imposta registro atti giudiziari ex legge pinto

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Antonello Panarese

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Nov 11, 2013, 10:13:20 AM11/11/13
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salve a tutti, stamattina un cliente che circa 4 anni fa ha ricevuto un indennizzo ex legge pinto con compensazione delle spese di giudizio ha ricevuto una cartella da parte di Equitalia per la mancata registrazione del relativo decreto.

credo che ci sia sicuramente un errore...

ho letto che nel procedimento ex legge pinto essendo parte un'amministrazione dello stato la prenotazione del versamento deve essere fatta a debito.
nel caso in cui l'amministrazione risulta soccombente nessun pagamento può essere richiesto.

Nel caso di rigetto, con provvedimento passato in giudicato, della domanda di "equa riparazione" l’imposta di registro - prenotata a debito per gli stessi decreti - sarà recuperata dagli uffici giudiziari (v. nota del Ministero della Giustizia del 1° marzo 2004) in capo al ricorrente. Non si procederà a nessun recupero nell’ipotesi di condanna dello Stato alla riparazione dei danni subiti per l’irragionevole durata del processo.


trattasi di svista, o di un tentativo di recuperare somme che non spettano?

avv. Giorgio Marzocchi

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Nov 12, 2013, 8:02:23 AM11/12/13
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...la seconda che hai detto. Sfruttando la circostanza della compensazione delle spese. Almeno credo... 

Giuseppe Sarcina

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Nov 12, 2013, 10:52:34 AM11/12/13
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nei decreti con compensazione delle spese l'AA.EE ha chiesto ai clienti 1/4 della tassa di registrazione.
 

Date: Tue, 12 Nov 2013 05:02:23 -0800
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Subject: [legalit:36864] Re: imposta registro atti giudiziari ex legge pinto
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Antonello Panarese

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Nov 12, 2013, 11:47:59 AM11/12/13
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Potresti inviarmi qualche riferimento a riguardo?  La normativa mi sembra abbastanza chiara nel riconoscere la competenza statale in caso di condanna.

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Giuseppe Sarcina

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Nov 12, 2013, 11:51:00 AM11/12/13
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non ho normativa al riguardo..anche perchè gli importi erano di circa 60 e.; i clienti erano già "soddisfatti per gli indennizzi;
 

Date: Tue, 12 Nov 2013 17:47:59 +0100
Subject: RE: [legalit:36865] Re: imposta registro atti giudiziari ex legge pinto
From: avv.antone...@gmail.com
To: leg...@googlegroups.com

Antonello Panarese

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Nov 13, 2013, 5:50:54 AM11/13/13
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Il giorno martedì 12 novembre 2013 17:51:00 UTC+1, Giuseppe Sarcina ha scritto:
non ho normativa al riguardo..anche perchè gli importi erano di circa 60 e.; i clienti erano già "soddisfatti per gli indennizzi;
 


Ti ringrazio per la segnalazione che mi ha messo la pulce nell'orecchio.....
 
 la fonte che avevo citato è la circolare dell'Agenzia delle Entrate n.13 E del 23 marzo 2004 

L’interpretazione - secondo cui i decreti emessi in tema di equa riparazione, ex lege 24 marzo 2001, n. 89 sono soggetti alla registrazione in termine fisso e il cancelliere è l’organo tenuto a richiedere la "registrazione a debito ex articolo 10, lettera c), del testo unico dell’imposta di registro (cfr. Ris. n. 350 del 17 novembre 1994, e Consiglio di Stato parere n. 1368/96 del 28 ottobre 1996) con le modalità previste dal successivo articolo 60 - è stata condivisa dall’Avvocatura Generale dello Stato che ha posto in rilievo come tale procedura semplifica "…anche le modalità di pagamento delle somme che il decreto ingiunge all’Amministrazione di pagare, evitando un’inutile complicazione (pagamento dell’imposta di registro da parte del ricorrente e successivo rimborso della stessa somma da parte dell’Amministrazione).

Ovviamente se la condanna diventerà definitiva le spese prenotate a debito non verranno riscosse; mentre in caso di annullamento o di riforma del decreto a seguito di sentenza da parte della Suprema Corte si potrà procedere al recupero del tributo che risulterà all’esito effettivamente dovuto" (consultazione n. 10708/03 del 21 novembre 2003).


poi però questa interpretazione si scontra con il D.P.R. 30.05.2002 n° 115

ART. 159 (R)
(Imposta di registro della sentenza e compensazione delle spese)

1. Nel caso di compensazione delle spese, se la registrazione è chiesta dall'amministrazione, l'imposta di registro della sentenza è prenotata a debito, per la metà, o per la quota di compensazione, ed è pagata per il rimanente dall'altra parte; se la registrazione è chiesta dalla parte diversa dall'amministrazione, nel proprio interesse o per uno degli usi previsti dalla legge, l'imposta di registro della sentenza è pagata per intero dalla stessa parte.


in sostanza tocca pagare......

avv. Giorgio Marzocchi

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Mar 3, 2014, 10:10:53 AM3/3/14
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Non l'ho chiesto prima, ma ora avrei necessità di sapere da Antonello - il cui cliente ha ricevuto la cartella di Equitalia - o dai blogger di legalit, a quanto ammonta l'imposta di registro (dovuta o no che fosse) applicata al decreto che aveva deciso sulla domanda di equa riparazione. Grazie!


Il giorno lunedì 11 novembre 2013 16:13:20 UTC+1, Antonello Panarese ha scritto:

Antonello Panarese

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Mar 3, 2014, 12:38:24 PM3/3/14
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nel mio caso era di circa 130 euro se non ricordo male....
penso che potresti fare la ricerca sul sito dell'Agenzia delle Entrate inserendo il riferimento di cui alla sentenza.....dovrebbe venirti fuori l'importo....

se intendi conoscere la % da pagare, da internet 

L'Amministrazione finanziaria infatti, provvede a liquidare l'imposta di registro dovuta sulla registrazione delle sentenze emanate in sede civile.

In particolare, l'art. 8, Tariffa, Parte Prima, allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (testo unico in materia di registro) disciplina la tassazione degli "atti dell'autorità giudiziaria ordinaria e speciale in materia di controversie civili che definiscono, anche parzialmente, il giudizio, compresi i decreti ingiuntivi esecutivi, i provvedimenti di aggiudicazione e quelli di assegnazione, anche in sede di scioglimento di comunioni, le sentenze che rendono efficaci nello Stato sentenze straniere e i provvedimenti che dichiarano esecutivi i lodi arbitrali".

Alcune delle fattispecie riportate nella norma scontano l'aliquota proporzionale, mentre altre sono soggette a tassa fissa.
In particolare, mentre le sentenze recanti trasferimento o costituzione di diritti reali su beni immobili scontano le aliquote previste per gli atti di trasferimento corrispondenti, le sentenze recanti condanna al pagamento di somme e valori scontano l'aliquota del 3% e i provvedimenti giudiziali di accertamento di diritti a contenuto patrimoniale assolvono l'aliquota dell'1%.
La tassazione trae origine dal contenuto dell'art. 37 del D.P.R. 131/1986, titolato appunto "Atti dell'autorità giudiziaria", che prevede la tassazione dei predetti provvedimenti giudiziali, ancorché i medesimi siano stati impugnati o siano ancora impugnabili in appello, salvo conguaglio o rimborso in base a successiva sentenza passata in giudicato.
Riporto in seguito l'articolo 8 della tariffa registro parte prima.

Articolo 8 – Atti soggetti a registrazione in termine fisso. Atti giudiziari. (Testo in vigore dal 01/02/2005 modificato dalla Legge del 30/12/2004, n. 311, Allegato 2) 

«1. Atti dell'autorità giudiziaria ordinaria e speciale in materia di controversie civili che definiscono, anche parzialmente, il giudizio, compresi i decreti ingiuntivi esecutivi, i provvedimenti di aggiudicazione e quelli di assegnazione, anche in sede di scioglimento di comunioni, le sentenze che rendono efficaci nello Stato sentenze straniere e i provvedimenti che dichiarano esecutivi i lodi arbitrali: 
a) recanti trasferimento o costituzione di diritti reali su beni immobili o su unità da diporto ovvero su altri beni e diritti: le stesse imposte stabilite per i corrispondenti atti 
b) recanti condanna al pagamento di somme o valori, ad altre prestazioni o alla consegna di beni di qualsiasi natura: 3% 
c) di accertamento di diritti a contenuto patrimoniale: 1%
d) non recanti trasferimento, condanna o accertamento di
diritti a contenuto patrimoniale: 168,00 € 
e) che dichiarano la nullità o pronunciano l'annullamento di un atto, ancorchè portanti condanna alla restituzione di denaro o beni, o la risoluzione di un contratto: 168,00 € 
f) aventi per oggetto lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio o la separazione personale, ancorchè recanti condanne al pagamento di assegni o attribuzioni di beni patrimoniali, già facenti parte di comunione fra i coniugi; modifica di tali condanne o attribuzioni: 168,00 € 
g) di omologazione: 168,00 € 
1-bis. Atti del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali che definiscono, anche parzialmente, il giudizio, compresi i decreti ingiuntivi esecutivi, che recano condanna al pagamento di somme di danaro diverse dalle spese processuali: 3%» 



non ho controllato l'attendibilità quindi fai un ulteriore controllo

ad ogni modo, per quanto detto nei post precedenti, se tu assisti il privato non ti conviene chiedere la registrazione altrimenti ti tocca pagare l'importo per intero, anche nel caso in cui è dovuto il pagamento per metà.



 

avv. Giorgio Marzocchi

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Mar 3, 2014, 1:33:53 PM3/3/14
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Devo proporre ricorso al TAR per l'ottemperanza del decreto della Corte di Brescia (cliente vittorioso ma impugnante in cassazione per avere la differenza). Temo che dovrò pagare l'imposta per intero sulla sentenza della S.C. perché mi pare atto necessario per poter ottenere, prima, una copia autentica della sentenza di cassazione (con cliente soccombente) e poi la prova del passaggio in giudicato del decreto della corte di Brescia, a sua volta necessaria per adire il TAR per l'ottemperanza. E' un gioco dell'oca...
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