Salve, entrando subito nel merito della domanda ecco come la vedo io: il d.lgs 193/07 prevede al punto 7 dell'art. 6 il caso in cui le prescrizioni possono (devono) precedere la sanzione "
Nel caso in cui l'autorita' competente riscontri inadeguatezze nei requisiti o nelle procedure di cui ai commi 4, 5 e 6 fissa un congruo termine di tempo entro il quale tali inadeguatezze devono essere eliminate. Il mancato adempimento entro i termini stabiliti e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 6.000;".In altri casi la prescrizione è accessoria, ma è comunque preceduta dalla sanzione.
Molti controllori sono ancora legati al dispositivo
del DPR 155/97 , ora abrogato, che stabiliva in 120 giorni il termine entro il
quale l’azienda doveva ottemperare ad una prescrizione a seguito di un
requisito (strutturale o gestionale) ritenuto inadeguato. Da ora in poi il
tempo necessario all’adeguamento dei requisiti viene fissato dall’ A.C. nei
tempi e nei modi necessari ad evitare possibili pericoli nella produzione: in
poche parole indicando oltre ai tempi necessari eventuali azioni preventive e
correttive da attuarsi da parte dell’ azienda alimentare per evitare
contaminazioni dirette ed indirette degli alimenti.
Si tratta di capire il significato del termine "inadeguatezza dei requisiti e delle procedure": si dà in qualche misura per scontato che comunque il requisito era stato considerato e o gestito e quindi pertanto non assente, poichè in questo caso scatterebbe la sanzione e poi eventualmente la prescrizione. La mancanza di una procedura gestionale (rintracciabilità, sanificazione, haccp, ecc.) è quindi sanzionata direttamente, così come la mancata esecuzione di una procedura propria dell' OSA. Prendiamo il caso che si cita, quale la parete sbrecciata, la rottura della rubinetteria non manuale, ecc. si tratta di requisiti strutturali parziali che dovrebbero essere comunque gestiti dall'OSA sotto forma di Non conformità, in cui ovviamente l'OSA si preoccupa di evitare possibili contaminazioni dirette/indirette del prodotto, ma gestibili in tempi anche medio lunghi, se non coinvolgenti le superfici a contatto, sì da economizzare gli interventi di manutenzione in pochi e mirati momenti: in questo caso l' A.C. non sanziona nè apre prescrizioni. Prendiamo viceversa il caso in cui tali NC siano state rilevate dall' OSA e messe in preventivo di ripristino delle condizioni quo ante, senza tuttavia mettere in atto azioni correttive considerate efficaci: in questo caso il Controllore pubblico sarebbe tenuto alla prescrizione, motivata, per mettere in sicurezza la produzione in attesa del ripristino completo del requisito (strutturale nel nostro caso).
Lo stesso discorso vale per i requisiti gestionali e più in generale previsti dalla regolamentazione CE (vedi comma 4 e 5 dell'art. 6).
Nel caso infine in cui l'azienda non abbia considerato in alcun modo l'inadeguatezza del requisito, ovvero nel caso ad esempio che la manutenzione ordinaria/straordinaria sia fuori controllo all' Autorità non rimane che sanzionarla facendo seguire la prescrizione.
Detto questo esiste poi una sorta di gradazione negli interventi sanzionatori che tiene conto del numero di situazioni non conformi che si riscontrano nello stesso stabilimento e della capacità rilevata o supposta dell'OSA di farvi fronte: situazioni di piccole N.C. diffuse e non percepite come tali può indurre il controllore ad un comportamento più severo.
Per le aziende soggette alla sola registrazione (non riconosciute) e che usufruiscono della semplificazione rimane comunque l'obbligo di riportare per iscritto le situazioni di non conformità e forse sta proprio in questa mancata abitudine (propria delle aziende medio-grandi) una delle ragioni di fraintendimento con gli organi di controllo , NAS o AUSL che siano, sull'applicazione del punto 7, del d.lgs 193/07.
Cordiali saluti,
Manlio DELLA CIANA