Oggetto: L. 133/08 (Legge "Brunetta") - Attuazione della
norma che prevede la discrezionalità delle amministrazioni nella
concessione del trattenimento in servizio per due anni aggiuntivi.
PROPONIAMO RICORSO SOLO PER I COLLEGHI (Ordinari,
associati, ricercatori) CHE
ALL'ATTO DELLA PROMULGAZIONE DELLA NORMA AVEVANO GIÀ OTTENUTO IL
D.R. DI CONCESSIONE DEL TRATTENIMENTO IN SERVIZIO PER DUE ANNI
AGGIUNTIVI (+2!)
PREMESSA
Come è ben noto i Rettori tendono a non
concedere, in virtù della L. 133/08, i due anni aggiuntivi di
servizio attivo a professori e ricercatori. La norma consente ciò ma
la "discrezionalità" che introduce non consente una
attuazione basata su generiche delibere di Consiglio o Senato
riguardanti il complesso dei dipendenti.
Le determinazioni dell’amministrazione,
quindi, dovrebbero essere fatte "ad personam". Ciò quasi
sempre non avviene e le decisioni rettorali sono basate su delibere
generiche degli organi accademici assolutamente impugnabili con
successo. Però tali legittime reazioni, dopo un sicuro annullamento
da parte dei TAR, altro non sortiscono, in generale, che dar luogo ad
una ulteriore decretazione rettorale mirata che conferma
ineluttabilmente la non concessione del prolungamento del servizio.
Sconsigliamo, quindi, di procedere a ricorsi che alla fin fine si
dimostrano inutili e quindi soltanto dannosi per il loro costo e per
l’angustia che portano con sé.
Riteniamo invece opportuno e fattibile
proporre un grande ricorso FINALIZZATO AL RICONOSCIMENTO DELLA
INCOSTITUZIONALITÁ DEI COMMI 9 E 10 DELL'ART. 72 DELLA LEGGE n. 133
del 6 agosto 2008 che di fatto rendono tale legge illegittimamente
retroattiva nella sua applicazione, facendo decadere le concessioni
del "+2" già decretate prima della sua promulgazione. Il
disposto dai punti citati infatti recita:
L. 133/08, art. 72
"9. Le amministrazioni di cui al comma 7 riconsiderano, con
provvedimento motivato, tenuto conto di quanto ivi previsto, i
provvedimenti di trattenimento in servizio già adottati con
decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 2009.
10. I trattenimenti in servizio già autorizzati con effetto a
decorrere dal 1° gennaio 2010 decadono ed i dipendenti interessati
al trattenimento sono tenuti a presentare una nuova istanza nei
termini di cui al comma 7.".
Non può sfuggire l’evidente effetto
retroattivo che si intende dare alla norma. Ciò in un contesto
costituzionale nel quale la retroattività delle leggi non è
consentita; se ai sensi del DL 503/92 un dipendente pubblico fa
domanda di un trattenimento in servizio per ulteriori due anni e se la
amministrazione (il rettore nel nostro caso) formalmente concede il
"+2" con tanto di decreto o con opportuno atto
amministrativo, a nostro avviso l’iter previsto dalla norma è
concluso ed il risultato è un diritto soggettivo acquisito e i punti
9 e 10 sopra riportati sono pertanto incostituzionali.
Questo è il nostro convincimento. Pertanto si propone
RICORSO D/2009
RICORSO AL TAR LAZIO AFFINCHÉ SOLLEVI QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ
COSTITUZIONALE DEI COMMI 9 E 10 DELL'ART. 72 DELLA LEGGE N. 133/08
Precisiamo che tale ricorso riguarda solo i
docenti (ordinari, associati, ricercatori) che avendo chiesto al
proprio rettore, ai sensi del DL 503/92, il trattenimento in servizio
per ulteriori due anni successivi alla data prevista per il loro
pensionamento, avevano ottenuto il D.R. di concessione
antecedentemente alla data del 6 agosto 2008 (indipendentemente
dall’esplicito annullamento o meno del medesimo da parte del rettore e
con evidente esclusione di coloro cui esplicitamente il rettore ha
invece confermato la concessione del +2 successivamente a tale
data).
La iniziativa interessa anche i colleghi
prossimi alla (o già in) quiescenza: in caso di successo del
procedimento, pur non potendo più usufruire del prolungamento del
servizio, avranno acquisito il diritto al rimborso dei danni relativi
ai due anni di attività non prestata.
MODALITA' DI PARTECIPAZIONE AL RICORSO D/2009
PARTE 1: ADESIONE DI MASSIMA
Risultando opportuno restringere ai soli interessati i dettagli
della adesione, si invitano i medesimi ad esprimere il proprio
interesse dando una PRIMA ADESIONE DI MASSIMA AL PROCEDIMENTO PROPOSTO
INVIANDO tramite FAX n. 075-5008851 DELLA SEGRETERIA NAZIONALE
CIPUR-Confsal, copia del Decreto Rettorale di CONCESSIONE DEL
TRATTENIMENTO IN SERVIZIO PER I DUE ANNI AGGIUNTIVI a suo tempo
ricevuto, entro e non oltre lunedì 9 novembre 2009.
Le comunicazioni successive saranno riservate a chi
avrà dato la adesione di massima.
Cordiali
saluti
Prof. Vittorio Mangione
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