La tutela in tema di discriminazioni indirette si estende anche ai genitori caregiver di bambini disabili

0 views
Skip to first unread message

vincenzo...@gmail.com

unread,
Sep 18, 2025, 7:43:07 AMSep 18
to uicceco...@googlegroups.com

La tutela in tema di discriminazioni indirette si estende anche ai genitori caregiver di bambini disabili

Maria Santina Panarella

16 Settembre 2025

Il divieto di discriminazione indiretta fondata sulla disabilità si applica anche al lavoratore, non disabile, che subisce condotte discriminatorie a causa del dell’assistenza che fornisce al figlio affetto da disabilità.

La Corte di Giustizia Europea, con sentenza dell’11 settembre 2025 (C-38/24), ha sottolineato che le condizioni di lavoro devono essere adattate dal datore al fine di consentire ai genitori di occuparsi del figlio senza rischiare di subire una discriminazione indiretta.

La vicenda prendeva le mosse dalla domanda di una lavoratrice rivolta alla Società datrice di lavoro che aveva rifiutato la concessione di una modifica delle condizioni di lavoro che le consentisse di occuparsi del figlio. Le questioni affrontate dalla Corte di giustizia sottoposta dalla Corte di Cassazione italiana riguardavano, dunque, l'interpretazione della direttiva 2000/78/CE che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, letta alla luce della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità.

Dopo aver richiamato il contesto normativo citando, in relazione al diritto internazionale, la Convenzione dell’Onu, la direttiva 2000/43/CE e la direttiva 2000/78, per il diritto dell’Unione, e il d.lgs. n. 216/2003 in ambito del diritto italiano, la Corte ha risolto le questioni sottopostele, osservando che “il giudice del rinvio interroga la Corte sull’interpretazione della nozione di «caregiver» che non è prevista dalla direttiva 2000/78 ma che, come chiarito dal giudice del rinvio nella sua domanda, sembra emergere dal diritto nazionale”.

La Corte di Giustizia ha così dichiarato che:

  1. La direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro e, segnatamente, il suo articolo 1 e il suo articolo 2, paragrafo 1 e paragrafo 2, lettera b), letti alla luce degli articoli 21, 24 e 26 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea nonché degli articoli 2, 5 e 7 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, conclusa a New York il 13 dicembre 2006 e approvata a nome della Comunità europea con la decisione 2010/48/CE del Consiglio, del 26 novembre 2009, devono essere interpretati nel senso che “il divieto di discriminazione indiretta fondata sulla disabilità si applica a un lavoratore che non sia egli stesso disabile, ma che sia oggetto di una siffatta discriminazione a causa dell’assistenza che fornisce al figlio affetto da una disabilità, assistenza che consente a quest’ultimo di ricevere la parte essenziale delle cure che le sue condizioni richiedono”.
  • La direttiva 2000/78 e, in particolare, il suo articolo 5, letti alla luce degli articoli 24 e 26 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea nonché dell’articolo 2 e dell’articolo 7, paragrafo 1, della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, devono essere interpretati nel senso che “un datore di lavoro è tenuto, per garantire il rispetto del principio di uguaglianza dei lavoratori e del divieto di discriminazione indiretta di cui all’articolo 2, paragrafo 2, lettera b), di tale direttiva, ad adottare soluzioni ragionevoli, ai sensi dell’articolo 5 di detta direttiva, nei confronti di un lavoratore che, senza essere egli stesso disabile, fornisca al figlio affetto da una disabilità l’assistenza che consente a quest’ultimo di ricevere la parte essenziale delle cure che le sue condizioni richiedono, purché tali soluzioni non impongano a detto datore di lavoro un onere sproporzionato”.

Fonte: https://www.studioclaudioscognamiglio.it/la-tutela-in-tema-di-discriminazioni-indirette-si-estende-anche-ai-genitori-caregiver-di-bambini-disabili/

Corte-di-Giustizia-Europea-sentenza-C-38-24.pdf
Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages