Rimborsi telelavoro

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Rocco, Stefania

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Jun 10, 2020, 4:22:01 AM6/10/20
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Gentilissimi,

vorrei sapere se il rimborso forfettario previsto per chi svolge parte del suo orario di lavoro in telelavoro, viene tassato oppure no.
Io ho trovato una Risoluzione della Agenzia delle Entrate n. 357/E del 2007 che stabilisce:

PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
La questione prospettata riguarda la possibilità che le somme documentate relative ai costi dei collegamenti telefonici che vengono rimborsate al
telelavoratore dall'Istituto istante siano escluse da tassazione come redditi di lavoro dipendente, ai fini IRPEF, sulla base della pretesa natura
risarcitoria delle stesse.
Al riguardo si fa presente che l'art. 51 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917 (in seguito TUIR) stabilisce che il reddito di lavoro dipendente è costituito da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo
percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro. Detta disposizione enuncia il principio di
generale tassazione di tutte le somme e i valori erogati al dipendente, fatte salve specifiche tipologie di reddito espressamente escluse in tutto o in
parte da imposizione dalla normativa in materia. In relazione a ciò si fa presente che la circolare n. 326 del 1997 ha precisato che alla
determinazione del reddito di lavoro dipendente, ai sensi dell'art. 51 del TUIR, concorrono i rimborsi spese, con esclusione soltanto di quanto
disposto per le trasferte e dei trasferimenti nella medesima disposizione e dei rimborsi relativi a spese diverse da quelle sostenute per produrre il
reddito, di competenza del datore di lavoro, anticipate dal dipendente per snellezza operativa. In tale contesto, si ritiene che le somme erogate per
rimborsare i costi dei collegamenti telefonici in questione non siano da assoggettare a tassazione essendo sostenute dal telelavoratore per
raggiungere le risorse informatiche dell'azienda messe a disposizione dal datore di lavoro e quindi poter espletare l'attività lavorativa. Sulla base
dell'art. 6 dell'accordo quadro nazionale sul telelavoro nelle pubbliche amministrazioni, in attuazione delle disposizioni contenute nell'art. 4 comma
3, della legge 16 giugno 1998, n. 191, l'Istituto ha infatti concordato con le OO.SS. che "in attesa di una apposita regolamentazione, in sede di
contrattazione integrativa, al personale che partecipa alla sperimentazione potranno essere rimborsate le spese documentate ed in particolare i
costi dei collegamenti telefonici".
Ricorre quindi l'ipotesi considerata dalla citata circolare n. 326 del 1997 di rimborso di spese di interesse esclusivo del datore di lavoro anticipate
dal dipendente. Per le ragioni esposte ai rimborsi in questione non vanno applicate da parte del sostituto le relative ritenute fiscali, previdenziali e
assistenziali."
UNICOLAVORO24 - Gruppo 24 ORE Pagina 2 / 2

C'è una normativa più recente che disciplina la materia?

Grazie.

Stefania 

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dott. Stefania Rocco
Università degli Studi di Urbino Carlo Bo
Segreteria
Plesso Giuridico Umanistico
Dipartimento di Scienze della Comunicazione, Studi Umanistici e Internazionali (DISCUI)
Dipartimento di Giurisprudenza (DiGIUR)
 
Via Saffi, 15
I - 61029 Urbino (PU)
tel. 0722.305762
fax 0722.305761

Rudi Aste

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Jun 10, 2020, 5:21:43 AM6/10/20
to uni...@googlegroups.com
Buongiorno,
mi risulta, come ultimo documento disponibile sul tema, la Risoluzione 74/E 20.6.17 dove l'Agenzia afferma che il rimborso forfettario concorre alla formazione del reddito.

Volendo andare sul sicuro, per un rimborso che non concorra alla formazione del reddito sarebbe necessario, ad esempio, il rimborso di una sim esclusivamente dedicata a far si che il dipendente possa interagire a livello telematico con i sistemi aziendali, o che comunque venga utilizzata esclusivamente per lo svolgimento dell'attività lavorativa, nell'esclusivo interesse del datore di lavoro.

Questo a livello di spese telefoniche; per le altre spese tutto si complica (se si chiedesse una documentazione che dimostri l'uso esclusivo...)

Cordialmente
Rudi Aste

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Rudi Aste
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Rocco, Stefania

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Jun 10, 2020, 6:50:28 AM6/10/20
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Ringrazio Rudi Aste per la preziosa risposta. Vi chiedo però un aiuto a capire bene laddove in questa Risoluzione citata da Rudi Aste è scritto:

"Laddove, invece, il legislatore non abbia indicato tale criterio forfetario, i costi sostenuti dal dipendente nell'esclusivo interesse del datore di lavoro, devono essere individuati sulla base di elementi oggettivi, documentalmente accertabili, al fine di evitare che il relativo rimborso concorra alla determinazione del reddito di lavoro dipendente." (p. 8)

Qui si dice se "il legislatore non abbia indicato tale criterio forfetario (ecc.)": se nel nostro Regolamento è previsto per le spese sostenute dal dipendente in telelavoro, il rimborso forfetario, è giusto interpretare che, poiché è previsto in un Regolamento dell'Ente ciò vuol dire che, non hanno bisogno di essere documentati e che quindi il rimborso non concorre alla determinazione del reddito ecc.?

oppure interpreto io male?

Grazie a tutti,
Stefania



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