Per quanto riguarda il decreto ingiuntivo gli eredi non hanno seguito la procedura di cui all'art 495 CC?
Per le spese successive sono chiaramente loro i debitori.
Ciao
Pietro
----Messaggio originale----
Da: danb...@gmail.com
Data: 23/06/2014 5.02
A: <leg...@googlegroups.com>
Ogg: [legalit:39010] Spese condominiali maturate dopo l'accettazione dell'eredità con beneficio di inventario :(
Chiedo un consiglio a chi è più esperto di me in materia (cosa peraltro non difficile!!!).Nel 2010 tre nipoti hanno accettato l'eredità del loro zio con beneficio di inventario e tra i beni ereditati era presente un appartamento sito all'interno di un edificio condominiale.Al momento della morte, il de cuius aveva un debito nei confronti del condominio per oneri condominiali scaduti. Ad oggi, nonostante un decreto ingiuntivo notificato agli eredi beneficiati da parte del condominio, costoro non hanno ancora provveduto al pagamento del debito e si renderà necessario proseguire con il pignoramento dei beni ereditati (ex art. 490 c.c. l'erede accettante con beneficio di inventario non è tenuto al pagamento dei debiti ereditati oltre il valore dei beni a lui pervenuti).Ciò premesso vengo al punto che mi interessa.Cinque mesi fa, dunque successivamente all'accettazione dell'eredità de qua, l'assemblea condominiale ha deliberato l'esecuzione di lavori straordinari, la cui spesa coinvolge, per la relativa quota millesimale, anche l'appartamento ereditato dai tre nipoti del de cuius.Poiché non ho alcun dubbio che neppure in tale occasione gli eredi provvederanno spontaneamente al pagamento di quanto dovuto, Vi chiedo se per tale spesa, deliberata successivamente all'accettazione dell'eredità con beneficio di inventario, essi possano essere considerati solidalmente responsabili nei confronti del condominio e dunque rispondere con i loro beni personali delle obbligazioni condominiali come qualsiasi altro condomino (com)proprietario di un appartamento sito all'interno del condominio.Se quanto sopra fosse giusto, a fronte della mancata corresponsione della quota di spesa deliberata, potrei chiedere l'emissione di un decreto ingiuntivo che condanni solidalmente i tre comproprietari dell'appartamento al pagamento di quanto dovuto.Sono sicuro che, se almeno per questa spesa non si sentissero "protetti" dal beneficio di inventario (che invece permette loro di pagare i debiti ereditari solo con e per il valore del beni ereditati), essi provvederebbero prontamente al pagamento di quanto dovuto per il timore di dover rispondere - come qualsiasi altro debitore - con i propri beni.Personalmente credo che la disciplina conseguente all'accettazione con beneficio di inventario spetti esclusivamente per i debiti maturati alla data della morte del de cuius e che, dunque, dopo l'accettazione dell'eredità (anche di quella con con beneficio di inventario) per i debiti maturati successivamente, non può più parlarsi di un debito ereditario ma di un debito della della comunione (dei comproprietari) con la conseguente applicazione della normale disciplina in materia di obbligazioni pecuniarie tra condomini e condominio.Sul punto peraltro si è espressa anche la Cassazione nella sentenza 1382/2009 ("In caso di appartamento in condomino caduto in eredità, il debito riferito alle spese condominiali non è un debito ereditario con conseguente automatica divisione tra i coeredi ma un debito relativo alla comunione ed in relazione alla quale vi è la solidarieta' tra comproprietari") ma non si trattava di eredi che avevano accettato con beneficio di inventario come nel mio caso.Io non credo che cambi nulla, però...non vorrei prendere cantonate....Mi aiutate a non sbagliare? :)--
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