Verbale di mediazione "esecutivo" ma inefficace per il rilascio d'immobile (quando la data del rilascio non sia prefissata)

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Enrico Gorini

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Nov 4, 2016, 2:17:01 PM11/4/16
to civilit

Gent.colleghi sono in ambasce, e i miei consiglieri non vanno meglio.

Ho in mano un verbale di mediazione che sancisce una transazione per affitto d’azienda, con la clausola risolutiva espressa per la quale un ritardo oltre 7 gg. determina automatica risoluzione dell’accordo e la possibilità di eseguire il rilascio. L’accordo mediatorio ha efficacia esecutiva (art.12 d.lgs.28/10), pertanto la cosa più ovvia sarebbe fare un precetto di rilascio (trascrivendo il testo del verbale nel corpo del precetto, senza bisogno ne’ di autentica ne’ di formula esecutiva).

Tuttavia come ognun sa l’esecuzione può iniziare solo in presenza di un diritto “certo , liquido ed esigibile” (art.474 cpc), mentre il mio diritto al rilascio è un diritto scaturente dall’altrui inadempimento, inadempimento che non è accertato nel titolo. Mi spiego: l’ufficiale giudiziario non lo sa mica se vi sia inadempimento: e come fa a mandar via l’affittuario ???

 

Una birra a chi mi da’ notizie “certe”!

 

avv.Enrico Gorini

p.tta Zavagli 1

47921 Rimini

0541-388270

339-2121674

enrico...@libero.it

 

 

Gmail

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Nov 4, 2016, 3:36:32 PM11/4/16
to leg...@googlegroups.com
Scusami ma onere di dimostrare l'adempimento non incombe sulla controparte ? Quindi L Ufficiale non dovrebbe eseguire salvo che il debitore si opponga al precetto?

Inviato da iPhone
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Andrea Bulgarelli

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Nov 5, 2016, 2:37:49 AM11/5/16
to leg...@googlegroups.com
Per me tu ha in mano solo un "contratto", risolvibile.
E per tale eventualità non mi pare che esso sia un titolo esecutivo.

Enrico Gorini

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Nov 5, 2016, 7:21:37 AM11/5/16
to leg...@googlegroups.com

beh, andrea, se è vero che il verbale di mediazione sottoscritto dagli avvocati ha natura negoziale, però ha un quid pluris, ovvero efficacia esecutiva ai sensi dell’art. .12 d.lgs.28/10

A me un ufficiale giudiziario telefonicamente ha detto che lui lo farebbe valere come titolo esecutivo; un collega l’ha usato esecutivamente, ma nel suo caso il rilascio sancito nel verbale aveva scadenza fissa, pertanto la “certezza” del diritto c’era.

Finora i due partiti sono a 1-1, vorrei sentire altre voci!

enrico

 

Da: leg...@googlegroups.com [mailto:leg...@googlegroups.com] Per conto di Andrea Bulgarelli
Inviato: sabato 5 novembre 2016 07:38
A: leg...@googlegroups.com
Oggetto: Re: [legalit:42541] Verbale di mediazione "esecutivo" ma inefficace per il rilascio d'immobile (quando la data del rilascio non sia prefissata)

Giovanni Cataldi

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Nov 5, 2016, 7:40:43 AM11/5/16
to leg...@googlegroups.com

L’U.G. può dire ciò che vuole…..

Lo hai affermato tu: il diritto deve essere “certo , liquido ed esigibile” (art.474 cpc).

E se nel caso riferitoti dal collega tali requisiti è indubbio che esistessero, non si può dire lo stesso nel tuo caso (ove l’inadempimento e/o il verificarsi della condizione va accertato).

Che il verbale di mediazione valga come titolo esecutivo nulla questio; ma il diritto in esso consacrato deve pur sempre essere “certo , liquido ed esigibile”.

Per quanto mi costa, per illustri interventi eseguiti anche in questa lista, esistono sentenze (che personalmente condivido) alle quali è stata negata la forza di titolo esecutivo perché il diritto era tutt’altro che determinato.

(ricordo di un caso di condanna al pagamento di somme in cui l’unico dato numerico indicato in sentenza era il numero di R.G.).

La sentenza, come qualsiasi altro titolo deve contenere l’esatto comando che, come noto, non può essere integrato aliunde e/o dedotto da altri atti (tipo, la sentenza che si limiti ad accogliere la domanda ed a condannare il convenuto al pagamento di tutte le somme indicate dall’attore –quali somme?).

Pertanto, indipendentemente da quello che l’U.G. vuol fare o non fare, io mi preoccuperei dell’eventuale opposizione (che riterrei fondata).

Buon w.e.

Gianni

 

STUDIO DELL'AVVOCATO

GIOVANNI CATALDI

Via F. Meninni n. 235  -  70024   Gravina in Puglia (BA)  Tel. / Fax   +39 080.326.82.66

 

  

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Da: 'Enrico Gorini' via legalit [mailto:leg...@googlegroups.com]
Inviato: sabato 5 novembre 2016 12:22
A: leg...@googlegroups.com
Oggetto: R: [legalit:42543] Verbale di mediazione "esecutivo" ma inefficace per il rilascio d'immobile (quando la data del rilascio non sia prefissata)


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Avv. Gabriele Orlando

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Nov 5, 2016, 8:10:31 AM11/5/16
to legalit
Se l'obbligo di rilascio non fosse inserito in una clausola risolutiva espressa non avrei dubbi nel dirti di mettere in esecuzione il titolo, del resto anche una sentenza di condanna al pagamento di una somma di danaro non richiede, per essere messa in esecuzione, la prova del mancato pagamento.
La risoluzione dell'accordo, però, porta a pensare che non vi sia più un titolo esecutivo e che sia necessario un ricorso ordinario.

Un cordiale saluto

Alberto Sonego

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Nov 7, 2016, 4:42:38 AM11/7/16
to leg...@googlegroups.com
Sono d'accordo con Andrea e con Gianni.

Enrico Gorini

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Nov 8, 2016, 6:52:38 AM11/8/16
to leg...@googlegroups.com

Ora sta 3-1 per il partito negazionista. Essendo tendenzialmente concorde (quindi 4-1), enucleerei la seguente “regola di diritto”:  

 

“Le disposizioni contenute in un verbale di mediazione firmato dagli avvocati ai sensi dell’art.12 d.lgs.28/10, non hanno efficacia esecutiva quando la loro esecuzione presupponga l’accertamento di un fatto non attestato nell’atto stesso (autonomia del titolo esecutivo). Tale è il caso  della clausola risolutiva espressa, che per sua natura necessita l’accertamento dell’avveramento della condizione risolutiva”.

 

enrico gorini

 

Da: leg...@googlegroups.com [mailto:leg...@googlegroups.com] Per conto di Alberto Sonego
Inviato: lunedì 7 novembre 2016 10:43
A: leg...@googlegroups.com
Oggetto: Re: [legalit:42546] Verbale di mediazione "esecutivo" ma inefficace per il rilascio d'immobile (quando la data del rilascio non sia prefissata)

Studio Legale Stefano Tognacci

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Dec 5, 2016, 8:30:49 AM12/5/16
to leg...@googlegroups.com
Buongiorno a tutti,
ho una domanda su un argomento che è stato già tanto discusso in passato.
Ovviamente ho studiato il punto a livello normativo e giurisprudenziale ma all’esito non mi ritrovo tranquillo sulla risposta che mi sono dato avendo trovato molte interpretazioni anche di tenore radicalmente opposto.
Il quesito è questo: ottengo alla prima udienza la convalida di uno sfratto per morosità (uso diverso) che ho intimato e lo ottengo nonostante l’opposizione del conduttore.
Il Giudice dispone il mutamento del rito e di iniziare entro 15 giorni il procedimento di mediazione civile (in concreto sul punto delle pretese somme che il conduttore ritiene di vantare per lavori di manutenzione straordinaria che avrebbe eseguito).
Il titolo esecutivo che ho in mano per eseguire lo sfratto resta valido ed efficace anche se nessuna delle parti instaura la mediazione civile e in futuro nessuna delle parti iscrive a ruolo e coltiva il procedimento di merito (che quindi si estinguerà)? Posso eseguire lo sfratto sin da subito?
So già che nel dichiarare l’estinzione del procedimento con molta probabilità il Giudice compenserà le spese in quanto il conduttore ha avanzato domanda riconvenzionale.
Grazie
Stefano Tognacci
Rimini

Studio Legale Stefano Tognacci

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Dec 5, 2016, 11:53:56 AM12/5/16
to leg...@googlegroups.com
Scusate, ignorate la domanda. Era mal posta. Quello che ho ottenuto è provvedimento ex 665 cpc e decade se non si porta avanti il giudizio dopo il mutamento di rito.
 
Grazie e buona serata a tutti
 
S.T.
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Alberto Sonego

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Dec 5, 2016, 12:12:11 PM12/5/16
to leg...@googlegroups.com
Il 05/12/2016 17:53, Studio Legale Stefano Tognacci ha scritto:
provvedimento ex 665 cpc e decade se non si porta avanti il giudizio dopo il mutamento di rito.

Non ne sarei così sicuro.
In caso di estinzione del giudizio a cognizione piena, l'ordinanza di rilascio, da provvisoria, diventerebbe definitiva.
Dovrebbe esserci giurisprudenza sul punto.

Studio Legale Stefano Tognacci

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Dec 5, 2016, 12:14:11 PM12/5/16
to leg...@googlegroups.com
La sto giusto cercando anche in questo momento!
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Avv. Pietro Lavezzari

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Dec 5, 2016, 12:20:37 PM12/5/16
to leg...@googlegroups.com
L'ordinanza sopravvive alla estinzione del procedimento
P.L.

----Messaggio originale----
Da: "Studio Legale Stefano Tognacci" <studiot...@aliceposta.it>
Data: 05/12/2016 18.14
A: <leg...@googlegroups.com>
Ogg: Re: [legalit:42632] Sfratto e Mediazione

Studio Legale Stefano Tognacci

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Dec 5, 2016, 12:26:26 PM12/5/16
to leg...@googlegroups.com
Grazie della conferma, so che la Cassazione si è pronunciata ritenendola come appartenente alla categoria dei provvedimenti sommari semplificati esecutivi e pertanto in caso di estinzione della fase relativa alle eccezioni (del convenuto), mantiene efficacia esecutiva.
Quando troverò anche la o le sentenze sarò ancora più contento!
 
S.

Avv. Pietro Lavezzari

unread,
Dec 5, 2016, 12:37:09 PM12/5/16
to leg...@googlegroups.com
Cass. 10185/05, 1382/97, 3730/95

----Messaggio originale----
Da: "Studio Legale Stefano Tognacci" <studiot...@aliceposta.it>
Data: 05/12/2016 18.26
A: <leg...@googlegroups.com>
Ogg: Re: [legalit:42634] Sfratto e Mediazione
Per visualizzare questa discussione sul Web, visita https://groups.google.com/d/msgid/legalit/4F4065B730F14FEB96F6EF7F2035D5A7%40DESKTOP077HTBN.

avv. Giorgio Marzocchi

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Dec 6, 2016, 10:16:55 AM12/6/16
to legalit, studiot...@aliceposta.it
Se è stata emessa l'ordinanza di rilascio, credo sia meglio che tu avvii regolarmente la mediazione anche se per Cass. 24629/15 l'onere dell'avvio incombe sulla parte che si oppone e, se l'opponente non avviasse la mediazione, si dovrebbe avere l'estinzione del giudizio per inattività qualificata della parte e, quindi, ex art. 653 cpc, l'irrevocabilità dell'ingiunzione (di rilascio o di pagamento). Questo almeno per quell'unica sentenza di Cassazione. C'è però Trib. Firenze a qualche altro giudice di merito che ritiene che l'onere dell'avvio della mediazione spetti al creditore sostanziale (quindi all'opposto) e non all'opponente. In tal caso, il mancato avvio della mediazione potrebbe determinare la "sanzione" della revoca del provvedimento. Consiglio, se sei ancora in tempo e per precauzione, di tenere pendente il giudizio di merito e di avviare la mediazione nei termini (o almeno entro la prima udienza della fase di merito), per non pregiudicare l'effetto esecutivo del provvedimento che hai ottenuto. Dopo, una volta avviata la mediazione, potrai anche lasciare pendente il giudizio di cognizione senza svolgere ulteriori attività e procedere esecutivamente con maggiore tranquillità. Presumo che arrivi prima l'esecuzione (provvisoria) che la decisione del merito.

Studio Legale Stefano Tognacci

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Dec 6, 2016, 10:37:41 AM12/6/16
to leg...@googlegroups.com
Grazie del Tuo consiglio... hai ragione, le precauzioni sono necessarie e instaurare la Mediazione vale comunque la pena
 
Buon pomeriggio
 
S.
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Studio Legale Stefano Tognacci

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Jan 11, 2017, 8:50:35 AM1/11/17
to leg...@googlegroups.com
Cari Colleghi, anzitutto buon 2017 a tutti anche se in clamoroso ritardo...
 
Ho stressato ogni fonte disponibile in termini di normativa e giurisprudenza senza giungere a risultati e quindi mi rivolgo alle Vostre opinioni ed esperienze.
 
Il punto è questo:
il mio cliente è un terzo pignorato che doveva somme di denaro al debitore del creditore pignorante.
Nella ordinanza di assegnazione resa in udienza il Giudice ha determinato il credito del pignorante e assegnato allo stesso una somma da ‘determinare successivamente’, facendo obbligo al creditore pignorante stesso di ‘predisporre nota riepilogativa finale del credito e degli accessori, con comunicazione della stessa al terzo pignorato e al debitore esecutato’.
Il punto è che ad oggi sono passati oltre 5 anni da tale udienza e da tale obbligo disposto dal Giudice senza che il creditore pignorante abbia inviato detta nota riepilogativa né avanzato alcun altro tipo di richiesta o fatto alcun tipo di comunicazione.
Quello che non riesco a capire e su cui non trovo riscontri è se vi sia un termine per il pignorante per comunicare tale nota riepilogativa (salvo che corrisponda con il termine di prescrizione ordinario decennale).
 
Grazie in anticipo per ogni contributo
 
S.T.
 
 

Avvocato Stefano Tognacci

Studio legale Avvocato Stefano Tognacci
Via Lince n. 7 - 47923 - Rimini (RN)
Tel. 338.8400840 Fax 0541.790366
Mail studiot...@alice.it
PEC stefano....@ordineavvocatirimini.it

Avv. Gabriele Orlando

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Jan 11, 2017, 10:00:20 AM1/11/17
to leg...@googlegroups.com
A mio avviso il giudice dell'esecuzione ha sbagliato clamorosamente.

La precisazione del credito va fatta prima dell'ordinanza di assegnazione e, comunque, il giudice non può sottrarsi al suo dovere di stabilire le modalità in cui il titolo esecutivo dev'essere attuato. Né può aggirare il limite di cui all'art. 546 c.p.c.

Con ciò intendo che l'esecuzione procede nel limite del credito precettato, oltre la metà, e che il giudice, entro tale limite, deve stabilire quanto assegnare. L'autoliquidazione del creditore vale solo in sede di precetto e l'ordinanza di assegnazione, peraltro, conclude il giudizio, non potendo esservi atti successivi, ivi comprese precisazioni del credito.

Ciò posto, anche ipotizzando che un'ordinanza tanto demenziale sia valida, non si può che applicare il termine prescrizionale decennale.

Le possibilità sono due: 
1) il terzo pignorato offre il pagamento di quanto accantonato, comprensivo di interessi dalla data dell'ordinanza, interrompendo la prescrizione, ma chiudendo definitivamente (a meno che all'epoca di emissione del provvedimento non abbia costituito in mora il suo nuovo creditore).
2) il terzo pignorato rimane silente e, decorsi dieci anni, non è tenuto a corrispondere alcunché.

Cordiali saluti

--
Avv. Gabriele Orlando
via G. Bonanno, 122
90143, Palermo
tel. 091/308872
fax: 091/7777838
skype: avv.g.orlando

Avvocato Stefano Tognacci

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Studio Legale Stefano Tognacci

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Jan 11, 2017, 11:27:12 AM1/11/17
to leg...@googlegroups.com
Grazie Gabriele per le indicazioni, anche a mio parere vi è stato un grave errore del Giudice.
 
Aggiungo una circostanza che avevo lasciato da parte: il terzo pignorato doveva al debitore principale somme a titolo di stipendio e infatti in sede di udienza aveva dichiarato il proprio debito a tale titolo e prodotto una busta paga. Tuttavia nel prestampato usato per fare l’ordinanza il Giudice non ha assegnato il quinto dello stipendio ma, come detto, una somma da ‘determinare successivamente’. Il Giudice scrive testualmente e per le parti che rilevano: ‘determina il credito del creditore procedente nei confronti del debitore esecutato in Euro 1.926,83 quale somma computata in precetto ... assegna in pagamento ... la somma dichiarata dal terzo ... nella misura di Euro da determinare successivamente...’. Ma il terzo non ha dichiarato una somma (la misura di una somma) a suo debito come ovvio, dovendo egli somme diverse mese per mese.
 
Ritengo che il terzo pignorato deciderà di restare silente come anche tu hai suggerito (respingendo le richieste dell’ex dipendente di avere il pagamento di quelle somme che ha accantonato) ma il problema verrà fuori di nuovo in caso il creditore precedente avanzi richieste entro il termine decennale.
 
In quel caso si potrà però ipotizzare di attendere che venga notificato un precetto e quindi cercare di far valere in sede di opposizione allo stesso le eccezioni che tu indicavi oltre alla eccezione sul punto dell’errore della mancata assegnazione del quinto dello stipendio.
 
Buona serata,
 
S.T.

Valeria Lai

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Jan 11, 2017, 11:59:35 AM1/11/17
to leg...@googlegroups.com

Che interesse ha il terzo, il quale ha accantonato le somme, a proporre opposizione? E perchè la somma deve essere rideterminata? C'erano dei pignoramenti precedenti, per cui QUEL  pignoramento non poteva avere corso ed era necessario fare il calcolo degli interessi maturati?

V.Lai

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Studio Legale Stefano Tognacci

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Jan 11, 2017, 12:06:33 PM1/11/17
to leg...@googlegroups.com
Buonasera Valeria,
 
non c’erano pignoramenti precedenti.
 
Il conto degli interessi maturati secondo l’ordinanza avrebbe dovuto farlo il creditore procedente nella c.d. ‘nota riepilogativa’. Il Giudice li ha individuati in misura legale e ha indicato la data di decorrenza e disposto il loro calcolo fino al saldo effettivo.
 
In tale nota riepilogativa il creditore procedente avrebbe anche dovuto quantificare compiutamente le spese della procedura che sono state liquidate nella somma x alla quale aggiungere spese generali, iva e cpa.
 
Come detto, la nota riepilogativa non è ancora arrivata dopo oltre cinque anni.
 
Grazie
 
S.
 
 
Sent: Wednesday, January 11, 2017 5:59 PM

Avv. Gabriele Orlando

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Jan 11, 2017, 1:34:58 PM1/11/17
to leg...@googlegroups.com
Sulla questione del quinto dello stipendio sono dubbioso.

E' l'atto di pignoramento che individua cosa viene pignorato e in che misura. All'epoca dei fatti l'impignorabilità relativa dei crediti retributivi avrebbe dovuto essere dedotta dal debitore mediante opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c.
Il terzo pignorato, infatti, non è parte del processo esecutivo e può far valere solo eventuali suoi diritti sul bene staggito con l'opposizione ex art. 619 c.p.c., solo in quanto si assume effettivo proprietario dei beni ritenuti altrui.

Del resto al terzo interessa pagare e se paga in forza di un provvedimento del giudice dell'esecuzione può stare tranquillo, mentre l'individuazione del soggetto destinatario del pagamento, in base alla dialettica delle parti, è compito del giudice.

Inoltre mi permetto di porre la tua attenzione sull'ordinanza di assegnazione o, meglio, sull'eventuale notifica della stessa: se il creditore procedente ha notificato al tuo cliente l'ordinanza è da escludere che quest'ultimo, a distanza di 5 anni, possa impugnarla, poiché l'unico mezzo in tal senso concesso dall'ordinamento è l'opposizione ex art. 617 c.p.c., assoggettata al noto termine decadenziale di venti giorni.

Cordiali saluti

--
Avv. Gabriele Orlando
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