Gentilissimi,
vorrei sapere se il rimborso forfettario previsto per chi svolge parte del suo orario di lavoro in telelavoro, viene tassato oppure no.
Io ho trovato una Risoluzione della Agenzia delle Entrate n. 357/E del 2007 che stabilisce:
PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
La questione prospettata riguarda la possibilità che le somme documentate relative ai costi dei collegamenti telefonici che vengono rimborsate al
telelavoratore dall'Istituto istante siano escluse da tassazione come redditi di lavoro dipendente, ai fini IRPEF, sulla base della pretesa natura
risarcitoria delle stesse.
Al riguardo si fa presente che l'art. 51 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917 (in seguito TUIR) stabilisce che il reddito di lavoro dipendente è costituito da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo
percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro. Detta disposizione enuncia il principio di
generale tassazione di tutte le somme e i valori erogati al dipendente, fatte salve specifiche tipologie di reddito espressamente escluse in tutto o in
parte da imposizione dalla normativa in materia. In relazione a ciò si fa presente che la circolare n. 326 del 1997 ha precisato che alla
determinazione del reddito di lavoro dipendente, ai sensi dell'art. 51 del TUIR, concorrono i rimborsi spese, con esclusione soltanto di quanto
disposto per le trasferte e dei trasferimenti nella medesima disposizione e dei rimborsi relativi a spese diverse da quelle sostenute per produrre il
reddito, di competenza del datore di lavoro, anticipate dal dipendente per snellezza operativa. In tale contesto, si ritiene che le somme erogate per
rimborsare i costi dei collegamenti telefonici in questione non siano da assoggettare a tassazione essendo sostenute dal telelavoratore per
raggiungere le risorse informatiche dell'azienda messe a disposizione dal datore di lavoro e quindi poter espletare l'attività lavorativa. Sulla base
dell'art. 6 dell'accordo quadro nazionale sul telelavoro nelle pubbliche amministrazioni, in attuazione delle disposizioni contenute nell'art. 4 comma
3, della legge 16 giugno 1998, n. 191, l'Istituto ha infatti concordato con le OO.SS. che "in attesa di una apposita regolamentazione, in sede di
contrattazione integrativa, al personale che partecipa alla sperimentazione potranno essere rimborsate le spese documentate ed in particolare i
costi dei collegamenti telefonici".
Ricorre quindi l'ipotesi considerata dalla citata circolare n. 326 del 1997 di rimborso di spese di interesse esclusivo del datore di lavoro anticipate
dal dipendente. Per le ragioni esposte ai rimborsi in questione non vanno applicate da parte del sostituto le relative ritenute fiscali, previdenziali e
assistenziali."
UNICOLAVORO24 - Gruppo 24 ORE Pagina 2 / 2
C'è una normativa più recente che disciplina la materia?
Grazie.
Stefania
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Università degli Studi di Urbino Carlo Bo
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