atto di precetto deve fare attenzione alla posizione soggettiva del proprio cliente-

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avv. M&Vdf

da leggere,
11 mar 2013, 16:13:1011/03/13
a leg...@googlegroups.com

Ho approfondito queste sentenze, una delle tante. 

Non si deve fare precetto con iva se il cliente è soggetto passivo d'IVA?


E’ risaputo che la condanna alle spese di lite comprende l’Iva, anche in assenza di espressa domanda, come pure nella ipotesi in cui il giudice non l’abbia riconosciuta.

Ciò non toglie che in sede pre-esecutiva, la parte che intima l’atto di precetto deve fare attenzione alla posizione soggettiva del suo cliente. Questi, infatti, se è un soggetto passivo di Iva, può portare in detrazione l’imposta; pertanto, il creditore non può in tal caso addebitare l’Iva al precettato, anche se il giudice l’ha espressamente liquidata.

Il principio, è stato ribadito di recente anche da Cass. civ. 11877/2007, secondo cui «La sentenza di condanna della parte soccombente al pagamento delle spese processuali in favore della parte vittoriosa, liquidandone l’ammontare, costituisce titolo esecutivo, pur in difetto di un’espressa domanda e di una specifica pronuncia, anche per conseguire il rimborso dell’Iva che la medesima parte vittoriosa assuma di aver versato al proprio difensore, in sede di rivalsa e secondo le prescrizioni dell’art. 18 d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, trattandosi di un onere accessorio che, in via generale, ai sensi dell’art. 91, comma 1, c.p.c., consegue al pagamento degli onorari al difensore. Tuttavia, la deducibilità di tale imposta potrebbe, eventualmente, rilevare solo in ambito esecutivo, con la conseguente possibilità, per la parte soccombente, di esercitare la facoltà di contestare sul punto il titolo esecutivo con opposizione a precetto o all’esecuzione, al fine di far valere eventuali circostanze che, secondo le previsioni del citato d.P.R. n. 633 del 1972, possano escludere, nei singoli casi, la concreta rivalsa o, comunque, l’esigibilità dell’Iva»

Luca de Grazia

da leggere,
12 mar 2013, 03:13:2212/03/13
a avv. Vincenzo Giordano

A mio modestissimo parere l'unica cosa corretta che in questo cado ha affermato la cassazione è quella relativa alla necessità di contestualizzare.
Ossia, la solita "catalanata" (cosa assolutamente ovvia)
Se consegue senza necessità di apposita domanda, ma non ne richiedo formalmente il pagamento, come si potrebbe fare a chiederne l'eventuale liquidazione in sede esecutiva?
La somma dovuta dal debitore è totale, poi dipenderà dalla circostanza specifica ossia: ho già sborsato l'Iva dovuta e quindi la posso portare in detrazione e quindi non la posso richiedere "due" volte, non ho già sborsato l'Iva e quindi non potendola ancora portare in detrazione la posso richiedere, dopo non dovrò portarla in detrazione.
Ma non si può fare ex ante un processo alle (possibili ) intenzioni.
Comunque hai perfettamente ragione a sollevare il problema...come hai scritto....solo uno dei tanti...
Cordiali saluti

Luca de Grazia

Alessandro Pedone

da leggere,
12 mar 2013, 04:16:3612/03/13
a leg...@googlegroups.com

e che dire, allora, della ritenuta d'acconto?

la deve versare chi effettua il pagamento della fattura al professionista; quindi, il creditore ha diritto ad averla rimborsata dal debitore oppure no?
> --
> --
> hai ricevuto questo messaggio in quanto iscritto al gruppo "legalit" (http://legalit.solignani.it)
>
> --- Hai ricevuto questo messaggio perché sei iscritto al gruppo "legalit" di Google Gruppi.
> Per annullare l'iscrizione a questo gruppo e non ricevere più i suoi messaggi, invia un'email a legalit+u...@googlegroups.com.
> Per ulteriori opzioni, visita https://groups.google.com/groups/opt_out.
>
>

Luca de Grazia

da leggere,
12 mar 2013, 05:09:5312/03/13
a leg...@googlegroups.com
martedì 12 marzo 2013 ore 10:08:37

Infatti
Io ritengo che come al solito "pensando a male" si forzi il diritto
Io creditore ho diritto a vedermi pagato TUTTO quello che devo sborsare.
Se poi, dopo, ci "marcio", potrò avere come sanzione anche il taglio della mano, ma "dopo" ed a fatto avvenuto ed accertato, non prima.
Spero di essermi spiegato
Cordiali saluti.

Luca de Grazia

Alberto Sonego

da leggere,
12 mar 2013, 05:35:3212/03/13
a leg...@googlegroups.com
La ritenuta d'acconto rileva solo in ambito fiscale e il cliente non la
pu� detrarre o dedurre. Ergo, il soccombente paga al vincitore
(=cliente), il quale poi, assunte le vesti di cliente dell'avvocato,
pagher� la parcella all'avvocato detraendo la ritenuta, il cui ammontare
� gi� stato pagato dal soccombente. Nulla cambia se le operazioni
vengono cronologicamente invertite (cio� se il cliente/vincitore prima
paga l'avvocato e poi incassa dal soccombente).
Francamente non vedo dubbi.


Il 12/03/2013 09:16, Alessandro Pedone ha scritto:
> e che dire, allora, della ritenuta d'acconto?
>
> la deve versare chi effettua il pagamento della fattura al professionista; quindi, il creditore ha diritto ad averla rimborsata dal debitore oppure no?
>
>
>
> Il giorno 12/mar/2013, alle ore 08:13, Luca de Grazia <lu...@degrazia.info> ha scritto:
>
>> A mio modestissimo parere l'unica cosa corretta che in questo cado ha affermato la cassazione � quella relativa alla necessit� di contestualizzare. Ossia, la solita "catalanata" (cosa assolutamente ovvia)
>> Se consegue senza necessit� di apposita domanda, ma non ne richiedo formalmente il pagamento, come si potrebbe fare a chiederne l'eventuale liquidazione in sede esecutiva? La somma dovuta dal debitore � totale, poi dipender� dalla circostanza specifica ossia: ho gi� sborsato l'Iva dovuta e quindi la posso portare in detrazione e quindi non la posso richiedere "due" volte, non ho gi� sborsato l'Iva e quindi non potendola ancora portare in detrazione la posso richiedere, dopo non dovr� portarla in detrazione. Ma non si pu� fare ex ante un processo alle (possibili ) intenzioni. Comunque hai perfettamente ragione a sollevare il problema...come hai scritto....solo uno dei tanti...
>> Cordiali saluti
>>
>> Luca de Grazia
>>
>> --
>> --
>> hai ricevuto questo messaggio in quanto iscritto al gruppo "legalit" (http://legalit.solignani.it)
>>
>> --- Hai ricevuto questo messaggio perch� sei iscritto al gruppo "legalit" di Google Gruppi.
>> Per annullare l'iscrizione a questo gruppo e non ricevere pi� i suoi messaggi, invia un'email a legalit+u...@googlegroups.com.

Luca de Grazia

da leggere,
12 mar 2013, 05:41:5412/03/13
a leg...@googlegroups.com
martedì 12 marzo 2013 ore 10:40:01

Infatti anche a mio parere non vi dovrebbero essere dubbi
Io ho sempre fatto e faccio il ragionamento che fai tu, ossia "tu debitore dare a me cammello io creditore pagare parte di cammello a miei creditori"
il discorso che ho effettuato in precedenza era legato proprio alla (strana) posizione della cassazione (che, peraltro, ribadisco, in fondo ha detto "si deve vedere")

Luca de Grazia

da leggere,
12 mar 2013, 05:42:4712/03/13
a leg...@googlegroups.com
--

------
Sent from the cloud - Internet is my home

avv. M&Vdf

da leggere,
12 mar 2013, 06:15:3212/03/13
a leg...@googlegroups.com
posto anche in link sul punto:
Sono sempre più basito caro Luca.
Eppure pare che le opp. a precetto comincino a fioccare...

Alessandro Pedone

da leggere,
12 mar 2013, 06:34:4112/03/13
a leg...@googlegroups.com
Il mio non era un dubbio, infatti. Ma dato che i titolo dispongono il pagamento di IVA e cassa, in atto di precetto io mi limito a ribadire quanto detto dal titolo aggiungendo "se dovuto" per quanto attiene agli accessori. In caso di pagamento spontaneo si faranno i calcoli altrimenti il g.e. Provvederà se è quando l'esecuzione avesse esito positivo.

Avv. Alessandro Pedone
Via Borfuro n. 8 - Bergamo
In...@alpedone.net

Inviato da iPhone

Il giorno 12/mar/2013, alle ore 10:35, Alberto Sonego <son...@teletu.it> ha scritto:

> La ritenuta d'acconto rileva solo in ambito fiscale e il cliente non la può detrarre o dedurre. Ergo, il soccombente paga al vincitore (=cliente), il quale poi, assunte le vesti di cliente dell'avvocato, pagherà la parcella all'avvocato detraendo la ritenuta, il cui ammontare è già stato pagato dal soccombente. Nulla cambia se le operazioni vengono cronologicamente invertite (cioè se il cliente/vincitore prima paga l'avvocato e poi incassa dal soccombente).
> Francamente non vedo dubbi.
>
>
> Il 12/03/2013 09:16, Alessandro Pedone ha scritto:
>> e che dire, allora, della ritenuta d'acconto?
>>
>> la deve versare chi effettua il pagamento della fattura al professionista; quindi, il creditore ha diritto ad averla rimborsata dal debitore oppure no?
>>
>>
>>
>> Il giorno 12/mar/2013, alle ore 08:13, Luca de Grazia <lu...@degrazia.info> ha scritto:
>>
>>> A mio modestissimo parere l'unica cosa corretta che in questo cado ha affermato la cassazione è quella relativa alla necessità di contestualizzare. Ossia, la solita "catalanata" (cosa assolutamente ovvia)
>>> Se consegue senza necessità di apposita domanda, ma non ne richiedo formalmente il pagamento, come si potrebbe fare a chiederne l'eventuale liquidazione in sede esecutiva? La somma dovuta dal debitore è totale, poi dipenderà dalla circostanza specifica ossia: ho già sborsato l'Iva dovuta e quindi la posso portare in detrazione e quindi non la posso richiedere "due" volte, non ho già sborsato l'Iva e quindi non potendola ancora portare in detrazione la posso richiedere, dopo non dovrò portarla in detrazione. Ma non si può fare ex ante un processo alle (possibili ) intenzioni. Comunque hai perfettamente ragione a sollevare il problema...come hai scritto....solo uno dei tanti...
>>> Cordiali saluti
>>>
>>> Luca de Grazia
>>>
>>> --
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Antonio de falco

da leggere,
12 mar 2013, 06:37:3812/03/13
a leg...@googlegroups.com
E quindi sto precetto per le spese legali come lo facciamo, con e senza iva?

Per annullare l'iscrizione a questo argomento, visita https://groups.google.com/d/topic/legalit/drK7AOxqDTY/unsubscribe?hl=it.
Per annullare l'iscrizione a questo gruppo e a tutti i suoi argomenti, invia un'email a legalit+u...@googlegroups.com.

Avv. Renato Savoia

da leggere,
12 mar 2013, 07:10:4512/03/13
a leg...@googlegroups.com
se il mio cliente la scarica, senza iva,
se non la scarica (come i privati, per capirsi), con l'iva.

personalmente è 14 anni che faccio i precetti così...

R.S.

-- 
STUDIO LEGALE SAVOIA
Via Diaz 11, 37121 Verona  
Tel.: 045.21.03.08.99 
Fax: 045.21.09.04.04 
Pec: avvocat...@pec.it
Skype: renatosavoia

Antonio de falco

da leggere,
12 mar 2013, 07:14:1612/03/13
a leg...@googlegroups.com

Renato e sono 14 anni che fai opp.ni al precetto se l' avv di una societa' fa precetto al tuo cliente addebitando iva?

Avv. Renato Savoia

da leggere,
12 mar 2013, 07:18:5012/03/13
a leg...@googlegroups.com
no, lo chiamo e gli ricordo che non è dovuta...
Qualcuno dice che onestamente non lo sapeva e, dopo avermi ringraziato, ha tranquillamente defalcato la somma.
Qualche altro ha ammesso pacificiamente "io la metto, poi a toglierla si fa sempre in tempo e se non mi fannno opposizione ..." e anche lui l'ha tranquillamente defalcata.
Chiamasi "rapporto di colleganza"... ;)

R

Luca de Grazia

da leggere,
12 mar 2013, 07:26:1112/03/13
a leg...@googlegroups.com
Se proprio si vuole stare sicuri si fa senza iva "esposta" ma si scrive qualcosa del genere
"con espressa riserva di richieder il pagamento degli oneri di legge aggiuntivi (a mero titolo esemplificativo ....ecc).laddove nel caso concreto se ne possa ravvisare la possibilità e senza che la mancata richiesta in questa sede possa essere interpretata come rinuncia tacita e/o espressa al diritto di chiedere tali somme al debitore..."
O no?
Cordiali saluti.

Luca de Grazia

2013/3/12 Antonio de falco <defalco...@gmail.com>



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Avv. Emilio Curci

da leggere,
12 mar 2013, 07:29:0412/03/13
a legalit
e scrivere semplicemente, oltre IVA se dovuta ?
Avv. Emilio Curci


Tel. (+39)0802072068 I Fax (+39)0804073110 Skype: emiliocurci
website: www.emiliocurci.net blog: Studio Legale Curci & Genovese I blog: Tecnologia & diritto Twitter: @emiliocurci I Google+  


Luca de Grazia

da leggere,
12 mar 2013, 07:36:5012/03/13
a leg...@googlegroups.com
martedì 12 marzo 2013 ore 12:35:58

Tutti sanno che preferisco abbondare.. :-D
Sicuramente potrebbe andare bene, se però ti cambiano qualcosa "medio tempore" (e potrebbe anche essere) con l'altra formula più ampia si è dalla parte del sicuro
Comunque volevo rendere l'idea....
Cordiali saluti.

Luca de Grazia

2013/3/12 Avv. Emilio Curci <emili...@emiliocurci.net>

avv. Vincenzo Giordano

da leggere,
12 mar 2013, 07:47:1812/03/13
a leg...@googlegroups.com
...a me la cosa sembra un po' meno complicata di come ne state discutendo, se permettete ;-)
In buona sostanza, se il pagamento portato dal precetto riguarda una persona fisica privata (cioè non imprenditore, titolare di ditta, ecc...), allora questa persona ha diritto a percepire anche il rimborso dell'iva pagata al suo avvocato e che non può portarsi in detrazione, mentre, se si tratta di una ditta, società o imprenditore (per farla più breve, un soggetto titolare di partita iva), che  detta iva può, invece, detrarla (poichè la prestazione resa dal legale attiene alla sua attività imprenditoriale), allora il rimborso non compete.
Ovviamente, se le competenze dovute al suo avvocato riguardano, per esempio, una separazione coniugale o altra materia non avente nessuna relazione con la sua attività lavorativa, neanche l'imprenditore, in tal caso, potrà detrarre l'iva relativa e, dunque, se ne potrà chiedere il rimborso nel precetto, ecc....
O no ?
Cortesi saluti,
Vincenzo Giordano
Avvocato in Napoli
Mediatore specializzato
avv.vincen...@pec.it
tel/fax 081.5569828
via F. Solimena, 139
(80129) Italia

avv. M&Vdf

da leggere,
12 mar 2013, 08:25:0312/03/13
a leg...@googlegroups.com
caro Renato il problema sono quelli che ci marciano facendoti opposizione e basta.


Il giorno lunedì 11 marzo 2013 21:13:10 UTC+1, avv. M&Vdf ha scritto:

avv. M&Vdf

da leggere,
12 mar 2013, 08:27:3512/03/13
a leg...@googlegroups.com
mi state quindi tutti dicendo che fate il precetto senza iva quando il vostro cliente ha p.iva?


Il giorno lunedì 11 marzo 2013 21:13:10 UTC+1, avv. M&Vdf ha scritto:

Avv. Edoardo Patini

da leggere,
12 mar 2013, 10:14:1912/03/13
a leg...@googlegroups.com
Butto là anche i miei cinque centesimi.
Si presume che se il cliente da noi difeso faccia precetto anche per le somme liquidate, ce le abbia già pagate, e quindi avendo scaricato l’Iva, la corrispondente non sia precettabile.
Ma non è affatto detto che sia così.
Il cliente potrebbe, come quasi sempre accade, non aver pagato nulla, e quindi non aver scaricato nulla, sicchè ben potrebbe chiedere l’intero importo, fermo restando che poi se il debitore intimato provvedesse al pagamento, occorrerebbe che il legale, che lo riceva direttamente dall’obbligato, fatturi direttamente a lui.
Il problema, quindi, si pone astrattamente solo nel caso in cui il cliente possa scaricare l’Iva ma l’obbligato no.
In ogni caso, io non starei a preoccuparmi tanto su come formulare il precetto.
Il precetto è un mero atto di parte, una mera intimazione ad adempiere, e tutte le questioni aventi ad oggetto il quatum debeatur devono essere proposte con la opposizione al progetto di distribuzione e quindi avverso  l’atto di precisazione del credito, laddove questo fosse integralmente recepito dal GE , il quale ben potrebbe, d’ufficio, emendare richieste eccessive laddove queste contengano anche l’Iva non dovuta.
 
Vado come al solito di fretta, ed ho letto solo pochi interventi.
Se avessi detto cose già contraddette, abbiate pietà, ma in tutta franchezza penso che non occorra preoccuparsi più di tanto, soprattutto in relazione a quello che è il valore del precetto (pressocchè pari a zero).
Il discorso cambierebbe nel caso in cui il debitore manifestasse l’intenzione di pagare.
In quel caso basterebbe applicare un po’ di buon senso.
Se lui non può scaricare l’Iva, basterà far pagare dal debitore al cliente la somma senza l’iva. Il cliente provvederà poi a pagare l’avvocato pagando anche l’Iva e poi scaricandola.
Diversamente se il debitore paga direttamente all’avvocato, e lo può fare tranquillamente in virtù di un rapporto di delegazione sottinteso dalla ricezione della somma da parte del legale, questo dovrà fatturare direttamente al solvens. In teoria in questo caso l’unico problema astrattamente esistente, potrebbe derivare dall’efficacia (non) liberatoria del pagamento, nel senso che il nostro cliente potrebbe richiedere nuovamente il pagamento al debitore che, in questo caso, avrebbe pagato male.
Io personalmente lo risolvo nella procura, laddove inserisco sempre il potere di incassare e quietanzare.
Scusate gli errori di battitura o di sintassi da vado di corsissima e non ho riletto.
 
E.
From: avv. M&Vdf
Sent: Tuesday, March 12, 2013 1:27 PM
Subject: [legalit] Re: atto di precetto deve fare attenzione alla posizione soggettiva del proprio cliente-
 
--

Giovanni Borney

da leggere,
12 mar 2013, 11:32:4712/03/13
a leg...@googlegroups.com
Si.

--
--
hai ricevuto questo messaggio in quanto iscritto al gruppo "legalit" (http://legalit.solignani.it)
 
---
Hai ricevuto questo messaggio perché sei iscritto al gruppo "legalit" di Google Gruppi.
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Per ulteriori opzioni, visita https://groups.google.com/groups/opt_out.
 
 

Avv. Giovanni Borney
Loc, Grande Charrière 46
11020 Saint Christophe (Ao)
tel 0165 32651 fax 0165 32463





Alberto Sonego

da leggere,
12 mar 2013, 11:52:1712/03/13
a leg...@googlegroups.com
Non sono d'accordo sul fatto che l'avvocato, qualora percepisca da
controparte il pagamento delle spese legali, debba fatturare a controparte.
Mi risulta, invece, che la fattura vada sempre intestata al cliente. Al
limite, con la dicitura "spese legali pagate da controparte".


Il 12/03/2013 15:14, Avv. Edoardo Patini ha scritto:
> Butto l� anche i miei cinque centesimi.
> Si presume che se il cliente da noi difeso faccia precetto anche per
> le somme liquidate, ce le abbia gi� pagate, e quindi avendo scaricato
> l�Iva, la corrispondente non sia precettabile.
> Ma non � affatto detto che sia cos�.
> Il cliente potrebbe, come quasi sempre accade, non aver pagato nulla,
> e quindi non aver scaricato nulla, sicch� ben potrebbe chiedere
> l�intero importo, fermo restando che poi se il debitore intimato
> provvedesse al pagamento, occorrerebbe che il legale, che lo riceva
> direttamente dall�obbligato, fatturi direttamente a lui.
> Il problema, quindi, si pone astrattamente solo nel caso in cui il
> cliente possa scaricare l�Iva ma l�obbligato no.
> In ogni caso, io non starei a preoccuparmi tanto su come formulare il
> precetto.
> Il precetto � un mero atto di parte, una mera intimazione ad
> adempiere, e tutte le questioni aventi ad oggetto il quatum debeatur
> devono essere proposte con la opposizione al progetto di distribuzione
> e quindi avverso l�atto di precisazione del credito, laddove questo
> fosse integralmente recepito dal GE , il quale ben potrebbe,
> d�ufficio, emendare richieste eccessive laddove queste contengano
> anche l�Iva non dovuta.
> Vado come al solito di fretta, ed ho letto solo pochi interventi.
> Se avessi detto cose gi� contraddette, abbiate piet�, ma in tutta
> franchezza penso che non occorra preoccuparsi pi� di tanto,
> soprattutto in relazione a quello che � il valore del precetto
> (pressocch� pari a zero).
> Il discorso cambierebbe nel caso in cui il debitore manifestasse
> l�intenzione di pagare.
> In quel caso basterebbe applicare un po� di buon senso.
> Se lui non pu� scaricare l�Iva, baster� far pagare dal debitore al
> cliente la somma senza l�iva. Il cliente provveder� poi a pagare
> l�avvocato pagando anche l�Iva e poi scaricandola.
> Diversamente se il debitore paga direttamente all�avvocato, e lo pu�
> fare tranquillamente in virt� di un rapporto di delegazione sottinteso
> dalla ricezione della somma da parte del legale, questo dovr�
> fatturare direttamente al solvens. In teoria in questo caso l�unico
> problema astrattamente esistente, potrebbe derivare dall�efficacia
> (non) liberatoria del pagamento, nel senso che il nostro cliente
> potrebbe richiedere nuovamente il pagamento al debitore che, in questo
> caso, avrebbe pagato male.
> Io personalmente lo risolvo nella procura, laddove inserisco sempre il
> potere di incassare e quietanzare.
> Scusate gli errori di battitura o di sintassi da vado di corsissima e
> non ho riletto.
> E.
> *From:* avv. M&Vdf <mailto:defalco...@gmail.com>
> *Sent:* Tuesday, March 12, 2013 1:27 PM
> *To:* leg...@googlegroups.com <mailto:leg...@googlegroups.com>
> *Subject:* [legalit] Re: atto di precetto deve fare attenzione alla
> posizione soggettiva del proprio cliente-
> mi state quindi tutti dicendo che fate il precetto senza iva quando il
> vostro cliente ha p.iva?
>
> Il giorno luned� 11 marzo 2013 21:13:10 UTC+1, avv. M&Vdf ha scritto:
>
> Ho approfondito queste sentenze, una delle tante.
>
> Non si deve fare precetto con iva se il cliente � soggetto passivo
> d'IVA?
>
> E� risaputo che *la condanna alle spese di lite comprende l�Iva*,
> anche in assenza di espressa domanda, come pure nella ipotesi in
> cui il giudice non l�abbia riconosciuta.
>
> Ci� non toglie che in sede pre-esecutiva, *la parte che intima
> l�atto di precetto deve fare attenzione alla posizione soggettiva
> del suo cliente*. Questi, infatti, se � un soggetto passivo di
> Iva, pu� portare in detrazione l�imposta; pertanto, il creditore
> non pu� in tal caso addebitare l�Iva al precettato, anche se il
> giudice l�ha espressamente liquidata.
>
> Il principio, � stato ribadito di recente anche da *Cass. civ.
> 11877/2007*, secondo cui �La sentenza di condanna della parte
> soccombente al pagamento delle spese processuali in favore della
> parte vittoriosa, liquidandone l�ammontare, costituisce titolo
> esecutivo, pur in difetto di un�espressa domanda e di una
> specifica pronuncia, anche per conseguire il rimborso dell�Iva che
> la medesima parte vittoriosa assuma di aver versato al proprio
> difensore, in sede di rivalsa e secondo le prescrizioni dell�art.
> 18 d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, trattandosi di un *onere
> accessorio* che, in via generale, ai sensi dell�art. 91, comma 1,
> c.p.c., consegue al pagamento degli onorari al difensore.
> Tuttavia, la deducibilit� di tale imposta potrebbe, eventualmente,
> rilevare solo in ambito esecutivo, con la conseguente possibilit�,
> per la parte soccombente, di esercitare la facolt� di contestare
> sul punto il titolo esecutivo con opposizione a precetto o
> all�esecuzione, al fine di far valere eventuali circostanze che,
> secondo le previsioni del citato d.P.R. n. 633 del 1972, *possano
> escludere, nei singoli casi, la concreta rivalsa o, comunque,
> l�esigibilit� dell�Iva*�
>
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> hai ricevuto questo messaggio in quanto iscritto al gruppo "legalit"
> (http://legalit.solignani.it)
>
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> Hai ricevuto questo messaggio perch� sei iscritto al gruppo "legalit"
> di Google Gruppi.
> Per annullare l'iscrizione a questo gruppo e non ricevere pi� i suoi
> messaggi, invia un'email a legalit+u...@googlegroups.com.
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Avv. Renato Savoia

da leggere,
12 mar 2013, 11:55:4412/03/13
a leg...@googlegroups.com
Quoto Alberto.

R.S.

--
STUDIO LEGALE SAVOIA
Via Diaz 11, 37121 Verona
Tel.: 045.21.03.08.99
Fax: 045.21.09.04.04
Pec: avvocat...@pec.it
Skype: renatosavoia
www.renatosavoia.com

Alessandro Pedone

da leggere,
12 mar 2013, 12:05:4412/03/13
a leg...@googlegroups.com
Assolutamente d'accordo con Alberto ...

quando ricevo pagamenti direttamente da controparte emetto fattura al cliente specificando che il pagamento è stato eseguito dal debitore e quietanza di pagamento al debitore il quale dovrà versare la ritenuta d'acconto (se non l'ha rimborsata al cliente).




Il giorno 12/mar/2013, alle ore 16:52, Alberto Sonego <son...@teletu.it> ha scritto:

> Non sono d'accordo sul fatto che l'avvocato, qualora percepisca da controparte il pagamento delle spese legali, debba fatturare a controparte.
> Mi risulta, invece, che la fattura vada sempre intestata al cliente. Al limite, con la dicitura "spese legali pagate da controparte".
>
>
> Il 12/03/2013 15:14, Avv. Edoardo Patini ha scritto:
>> Butto là anche i miei cinque centesimi.
>> Si presume che se il cliente da noi difeso faccia precetto anche per le somme liquidate, ce le abbia già pagate, e quindi avendo scaricato l’Iva, la corrispondente non sia precettabile.
>> Ma non è affatto detto che sia così.
>> Il cliente potrebbe, come quasi sempre accade, non aver pagato nulla, e quindi non aver scaricato nulla, sicchè ben potrebbe chiedere l’intero importo, fermo restando che poi se il debitore intimato provvedesse al pagamento, occorrerebbe che il legale, che lo riceva direttamente dall’obbligato, fatturi direttamente a lui.
>> Il problema, quindi, si pone astrattamente solo nel caso in cui il cliente possa scaricare l’Iva ma l’obbligato no.
>> In ogni caso, io non starei a preoccuparmi tanto su come formulare il precetto.
>> Il precetto è un mero atto di parte, una mera intimazione ad adempiere, e tutte le questioni aventi ad oggetto il quatum debeatur devono essere proposte con la opposizione al progetto di distribuzione e quindi avverso l’atto di precisazione del credito, laddove questo fosse integralmente recepito dal GE , il quale ben potrebbe, d’ufficio, emendare richieste eccessive laddove queste contengano anche l’Iva non dovuta.
>> Vado come al solito di fretta, ed ho letto solo pochi interventi.
>> Se avessi detto cose già contraddette, abbiate pietà, ma in tutta franchezza penso che non occorra preoccuparsi più di tanto, soprattutto in relazione a quello che è il valore del precetto (pressocchè pari a zero).
>> Il discorso cambierebbe nel caso in cui il debitore manifestasse l’intenzione di pagare.
>> In quel caso basterebbe applicare un po’ di buon senso.
>> Se lui non può scaricare l’Iva, basterà far pagare dal debitore al cliente la somma senza l’iva. Il cliente provvederà poi a pagare l’avvocato pagando anche l’Iva e poi scaricandola.
>> Diversamente se il debitore paga direttamente all’avvocato, e lo può fare tranquillamente in virtù di un rapporto di delegazione sottinteso dalla ricezione della somma da parte del legale, questo dovrà fatturare direttamente al solvens. In teoria in questo caso l’unico problema astrattamente esistente, potrebbe derivare dall’efficacia (non) liberatoria del pagamento, nel senso che il nostro cliente potrebbe richiedere nuovamente il pagamento al debitore che, in questo caso, avrebbe pagato male.
>> Io personalmente lo risolvo nella procura, laddove inserisco sempre il potere di incassare e quietanzare.
>> Scusate gli errori di battitura o di sintassi da vado di corsissima e non ho riletto.
>> E.
>> *From:* avv. M&Vdf <mailto:defalco...@gmail.com>
>> *Sent:* Tuesday, March 12, 2013 1:27 PM
>> *To:* leg...@googlegroups.com <mailto:leg...@googlegroups.com>
>> *Subject:* [legalit] Re: atto di precetto deve fare attenzione alla posizione soggettiva del proprio cliente-
>> mi state quindi tutti dicendo che fate il precetto senza iva quando il vostro cliente ha p.iva?
>>
>> Il giorno lunedì 11 marzo 2013 21:13:10 UTC+1, avv. M&Vdf ha scritto:
>>
>> Ho approfondito queste sentenze, una delle tante.
>>
>> Non si deve fare precetto con iva se il cliente è soggetto passivo
>> d'IVA?
>>
>> E’ risaputo che *la condanna alle spese di lite comprende l’Iva*,
>> anche in assenza di espressa domanda, come pure nella ipotesi in
>> cui il giudice non l’abbia riconosciuta.
>>
>> Ciò non toglie che in sede pre-esecutiva, *la parte che intima
>> l’atto di precetto deve fare attenzione alla posizione soggettiva
>> del suo cliente*. Questi, infatti, se è un soggetto passivo di
>> Iva, può portare in detrazione l’imposta; pertanto, il creditore
>> non può in tal caso addebitare l’Iva al precettato, anche se il
>> giudice l’ha espressamente liquidata.
>>
>> Il principio, è stato ribadito di recente anche da *Cass. civ.
>> 11877/2007*, secondo cui «La sentenza di condanna della parte
>> soccombente al pagamento delle spese processuali in favore della
>> parte vittoriosa, liquidandone l’ammontare, costituisce titolo
>> esecutivo, pur in difetto di un’espressa domanda e di una
>> specifica pronuncia, anche per conseguire il rimborso dell’Iva che
>> la medesima parte vittoriosa assuma di aver versato al proprio
>> difensore, in sede di rivalsa e secondo le prescrizioni dell’art.
>> 18 d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, trattandosi di un *onere
>> accessorio* che, in via generale, ai sensi dell’art. 91, comma 1,
>> c.p.c., consegue al pagamento degli onorari al difensore.
>> Tuttavia, la deducibilità di tale imposta potrebbe, eventualmente,
>> rilevare solo in ambito esecutivo, con la conseguente possibilità,
>> per la parte soccombente, di esercitare la facoltà di contestare
>> sul punto il titolo esecutivo con opposizione a precetto o
>> all’esecuzione, al fine di far valere eventuali circostanze che,
>> secondo le previsioni del citato d.P.R. n. 633 del 1972, *possano
>> escludere, nei singoli casi, la concreta rivalsa o, comunque,
>> l’esigibilità dell’Iva*»
>>
>> --
>> --
>> hai ricevuto questo messaggio in quanto iscritto al gruppo "legalit" (http://legalit.solignani.it)
>>
>> ---
>> Hai ricevuto questo messaggio perché sei iscritto al gruppo "legalit" di Google Gruppi.
>> Per annullare l'iscrizione a questo gruppo e non ricevere più i suoi messaggi, invia un'email a legalit+u...@googlegroups.com.
>> Per ulteriori opzioni, visita https://groups.google.com/groups/opt_out.
>>
>>
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>> Per annullare l'iscrizione a questo gruppo e non ricevere più i suoi messaggi, invia un'email a legalit+u...@googlegroups.com.
>> Per ulteriori opzioni, visita https://groups.google.com/groups/opt_out.
>>
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> Per annullare l'iscrizione a questo gruppo e non ricevere più i suoi messaggi, invia un'email a legalit+u...@googlegroups.com.

Avv. Edoardo Patini

da leggere,
12 mar 2013, 12:08:4912/03/13
a leg...@googlegroups.com
io sapevo che la fattura va emessa sempre in favore del solvens, ma
ovviamente, non trattandosi di materia nella quale ho l'obbligo di capirci
qualcosa (ammesso che tale obbligo poi sia in concreto riempibile di
significato :) , potrei benissimo sbagliare
Quel che volevo sottolineare, tuttavia, � che tutta questa ridda di
opposizioni a precetto, a mio avviso, non si verificher� mai e che ove mai
ci capitasse di subirle, dovrebbero essere dichiarate inammissibili siccome
anticipatorie di un problema a venire.


E.
-----Messaggio originale-----
From: Alberto Sonego
Sent: Tuesday, March 12, 2013 4:52 PM
To: leg...@googlegroups.com
Subject: Re: [legalit] Re: atto di precetto deve fare attenzione alla

Enrico Gorini

da leggere,
13 mar 2013, 03:49:3313/03/13
a leg...@googlegroups.com
A mio parere si può fare in entrambi i modi: fatturare al cliente o
fatturare alla controparte 'solvens' (la ritenuta va fatta se il osggetto
passivo è imprenditore, e non rileva perché non incide
sull'arricchimento/depauperamento delle parti).
Certo che è molto più semplice fatturare direttamente il solvens,
altrimenti, se si fattura al cliente, ci si espone a complicazioni tipo: tu
cliente ora devi emettere un documento contabile verso la controparte ....

avv.Enrico Gorini
-----Messaggio originale-----
Da: leg...@googlegroups.com [mailto:leg...@googlegroups.com] Per conto di
Alessandro Pedone
Inviato: martedì 12 marzo 2013 17:06
A: leg...@googlegroups.com
Oggetto: Re: [legalit] atto di precetto deve fare attenzione alla posizione

Alberto Sonego

da leggere,
13 mar 2013, 07:20:4413/03/13
a leg...@googlegroups.com
A quanto mi risulta, le complicazioni possono essere ben maggiori se si
fattura a chi NON � cliente.

Il 13/03/2013 08:49, Enrico Gorini ha scritto:
> Certo che � molto pi� semplice fatturare direttamente il solvens,

Roberta Dominici

da leggere,
13 mar 2013, 08:25:2013/03/13
a leg...@googlegroups.com
La fattura va sempre emessa nei confronti del proprio cliente in quanto beneficiario delle prestazioni anche se poi i costi sono materialmente sostenuti dalla parte soccombente.

Circa il regime previdenziale e fiscale da applicare all'imponibile del precetto:

a) se il cliente è imprenditore o professionista (a meno che si tratti di cause di natura "personale") alla controparte verrà chiesto solo imponibile + 4%;

b) se il cliente è un privato alla controparte verrà chiesto imponibile + 4% + IVA.

La ritenuta d'acconto nel caso sub a) verrà versata dal cliente.

Mi è spesso capitato che la controparte dopo il pagamento mi chieda copia della fattura rilasciata al cliente: non vi è nessuna norma che imponga di doverlo fare anche perché la fattura che viene emessa al cliente potrebbe avere un importo diverso (una cosa sono le spese ripetibili, altra quello che io posso chiedere al cliente e l'importo potrebbe essere maggiore o minore). Di solito dopo mille ragionamenti la controparte acconsente a che io invii una dichiarazione del cliente in cui questi da atto di avere ricevuto una certa somma a titolo di spese di soccombenza.


Il giorno lunedì 11 marzo 2013 21:13:10 UTC+1, avv. M&Vdf ha scritto:

Ho approfondito queste sentenze, una delle tante. 

Non si deve fare precetto con iva se il cliente è soggetto passivo d'IVA?


E’ risaputo che la condanna alle spese di lite comprende l’Iva, anche in assenza di espressa domanda, come pure nella ipotesi in cui il giudice non l’abbia riconosciuta.

Ciò non toglie che in sede pre-esecutiva, la parte che intima l’atto di precetto deve fare attenzione alla posizione soggettiva del suo cliente. Questi, infatti, se è un soggetto passivo di Iva, può portare in detrazione l’imposta; pertanto, il creditore non può in tal caso addebitare l’Iva al precettato, anche se il giudice l’ha espressamente liquidata.

Il principio, è stato ribadito di recente anche da Cass. civ. 11877/2007, secondo cui «La sentenza di condanna della parte soccombente al pagamento delle spese processuali in favore della parte vittoriosa, liquidandone l’ammontare, costituisce titolo esecutivo, pur in difetto di un’espressa domanda e di una specifica pronuncia, anche per conseguire il rimborso dell’Iva che la medesima parte vittoriosa assuma di aver versato al proprio difensore, in sede di rivalsa e secondo le prescrizioni dell’art. 18 d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, trattandosi di un onere accessorio che, in via generale, ai sensi dell’art. 91, comma 1, c.p.c., consegue al pagamento degli onorari al difensore. Tuttavia, la deducibilità di tale imposta potrebbe, eventualmente, rilevare solo in ambito esecutivo, con la conseguente possibilità, per la parte soccombente, di esercitare la facoltà di contestare sul punto il titolo esecutivo con opposizione a precetto o all’esecuzione, al fine di far valere eventuali circostanze che, secondo le previsioni del citato d.P.R. n. 633 del 1972, possano escludere, nei singoli casi, la concreta rivalsa o, comunque, l’esigibilità dell’Iva»

Antonio de falco

da leggere,
13 mar 2013, 08:27:2013/03/13
a leg...@googlegroups.com

Quoto Roberta.

--
--
hai ricevuto questo messaggio in quanto iscritto al gruppo "legalit" (http://legalit.solignani.it)
 
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Per annullare l'iscrizione a questo argomento, visita https://groups.google.com/d/topic/legalit/drK7AOxqDTY/unsubscribe?hl=it.
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Avv. Edoardo Ferragina

da leggere,
16 mar 2013, 12:42:0416/03/13
a leg...@googlegroups.com
Ed è proprio questa la posizione assunta dall'Amministrazione finanziaria con circolare n. 203/94 ( http://goo.gl/JRdrK ) e che quindi è prudente seguire. 


> Assolutamente d'accordo con Alberto ...
>
> quando ricevo pagamenti direttamente da controparte emetto fattura al cliente specificando che il pagamento è stato eseguito dal debitore e quietanza di pagamento al debitore il quale dovrà versare la ritenuta d'acconto (se non l'ha rimborsata al cliente).
>
>
>
>
> Il giorno 12/mar/2013, alle ore 16:52, Alberto Sonego ha scritto:
>
> > Non sono d'accordo sul fatto che l'avvocato, qualora percepisca da controparte il pagamento delle spese legali, debba fatturare a controparte.
> > Mi risulta, invece, che la fattura vada sempre intestata al cliente. Al limite, con la dicitura "spese legali pagate da controparte".
> >
> >
> > Il 12/03/2013 15:14, Avv. Edoardo Patini ha scritto:
> >> Butto là anche i miei cinque centesimi.
> >> Si presume che se il cliente da noi difeso faccia precetto anche per le somme liquidate, ce le abbia già pagate, e quindi avendo scaricato l’Iva, la corrispondente non sia precettabile.
> >> Ma non è affatto detto che sia così.
> >> Il cliente potrebbe, come quasi sempre accade, non aver pagato nulla, e quindi non aver scaricato nulla, sicchè ben potrebbe chiedere l’intero importo, fermo restando che poi se il debitore intimato provvedesse al pagamento, occorrerebbe che il legale, che lo riceva direttamente dall’obbligato, fatturi direttamente a lui.
> >> Il problema, quindi, si pone astrattamente solo nel caso in cui il cliente possa scaricare l’Iva ma l’obbligato no.
> >> In ogni caso, io non starei a preoccuparmi tanto su come formulare il precetto.
> >> Il precetto è un mero atto di parte, una mera intimazione ad adempiere, e tutte le questioni aventi ad oggetto il quatum debeatur devono essere proposte con la opposizione al progetto di distribuzione e quindi avverso l’atto di precisazione del credito, laddove questo fosse integralmente recepito dal GE , il quale ben potrebbe, d’ufficio, emendare richieste eccessive laddove queste contengano anche l’Iva non dovuta.
> >> Vado come al solito di fretta, ed ho letto solo pochi interventi.
> >> Se avessi detto cose già contraddette, abbiate pietà, ma in tutta franchezza penso che non occorra preoccuparsi più di tanto, soprattutto in relazione a quello che è il valore del precetto (pressocchè pari a zero).
> >> Il discorso cambierebbe nel caso in cui il debitore manifestasse l’intenzione di pagare.
> >> In quel caso basterebbe applicare un po’ di buon senso.
> >> Se lui non può scaricare l’Iva, basterà far pagare dal debitore al cliente la somma senza l’iva. Il cliente provvederà poi a pagare l’avvocato pagando anche l’Iva e poi scaricandola.
> >> Diversamente se il debitore paga direttamente all’avvocato, e lo può fare tranquillamente in virtù di un rapporto di delegazione sottinteso dalla ricezione della somma da parte del legale, questo dovrà fatturare direttamente al solvens. In teoria in questo caso l’unico problema astrattamente esistente, potrebbe derivare dall’efficacia (non) liberatoria del pagamento, nel senso che il nostro cliente potrebbe richiedere nuovamente il pagamento al debitore che, in questo caso, avrebbe pagato male.
> >> Io personalmente lo risolvo nella procura, laddove inserisco sempre il potere di incassare e quietanzare.
> >> Scusate gli errori di battitura o di sintassi da vado di corsissima e non ho riletto.
> >> E.
> >> *From:* avv. M&Vdf
> >> *Sent:* Tuesday, March 12, 2013 1:27 PM
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