Posta privata: valore legale.

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avv. Vincenzo Giordano

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Mar 5, 2015, 6:46:18 AM3/5/15
to leg...@googlegroups.com
...giusto per completezza d'informazione, è interessante quanto sostiene uno dei servizi più importatnti di poste private sulla validità delle raccomandate:
 
"POSTEPRIVATE VALIDITA DELLE RACCOMANDATE MAIL EXPRESS AL PARI DI POSTE ITALIANE VALIDITA DELLE RACCOMANDATE MAIL EXPRESS AL PARI DI POSTE ITALIANE
 
MAIL EXPRESS POSTE PRIVATE è in alternativa a Poste Italiane uno degli operatori privati del settore delle poste che operano in Italia. Per la precisione è il maggiore operatore concorrente di poste italiane, rispetto agli altri privati che sono nati da pochi anni.
Esiste una sentenza della Cassazione che delibera in tal senso, tuttavia esiste un’altra sentenza della Cassazione, la n. 2886 del 22/01/2014 che le rimetto in allegato, la quale al contrario, facendo riferimento alla normativa vigente, riconosce l’equivalenza giuridica delle raccomandate inviate da Poste Italiane rispetto a quelle inviate dagli operatori postali privati.
La sentenza sopra citata fa riferimento all’art. 18 del decreto legislativo 261/99, il quale stabilisce che «Le persone addette ai servizi postali, da chiunque gestiti, sono considerate incaricate di pubblico servizio in conformità all’articolo 358 del codice penale».
La sentenza fa riferimento anche all’ art.4 del decreto legislativo 31 marzo 2011, n. 58, che ha completato il processo di liberalizzazione del mercato postale, il quale stabilisce che, sono affidati in via esclusiva al Fornitore del servizio universale (Poste Italiane Spa) solo alcuni servizi, per esigenze di ordine pubblico, ossia i servizi inerenti le notificazioni di atti giudiziari di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890, e successive modificazioni e i servizi inerenti le notificazioni di cui all’articolo 201 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della Strada).
Inoltre, l’evidenza di tale equiparazione giuridica, si evince anche dalla Licenza che il Ministero dello Sviluppo Economico, autorità di regolamentazione del servizio postale, concede a quest’ ultimi. Nella suddetta Licenza infatti, è specificato che la Mail Express Poste Private S.r.l. può effettuare «servizi relativi agli invii raccomandati ed invii assicurati che non siano attinenti alle notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890, e successive modificazioni, e servizi inerenti a notificazioni a mezzo posta di cui all’ art. 201 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 ».
Pertanto, tale Licenza rilasciata dal Ministero dello Sviluppo Economico è molto chiara nello stabilire che la Mail Express Poste Private S.r.l è autorizzata ad effettuare invii di posta raccomandata, con lo stesso valore giuridico di quelle inviate da Poste Italiane, ad eccezione delle cosiddette “buste verdi”, ossia le notifiche di atti giudiziari e le notifiche delle sanzioni amministrative del Codice della Strada.
Questo è sottolineato anche in un Comunicato del Ministero dello Sviluppo Economico (che trova in allegato), il quale specifica che: «[…] a far data dal 30 aprile 2011 gli operatori postali in possesso di licenza individuale sono abilitati a fornire i servizi che rientrano nel campo di applicazione del servizio universale purchè non compresi tra quelli affidati in esclusiva al Fornitore del servizio universale, come sopra specificati».
Inoltre, lo stesso Ministero dello Sviluppo Economico espressamente definisce il servizio di “Raccomandata” nel modo che segue:
 
«Raccomandata
La raccomandata recapitata da un licenziatario ha lo stesso valore legale di quella recapitata da Poste Italiane».
 
In seguito alla sovraesposta analisi della normativa post-liberalizzazione inerente l’attività postale, possiamo concludere che non ci sono dubbi sulla manifesta parità giuridica che la normativa attribuisce alle raccomandate inviate da operatori postali privati rispetto a quelle inviate da Poste Italiane".
 
Questo dovrebbe tranquillizzare il collega che si chiedeva se la "diffida" inviata a mezzo raccomandata, utilizzando un servizio di posta privata, poteva esser ritenuta equivalente a quella inviata tramite il cd. servizio pubblico.
Ma, ciò nonostante, e per quanto mi riguarda,  preferisco non correre rischi inutili e avvalermi, se del caso,  di quest'ultimo ;-)
Cortesi saluti,
Vincenzo Giordano
Avvocato - Mediatore specializzato
avv.vincen...@pec.it
avv.vincen...@libero.it
tel/fax 081.5569828
via F. Solimena, 139
(80129) NAPOLI (IT)

Enrico Gorini

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Mar 5, 2015, 12:10:52 PM3/5/15
to leg...@googlegroups.com

Dunque in sintesi direi:

-        la racc.ta di operatore privato è equiparata a tutti gli effetti alla racc.ta del “servizio universale” (mamma mia che espressione da “metus rei publicae”!).: ciò in quanto (e non poteva essere che così) l’addetto postale è comunque un incaricato di pubblico servizio; direi quindi che le sue ‘asserzioni’ nel corpo della cartolina sono sorrette da fede pubblica, rimuovibile solo in processo di querela di falso;

-        per i soli atti giudiziari (cosa che la diffida vivaddio non è) è invece necessaria Posteitaliane.

-         una diffida mediante p.e.c. – anche senza firma - mi vale di più di una racc.ta, sia perché emittente e destinatario sono inequivocabili, sia perché la busta è “chiusa” e non manomettibile;  la mancanza di ‘firma digitale’ a mio parere è abbastanza poco importante, nel caso delle diffide, perché l’atto ricettizio, se contestato nella provenienza, è ratificabile ex post dall’interessato.  D’altra parte quante volte lasciamo firmare una diffida dalla segretaria e nessuno può questionare?

-          

-         Da: leg...@googlegroups.com [mailto:leg...@googlegroups.com] Per conto di avv. Vincenzo Giordano
Inviato: giovedì 5 marzo 2015 12:46
A: leg...@googlegroups.com
Oggetto: [legalit:40702] Posta privata: valore legale.

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avv. Vincenzo Giordano

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Mar 5, 2015, 12:55:25 PM3/5/15
to leg...@googlegroups.com
...ci siamo, più o meno ;-)
Per la diffida, però, l'ultima che ho fatto (si trattava di una vera e propria diffida stragiudiziale a norma dell'art. 1454 C.C.) l'ho redatta come .doc, l'ho salvata come .pdf, l'ho firmata digitalmente e l'ho inviata tramite pec.
Per scrupolo, vi ho allegato anche la procura sottoscritta dal cliente, scansionata come .pdf
...e tutto è andato bene ;-)
Ciao,
Vincenzo

Luca de Grazia

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Mar 5, 2015, 12:59:33 PM3/5/15
to avv. Vincenzo Giordano
E cosa altro volevi allegare...una analisi del DNA del Cliente?
Cordiali saluti.

(Avv. Luca-M. de Grazia)


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Avv. Marco Meneghello

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Mar 5, 2015, 1:06:35 PM3/5/15
to leg...@googlegroups.com
Enrico Gorini ha scritto:
la mancanza di ‘firma digitale’ a mio parere è abbastanza poco importante, nel caso delle diffide, perché l’atto ricettizio, se contestato nella provenienza, è ratificabile ex post dall’interessato.  D’altra parte quante volte lasciamo firmare una diffida dalla segretaria e nessuno può questionare?

Insomma. Se a me arrivasse una raccomandata cartacea con dentro una bella lettera di diffida, ma senza la firma in calce, qualcosa da ridire lo avrei... :-)
--
Avv. Marco Meneghello
Galleria Trieste, 6 - 35121 Padova, Italia
Tel. +39 049 875 0723 - Fax +39 049 875 2122

avv. Vincenzo Giordano

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Mar 5, 2015, 1:11:42 PM3/5/15
to leg...@googlegroups.com
...meglio che non lo precisi cos'altro volevo allegare.....rischierei d'essere molto volgare ;-)
Ciao,
Vincenzo

Luca de Grazia

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Mar 5, 2015, 1:39:17 PM3/5/15
to avv. Vincenzo Giordano
Caro Marco, il discorso giuridicamente non è esattamente così....
Comunque ritengo che ognuno possa regolarsi come meglio crede
Cordiali saluti.

(Avv. Luca-M. de Grazia)

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Avv. Marco Meneghello

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Mar 6, 2015, 5:04:25 AM3/6/15
to leg...@googlegroups.com
Credo di essermi perso un passaggio, cosa intendi dire? :)

Dici che la sottoscrizione non è necessaria? Non ho capito!
--
Marco Meneghello


Luca de Grazia wrote:

Caro Marco, il discorso giuridicamente non è esattamente così....
Comunque ritengo che ognuno possa regolarsi come meglio crede
Cordiali saluti.

(Avv. Luca-M. de Grazia)

2015-03-05 19:06 GMT+01:00 Avv. Marco Meneghello


    Enrico Gorini ha scritto:

    la mancanza di ‘firma digitale’ a mio parere è abbastanza poco
    importante, nel caso delle diffide, perché l’atto ricettizio, se
    contestato nella provenienza, è ratificabile ex post
    dall’interessato. D’altra parte quante volte lasciamo firmare una
    diffida dalla segretaria e nessuno può questionare?


    Insomma. Se a me arrivasse una raccomandata cartacea con dentro
    una bella lettera di diffida, ma senza la firma in calce, qualcosa
    da ridire lo avrei... :-)
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Enrico Gorini

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Mar 9, 2015, 4:41:11 AM3/9/15
to leg...@googlegroups.com

Provo a risponderti io (se ti fidi).   Supponiamo che Mario Rossi, contraente di Enzo Brighi, gli invii una racc.ta contenente una dichiarazione unilaterale (ricettizia), concretantesi in un recesso unilaterale consentito dal contratto.  Il recesso, privo di sottoscrizione firmata a mano, non sarebbe valido ?  Qualora Enzo Brighi intendesse sostenerlo, dovrebbe NON limitarsi ad addurre la nullità formale dell’atto (non è un atto processuale e non necessita di forme ad substantiam), ma dovrebbe  sostenere che la lettera non proviene da persona legittimata (per es, di essere frutto di uno scherzo). A quel punto a Mario Rossi basterebbe “ratificare” la dichiarazione, con effetto ex tunc.   Ciò in base al principio che non è pretendibile che l’autore dell’atto stragiudiziale debba inviare un atto fidefacente ! La certezza della provenienza dall’autore apparente, non vi è mai, se non a seguito di autentica notarile opp sentenza ! 

Enrico gorini

 

 

Da: leg...@googlegroups.com [mailto:leg...@googlegroups.com] Per conto di Avv. Marco Meneghello
Inviato: venerdì 6 marzo 2015 11:04
A: leg...@googlegroups.com
Oggetto: Re: R: [legalit:40714] Posta privata: valore legale.

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Avv. Marco Meneghello

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Mar 9, 2015, 8:21:46 AM3/9/15
to leg...@googlegroups.com
Grazie. 
Sono così abituato alla 'norma' (firma) che non mi ero mai posto il problema della 'eccezione'.

-- 
Avv. Marco Meneghello
Galleria Trieste, 6 - 35121 Padova, Italia
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