Ti ringrazio avevo trovato anche della giurisprudenza di legittimità in
questo senso, volevo però capire i singoli giudici di merito
territoriali come si orientano, soprattutto adesso che vi è l'obbligo
del deposito telematico degli atti endoprocessuali ma non anche dei
fascicoli di parte per cause già incardinate. Ti aggiorno su quella che
sarà la decisione della Corte d'Appello di Bari.
Cordialità
On 08.09.2015 20:33, Luigina Iachetta wrote:
> Certo perchè il deposito della produzione di parte contestualmente
> alla comparsa conclusionale risponde alla ratio di permettere a
> controparte di contestare i documenti aggiunti, e che non siano stati
> inseriti documenti che in sede di conclusioni non hanno accesso al
> processo, quindi mi dispiace ma leccezione è fondata a nulla valendo
> il fatto che tu labbia depositata appena due giorni dopo poichè in
> tal caso lavvocato di controparte non può stare a controllare
> continuamente se lhai depositata o meno.
>
> "_Ai sensi dell’art. 169 C.p.c., il termine utile per la
> restituzione dei fascicoli di parte ritirati all’udienza di
> precisazione delle conclusioni si identifica con quello stabilito
> dall’art. 190 c.p.c. per il deposito della comparsa conclusionale
> (v. anche
art.li [4] 77 e 111 disp. att. cpc). La mancata
> restituzione
> del fascicolo di parte -in precedenza ritirato- entro i termini di
> cui
> agli art. 169 e 190 C.p.c. implica che degli atti presenti nel
> fascicolo stesso non può tenersi conto ai fini della decisione, e
> ciò deve essere rilevato d’ufficio_".
> [5]> ha scritto:
>
>> Buonasera a tutti,
>>
>> mi è capitato in un giudizio di appello di depositare
>> telematicamente la comparsa conclusionale il 60° giorno ma di
>> ridepositare il fascicolo cartaceo due giorni dopo. Controparte,
>> nelle repliche, eccepisce che il deposito è tardivo ex art. 169
>> c.p.c. e che pertanto i documenti contenuti nel fascicolo non
>> possono essere utilizzati.
>> Avete esperienze personali a riguardo da riferirmi?
>>
>> Grazie mille.
>>
>> Feliciana Bitetto
>>
>> --
>> Hai ricevuto questo messaggio perché sei iscritto al gruppo
>> "legalit" di Google Gruppi.
>> Per annullare liscrizione a questo gruppo e non ricevere più le
>> sue email, invia unemail a
legalit+u...@googlegroups.com [1].
>> [2].
>> [3].
>
> --
> Hai ricevuto questo messaggio perché sei iscritto al gruppo
> "legalit" di Google Gruppi.
> Per annullare l'iscrizione a questo gruppo e non ricevere più le sue
> email, invia un'email a
legalit+u...@googlegroups.com [6].
> Per visualizzare questa discussione sul Web, visita
>
>
https://groups.google.com/d/msgid/legalit/CAKpFqQiDE3mCfMnSMji9_6CBaORtVg2nDTtJCWGViJvAEtcpCA%40mail.gmail.com
> [7].
> Per altre opzioni visita
https://groups.google.com/d/optout [8].
>
>
> Links:
> ------
> [1] mailto:
legalit%2Bunsu...@googlegroups.com
> [2]
>
>
https://groups.google.com/d/msgid/legalit/6545d1193befcf041aa3dd67569e3c59%40studioloconte.it
> [3]
https://groups.google.com/d/optout
> [4]
http://art.li
> [5] mailto:
felician...@studioloconte.it
> [6] mailto:
legalit+u...@googlegroups.com
> [7]
>
>
https://groups.google.com/d/msgid/legalit/CAKpFqQiDE3mCfMnSMji9_6CBaORtVg2nDTtJCWGViJvAEtcpCA%40mail.gmail.com?utm_medium=email&utm_source=footer
> [8]
https://groups.google.com/d/optout