Re: [valutazioneambientale.net] Reato omissione Vinca

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Dario Bonamici

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Jun 21, 2010, 7:27:34 AM6/21/10
to valutazion...@googlegroups.com, Gian Andrea Pagnoni
Buongiorno,
a mio giudizio il DPR 357/97, all'art.5 comma 8. definisce che è l'autorità competente al rilascio dell'approvazione definitiva del piano o dell'intervento acquisisce preventivamente la valutazione di incidenza, eventualmente individuando modalità di consultazione del pubblico interessato dalla realizzazione degli stessi. Il DPR 120/03 all'art. 6 che modifica il predetto art. 5 e ribadisce il concetto di "autorità competenti".
In tal senso trovo riscontro nella Regione Emilia Romagna, dotate di uno strumento che disciplina le modalità di redazione, contenuti nonché disciplina dello studio di incidenza ambientale. La Reg. E.R. con la DGR 1191/2007 menziona il caso della "mancata effettuazione della valutazione di incidenza", evidenziato nella premessa con:
"Rilevato, inoltre, per quanto concerne la valutazione di incidenza che la Regione, con la Legge Regionale 6 marzo 2007, n.4 (art.35, comma
2), ha previsto una misura sanzionatoria per le violazioni conseguenti “alla mancata effettuazione della valutazione di incidenza” ovvero “per
comportamenti difformi da quanto nella medesima previsto per gli habitat naturali e seminaturali e gli habitat di specie animali e vegetali
protette ai sensi della Direttiva n. 92/43/CEE”, che va ad aggiungersi (comma 2 - lett. e/bis), aggiornandola, alla catalogazione delle
sanzioni amministrative pecuniarie, nascenti dall'inosservanza delle prescrizioni in materia di aree naturali protette e dei siti di Rete
Natura 2000, di cui all'art.60 della Legge Regionale 18 febbraio 2005, n.6".


Direi pertanto che da ogni amministrazione regionale sono previste sanzioni amministrative pecuniarie. E' necessario però "sviscerare" l'argomento per ogni contesto regionale di riferimento.

Spero di essere stato utile.
Dario Bonamici



Il 20/06/2010 19.16, Vito Di Renzo ha scritto:
Quali sono le contestazioni di reato che possono essere formulate per
aver approvato un progetto e aver avviato i lavori in assenza della
Valutazione di Incidenza Ambientale?

  

--

Dott. Dario Bonamici

Tecnico Competente in Acustica Ambientale

Iscritto all’Albo dei Tecnici Competenti della Prov. di Ferarra

Prot.Gen. n.78801 del 13-09-06

Istituto Delta Ecologia Applicata S.r.l.

Anagrafe Nazionale Ricerche 53172 DPY

Sistema Qualità Certificato ISO 9001:2000

www.istitutodelta.it

tel: +39 0532 977085

fax: +39 0532 977801

 

ornella....@provincia.bologna.it

unread,
Jun 21, 2010, 8:43:35 AM6/21/10
to valutazion...@googlegroups.com, valutazion...@googlegroups.com, Gian Andrea Pagnoni
Per approfondire il tema a livello regionale (Emilia Romagna), la L.R.
6/2005 art 60 prevede sanzioni al comma e bis) da euro 1.000,00 ad euro
10.000,00 per la mancata effettuazione della valutazione di incidenza
ovvero per comportamenti difformi da quanto nella medesima previsto per gli
habitat naturali e seminaturali e gli habitat di specie animali e vegetali
protette ai sensi della direttiva n. 92/43/CEE;
inoltre al comme e) prevede sanzioni fino ad euro 20.000,00 per il
danneggiamento, la perturbazione o l'alterazione di habitat naturali e
seminaturali e di habitat di
specie animali e vegetali protette ai sensi della direttiva n. 92/43/CEE.

Ed infine l'Ente di gestione valuta anche la opportunità di disporre del
ripristino dei luoghi, in caso di danno.

Oltre a sanzioni pecuniare dovute alla mancata procedura di V.I., qundi vi
sono possibili conseguenze dovute agli eventuali danni ambientali arrecati
dalla realzzazione di interventi/opere ecc senza preventiva procdura di
V.I.

Ornella


Ornella De Curtis, PhD
Ufficio Tutela Naturalistica
Servizio Pianificazione Paesistica
San Felice, 25 - 40122  Bologna
Tel. 051 6598477- Fax 051 6598428
ornella....@provincia.bologna.it
www.provincia.bologna.it/riservacontrafforte
www.provincia.bologna.it/ambiente

-----valutazion...@googlegroups.com ha scritto: -----

Per: valutazion...@googlegroups.com
Da: Dario Bonamici <bona...@istitutodelta.it>
Inviato da: valutazion...@googlegroups.com
Data: 21/06/2010 13.27
Cc: Gian Andrea Pagnoni <p...@istitutodelta.it>
Oggetto: Re: [valutazioneambientale.net] Reato omissione Vinca
--

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Dario Bonamici

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Jun 21, 2010, 9:51:06 AM6/21/10
to valutazion...@googlegroups.com
E' chiaro che chi cade nel reato della "mancata effettuazione della valutazione di incidenza" va incontro ad una serie di provvedimenti pecuniari di cui all'art. 60 della LR 6/2005.
Tutto ci� si riferisce al "cittadino privato" e si applica in caso di non presentazione della documentazione e necessaria.

A questo punto sollevo io un dubbio: se l'amministrazione competente per i lavori, non richiedesse (per dimenticanza) la redazione dello studio, anche solo per la fase di "screening", cosa succede?
Il mio dubbio nasce dal fatto che il singolo cittadino non � tenuto a sapere quale documentazione produrre, pertanto deve essere l'Ente/Amministrazione competente il progetto a richiedere anche lo studio di incidenza.
In tal senso qualcuno conosce una situazione pregressa...




Il 21/06/2010 14.43, ornella....@provincia.bologna.it ha scritto:
Per approfondire il tema a livello regionale (Emilia Romagna), la L.R.
6/2005 art 60 prevede sanzioni al comma e bis) da euro 1.000,00 ad euro
10.000,00 per la mancata effettuazione della valutazione di incidenza
ovvero per comportamenti difformi da quanto nella medesima previsto per gli
habitat naturali e seminaturali e gli habitat di specie animali e vegetali
protette ai sensi della direttiva n. 92/43/CEE;
inoltre al comme e) prevede sanzioni fino ad euro 20.000,00 per il
danneggiamento, la perturbazione o l'alterazione di habitat naturali e
seminaturali e di habitat di
specie animali e vegetali protette ai sensi della direttiva n. 92/43/CEE.

Ed infine l'Ente di gestione valuta anche la opportunit� di disporre del
ripristino dei luoghi, in caso di danno.

Oltre a sanzioni pecuniare dovute alla mancata procedura di V.I., qundi vi
sono possibili conseguenze dovute agli eventuali danni ambientali arrecati
dalla realzzazione di interventi/opere ecc senza preventiva procdura di
V.I.

Ornella


Ornella De Curtis, PhD
Ufficio Tutela Naturalistica
Servizio Pianificazione Paesistica
San Felice, 25 - 40122��Bologna
Tel. 051 6598477- Fax 051 6598428
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Buongiorno,

a mio giudizio il DPR 357/97, all'art.5 comma 8. definisce che �
l'autorit� competente al rilascio dell'approvazione definitiva del
piano o dell'intervento acquisisce preventivamente la valutazione di
incidenza, eventualmente individuando modalit� di consultazione del
pubblico interessato dalla realizzazione degli stessi. Il DPR 120/03
all'art. 6 che modifica il predetto art. 5 e ribadisce il concetto di
"autorit� competenti".

In tal senso trovo riscontro nella Regione Emilia Romagna, dotate di
uno strumento che disciplina le modalit� di redazione, contenuti nonch�
disciplina dello studio di incidenza ambientale. La Reg. E.R. con la
DGR 1191/2007 menziona il caso della "mancata effettuazione della
valutazione di incidenza", evidenziato nella premessa con:

"Rilevato, inoltre, per quanto concerne la valutazione di incidenza
che la Regione, con la Legge Regionale 6 marzo 2007, n.4 (art.35, comma

2), ha previsto una misura sanzionatoria per le violazioni conseguenti
�alla mancata effettuazione della valutazione di incidenza� ovvero �per

comportamenti difformi da quanto nella medesima previsto per gli
habitat naturali e seminaturali e gli habitat di specie animali e
vegetali

protette ai sensi della Direttiva n. 92/43/CEE�, che va ad aggiungersi
(comma 2 - lett. e/bis), aggiornandola, alla catalogazione delle

sanzioni amministrative pecuniarie, nascenti dall'inosservanza delle
prescrizioni in materia di aree naturali protette e dei siti di Rete

Natura 2000, di cui all'art.60 della Legge Regionale 18 febbraio 2005,
n.6".



Direi pertanto che da ogni amministrazione regionale sono previste
sanzioni amministrative pecuniarie. E' necessario per� "sviscerare"
l'argomento per ogni contesto regionale di riferimento.


Spero di essere stato utile.

Dario Bonamici




Il 20/06/2010 19.16, Vito Di Renzo ha scritto:


Quali sono le contestazioni di reato che possono essere formulate per
aver approvato un progetto e aver avviato i lavori in assenza della
Valutazione di Incidenza Ambientale?




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 Dario
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Competente in Acustica Ambientale


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Ferarra


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.78801

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Arturo Genduso

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Jun 24, 2010, 6:10:56 AM6/24/10
to valutazion...@googlegroups.com
Tutte le autorizzazioni sono subordinate alle leggi vigenti per cui la responsabilità resta del privato.(purtroppo) verifica nella concessione se c'è la dicitura ciao arturo
 

Date: Mon, 21 Jun 2010 15:51:06 +0200
From: bona...@istitutodelta.it
To: valutazion...@googlegroups.com
Subject: Re: Rif: Re: [valutazioneambientale.net] Reato omissione Vinca


E' chiaro che chi cade nel reato della "mancata effettuazione della valutazione di incidenza" va incontro ad una serie di provvedimenti pecuniari di cui all'art. 60 della LR 6/2005.
Tutto ciò si riferisce al "cittadino privato" e si applica in caso di non presentazione della documentazione e necessaria.

A questo punto sollevo io un dubbio: se l'amministrazione competente per i lavori, non richiedesse (per dimenticanza) la redazione dello studio, anche solo per la fase di "screening", cosa succede?
Il mio dubbio nasce dal fatto che il singolo cittadino non è tenuto a sapere quale documentazione produrre, pertanto deve essere l'Ente/Amministrazione competente il progetto a richiedere anche lo studio di incidenza.

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Il 21/06/2010 14.43, ornella....@provincia.bologna.it ha scritto:
Per approfondire il tema a livello regionale (Emilia Romagna), la L.R.
6/2005 art 60 prevede sanzioni al comma e bis) da euro 1.000,00 ad euro
10.000,00 per la mancata effettuazione della valutazione di incidenza
ovvero per comportamenti difformi da quanto nella medesima previsto per gli
habitat naturali e seminaturali e gli habitat di specie animali e vegetali
protette ai sensi della direttiva n. 92/43/CEE;
inoltre al comme e) prevede sanzioni fino ad euro 20.000,00 per il
danneggiamento, la perturbazione o l'alterazione di habitat naturali e
seminaturali e di habitat di
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Ed infine l'Ente di gestione valuta anche la opportunità di disporre del
ripristino dei luoghi, in caso di danno.

Oltre a sanzioni pecuniare dovute alla mancata procedura di V.I., qundi vi
sono possibili conseguenze dovute agli eventuali danni ambientali arrecati
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che la Regione, con la Legge Regionale 6 marzo 2007, n.4 (art.35, comma

2), ha previsto una misura sanzionatoria per le violazioni conseguenti
“alla mancata effettuazione della valutazione di incidenza” ovvero “per

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Quali sono le contestazioni di reato che possono essere formulate per
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