Si vuole recintare un ingresso carraio condominiale attualmente
completamente aperto (no cancello, no sbarra, no catena, niente di niente)
mediante un cancello automatico.
Vorrei sapere la maggioranza necessaria in assemblea per poter approvare la
proposta e, soprattutto, come ci si deve comportare con gli eventuali
condòmini che non sono d'accordo, visto e considerato che non si può negare
loro in nessun caso l'accesso: possono rifiutarsi di pagare (pur usufruendo
del cancello) oppure sono obbligati dalla maggioranza (se raggiunta)?
Grazie
Stefano
obbligati
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L'apposizione di un cancello che limiti l'accesso all'edificio
condominiale rientra nel potere dell assemblea di disciplinare
l uso della cosa comune, ed è assolutamente lecita,poiché non
incide sull essenza del bene comune, non altera la sua funzione
e destinazione. Anzi, raggiungendo uno scopo lecito e benevolo
per tutti. Purché - ovviamente - si consegni la chiave d apertura
a tutti i proprietari delle singole unità immobiliari.
Diversamente, si incorre, con tutta evidenza, nel divieto posto
dall art. 1120, II co, c.c..
A parer mio, è sufficiente la maggioranza ordinaria. Non ha senso
l adozione della maggioranza qualificata,riguardando tale
delibera non un'innovazione in senso stretto, ma la
regolamentazione dell uso della cosa comune, che si sostanzia
nel l'impedire a terzi estranei al condominio l indiscriminato
accesso allo stesso.
Saluti
Giovanni R.F.
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Postato da Alice Newsgroup: lo usi da web ma con le funzioni del newsreader http://newsgroup.alice.it
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Perfetto, grazie. Intanto ho trovato una sentenza della Cassazione che
sostanzialmente conferma ciò che dici tu:
Cass. civ., sez. II, 28 novembre 1986, n. 7023
La delibera assembleare con cui si dispone la chiusura di un'area di accesso
allo stabile condominiale con un cancello, con consegna della chiave
d'apertura ai proprietari delle singole unità immobiliari, rientra nei
poteri dell'assemblea di condominio attinendo all'uso della cosa comune ed
alla sua regolamentazione senza sopprimere o limitare le facoltà di
godimento dei condomini e non incorre pertanto nel divieto, stabilito
dall'art. 1120, comma secondo, cod. civ., per le innovazioni pregiudizievoli
della facoltà di godimento dei condomini, non incidendo sull'essenza del
bene comune, nè alterandone la funzione e la destinazione.