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Potresti interporre, tra il d.i. e la relata di notifica, un conteggio del dovuto che dia atto delle somme parziali versate.
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si anch’io la penso all’incirca così.
Il deposito del ricorso segna l’inizio della causa. A quel momento il credito sussiste per intero. In pendenza di causa il debitore paga, la “sentenza” (ovvero il decreto ingiuntivo) successivamente emessa è “allo stato degli atti”, e l’accertamento si riferisce alla situazione esistente al momento del deposito. Le vicende stragiudiziali in corso di causa non riguardano il giudice, quindi il decreto è correttamente emesso; secondo me il debitore potrebbe fare opposizione solo in sede esecutiva; se la facesse in sede di cognizione (con l’opposizione), il pagamento parziale equivarrebbe a un pagamento in corso di causa, ovvero a una parziale rinuncia al diritto (diritto inteso come accertamento negativo dell’altrui diritto).
Enrico Gorini
Da: leg...@googlegroups.com [mailto:leg...@googlegroups.com] Per conto di Giancarlo Pedini
Inviato: martedì 17 maggio 2016 11:26
A: leg...@googlegroups.com
Oggetto: Re: [legalit:42160] pagamento di parte del credito tra il deposito e la emissione del decreto ingiuntivo
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