Ciao a tutti!
Lunedì 23.02 è stato convocato l’Osservatorio Regionale della Formazione Specialistica.
Quest’organo è previsto dal D. Lgs 368/1999 articolo 44[i] ed ha, tra le varie competenze, quelle di definire i criteri di cui all’articolo 38, comma 2 del medesimo provvedimento[ii]. La composizione, definita dalla L.R. 1/2005 "Disciplina dei rapporti fra la regione Liguria e l'Università degli Studi di Genova ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502"[iii], è stabilita in:
a) due esperti designati dalla Giunta regionale;
b) due Direttori delle Scuole di Specializzazione, designati dal Rettore;
c) due Dirigenti Medici Direttori di UU.OO. complesse del Sistema sanitario regionale che operano nell'Azienda ospedaliera-universitaria, designati dalla Giunta regionale;
d) tre rappresentanti degli iscritti alle Scuole di Specializzazione eletti tra gli aventi diritto.
Le elezioni, per la rappresentanza dei medici in formazione in questa sede, si sono svolte nel 2011 e, all’epoca, risultarono eletti[iv] Lorenzo Patrone (Radiodiagnostica), Umberto Leone Roberti Maggiore (Ginecologia) e Alessandro Bonsignore (Medicina Legale). Primi tra i non eletti, nell’ordine, Fiorenza Marugo (Malattie dell’Apparato Respiratorio) Roberta Agnello (Ginecologia) ed io. Poiché tutti e tre gli eletti in allora sono ormai specialisti (quindi decaduti) noi tre risultiamo i componenti della rappresentanza degli specializzandi nell’Osservatorio.
Gli argomenti all’Ordine del Giorno sono l’organizzazione attività di guardia dei medici in formazione specialistica e il riordino delle Scuole di Specializzazione (alla luce della recente normativa in merito).
Per quanto riguarda il primo punto, i problemi che porteremo in Osservatorio sono quelli di cui alla lettera del 19.06.2014.
In particolare, visti gli spostamenti di reparti verificatisi negli ultimi anni, l’IRCCS sta riorganizzando le guardie, che dovrebbero a questo punto essere divise su due poli, alto e basso.
Il problema è come gli specializzandi, nell’ambito della propria attività formativa, debbano effettuare le guardie.
Risulta, ad oggi, che vi siano 113 specializzandi delle Scuole di specializzazione coinvolte nelle guardie (notti e festivi), compresi in questo numero anche quelli del primo anno che non sono attualmente impegnati in tale attività. Se gli specializzandi dovessero essere divisi fra polo alto e polo basso, mantenendo l’assetto attuale di due per guardia si arriverebbe ad un impegno molto gravoso. A questo proposito, si vorrebbe proporre un limite all’attività di guardia –in termini di ore- consistente in 12 ore di guardia al mese (una notte o due pomeriggi) per specializzando, che concorrerebero al raggiungimento del monte ore del nostro contratto e che dovrebbero essere recuperate con modalità di riposo identiche a quelle del personale strutturato. A questo proposito, vorremmo proporre un controllo in automatico da parte degli uffici amministrativi dell’Università.
Per quanto riguarda gli intervento al letto del malato nel corso della guardia, la proposta è che, come da normativa vigente, il Consiglio di Scuola determini il grado di capacità raggiunto da ciascuno specializzando e, conseguentemente, vi sia un corrispondente grado di autonomia (sempre nei limiti di Legge) con però la disponibilità dello strutturato che, se non al letto del malato, deve prontamente intervenire se richiesto; la necessità dell’intervento dello Strutturato sarebbe decisa esclusivamente dallo specializzando.
Chiederemo, inoltre, che siano individuate stanze adeguate per i medici di guardia, in relazione anche alle diverse strutture in cui intervenire.
Ovviamente, sarà organizzata una riunione successivamente alla riunione dell’Osservatorio per relazionarvi su quanto discusso in tale sede.
Un caro saluto,
Enrico Pizzorno
[i] “Art. 44.
1. Presso le regioni nelle quali sono istituite le scuole di specializzazione di cui al presente decreto
legislativo (1) è istituito l'Osservatorio regionale per la formazione medico-specialistica,
composto, in forma paritetica, da docenti universitari e dirigenti sanitari delle strutture presso le
quali si svolge la formazione nonchè da tre rappresentanti dei medici in formazione specialistica.
L'Osservatorio è presieduto da un preside di facoltà designato dai presidi delle facoltà di medicina
e chirurgia delle università della regione. Nella commissione è assicurata la rappresentanza dei
direttori delle scuole di specializzazione. L'Osservatorio può articolarsi in sezioni di lavoro.
L'Osservatorio definisce i criteri per la rotazione di cui all'art. 38, comma 2, e verifica lo standard
di attività assistenziali dei medici in formazione specialistica nel rispetto dell'ordinamento
didattico della scuola di specializzazione, del piano formativo individuale dello specializzando e
dell'organizzazione delle aziende e strutture sanitarie, in conformità alle indicazioni dell'Unione
europea […]”
[ii] Art. 38.
1. Con la sottoscrizione del contratto il medico in formazione specialistica si impegna a seguire,
con profitto, il programma di formazione svolgendo le attività teoriche e pratiche previste dagli
ordinamenti e regolamenti didattici determinati secondo la normativa vigente in materia, in
conformità alle indicazioni dell'Unione europea. Ogni attività formativa e assistenziale dei medici
in formazione specialistica si svolge sotto la guida di tutori, designati annualmente dal consiglio
della scuola, sulla base di requisiti di elevata qualificazione scientifica, di adeguato curriculum
professionale, di documentata capacità didattico-formativa. Il numero di medici in formazione
specialistica per tutore non può essere superiore a 3 e varia secondo le caratteristiche delle diverse
specializzazioni.
2. Le modalità di svolgimento delle attività teoriche e pratiche dei medici in formazione, ivi
compresa la rotazione tra le strutture inserite nella rete formativa, nonchè il numero minimo e la
tipologia degli interventi pratici che essi devono aver personalmente eseguito per essere ammessi a
sostenere la prova finale annuale, sono preventivamente determinati dal consiglio della scuola in
conformità agli ordinamenti e regolamenti didattici di cui al comma 1, ed e agli accordi fra le
università e le aziende sanitarie di cui all'art. 6, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992
n. 502 e successive modificazioni. Il programma generale di formazione della scuola di
specializzazione è portato a conoscenza del medico all'inizio del periodo di formazione ed è
aggiornato annualmente in relazione alle mutate necessità didattiche ed alle specifiche esigenze
del programma di formazione del medico stesso.
Ciao a tutti!
Come sapete dalle precedenti e-mail, dopo la riunione dell’Osservatorio Regionale della Formazione Specialistica, si era stabilito di proporre un regolamento regionale che stabilisse i limiti entro cui sono effettuate le guardie da parte del personale in formazione specialistica, secondo le disposizioni di Legge.
Ci siamo visti e/o sentiti con diversi Colleghi per arrivare ad un testo in linea con la normativa; ecco la bozza in allegato.
Un caro saluto,
Enrico Pizzorno
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