Dunque in sintesi direi:
- la racc.ta di operatore privato è equiparata a tutti gli effetti alla racc.ta del “servizio universale” (mamma mia che espressione da “metus rei publicae”!).: ciò in quanto (e non poteva essere che così) l’addetto postale è comunque un incaricato di pubblico servizio; direi quindi che le sue ‘asserzioni’ nel corpo della cartolina sono sorrette da fede pubblica, rimuovibile solo in processo di querela di falso;
- per i soli atti giudiziari (cosa che la diffida vivaddio non è) è invece necessaria Posteitaliane.
- una diffida mediante p.e.c. – anche senza firma - mi vale di più di una racc.ta, sia perché emittente e destinatario sono inequivocabili, sia perché la busta è “chiusa” e non manomettibile; la mancanza di ‘firma digitale’ a mio parere è abbastanza poco importante, nel caso delle diffide, perché l’atto ricettizio, se contestato nella provenienza, è ratificabile ex post dall’interessato. D’altra parte quante volte lasciamo firmare una diffida dalla segretaria e nessuno può questionare?
-
- Da: leg...@googlegroups.com [mailto:leg...@googlegroups.com] Per conto di avv. Vincenzo Giordano
Inviato: giovedì 5 marzo 2015 12:46
A: leg...@googlegroups.com
Oggetto: [legalit:40702] Posta privata: valore legale.
--
Hai ricevuto questo messaggio perché sei iscritto al gruppo "legalit" di Google Gruppi.
Per annullare l'iscrizione a questo gruppo e non ricevere più le sue email, invia un'email a legalit+u...@googlegroups.com.
Per visualizzare questa discussione sul Web, visita https://groups.google.com/d/msgid/legalit/F1C5BEB0AD2445CC88E172831D53FC56%40Systema.
Per altre opzioni visita https://groups.google.com/d/optout.
Per visualizzare questa discussione sul Web, visita https://groups.google.com/d/msgid/legalit/008e01d05767%24512ff5d0%24f38fe170%24%40libero.it.
Per visualizzare questa discussione sul Web, visita https://groups.google.com/d/msgid/legalit/8C3ED9FCE3D34643B83223F46759409E%40Systema.
la mancanza di ‘firma digitale’ a mio parere è abbastanza poco importante, nel caso delle diffide, perché l’atto ricettizio, se contestato nella provenienza, è ratificabile ex post dall’interessato. D’altra parte quante volte lasciamo firmare una diffida dalla segretaria e nessuno può questionare?
Per visualizzare questa discussione sul Web, visita https://groups.google.com/d/msgid/legalit/CAGiJrTN-UPZm6DHPQnYRgbUnSRWPWro0sHQKaa9bb9%3Di2ds2Jg%40mail.gmail.com.
--
Hai ricevuto questo messaggio perché sei iscritto al gruppo "legalit" di Google Gruppi.
Per annullare l'iscrizione a questo gruppo e non ricevere più le sue email, invia un'email a legalit+u...@googlegroups.com.
Per visualizzare questa discussione sul Web, visita https://groups.google.com/d/msgid/legalit/54F89B26.1040000%40legalest.it.
Caro Marco, il discorso giuridicamente non è esattamente così....
Comunque ritengo che ognuno possa regolarsi come meglio crede
Cordiali saluti.
(Avv. Luca-M. de Grazia)
2015-03-05 19:06 GMT+01:00 Avv. Marco Meneghello
<marco.me...@legalest.it <mailto:marco.me...@legalest.it>>:
Enrico Gorini ha scritto:
la mancanza di ‘firma digitale’ a mio parere è abbastanza poco
importante, nel caso delle diffide, perché l’atto ricettizio, se
contestato nella provenienza, è ratificabile ex post
dall’interessato. D’altra parte quante volte lasciamo firmare una
diffida dalla segretaria e nessuno può questionare?
Insomma. Se a me arrivasse una raccomandata cartacea con dentro
una bella lettera di diffida, ma senza la firma in calce, qualcosa
da ridire lo avrei... :-)
--
Avv. Marco Meneghello
Galleria Trieste, 6 - 35121 Padova, Italia
Tel. +39 049 875 0723 <tel:%2B39%20049%20875%200723> - Fax +39 049
875 2122 <tel:%2B39%20049%20875%202122>
--
Hai ricevuto questo messaggio perché sei iscritto al gruppo
"legalit" di Google Gruppi.
Per annullare l'iscrizione a questo gruppo e non ricevere più le
sue email, invia un'email a legalit+u...@googlegroups.com
<mailto:legalit+u...@googlegroups.com>.
Per visualizzare questa discussione sul Web, visita
https://groups.google.com/d/msgid/legalit/54F89B26.1040000%40legalest.it
Per altre opzioni visita https://groups.google.com/d/optout.
--
/
/----/
Sent from the cloud. Internet is my home./
--
Hai ricevuto questo messaggio perché sei iscritto al gruppo "legalit"
di Google Gruppi.
Per annullare l'iscrizione a questo gruppo e non ricevere più le sue
email, invia un'email a legalit+u...@googlegroups.com
<mailto:legalit+u...@googlegroups.com>.
Per visualizzare questa discussione sul Web, visita
https://groups.google.com/d/msgid/legalit/CAGiJrTP56ZEAGoTEro4mcTVtYG1880jnEanQ%2BSEz3mYpthaQ5w%40mail.gmail.com
<https://groups.google.com/d/msgid/legalit/CAGiJrTP56ZEAGoTEro4mcTVtYG1880jnEanQ%2BSEz3mYpthaQ5w%40mail.gmail.com?utm_medium=email&utm_source=footer>.
Provo a risponderti io (se ti fidi). Supponiamo che Mario Rossi, contraente di Enzo Brighi, gli invii una racc.ta contenente una dichiarazione unilaterale (ricettizia), concretantesi in un recesso unilaterale consentito dal contratto. Il recesso, privo di sottoscrizione firmata a mano, non sarebbe valido ? Qualora Enzo Brighi intendesse sostenerlo, dovrebbe NON limitarsi ad addurre la nullità formale dell’atto (non è un atto processuale e non necessita di forme ad substantiam), ma dovrebbe sostenere che la lettera non proviene da persona legittimata (per es, di essere frutto di uno scherzo). A quel punto a Mario Rossi basterebbe “ratificare” la dichiarazione, con effetto ex tunc. Ciò in base al principio che non è pretendibile che l’autore dell’atto stragiudiziale debba inviare un atto fidefacente ! La certezza della provenienza dall’autore apparente, non vi è mai, se non a seguito di autentica notarile opp sentenza !
Enrico gorini
Da: leg...@googlegroups.com [mailto:leg...@googlegroups.com] Per conto di Avv. Marco Meneghello
Inviato: venerdì 6 marzo 2015 11:04
A: leg...@googlegroups.com
Oggetto: Re: R: [legalit:40714] Posta privata: valore legale.
Per annullare l'iscrizione a questo gruppo e non ricevere più le sue email, invia un'email a legalit+u...@googlegroups.com.
Per visualizzare questa discussione sul Web, visita https://groups.google.com/d/msgid/legalit/54F97B9F.3010508%40legalest.it.
Per visualizzare questa discussione sul Web, visita https://groups.google.com/d/msgid/legalit/006e01d05a44%24c82c0b30%2458842190%24%40libero.it.