Inoltro per conoscenza
Alvise
Da: volo...@googlegroups.com [mailto:volo...@googlegroups.com] Per conto di danilo
Inviato: mercoledì 25 aprile 2012 16:15
A: volo...@googlegroups.com; clubsvo...@googlegroups.com
Oggetto: [Volo-a-Vela:1910] Tassazione aeromobili
Cari amici,
il tormentone della normativa sulla tassazione aeromobili sembra giunto in prossimità della conclusione. Manca soltanto più un nuovo provvedimento del direttore dell’AgE (vedi in fine), ma per il resto sembra che l’argomento sia definito.
Il 24 aprile, infatti, il Senato ha approvato la conversione in legge del Decreto legge 2/4/2012 n° 16, già approvato dalla Camera. In attesa che vengano pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale il testo della legge di conversione, e quello coordinato con il DL, ho pensato potesse interessarvi un testo coordinato (da me) dei commi da 11 a 15bis dell’art. 16, che sono quelli che ci interessano direttamente.
Aggiungo alcuni primi commenti, ancora in ordine sparso anziché in forma organica:
CHI NON PAGA
- Gli autogiri, che non sono “aeroplani” e che sono stati cancellati dal punto c del comma 11
- Gli aeromobili (aerei ed alianti) che avevano l’ARC scaduto il 6/12/2011, fin quando non se ne richiede il rinnovo
- Gli aeromobili immatricolati per la prima volta in un qualunque registro da oltre quarant’anni (aggiungo io: al momento in cui scatterebbe l’obbligo di pagamento)
- I VDS (aerei, alianti, elicotteri) italiani (per quelli stranieri che si trattengono in Italia credo che l’esenzione non si applichi)
- Gli aeromobili di costruzione amatoriale
- Gli aeromobili di proprietà e/o esercenza di Aero Club locali (aggiungo io: si intendono quelli federati all’AeCI)
- Gli altri di cui al comma 14 punti a, b, c, e, f
- Gli aeromobili “stranieri” che sostano sul territorio italiano per periodi, anche ripetuti, di non più di 45 giorni cadauno; non si conta la sosta per manutenzione. Non sono in grado di immaginare come (comma 15-bis. 1) “il Corpo della guardia di finanza e le autorità aeroportuali” potranno controllare la decorrenza ed il termine dei 45 gg, in particolare per gli alianti che operano fuori da aeroporti controllati.
- Probabilmente, anche se sono basati in Italia, gli aerei “stranieri” immatricolati in Registri di nazioni che non prevedono un documento qualificabile come ARC (penso agli USA)
QUANDO SI PAGA
A regime si pagherà “all’atto della richiesta di rilascio o di rinnovo del certificato di revisione della aeronavigabilità”. Per gli aeromobili con ARC valido al 6/12/2011 (28/12/2011 per gli “stranieri”) il termine per pagare senza sanzioni è ora spostato a 90 gg dall’entrata in vigore della legge appena approvata, e quindi alla seconda metà di luglio; sarò più preciso quando la legge sarà pubblicata in Gazzetta Ufficiale (tra pochi giorni, comunque). Sono escluse sanzioni per chi non ha versato entro il termine (5 marzo 2012) previsto dalla legge precedente, a condizione che paghi entro il nuovo termine.
QUANTO SI PAGA
Oltre all’esenzione per gli autogiri, la nuova legge ha fortemente ridotto la tassazione per gli aeroplani e gli elicotteri.
Purtroppo, non si è concretizzata l’ipotesi di una riduzione della tassa per alianti, motoalianti ed aerostati, che continuano ad essere soggetti ad una tassa fissa annua di € 450.
CHI HA GIA’ PAGATO
Chi, avendo un aeromobile con ARC valido al 6/12/2011, ha diligentemente versato entro il termine precedente (5 marzo 2012) ed in misura superiore a quanto ora previsto, può portare l’eccedenza in detrazione dal prossimo versamento. Nulla dice la legge per chi ha versato ed ora risulta totalmente esente (ad esempio gli aeromobili storici); ci si augura che il futuro provvedimento AgE (vedi in fine) dia indicazioni in merito.
AEROPLANI: A SCAGLIONI O PER CLASSI ?
Ci si domandava se per un aereo con MTOW, ad esempio, di kg 1.500, si dovesse pagare in misura ridotta sui primi 1.000 kg ed in misura maggiore sui restanti 500 kg, o se invece si dovesse pagare per tutti i 1.500 kg nella misura maggiore.
La nuova legge non chiarisce.
Personalmente, ma sottolineo che è un’opinione mia, temo che si applichi il metodo più oneroso, in quanto:
- Su analoga dizione della legge precedente, l’AgE si era pronunciata in tal senso
- La bozza di “nuova” legge che era circolata in precedenza diceva esplicitamente “ fino a 1.000 kg; da 1.001 a 2.000 kg; ecc.” Con tale dizione, che però non è passata, sarebbe stato chiaro che si sarebbe pagato a scaglioni.
- Le obiezioni sui principi costituzionali in teme di tassazione ecc. ecc. non sono purtroppo accampabili, in quanto si tratta, per il legislatore, di una scelta “politica” e non giuridica.
Comunque, attendiamo il nuovo provvedimento dell’AgE che potrebbe anche pronunciarsi diversamente da quanto già fatto.
COSA ATTENDIAMO ADESSO
Attendiamo di leggere, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della nuova legge, quindi nella seconda metà di giugno, quindi in tempo per pagare, un provvedimento del direttore dell’AgE che indichi modalità e termini di attuazione della legge in via di pubblicazione.
Un caro saluto ed auguri di felici voli.
Danilo Spelta
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