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Chiusura passaggio comune

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Stefano

unread,
Jan 27, 2008, 3:25:02 PM1/27/08
to
Ho già cercato in rete ed ho trovato informazioni controverse...

Si vuole recintare un ingresso carraio condominiale attualmente
completamente aperto (no cancello, no sbarra, no catena, niente di niente)
mediante un cancello automatico.

Vorrei sapere la maggioranza necessaria in assemblea per poter approvare la
proposta e, soprattutto, come ci si deve comportare con gli eventuali
condòmini che non sono d'accordo, visto e considerato che non si può negare
loro in nessun caso l'accesso: possono rifiutarsi di pagare (pur usufruendo
del cancello) oppure sono obbligati dalla maggioranza (se raggiunta)?

Grazie
Stefano

giovaneavvocato

unread,
Jan 28, 2008, 4:43:22 AM1/28/08
to

obbligati
----------------------
www.unionegiovaniavvocati.it forum di discussione di diritto

Giovanni R.F.

unread,
Jan 28, 2008, 2:29:44 PM1/28/08
to
> Ho già cercato in rete ed ho trovato informazioni
> controverse...
> Si vuole recintare un ingresso carraio condominiale
> attualmente
> completamente aperto (no cancello, no sbarra, no
> catena, niente di niente)
> mediante un cancello automatico.
> Vorrei sapere la maggioranza necessaria in assemblea
> per poter approvare la
> proposta.... come ci si deve comportare

> con gli eventuali
> condòmini che non sono d'accordo, visto e considerato
> che non si può negare
> loro in nessun caso l'accesso: possono rifiutarsi di
> pagare (pur usufruendo
> del cancello) oppure sono obbligati dalla maggioranza
> (se raggiunta)?


L'apposizione di un cancello che limiti l'accesso all'edificio
condominiale rientra nel potere dell assemblea di disciplinare
l uso della cosa comune, ed è assolutamente lecita,poiché non
incide sull essenza del bene co­mune, non altera la sua funzione
e destinazione. Anzi, raggiungendo uno scopo lecito e benevolo
per tutti. Purché - ovviamente - si consegni la chiave d apertura
a tutti i proprietari delle singole unità immobiliari.
Diversamente, si incorre, con tutta evidenza, nel divieto posto
dall art. 1120, II co, c.c..
A parer mio, è sufficiente la maggioranza ordinaria. Non ha senso
l adozione della maggioranza qua­lificata,riguardando tale
delibera non un'innovazione in senso stretto, ma la
regolamen­tazione dell uso della cosa comune, che si sostanzia
nel l'impedire a terzi estranei al condominio l indiscriminato
accesso allo stesso.
Saluti

Giovanni R.F.
--
Postato da Alice Newsgroup: lo usi da web ma con le funzioni del newsreader http://newsgroup.alice.it
Gerarchie it, italia, it-alt, tin, it.binari. Unico!

Stefano

unread,
Jan 28, 2008, 2:46:43 PM1/28/08
to
Giovanni R.F. wrote:
> A parer mio, è sufficiente la maggioranza ordinaria. Non ha senso
> l’adozione della maggioranza qua­lificata,riguardando tale
> delibera non un'innovazione in senso stretto, ma la
> regolamen­tazione dell’uso della cosa comune, che si sostanzia
> nel l'impedire a terzi estranei al condominio l’indiscriminato
> accesso allo stesso.
> Saluti
>
> Giovanni R.F.

Perfetto, grazie. Intanto ho trovato una sentenza della Cassazione che
sostanzialmente conferma ciò che dici tu:


Cass. civ., sez. II, 28 novembre 1986, n. 7023

La delibera assembleare con cui si dispone la chiusura di un'area di accesso
allo stabile condominiale con un cancello, con consegna della chiave
d'apertura ai proprietari delle singole unità immobiliari, rientra nei
poteri dell'assemblea di condominio attinendo all'uso della cosa comune ed
alla sua regolamentazione senza sopprimere o limitare le facoltà di
godimento dei condomini e non incorre pertanto nel divieto, stabilito
dall'art. 1120, comma secondo, cod. civ., per le innovazioni pregiudizievoli
della facoltà di godimento dei condomini, non incidendo sull'essenza del
bene comune, nè alterandone la funzione e la destinazione.


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