nella presente e-mail e nei documenti
> eventualmente allegati sono confidenziali e sono comunque riservate al
> destinatario delle stesse. La loro diffusione, distribuzione e/o copia da
> parte di terzi è proibita e può costituire violazione della normativa che
> tutela il diritto alla privacy. Se avete ricevuto questa comunicazione per
> errore, Vi preghiamo di informare immediatamente il mittente del messaggio e
> di distruggere questa e-mail.


Gianpiero Lembo

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Sep 14, 2010, 3:21:43 PM9/14/10
to leg...@googlegroups.com
Possibile che la professione si debba svilire cosi'? E' desolante.


Da: leg...@googlegroups.com [mailto:leg...@googlegroups.com] Per conto di legalit...@googlegroups.com
Inviato: martedì 14 settembre 2010 19.27
A: Destinatari sintesi
Oggetto: [legalit] Sintesi per leg...@googlegroups.com - 25 messaggi in 13 argomenti

Gruppo: http://groups.google.com/group/legalit/topics

    Andrea BULGARELLI <andrea.b...@studiobulgarelli.it> Sep 14 07:26PM +0200 ^
     
    Domanda succinta:
     
    Non mi liquidano una parcella in un divorzio congiunto nel quale la
    mia cliente era stata ammessa ai benefici del gratuito patrocinio
    (taccio per decenza le ragioni).
    Faccio opposizione e me la rigettano.
    Devo ricorrere in Cassazione?
     
     
    Avv. Andrea BULGARELLI
    Via camatta, 1
    41121 Modena
    tel. 059 245458 fax 059 9120298
    <mailto:andrea.b...@studiobulgarelli.it>andrea.b...@studiobulgarelli.it
     
    -------------------------------------------------------------
    Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 si precisa che le informazioni contenute
    in questo messaggio sono riservate ed a uso esclusivo del
    destinatario. Qualora il messaggio in parola Le fosse pervenuto per
    errore, La invitiamo ad eliminarlo senza copiarlo e a non inoltrarlo
    a terzi, dandocene gentilmente comunicazione. Grazie.
     
    Pursuant to Legislative Decree No. 196/2003, you are hereby informed
    that this message contains confidential information intended only for
    the use of the addressee. If you are not the addressee, and have
    received this message by mistake, please delete it and immediately
    notify us. You may not copy or disseminate this message to anyone. Thank you.

     

    Umberto Negri <u.n...@gmail.com> Sep 14 07:19PM +0200 ^
     
    L'amministratore di un condominio da anni ritiene che Tizio sia proprietario
    di una piccola unità immobiliare e come tale lo convoca alle assemblee e gli
    invia i verbali. Tizio partecipa ad alcune assemblee e paga, pur senza
    regolarità, le spese condominali. Comunque si presenta come proprietario.
    Avendo Tizio cessato di pagare da un paio d'anni, l'amministratore mi chiede
    di agire ex art. 63 disp. att. c.c., ma scopro che in realtà l'unità
    immobiliare è di proprietà di una Società Semplice in liquidazione, di cui
    Tizio è unico socio e liquidatore....
     
    Ho pensato di inviare i verbali delle ultime o dell'ultima assemblea alla
    Società Semplice presso il domicilio del Liquidatore Tizio, aspettare i
    termini di decadenza per l'impugnazione e poi agire monitoriamente nei
    confronti della società. Ma basta per proteggersi da eventuali opposizioni?
    E' necessaria un'assemblea in cui si convochi la società, si prenda atto
    dell'effettivo stato della proprietà e si modifichi l'intestazione della
    tabella di ripartizione delle spese? E' possibile individuare qualche
    responsabilità di Tizio, proprietario apparente, che con il suo
    comportamento ha indotto in errore il Condominio?
     
    Io non ho trovato nulla, magari qualcuno ha avuto una esperienza del
    genere...
     
    Ringrazio per gli eventuali contributi
    --
    *Avv. Umberto Negri*
    C.so Monte Cucco 19 - 10139 Torino TO
    Tel. Fax: 0117931868 Cell. 3358239704
    Email: u.n...@gmail.com
    Email cert.: umbert...@pec.ordineavvocatitorino.it
    Web: http://www.avvocatonegri.it

     

 Argomento: notifica verbale
    "Studio Legale Faltoni" <l.fa...@studiofaltoni.it> Sep 14 07:17PM +0200 ^
     
    Cari Colleghi,
    un dubbio delle 19:15 che mi sorge leggendo l'atto di un collega.
    Avete mai contestato in opposizione ad un verbale di accertamento per violazione del codice della strada, l'illegittima modalità di notifica del verbale, perchè spedito da un ufficio postale collocato in altra provincia (ad esempio verbale spedito da ufficio postale di Rimini a Firenze, con violazione avvenuta chiaramente a Firenze)? Il funzionario dell'amministrazione che in tal caso sostituisce l'ufficiale giudiziario, non dovrebbe come quest'ultimo consegnare personalmente all'ufficio postale il plico raccomandato?
     
    Grazie a chi vorrà rispondere a tale mia elucubrazione.
    Luciana Faltoni
     
    -----------------------------------------------------------------------------------------
    Studio Legale Commerciale Faltoni
    Via Monte Falco 26
    52100 Arezzo
    Tel.0575.28977 - 0575.299064 Fax.0575.28084
    email: l.fa...@studiofaltoni.it
    PEC: Avv.Lucia...@legalmail.it

     

    "studiotognacci" <studiot...@alice.it> Sep 14 06:50PM +0200 ^
     
    Sto preparando per la prima volta in vita mia una istanza di remissione alla Corte costituzionale.
    Vorrei chiedere a chi è più esperto indicazioni sulla procedura che, a quello che ho approfondito, è praticamente automatico laddove il Giudice accolga detta istanza e effettui remissione degli atti alla Corte.
    In particolare vorrei conferma sul punto che detta istanza si può depositare in ogni stato e grado del giudizio, anche fuori udienza.
    Grazie,
    Avv. Stefano Tognacci
    Rimini

     

    Luca de Grazia <lu...@degrazia.it> Sep 14 05:47PM +0200 ^
     
    ----------------------------------------------------------------------------------------------
     
    Caro cliente, mi paghi solo se vinco
     
    http://www.ilsole24ore.com/art/norme-e-tributi/2010-09-13/caro-cliente-paghi-solo-090910.shtml?uuid=AYyr5SPC
     
    Paghi in base al risultato: è la formula sempre più utilizzata dagli studi
    legali per invogliare le vittime di malasanità a farsi avanti e tentare la
    strada del risarcimento dei danni. Basta una semplice e veloce ricerca su
    internet per rendersi conto della platea di professionisti che hanno sposato
    questo approccio. E ciò grazie anche alle nuove tecnologie, che consentono
    al legale di coprire l'intero territorio nazionale e al potenziale cliente
    di rapportarsi con lo studio dell'avvocato via mail.
     
    Attraverso la posta elettronica, infatti, si possono spedire i documenti
    necessari per la prima consulenza e seguire passo dopo passo – così, almeno,
    promettono alcuni siti – l'evolversi della pratica. In molti casi, viene
    assicurato che tutte le comunicazioni tra cliente e professionista avvengono
    in un'area protetta, con la garanzia, pertanto, che le informazioni sono al
    sicuro da intrusioni di occhi indiscreti. Le nuove vie telematiche non
    impediscono, tuttavia, che il cliente possa ricorrere anche a modalità più
    tradizionali, come il colloquio in studio o attraverso il telefono.
     
    Ciò che viene sempre ben evidenziato è l'esborso zero chiesto al cliente: è
    lo studio legale che anticipa le spese per istruire la causa e che batte
    cassa solo nel caso il contenzioso vada a buon fine e l'interessato ottenga
    l'agognato risarcimento. C'è, tuttavia, da presumere che il professionista
    prima di accettare di instaurare una controversia si riservi – anche laddove
    non viene specificato – di valutarne il "successo", così da non andare
    incontro ad antieconomiche capitolazioni.
    In certi casi la consulenza preventiva viene posta come condizione per non
    imbarcarsi in lunghi e incerti contenziosi. In quei casi, però, di solito lo
    studio legale si fa pagare il parere preventivo, che può essere richiesto
    sempre per via telematica: si inviano i documenti, si salda con carta di
    credito, si ottiene il responso.
    La battaglia legale contro i casi di malasanità è spesso condotta non dal
    singolo avvocato ma da studi multidisciplinari, dove c'è l'esperto di
    diritto, il medico legale, il consulente assicurativo.
    Oltre agli studi legali, il mercato dei risarcimenti è battuto dalle
    associazioni. E il messaggio è sempre lo stesso: niente soldi fino alla
    sentenza.
    *
    ----------------------------------------------------------------------------------------------
    *
    Che dire?
     
    Cambiamo mestiere?
     
    Cordiali saluti.
     
    (Avv. Luca-M. de Grazia)
    --
    Sent from Gmail, please reply to original adress.

     

    "Avv. Elisa Plutino" <plu...@studio-avvocatiassociati.it> Sep 14 05:51PM +0200 ^
     
    ci sto pensando seriamente...
    :-(
    Il giorno 14/set/2010, alle ore 17.47, Luca de Grazia ha scritto:
     
    > Cambiamo mestiere?
     
    ___________________________
    Avv. Elisa Plutino- Studio Legale Avvocati Associati Faletti, Lamberti, Plutino e Testori
    Via Aldo Moro 13 - 25124 Brescia
    Tel. 030.226420- Fax 030226421
     
    Le informazioni contenute nella presente e-mail e negli eventuali allegati, devono
    essere nella disponibilità del solo destinatario. Se avete ricevuto per errore questa e-
    mail siete pregati di contattare il mittente e di provvedere alla sua rimozione e
    distruzione. La relativa diffusione e comunicazione, da parte di soggetto diverso dal
    destinatario, è vietata dagli artt.li 616 e segg. c.p. e dal D.Lg.vo nr. 196/03.
    Chiunque venga in possesso non autorizzato di questa e-mail e vincolato dalla Legge
    a non leggerne il contenuto, a non copiarla, a non diffonderla e a non usarla

     

    "De Cata Giuseppe" <dec...@tiscali.it> Sep 14 05:54PM +0200 ^
     
    In caso di soccombenza e di condanna alle spese. Chi paga?
    ----- Original Message -----
    From: Luca de Grazia
    To: leg...@googlegroups.com
    Sent: Tuesday, September 14, 2010 5:47 PM
    Subject: [legalit] Caro cliente, mi paghi solo se vinco
     
     
    ----------------------------------------------------------------------------------------------
     
    Caro cliente, mi paghi solo se vinco
     
    http://www.ilsole24ore.com/art/norme-e-tributi/2010-09-13/caro-cliente-paghi-solo-090910.shtml?uuid=AYyr5SPC
     
    Paghi in base al risultato: è la formula sempre più utilizzata dagli studi legali per invogliare le vittime di malasanità a farsi avanti e tentare la strada del risarcimento dei danni. Basta una semplice e veloce ricerca su internet per rendersi conto della platea di professionisti che hanno sposato questo approccio. E ciò grazie anche alle nuove tecnologie, che consentono al legale di coprire l'intero territorio nazionale e al potenziale cliente di rapportarsi con lo studio dell'avvocato via mail.
     
    Attraverso la posta elettronica, infatti, si possono spedire i documenti necessari per la prima consulenza e seguire passo dopo passo – così, almeno, promettono alcuni siti – l'evolversi della pratica. In molti casi, viene assicurato che tutte le comunicazioni tra cliente e professionista avvengono in un'area protetta, con la garanzia, pertanto, che le informazioni sono al sicuro da intrusioni di occhi indiscreti. Le nuove vie telematiche non impediscono, tuttavia, che il cliente possa ricorrere anche a modalità più tradizionali, come il colloquio in studio o attraverso il telefono.
     
    Ciò che viene sempre ben evidenziato è l'esborso zero chiesto al cliente: è lo studio legale che anticipa le spese per istruire la causa e che batte cassa solo nel caso il contenzioso vada a buon fine e l'interessato ottenga l'agognato risarcimento. C'è, tuttavia, da presumere che il professionista prima di accettare di instaurare una controversia si riservi – anche laddove non viene specificato – di valutarne il "successo", così da non andare incontro ad antieconomiche capitolazioni.
    In certi casi la consulenza preventiva viene posta come condizione per non imbarcarsi in lunghi e incerti contenziosi. In quei casi, però, di solito lo studio legale si fa pagare il parere preventivo, che può essere richiesto sempre per via telematica: si inviano i documenti, si salda con carta di credito, si ottiene il responso.
    La battaglia legale contro i casi di malasanità è spesso condotta non dal singolo avvocato ma da studi multidisciplinari, dove c'è l'esperto di diritto, il medico legale, il consulente assicurativo.
    Oltre agli studi legali, il mercato dei risarcimenti è battuto dalle associazioni. E il messaggio è sempre lo stesso: niente soldi fino alla sentenza.
    ----------------------------------------------------------------------------------------------
     
    Che dire?
     
    Cambiamo mestiere?
     
     
    Cordiali saluti.
     
     
    (Avv. Luca-M. de Grazia)
    --
    Sent from Gmail, please reply to original adress.
     
     
    -- hai ricevuto questo messaggio in quanto iscritto al gruppo "legalit" - http://legalit.solignani.it

     

    "Avv. Elisa Plutino" <plu...@studio-avvocatiassociati.it> Sep 14 05:56PM +0200 ^
     
    c'è ancora qualcuno sano di mente che garantisce l'esito del giudizio e (soprattutto) si accolla le spese in caso di esito infausto?
     
     
    Il giorno 14/set/2010, alle ore 17.53, Peter Lewis Geti ha scritto:
     
    > Email: peter...@gmail.com
    > PEC: peter...@pec.ordineavvocaticatania.it
     
    > -- hai ricevuto questo messaggio in quanto iscritto al gruppo "legalit" - http://legalit.solignani.it
     
     
    ___________________________
    Avv. Elisa Plutino- Studio Legale Avvocati Associati Faletti, Lamberti, Plutino e Testori
    Via Aldo Moro 13 - 25124 Brescia
    Tel. 030.226420- Fax 030226421
     
    Le informazioni contenute nella presente e-mail e negli eventuali allegati, devono
    essere nella disponibilità del solo destinatario. Se avete ricevuto per errore questa e-
    mail siete pregati di contattare il mittente e di provvedere alla sua rimozione e
    distruzione. La relativa diffusione e comunicazione, da parte di soggetto diverso dal
    destinatario, è vietata dagli artt.li 616 e segg. c.p. e dal D.Lg.vo nr. 196/03.
    Chiunque venga in possesso non autorizzato di questa e-mail e vincolato dalla Legge
    a non leggerne il contenuto, a non copiarla, a non diffonderla e a non usarla

     

    "Avv. Massimo Billi" <massim...@libero.it> Sep 14 05:58PM +0200 ^
     
    Questo la dice lunga sull'idea che l'italiano medio ha dell'avvocato...
     
     
    Il giorno 14/set/10, alle ore 17:56, Avv. Elisa Plutino ha scritto:
     

     

    "Avv. Marco Mecacci" <avv.marc...@gmail.com> Sep 14 06:33PM +0200 ^
     
    Ecco la novità! un fenomeno che ha 40 anni...
     
    Dall'indomani dell'approvazione della 990/69 in poi, tutti i parafangai hanno sempre fatto così.. e continuano tuttora
     
    Se con i sinistri qualche volta va bene... (ma molto spesso i parafangai si intascano il "grano") con le altre posizioni emergono "arrosti" indicibili... e di solito il cliente scappa quando è troppo tardi.
     
    Di che ti preoccupi tu Luca?
     
    Quale collega offrirà consulenze e assistenza aggratis in materia di riservatezza, se non saprà neanche leggere l'intestazione del codice?
     
    E se lo farà e qualcuno ci sarà andato, subendo quello che ti puoi ben immaginare, quale migliore occasione per farsi pagare profumatamente al cambio di cavallo?
     
    Negli USA, è vero che c'è una fascia di avvocati che lavorano cosi; di solito però sono molto squalificati e non raccapezzano molto.
     
    I grandi studi che poi si occupano di class action o di claims, non lavorano certo con quell'approssimazione; però possono permettersi anticipi anche ingentissimi perchè sono partecipati da soci di capitale, cosa che qui è vietata.
     
    Così molto spesso, come traspare anche leggendo l'articolo, si fa credere di lavorare aggratis... ma in realtà... il cliente paga eccome (di solito di più).
     
    Ah, inutile dire che anche negli USA c'è una fascia di colleghi strapagatissimi (come del resto qui)...
     
    Tu a quale fascia vuoi appartenere?
     
    Cordialità.
     
    M-M
     
     
     
     
     
     
    From: Luca de Grazia
    Sent: Tuesday, September 14, 2010 5:47 PM
    To: leg...@googlegroups.com
    Subject: [legalit] Caro cliente, mi paghi solo se vinco
     
     
    ----------------------------------------------------------------------------------------------
     
    Caro cliente, mi paghi solo se vinco
     
    http://www.ilsole24ore.com/art/norme-e-tributi/2010-09-13/caro-cliente-paghi-solo-090910.shtml?uuid=AYyr5SPC
     
    Paghi in base al risultato: è la formula sempre più utilizzata dagli studi legali per invogliare le vittime di malasanità a farsi avanti e tentare la strada del risarcimento dei danni. Basta una semplice e veloce ricerca su internet per rendersi conto della platea di professionisti che hanno sposato questo approccio. E ciò grazie anche alle nuove tecnologie, che consentono al legale di coprire l'intero territorio nazionale e al potenziale cliente di rapportarsi con lo studio dell'avvocato via mail.
     
    Attraverso la posta elettronica, infatti, si possono spedire i documenti necessari per la prima consulenza e seguire passo dopo passo – così, almeno, promettono alcuni siti – l'evolversi della pratica. In molti casi, viene assicurato che tutte le comunicazioni tra cliente e professionista avvengono in un'area protetta, con la garanzia, pertanto, che le informazioni sono al sicuro da intrusioni di occhi indiscreti. Le nuove vie telematiche non impediscono, tuttavia, che il cliente possa ricorrere anche a modalità più tradizionali, come il colloquio in studio o attraverso il telefono.
     
    Ciò che viene sempre ben evidenziato è l'esborso zero chiesto al cliente: è lo studio legale che anticipa le spese per istruire la causa e che batte cassa solo nel caso il contenzioso vada a buon fine e l'interessato ottenga l'agognato risarcimento. C'è, tuttavia, da presumere che il professionista prima di accettare di instaurare una controversia si riservi – anche laddove non viene specificato – di valutarne il "successo", così da non andare incontro ad antieconomiche capitolazioni.
    In certi casi la consulenza preventiva viene posta come condizione per non imbarcarsi in lunghi e incerti contenziosi. In quei casi, però, di solito lo studio legale si fa pagare il parere preventivo, che può essere richiesto sempre per via telematica: si inviano i documenti, si salda con carta di credito, si ottiene il responso.
    La battaglia legale contro i casi di malasanità è spesso condotta non dal singolo avvocato ma da studi multidisciplinari, dove c'è l'esperto di diritto, il medico legale, il consulente assicurativo.
    Oltre agli studi legali, il mercato dei risarcimenti è battuto dalle associazioni. E il messaggio è sempre lo stesso: niente soldi fino alla sentenza.
    ----------------------------------------------------------------------------------------------
     
    Che dire?
     
    Cambiamo mestiere?
     
     
    Cordiali saluti.
     
     
    (Avv. Luca-M. de Grazia)
    --
    Sent from Gmail, please reply to original adress.
     
     
    -- hai ricevuto questo messaggio in quanto iscritto al gruppo "legalit" - http://legalit.solignani.it

     

    "Avv. Elisa Miranda" <elisam...@alice.it> Sep 14 06:06AM -0700 ^
     
    Buongiorno cari colleghi,
    avrei un quesito per voi.
     
    Datore di lavoro riceve la lettera di dimissioni per giusta causa di
    una propria dipendente. Ritenendo non sussistente la giusta causa,
    contesta l'esistenza della stessa e pone il proprio rifiuto alla
    corresponsione dell'indennità a mezzo di raccomandata a./r.. Ora mi
    chiede se la contestazione così formulata è sufficiente...a cosa non
    lo so. A mio parere bisognerà dimostrare l'inesistenza della giusta
    causa in sede di eventuale giudizio che dovesse essere instaurato
    dalla ex dipendente.
     
    A sostegno del proprio rifiuto, il datore adduce anche la circostanza
    di aver scoperto, dopo la cessazione del rapporto di lavoro, una serie
    di azioni "truffaldine" compiute dalla stessa dipendente nei rapporti
    con le banche.
    A questo punto:
    1) è opportuno presentare una querela? Siamo ancora nei termini.
    2) è possibile utilizzare la vicenda di cui sopra a difesa in un
    eventuale giudizio di lavoro, per opporsi alle richieste di pagamento
    della dipendente? E in questo caso, è opportuna una ulteriore
    contestazione a mezzo racc.?
     
    Non so proprio cosa fare....è molto più semplice stare dalla parte del
    lavoratore! Almeno c'è materiale da studiare!
     
    Spero di aver espresso chiaramente il mio problema.
     
    Grazie
     
    Elisa

     

    "Avv. Elisa Miranda" <elisam...@alice.it> Sep 14 09:03AM -0700 ^
     
    Aggiungo che il datore vorrebbe il pagamento dell'indennità di mancato
    preavviso....avvio una procedura conciliativa?
     

     

    "Raffaele Boccia" <raffael...@libero.it> Sep 14 04:55PM +0200 ^
     
    sulla questione della doppia sanzione, la norma (art.80, c.14) mi sembra chiara:
    "chiunque circola con un veicolo che non sia stato presentato alla prescritta revisione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 155 a euro 624. Tale sanzione è raddoppiabile in caso di revisione omessa per più di una volta in relazione alle cadenze previste dalle disposizioni vigenti".
     
    Sul fatto che sarebbe facile scoprire chi non ha eseguito la revisione posso essere pure d'accordo, ma poi cosa dovrebbero fare i Vigili (o chi per loro)? mettersi a fare il porta a porta e sanzionare i ritardatari ?
    ciao
     
    Raffaele Boccia
     
     
    ----- Original Message -----
    From: Gianni Cataldi
    To: leg...@googlegroups.com
    Sent: Monday, September 13, 2010 8:15 PM
    Subject: R: [legalit] revisione saltata due volte
     
     
    Secondo me siamo difronte ad una libera (e su due piedi dico anche) sconsiderata applicazione della norma da parte degli agenti verbalizzanti.
     
    Secondo me non esiste la doppia sanzione!!!
     
    Se fosse possibile, sarebbe semplicissimo sanzionare i ritardatari: poiché la revisione viene comunicata dai centri alla Motorizzazione (o PRA, non ricordo) sarebbe facile scoprire chi è arrivato tardi
     
    Inoltre la revisione è connessa alla circolazione del veicolo e non è una tassa di proprietà: ergo, se non circolo non lo faccio revisionare.
     
    Ciò detto, il fatto che il tuo assistito non fosse proprietario al tempo della prima “dimenticanza” ritengo sia il minore dei mali………….che tuttavia male resta e, pertanto, merita esplicita e puntuale impugnazione insieme agli altri motivi.
     
    Gianni Cataldi
     
    STUDIO DELL'AVVOCATO
     
    GIOVANNI CATALDI
     
    Via F. Meninni n. 235 - 70024 Gravina in Puglia (BA) Tel. / Fax +39 080.326.82.66 Mobile +39 333.610.41.70
     

     

     
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    Da: leg...@googlegroups.com [mailto:leg...@googlegroups.com] Per conto di Raffaele Boccia
    Inviato: lunedì 13 settembre 2010 20:01
    A: leg...@googlegroups.com
    Oggetto: [legalit] revisione saltata due volte
     

     
    Salve.
     
    Un caro amico si prende una bella sanzione amministrativa (doppia!) per non aver sottoposto il veicolo a revisione per due volte.
     
    Il punto è che la prima volta non era lui il proprietario.
     
    Risponde anche per la prima?
     
    grazie per i suggerimenti
     

     
    Raffaele Boccia
     

     
    -- hai ricevuto questo messaggio in quanto iscritto al gruppo "legalit" - http://legalit.solignani.it
     
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    "gianluca" <gian...@libero.it> Sep 14 11:00AM +0200 ^
     
    Riguardo sempre ad un pignoramento vorrei chiedervi se è possibile compiere
    un atto di intervento in procedimento di pignoramento presso terzi avviato
    dal debitore. Ho, secondo voi, possibilità di intervento in tale
    procedimento, come se fosse un normale pignoramento avviato da altri
    creditori? Credo che effettuare un intervento sia possibile ma è un fatto
    che non mi è mai capitato, voi cosa ne pensate?
    Ringraziandovi anticipatamente invio un saluto al gruppo.
     
    --------------------------------------------------
    From: "gianluca" <gian...@libero.it>
    Sent: Tuesday, September 14, 2010 10:30 AM
    To: <leg...@googlegroups.com>
    Subject: Re: [legalit] Esecuzione contro Equitalia
     

     

    "gianluca" <gian...@libero.it> Sep 14 11:00AM +0200 ^
     
    Riguardo sempre ad un pignoramento vorrei chiedervi se è possibile compiere
    un atto di intervento in procedimento di pignoramento presso terzi avviato
    dal debitore. Ho, secondo voi, possibilità di intervento in tale
    procedimento, come se fosse un normale pignoramento avviato da altri
    creditori? Credo che effettuare un intervento sia possibile ma è un fatto
    che non mi è mai capitato, voi cosa ne pensate?
    Ringraziandovi anticipatamente invio un saluto al gruppo.
     
    --------------------------------------------------
    From: "gianluca" <gian...@libero.it>
    Sent: Tuesday, September 14, 2010 10:30 AM
    To: <leg...@googlegroups.com>
    Subject: Re: [legalit] Esecuzione contro Equitalia
     

     

    "Avv. Simone Guaglianone" <smn...@gmail.com> Sep 14 03:45AM -0700 ^
     
    Salve a tutti,
     
    c'è tra di voi un avvocato di Taranto dove potermi domiciliare? Devo
    presentare un decreto ingiuntivo.
     
    Grazie
     
    Simone

     

    "Gianni Cataldi" <giovann...@teletu.it> Sep 14 01:03PM +0200 ^
     
    Che attività frenetica che deve esserci in quel di Taranto.
    Già altre volte e ad altri colleghi ho segnalato il buon Beppe Sidella che
    avevo anche invitato ad iscriversi alla lista.
    Cmq, ti lascio i suoi riferimenti; puoi tranquillamente chiamarlo a mio
    nome.
     
    Giuseppe Sidella
    Via Roma, 12
    74100 Taranto
    0994596869
    3395491765


     
    STUDIO DELL'AVVOCATO
    GIOVANNI CATALDI
    Via F. Meninni n. 235  -  70024   Gravina in Puglia (BA)  Tel. / Fax   +39
    080.326.82.66  Mobile  +39 333.610.41.70
     
      
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    -----Messaggio originale-----
    Da: leg...@googlegroups.com [mailto:leg...@googlegroups.com] Per conto di
    Avv. Simone Guaglianone
    Inviato: martedì 14 settembre 2010 12:46
    A: legalit
    Oggetto: [legalit] Domiciliazione su taranto
     
    Salve a tutti,
     
    c'è tra di voi un avvocato di Taranto dove potermi domiciliare? Devo
    presentare un decreto ingiuntivo.
     
    Grazie
     
    Simone
     
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    http://legalit.solignani.it
     
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    09/13/10 20:35:00

     

    Simone <smn...@gmail.com> Sep 14 01:56PM +0200 ^
     
    Perfetto. Grazie mille!!!
     
     
     

     

    "Feliciana Studio" <felician...@studioloconte.it> Sep 14 01:28PM +0200 ^
     
    Caro Marco,
     

     
    il contratto è stato regolarmente registrato nei termini in cui ho detto
    (durata di 5 mesi con canone mensile). Posso procedere quindi secondo te con
    uno sfratto per morosità, ma allora anche secondo te il contratto si sarebbe
    automaticamente trasformato in un classico 4 + 4?
     

     
    Grazie
     

     
    Da: leg...@googlegroups.com [mailto:leg...@googlegroups.com] Per conto di
    Avv. Marco Mecacci
    Inviato: martedì 14 settembre 2010 12:15
    A: leg...@googlegroups.com
    Oggetto: Re: [legalit] Locazione ad uso transitorio e rilascio dell'immobile
     

     
    Cara Feliciana, la stipulazione di un valido contratto ad uso transitorio,
    non regolata (e non regolabile) per gli immobili ad uso commerciale, è
    subordinata all'adozione, per gli immobili ad uso abitativo, di un contratto
    tipo da registrare, che ha durata legale diversa da quella da te esposta e
    diversa parametrazione dei canoni. Come sappiamo, i contratti privi di
    registrazione sono per legge nulli.
     

     
    Nella fattispecie che hai esposto, non sappiamo se c'è stata registrazione,
    nè quale tipo di contratto sia stato registrato.
     

     
    Premesso questo, nel caso il contratto fosse stato registrato, valuterei uno
    sfratto per morosità in ragione delle utenze non corrisposte. Trattandosi di
    locazione commerciale, non può applicarsi il termine di grazia, quindi
    metteresti in seria difficoltà il moroso.
     

     
    Ove il contratto non fosse stato registrato, la vedrei più dura, ma sarebbe
    comunque possibile una causa di merito ex 447-bis.
     

     
    Cordialità.
     

     
    M-M-
     
    Avv. Marco Mecacci
    Mecacci & Mensi Avvocati Associati
    Via Venti Settembre n. 84
    50129 FIRENZE
    tel. 055210480 / 0555351740
    fax 055/7349010
     

     

     

     

     

     
    From: Feliciana Studio <mailto:felician...@studioloconte.it>
     
    Sent: Tuesday, September 14, 2010 11:38 AM
     
    To: leg...@googlegroups.com
     
    Subject: [legalit] Locazione ad uso transitorio e rilascio dell'immobile
     

     
    Egregi Colleghi,
     

     
    il caso è il seguente: una Società mia cliente stipula un contratto di
    locazione di immobile urbano di sua proprietà ad uso transitorio con durata
    di 5 mesi. Erroneamente, il contratto viene dalla locatrice intestato “ad
    uso abitativo” sebbene l’immobile non abbia l’abitabilità e, nel testo
    contrattuale, sussista una clausola che specifica la destinazione “ad uso
    domicilio per attività di studio e hobbistiche della conduttrice”. Da
    notare: nel contratto non è esplicitato (come la Legge vorrebbe) il motivo
    per cui l’uso è solo transitorio, sebbene sia noto ad entrambe le parti
    (lavori di idraulica particolarmente urgenti). Effettuati tali lavori,
    sarebbe stato stipulato un nuovo contratto.
     
    Decorsi i 5 mesi, la mia cliente invia una raccomandata per riottenere
    l’immobile e si vede rispondere che la stessa, ai sensi dell’art. 2 L.
    431/1998, avrebbe dovuto essere inviata prima della scadenza contrattuale.
    Così non essendo stato, il contratto stesso si sarebbe rinnovato
    trasformandosi in un contratto di locazione classico.
     
    Questa lettera viene contestata con altra missiva e, in via di mera
    concessione, viene consentito l’uso dell’immobile per altri 5 mesi, ossia
    fino al 15.10.2010.
     

     
    Ora, posto che la conduttrice, peraltro morosa nel pagamento delle utenze,
    sta cavalcando sul fatto che il contratto è stato erroneamente (non da me!)
    intitolato “ad uso abitativo”, io ritengo che l’art. 2 non trovi
    applicazione in questo caso proprio perché non siamo in presenza di un uso
    abitativo (prevarrebbe il testo contrattuale e quindi la reale volontà delle
    parti).
     

     
    L’obiettivo della mia cliente, ora, è di riottenere l’immobile per avviare i
    lavori. Posso avviare, secondo Voi, una procedura di rilascio? Vi viene in
    mente un altro strumento processuale? L’eccezione di controparte ha un
    qualche fondamento? L’unica cosa che mi preoccupa è il fatto che non sia
    stato esplicitato il motivo dell’uso transitorio.
     

     
    Vi ringrazio anticipatamente per il contributo che vorrete dare.
     

     

     

     

     
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    http://legalit.solignani.it
     
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    "Avv. Marco Mecacci" <avv.marc...@gmail.com> Sep 14 01:51PM +0200 ^
     
    Se si tratta di una locazione ad uso commerciale (indipendentemente dalla
    qualificazione formale del contratto), la durata dovrebbe essere 6 + 6. Con
    la promozione di una morosità, peraltro, nonvai a toccare la rgolamentzione
    giuridica del sinallagma. Ovviamente però, rischi un'opposizione con
    mutamento del rito e richiesta di accertamento della durata legale del
    contratto. Un'altra soluzione, potrebbe essere quella di ritenere il
    contratto soggetto solo alle disposizioni del c.c., ma la vedo molto dura...
     
    Peraltro, con una morisità importante, potresti mettere in seria difficoltà
    la controparte. Altra alternativa, poi, può essese l'azione di rilascio ex
    art 27...
     
    Cordialità.
     
    M-M-
     
    Il giorno 14 settembre 2010 13:28, Feliciana Studio <

     

    Patrizio Menchetti <patr...@menchetti.org> Sep 14 01:14PM +0200 ^
     
    Cari tutti,
     
    mi servirebbero i nomi dei colleghi che hanno vittoriosamente difeso
    una collega francese contro la Cassa Forense nella seguente
    controversia:
    Cass. civ., sez. lav., 11 gennaio 2006, n. 233
     
    Ho il testo integrale della sentenza ma non so come mai non mi esce
    il nome degli avvocati.
     
    Mille grazie in anticipo.
     
    Saluti
    ------------------------------------------------
    Patrizio Menchetti
    Avvocato au barreau de Milan / bij de balie te Milaan, établi à
    Bruxelles
    p.men...@avocat.be
    Rue Capitaine Crespel 2-4 Kapitein Crespelstraat
    B-1050 Brussels, Belgium
    Voice: +32 (0)28081007 Fax: + 32 (0)27064762
    http://www.menchlaw.eu
     
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    by reply e-mail, and delete the message.
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    coperte dal segreto professionale. L'utilizzazione, la riproduzione e
     
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    contenuta sono consentite esclusivamente al legittimo destinatario o
    a terzi autorizzati a ricevere per conto del legittimo destinatario.
    Se
    il messaggio e' stato ricevuto per errore, il ricevente e' pregato di
     
    avvisare il mittente per e-mail e di cancellarlo.
    Les données contenues dans ce courriel sont strictement
    confidentielles
    et à l'usage exclusif de son destinataire.  En cas de réception par
    erreur, il est interdit d'en copier et/ou diffuser le contenu.  Nous
    vous
    demandons par ailleurs d'en avertir l'auteur dans les plus brefs
    délais.
    De gegevens vermeld in deze mail zijn strikt vertrouwelijk en
    uitsluitend
    bestemd voor de erin vermelde bestemmeling. Indien deze mail niet
    voor U bestemd is, wordt U erop gewezen dat het verboden is de
    inhoud ervan te verspreiden of te kopieren. Mocht U deze mail per
    vergissing ontvangen, gelieve ons hiervan onmiddellijk te
    verwittigen.

     

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      Da: leg...@googlegroups.com [mailto:leg...@googlegroups.com] Per conto di
      Patrizio Menchetti
      Inviato: martedì 14 settembre 2010 13:15
      A: leg...@googlegroups.com
      Oggetto: [legalit] Ricerca nome difensore
       
      Cari tutti,
       
      mi servirebbero i nomi dei colleghi che hanno vittoriosamente difeso
      una collega francese contro la Cassa Forense nella seguente
      controversia:
      Cass. civ., sez. lav., 11 gennaio 2006, n. 233
       
      Ho il testo integrale della sentenza ma non so come mai non mi esce
      il nome degli avvocati.
       
      Mille grazie in anticipo.
       
      Saluti
      ------------------------------------------------
      Patrizio Menchetti
      Avvocato au barreau de Milan / bij de balie te Milaan, établi à
      Bruxelles
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      Alice body {margin:0;padding:0;} #footer { height:13px; font-size:11px; font-family:Arial, FreeSans, sans-serif; color:#ADADAD; margin:0; padding:7px 12px; text-align:right; border-top:1px solid #dcdcdc; } #footer a { text-decoration:none; color:#ADADAD; } #footer a:hover { color:#848484; } Inviato dalla nuova Alice mail

       

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