R: [legalit:39010] Spese condominiali maturate dopo l'accettazione dell'eredità con beneficio di inventario :(

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Avv. Pietro Lavezzari

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Jun 23, 2014, 4:46:09 AM6/23/14
to leg...@googlegroups.com

Per quanto riguarda il decreto ingiuntivo gli eredi non hanno seguito la procedura di cui all'art 495 CC?

Per le spese successive sono chiaramente loro i debitori.

Ciao

Pietro


----Messaggio originale----
Da: danb...@gmail.com
Data: 23/06/2014 5.02
A: <leg...@googlegroups.com>
Ogg: [legalit:39010] Spese condominiali maturate dopo l'accettazione dell'eredità con beneficio di inventario :(

Chiedo un consiglio a chi è più esperto di me in materia (cosa peraltro non difficile!!!).

Nel 2010 tre nipoti hanno accettato l'eredità del loro zio con beneficio di inventario e tra i beni ereditati era presente un appartamento sito all'interno di un edificio condominiale.
Al momento della morte, il de cuius aveva un debito nei confronti del condominio per oneri condominiali scaduti. Ad oggi, nonostante un decreto ingiuntivo notificato agli eredi beneficiati da parte del condominio, costoro non hanno ancora provveduto al pagamento del debito e si renderà necessario proseguire con il pignoramento dei beni ereditati (ex art. 490 c.c. l'erede accettante con beneficio di inventario non è tenuto al pagamento dei debiti ereditati oltre il valore dei beni a lui pervenuti).

Ciò premesso vengo al punto che mi interessa.
Cinque mesi fa, dunque successivamente all'accettazione dell'eredità de qua, l'assemblea condominiale ha deliberato l'esecuzione di lavori straordinari, la cui spesa coinvolge, per la relativa quota millesimale, anche l'appartamento ereditato dai tre nipoti del de cuius
Poiché non ho alcun dubbio che neppure in tale occasione gli eredi provvederanno spontaneamente al pagamento di quanto dovuto, Vi chiedo se per tale spesa, deliberata successivamente all'accettazione dell'eredità con beneficio di inventario, essi possano essere considerati solidalmente responsabili nei confronti del condominio e dunque rispondere con i loro beni personali delle obbligazioni condominiali come qualsiasi altro condomino (com)proprietario di un appartamento sito all'interno del condominio.
Se quanto sopra fosse giusto, a fronte della mancata corresponsione della quota di spesa deliberata, potrei chiedere l'emissione di un decreto ingiuntivo che condanni solidalmente  i tre comproprietari dell'appartamento al pagamento di quanto dovuto.
Sono sicuro che, se almeno per questa spesa non si sentissero "protetti" dal beneficio di inventario (che invece permette loro di pagare i debiti ereditari solo con e per il valore del beni ereditati), essi provvederebbero prontamente al pagamento di quanto dovuto per il timore di dover rispondere - come qualsiasi altro debitore - con i propri beni.
Personalmente credo che la disciplina conseguente all'accettazione con beneficio di inventario spetti esclusivamente per i debiti maturati alla data della morte del de cuius e che, dunque, dopo l'accettazione dell'eredità (anche di quella con con beneficio di inventario) per i debiti maturati successivamente, non può più parlarsi di un debito ereditario ma di un debito della della comunione (dei comproprietari) con la conseguente applicazione della normale disciplina in materia di obbligazioni pecuniarie tra condomini e condominio.     
Sul punto peraltro si è espressa anche la Cassazione nella sentenza 1382/2009 ("In caso di appartamento in condomino caduto in eredità, il debito riferito alle spese condominiali non è un debito ereditario con conseguente automatica divisione tra i coeredi ma un debito relativo alla comunione ed in relazione alla quale vi è la solidarieta' tra comproprietari") ma non si trattava di eredi che avevano accettato con beneficio di inventario come nel mio caso
Io non credo che cambi nulla, però...non vorrei prendere cantonate.... 
Mi aiutate a non sbagliare?  :)


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Daniele Benni

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Jun 23, 2014, 5:51:18 AM6/23/14
to leg...@googlegroups.com, lave...@libero.it
Ciao Pietro, grazie per la risposta!
Purtroppo nel mio caso gli eredi hanno scelto la liquidazione individuale e dunque dovrebbero procedere al pagamento dei creditori "a misura che si presentano"; tuttavia non pagano spontaneamente perché ritengono che facendolo "perderebbero il beneficio di inventario" (questa è stata la risposta dell'avvocato di uno di loro) e preferiscono lasciare che i creditori agiscano esecutivamente sui beni ereditati. Per i debiti condominiali del de cuius pertanto dopo aver notificato loro il decreto ingiuntivo, sono ora costretto ad attivarmi con un pignoramento.
Mi rincuora moltissimo però se per i debiti condominiali successivi alla accettazione dell'eredità posso rivolgermi direttamente a loro come debitori in solido per l'obbligazione nei confronti del condominio. Nonostante varie ricerche non sono riuscito a trovare giurisprudenza perfettamente conforme al caso de quo ed Il mio timore (scrupolo)  riposa(va) sul fatto che essendo tuttora "aperta" l'eredità beneficiata anche le spese successive all'accettazione dovrebbero essere imputate agli eredi nella loro qualità di eredi beneficiati e non ancora di comproprietari.... Mi sembra davvero una conseguenza illogica ed assurda oltre che giuridicamente ingiustificabile..

Alfredo

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Jun 23, 2014, 11:07:25 AM6/23/14
to leg...@googlegroups.com

Mi scuso per i quesiti (quasi) secchi, ma da un po’ di tempo ho grossi problemi con la tariffa.
La prima questione riguarda l’indennità di trasferta.
Sto per notificare un precetto fuori dal mio distretto, e vorrei inserire all’interno dello stesso non solo le spese ferroviarie (ovviamente documentate) che sosterrò per recarmi a notificare e ritirare l’atto notificato, ma anche le indennità di trasferta. Solo che non riesco a capire più come si calcola e se è possibile inserirla in relazione alle attività poste in essere in connessione con la notifica del precetto.
La seconda questione riguarda il rimborso forfetario del 15% recentemente introdotto.
Nel mio caso, la sentenza, che contempla una condanna alle competenze di lite oltre “agli accessori di legge”, è stata emessa prima della (re)introduzione del rimborso forfetario. Sarei, perciò, incline ad escludere la possibilità di aggiungere il 15% alle competenze liquidate, anche se nella voce “accessori” questo rimborso ci starebbe benissimo.

Ringrazio anticipatamente chi vorrà esprimere la propria visione al riguardo.

Alfredo Imparato

avv. Vincenzo Giordano

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Jun 23, 2014, 12:16:00 PM6/23/14
to leg...@googlegroups.com
Purtroppo, ho cercato anch'io di quantificare con esattezza l'indennità di
trasferta prevista nuovamente nella più recente normativa in materia di
parametri, ma non ho trovato nessun riferimento preciso al riguardo: si
parla d'indennità, ma in realtà, oltre a quella piccola maggiorazione
prevista sulle spese vive relative (10%), nulla si dice.
Cosicchè, dovendone quantificare una di recente, mi sono riportato a quella
già indicata dalle vecchie tariffe, che era quantificata e commisurata a
ore, anche se per difetto e non per eccesso.
Se qualcuno ha da fornire ad Alfredo e a me qualche utile indicazione al
riguardo, gli sarei grato.
Per le spese generali, mi sa che non puoi pretenderle, se la liquidazione
delle tue competenze risale a prima della loro reintroduzione: tempus regit
actum ;-)
Cortesi saluti,
Vincenzo Giordano
Avvocato - Mediatore specializzato
avv.vincen...@pec.it
avv.vincen...@libero.it
tel/fax 081.5569828
via F. Solimena, 139
(80129) NAPOLI (IT)
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Paolo Franzì

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Jun 23, 2014, 12:33:15 PM6/23/14
to leg...@googlegroups.com
Salve a tutti,

ho notificato sentenza a P.A. Prima di notificare il precetto ho atteso lo
spirare dei 120 giorni.

Successivamente, mi sono accorto di un errore materiale in sentenza, ho
presentato istanza di correzione, il giudice ha provveduto alla correzione
con ordinanza.

Nel rinotificare sentenza e ordinanza devo di nuovo attendere 120 giorni o
posso procedere con la notifica contestuale del precetto+
sentenza+ordinanza?

Secondo me si, ma non ho un riscontro in tal senso. Voi cosa ne pensate?

Un saluto

P.F.

Alfredo

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Jun 23, 2014, 3:41:31 PM6/23/14
to leg...@googlegroups.com
120 più 120 con la P.A. Non esistono deroghe purtroppo


Avv. Alfredo Scarlata cell. 3384948699
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Giuseppe De Cata

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Jun 26, 2014, 6:11:39 AM6/26/14
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Un appello avverso sentenza del tribunale di modifica delle tabelle
millesimali del condominio che contributo unificato sconta?
Grazie

Giuseppe De Cata

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Jun 26, 2014, 6:12:39 AM6/26/14
to leg...@googlegroups.com
Gentili Colleghi, la parte civile nel depositare in appello conclusioni e
nota spese deve apporre dei bolli?
Grazie

Alessandro Pedone

unread,
Jun 26, 2014, 6:36:04 AM6/26/14
to leg...@googlegroups.com
No, solo sulla costituzione la marca da 27,00

Il 26/06/14 12:12, Giuseppe De Cata ha scritto:
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