Costituzionalismo

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Idara Viengxay

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Aug 5, 2024, 4:55:24 AM8/5/24
to wealthlatabre
Ilcostituzionalismo riguarda la filosofia istituzionale, e rappresenta il principio secondo cui l'esercizio del potere politico va limitato da regole scritte che indirizzano e limitano lo sviluppo giuridico e fissano la forma istituzionale al fine di evitare l'arbitrio. In altre parole, si contrappone all'assolutismo e in generale all'arbitrio politico attraverso lo strumento di una Costituzione scritta.

Alcuni sostengono che Il costituzionalismo nasca in Inghilterra, con Guglielmo III d'Inghilterra attraverso l'accettazione dei limiti imposti dal Parlamento al potere regio. In realt, quanto approvato da Guglielmo, cio bill of rights, habeas corpus ed altri bills, erano gi presenti nella storia istituzionale inglese.


Dal punto di vista puramente giuridico, il riferimento europeo fu almeno per un millennio il codice Giustinianeo, a cui comunque si riferivano anche sovrani e governatori per giustificare la propria attivit politica. Ma anche precedentemente la Repubblica dell'antica Roma aveva sviluppato istituzioni rigidamente definite con poteri separati ed in contrapposizione tra loro e con potere di veto (tribuni della plebe) e riferimenti giuridici basati su raccolte giurisprudenziali.


La Treccani sostiene che "lo sviluppo del costituzionalismo procede sino alla rivoluzione francese in cui, con la promulgazione della Costituzione, trova la sua maturit". Altri rilevano che tra i diritti inalienabili della costituzione francese non risulta neanche la vita degli individui, e che se fosse stata efficace n il periodo del terrore n l'avvento napoleonico avrebbero avuto luogo.


In realt, il termine costituzionalismo si riferisce ad un concetto molto pi generale. L'importanza della divisione dei poteri uno degli strumenti di architettura istituzionale che pu essere utile al suo fine di limitazione dell'arbitrio politico. Ed anche la descrizione dei diritti molto differente tra le differenti Costituzioni. Cos come la loro inalienabilit, che alcune costituzioni dichiarano soggetti al potere politico.


Schmitt aveva occultato, a mioavviso strumentalmente, la natura propriamente contrattuale delpactum subiectionis, eppure si trattava appunto di un verocontratto (non importa dire, a questo punto, se dei sudditi fraloro o dei sudditi con il sovrano), generatore di diritti e didoveri. E il dovere (di protezione) imposto al sovrano necostituiva un elemento imprescindibile.


Non sembra contestabile, dunque,che, sebbene sovente lo si ignori, gi in Hobbes ilcostituzionalismo avanzi la propria pretesa fondativa (in quantolegittimante) del potere. Se in questo modo, per, Hobbeschiarisce una volta per tutte i rapporti fra potere ediritto, lo stesso Hobbes fissa nel modo pi chiaro erealistico anche i rapporti fra potere e diritti.


In realt, cos ragionandosi confondono la quantit dei diritti e degli strumenti ditutela con la qualit della protezione della persona, offrendouna visione molto ottimistica del problema della pluralit deilivelli di sovranit e della parallela molteplicit deipiani e delle prospettive di tutela.


8 Questo, ovviamente, possibile solo grazie alla rottura machiavelliana dellafilosofia politica. Una prova ulteriore, se ve ne fosse bisogno,che la storia della filosofia politica e quella delcostituzionalismo, ancorch differenziate, non possono maiessere separate.


14 Artificialitdel vincolo e contrattualismo sono, appunto, coerenti sviluppi econseguenze del convenzionalismo filosofico hobbesiano: cosanche A. PIAZZI, Stato e propriet nella teoria politicadi Thomas Hobbes, in Stato e rivoluzione inInghilterra, a cura di M. Tronti, Il Saggiatore, Milano, 1977,spec. 16 e 31.


50 Pur nel contestodi una diversa impostazione generale del tema del rapporto fradiritti e potere, la differente posizione del giurista inglese e diquello statunitense di fronte al fondamento dei diritti (Common Law/ Costituzione) evidenziata da G. ZAGREBELSKY, Ildiritto mite, Einaudi, Torino, 1992, 72 sg.


71 Tra i moltiscritti che la propongono si segnalano in particolare, percompiutezza di elaborazione, quelli di Ingolf Pernice: cfr., ades., I. PERNICE, Europisches und nationalesVerfassungsrecht, relazione al Convegno Verso unacostituzione europea?, Torino, 1 - 2 dicembre 2001, spec. 12sgg. del paper; ID., Multilevel Constitutionalism andthe Treaty of Amsterdam: European Constitution-MakingRevisited?, in CMLRev., 36 (1999), 703 sgg.


1. Uno spazio teorico-pratico per il costituzionalismo ambientale: la dimensione multilivello - 2. Il ruolo dei principi nel diritto ambientale multilivello - 3. Fondamenti e ruolo trasformativo del costituzionalismo ambientale nel formante dottrinale


La societ digitale richiede un nuovo costituzionalismo che sappia declinare i tradizionali diritti fondamentali degli esseri umani anche nel mondo digitale gi riconosciuti nella UE. Non si tratta di un problema risolvibile solo declamando la immodificabilit dei diritti fondamentali gi affermati dalla UE nella sua Carta dei diritti e nelle sue regole.


Insomma, man mano che la societ digitale si afferma e lo Stato tradizionale deve cedere spazio allo Stato digitale, anche la cornice costituzionale che contiene le regole fondamentali della convivenza civile come sviluppatasi nei secoli che ci stanno alla spalle va ridefinita, adattandola alla nuova realt digitale.


Non dato sapere quanto di tutto questo siano consapevoli le Istituzioni e i cittadini europei ma quello che certo che, consapevolmente o no che accada, tutto lo sforzo regolatorio in corso nella UE comprensibile solo in questa prospettiva.


A dimostrazione di tutto questo pu essere richiamata ora anche la recente iniziativa della Commissione Europea finalizzata ad analizzare, con la collaborazione degli Stati che fanno parte del Consumer Protection Cooperation Network, le attivit on line degli influencer, per accertare se vi siano, e quanto siano ampi, fenomeni di pubblicit e annunci ingannevoli che mettano a rischio, abusandone, la fiducia dei consumatori.


Una linea, questa, che rafforza un pilastro fondamentale del GDPR il quale fin dai primi considerando mette in rilievo che la protezione dei dati personali essenziale affinch i cittadini possano avere fiducia nella societ digitale. Tutti i diritti costituzionali classici sono sempre stati basati sul garantire i cittadini di poter sviluppare le loro attivit senza incontrare vincoli e controlli che ne limitino la libert.


un epoca che interessa a fondo i giuristi, chiamati sempre a risolvere i problemi della regolazione sociale per consentire uno sviluppo solido della societ stessa. Tuttavia del tutto evidente che questi temi interessano tutti e, prima di tutto, i decisori politici degli Stati membri e della UE.


Di tutto questo gli attuali governanti europei sembrano esser consapevoli mentre meno sembrano esserlo i responsabili degli Stati, tutti impegnati a difendere i diritti degli Stati pi che a costruire un quadro solido e forte di tutela dei diritti dei cittadini. Per questo le prossime elezioni europee sono importanti come mai finora era accaduto.


La transizione digitale pone una enorme sfida alla UE, pi grande delle sfide gi elevatissime, poste dalla competizione economica globale che proprio lo sviluppo della societ digitale ha nel recente passato reso sempre pi rilevanti.


Sarebbe bene che in questi mesi in tutti i Paesi europei, e per quanto interessa a noi soprattutto in Italia, ci si preparasse alle prossime elezioni europee con la consapevolezza delle sfide che il prossimo Parlamento UE e la prossima Commissione dovranno affrontare. La attuale Presidente della Commissione ha affidato a Mario Draghi il compito di preparare una relazione che guardi al futuro della UE nel mondo che cambia e ha fatto bene, anzi benissimo. Ma i cambiamenti in atto sono di dimensioni tali che non possiamo delegare soltanto ai tecnici, per quanto del livello di Mario Draghi, il compito di fornirci le ricette.


Come avvenuto nei secoli che ci hanno preceduto, quando in ballo ci sono i diritti fondamentali e le regole costituzionali sono i cittadini che devono essere il motore della storia. Nel passaggio dalla societ off line alla societ digitale la parola torna dunque ai cittadini e ci torna perch la storia che la d a loro e solo a loro.


Questi due paradigmi, in alcune versioni e per alcuni aspetti, si sono combinati e sovrapposti. Tuttavia, sono fondamentalmente caratterizzati da lineamenti teorici che rimandano a modelli filosofici diversi tra i quali, tuttora, oscilla il costituzionalismo contemporaneo.

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