sanzioni Decreto 193/07

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luigi

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Aug 9, 2012, 7:35:52 AM8/9/12
to pacchett...@googlegroups.com
Salve, capisco che dovrebbe essere un momento di pausa e riposo ma in giro i controlli da parte dei NAS sono insistenti. Vengono spiccate molte sanzioni sopratutto per questi motivi ai sensi del d.lgs 193/07. Pavimento fessurato, piastrelle della parete scheggiate, mancanza dell'azionatore a gomito nei lavabi e piatto doccia rotto del bagno operatori, presenza di oggetti diversi (sedie e tavoli) nel locale adibito al cartonaggio. Questo viene subito sanzionato ai sensi del decreto 193 07. Allora mi chiedo quando è previsto fare le prescrizioni e dopo le sanzioni. Il reg. 852/04 forse è poco chiaro oppure lo è il Decreto 193/07 che fà confusione con MANCANZE ED INADEGUADEZZE??
Grazie anticipatamente

Manlio Della Ciana

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Aug 9, 2012, 11:31:56 AM8/9/12
to pacchett...@googlegroups.com
Salve, entrando subito nel merito della domanda ecco come la vedo io: il d.lgs 193/07 prevede al punto 7 dell'art. 6 il caso in cui le prescrizioni possono (devono) precedere la sanzione "Nel  caso  in cui l'autorita' competente riscontri inadeguatezze nei  requisiti  o  nelle  procedure di cui ai commi 4, 5 e 6 fissa un congruo  termine  di  tempo  entro il quale tali inadeguatezze devono essere eliminate. Il mancato adempimento entro i termini stabiliti e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 6.000;".
In altri casi la prescrizione è accessoria, ma è comunque preceduta dalla sanzione.
Molti controllori sono ancora legati al dispositivo del DPR 155/97 , ora abrogato, che stabiliva in 120 giorni il termine entro il quale l’azienda doveva ottemperare ad una prescrizione a seguito di un requisito (strutturale o gestionale) ritenuto inadeguato. Da ora in poi il tempo necessario all’adeguamento dei requisiti viene fissato dall’ A.C. nei tempi e nei modi necessari ad evitare possibili pericoli nella produzione: in poche parole indicando oltre ai tempi necessari eventuali azioni preventive e correttive da attuarsi da parte dell’ azienda alimentare per evitare contaminazioni dirette ed indirette degli alimenti.
Si tratta di capire il significato del termine "inadeguatezza dei requisiti e delle procedure": si dà in qualche misura per scontato che comunque il requisito era stato considerato e o gestito e quindi pertanto non assente, poichè in questo caso scatterebbe la sanzione e poi eventualmente la prescrizione. La mancanza di una procedura gestionale (rintracciabilità, sanificazione, haccp, ecc.) è quindi sanzionata direttamente, così come la mancata esecuzione di una procedura propria dell' OSA. Prendiamo il caso che si cita, quale la parete sbrecciata, la rottura della rubinetteria non manuale, ecc. si tratta di requisiti strutturali parziali che dovrebbero essere comunque gestiti dall'OSA sotto forma di Non conformità, in cui ovviamente l'OSA si preoccupa di evitare possibili contaminazioni dirette/indirette del prodotto, ma gestibili in tempi anche medio lunghi, se non coinvolgenti le superfici a contatto, sì da economizzare gli interventi di manutenzione in pochi e mirati momenti: in questo caso l' A.C. non sanziona nè apre prescrizioni. Prendiamo viceversa il caso in cui tali NC siano state rilevate dall' OSA e messe in preventivo di ripristino delle condizioni quo ante, senza tuttavia mettere in atto azioni correttive considerate efficaci: in questo caso il Controllore pubblico sarebbe tenuto alla prescrizione, motivata, per mettere in sicurezza la produzione in attesa del ripristino completo del requisito (strutturale nel nostro caso).
Lo stesso discorso vale per i requisiti gestionali e più in generale previsti dalla regolamentazione CE (vedi comma 4 e 5 dell'art. 6).
Nel caso infine in cui l'azienda non abbia considerato in alcun modo l'inadeguatezza del requisito, ovvero nel caso ad esempio che la manutenzione ordinaria/straordinaria sia fuori controllo all' Autorità non rimane che sanzionarla facendo seguire la prescrizione.
Detto questo esiste poi una sorta di gradazione negli interventi sanzionatori che tiene conto del numero di situazioni non conformi che si riscontrano nello stesso stabilimento e della capacità rilevata o supposta dell'OSA di farvi fronte: situazioni di piccole N.C. diffuse e non percepite come tali può indurre il controllore ad un comportamento più severo.
Per le aziende soggette alla sola registrazione (non riconosciute) e che usufruiscono della semplificazione rimane comunque l'obbligo di riportare per iscritto le situazioni di non conformità e forse sta proprio in questa mancata abitudine (propria delle aziende medio-grandi) una delle ragioni di fraintendimento con gli organi di controllo , NAS o AUSL che siano, sull'applicazione del punto 7, del d.lgs 193/07.
Cordiali saluti,
Manlio DELLA CIANA

Gianmarco

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Aug 13, 2012, 9:58:13 AM8/13/12
to pacchett...@googlegroups.com
Salve, sono un tecnico di Prevenzione di un Azienda Sanitaria Toscana. Ad integrazione di quanto risposto da Della Ciana (pienamente condivisibile), in relazione alla gradazione dei provvedimenti, vi riporto i dei criteri che da noi sono stati definiti con uno specifico atto normativo regionale relativo all'applicazione delle sanzioni del D. Lgs. 193/07 (DGRT 583 del 28/07/2008) di cui riporto un passaggio importante per l'agire dell'Autorità di Controllo:
"........ Riassumendo, quindi, il D.Lgs. 193/2007 distingue i provvedimenti da adottare nelle due diverse ipotesi:
a) assenza di requisiti e procedure (art. 6 commi 4, 5 e 6)
    - applicazione sanzione amministrativa e adozione da parte dell’autorità competente del provvedimento con cui si prescrivono, ai sensi  
      dell’articolo 54 del reg. CE 882/04, le opportune azioni correttive, volte alla rimozione delle non conformità;
b) presenza di requisiti e procedure, ma inadeguatezza degli stessi  -  ad esempio, per carenza di manutenzione - (art. 6 comma 7)
    - assegnazione di un congruo termine per l’adeguamento dei requisiti e delle procedure,
   - applicazione sanzione amministrativa solo in caso di mancata ottemperanza [entro il suddetto termine... ndr].
E’, tuttavia, evidente che le due diverse ipotesi non sempre potranno essere, nella prassi operativa, così nettamente distinte. L’autorità di controllo effettuerà pertanto le valutazioni di sua competenza anche alla luce del principio generale enunciato dal legislatore comunitario all’articolo 54 del Reg. 882/2004: le azioni da intraprendere a fronte di una non conformità saranno decise tenendo conto della natura della non conformità stessa, nonché dei dati precedenti relativi all’operatore rispetto a quella non conformità. Il legislatore comunitario, attribuendo rilievo ai “precedenti”, richiama quindi l’autorità competente all’importanza di una valutazione complessiva dell’attività che non tenga conto esclusivamente delle contingenze rilevate. 
Ugualmente, quando l’organo di controllo dovrà valutare se la non conformità accertata è da inquadrarsi come “assenza di requisiti o procedure” o come “inadeguatezza degli stessi”, dovrà verificare se tale non conformità infici o meno la complessiva rispondenza dell’attività  ai requisiti prescritti dal legislatore comunitario."

Oltre quindi alla rilevanza che viene data alla "natura delle non conformità" assume piena rilevanza anche l'andamento storico della non conformità relativa all'OSA. Più criteri quindi per graduare i provvedimenti dell'autorità di controllo. E' a mio avviso sempre sbagliata l'eccessiva semplificazione del tipo "fino a questo punto non scatta la sanzione, oltre si" essendo praticamente impossibile incasellare diversi  controlli ufficiali all'interno di casistiche predeterminate. Non conformità che possono sembrare simili nella realtà non lo sono mai, se non contestualizzate tenendo a riferimento i predetti criteri (natura / andamento storico delle non conformità).

Cordiali saluti

Gianmarco Gotti 


Il giorno giovedì 9 agosto 2012 13:35:52 UTC+2, luigi ha scritto:

Sara Valchiria

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Aug 23, 2012, 9:56:31 AM8/23/12
to Pacchetto Igiene googlegroups
Gent.mi amici e colleghi, questa discussione sulla 193 la farei duare all'infinito ,vista la complessità dell'interpretazione giuridica.
Vi sottopongo , due casi ,per conoscere il Vs. autorevole "pensiero":
1) in una macelleria ,regolarmente registrata, i NAS hanno sanzionato il titolare direttamente, in quanto aveva installato, al di fuori della stessa,per motivi commerciali, un GIRARROSTO,senza dare comunicazione all'ASL ed al Sindaco (Regolamento comunale?!);
2) un avvocato ha contestao una sanzione ad ispettori dell'UO.I.A.N. dell'ASL, in quanto sul Verbale di Contestazione Sanzione Amministrativa , non riportava la seguete dicitura :"Avverso il presente atto amministrativo è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla notifica e,in via alternativa ,ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notifica.
 
Aspetto le  vostre interessanti considerazioni .
 Saluti,Sara
 

Date: Mon, 13 Aug 2012 06:58:13 -0700
From: gnmrc...@gmail.com
To: pacchett...@googlegroups.com
Subject: Re: sanzioni Decreto 193/07
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Manlio Della Ciana

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Aug 31, 2012, 3:22:57 AM8/31/12
to pacchett...@googlegroups.com, sarava...@hotmail.it
Buongiorno, grazie per l' "autorevole" pensiero. Relativamente al secondo punto probabilmente l'avvocato ha ragione nel senso che comunque deve essere SEMPRE salvaguardato il diritto della difesa e l'organo di controllo deve mettere la controparte nella situazione di garantirsi: non saprei poi se la carenza sia da considerarsi solo formale o anche sostanziale, ma indubbiamente ci sono gli spazi per annullare eventualmente il processo amministrativo; relativamente al primo punto non capisco cosa significhi "al di fuori della stessa", cioè se il girarrosto fosse all'esterno dei locali di macelleria. Per quello che riguarda la comunicazione va resa all' ASL, eventualmente attraverso lo sportello unico del comune (SCIA), a mò di integrazione dell'atto in possesso o in sua sostituzione. Se infatti l'attività di cottura non era compresa nell'atto di notifica ( o aut. sanitaria) questa deve essere inserita, tenendo conto che spesso per i girarrosti esistono anche problemi legati all'emissione dei fumi, gestibili secondo regolamenti diversi da quelli del pacchetto igiene, e quindi direi che il NAS ha agito di conseguenza.
Manlio DELLA CIANA

vittorio puglia

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Aug 31, 2012, 9:38:04 AM8/31/12
to pacchett...@googlegroups.com
ciao a tutti. vorrei contribuire sulla parte della sanzione e del ricorso:
l'avvocato cita le tipiche modalità di ricorso al provvedimento amministrativo, ossia quello gerarchico straordinario al capo dello stato e quello giuridisdizionale al TAR, che nulla hanno a vedere con la contestazione dell'illecito amministrativo (che NON è un atto amministrativo della PA ai sensi della 241/90) per il quale vale SOLO la procedura descritta nella legge 689/81. quindi le modalità di ricorso che devono essere citate nel verbale non sono quelle sostenute dall'avvocato ma: "art.18.  Entro il termine di trenta giorni dalla data della contestazione o notificazione della violazione, gli interessati possono far pervenire all'autorità competente a ricevere il rapporto a norma dell'articolo 17 scritti difensivi e documenti e possono chiedere di essere sentiti dalla medesima autorità".
Il Verbale di Contestazione Sanzione Amministrativa o Verbale di Contestazione illecito Amministrativo non è la sanzione amministrativa ma si tratta di un atto di "conciliazione" al quale il presunto contravventore può aderire versando la somma più favorevole tra il doppio del minimo (se esiste) e il terzo del massimo oppure può non aderire o "ricorrere" inviando scritti difensivi. se ricorre o non aderisce l'autorità competente (non l'organo di vigilanza) atrraverso valutazioni oggettive e discrezionali emette l'ordinanza ingiunzione che è la vera sanzione stabilendo una somma compresa fra il minimo e il massimo della pena pecuniaria prevista o l'annulamento. il ricorso all'ordinanza ingiunzione è presso il pretore (oggi giudice di pace) perchè di nuovo non si tratta di provvedimento amministrativo ma di provvedimento sanzionatorio regolamentato in via speciale in quanto derivante dalla depenalizzazione dei reati minori.

saluti
vittorio puglia

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