Osservatorio Regionale Formazione Specialistica

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Enrico Pizzorno

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Feb 21, 2015, 12:54:06 PM2/21/15
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Ciao a tutti!

Lunedì 23.02 è stato convocato l’Osservatorio Regionale della Formazione Specialistica.

Quest’organo è previsto dal D. Lgs 368/1999 articolo 44[i] ed ha, tra le varie competenze, quelle di definire i criteri di cui all’articolo 38, comma 2 del medesimo provvedimento[ii]. La composizione, definita dalla L.R. 1/2005 "Disciplina dei rapporti fra la regione Liguria e l'Università degli Studi di Genova ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502"[iii], è stabilita in:

 

a) due esperti designati dalla Giunta regionale;

b) due Direttori delle Scuole di Specializzazione, designati dal Rettore;

c) due Dirigenti Medici Direttori di UU.OO. complesse del Sistema sanitario regionale che operano nell'Azienda ospedaliera-universitaria, designati dalla Giunta regionale;

d) tre rappresentanti degli iscritti alle Scuole di Specializzazione eletti tra gli aventi diritto.

 

Le elezioni, per la rappresentanza dei medici in formazione in questa sede, si sono svolte nel 2011 e, all’epoca, risultarono eletti[iv] Lorenzo Patrone (Radiodiagnostica), Umberto Leone Roberti Maggiore (Ginecologia) e Alessandro Bonsignore (Medicina Legale). Primi tra i non eletti, nell’ordine, Fiorenza Marugo (Malattie dell’Apparato Respiratorio) Roberta Agnello (Ginecologia) ed io. Poiché tutti e tre gli eletti in allora sono ormai specialisti (quindi decaduti) noi tre risultiamo i componenti della rappresentanza degli specializzandi nell’Osservatorio.

 

Gli argomenti all’Ordine del Giorno sono l’organizzazione attività di guardia dei medici in formazione specialistica e il riordino delle Scuole di Specializzazione (alla luce della recente normativa in merito).

 

Per quanto riguarda il primo punto, i problemi che porteremo in Osservatorio sono quelli di cui alla lettera del 19.06.2014.

In particolare, visti gli spostamenti di reparti verificatisi negli ultimi anni, l’IRCCS sta riorganizzando le guardie, che dovrebbero a questo punto essere divise su due poli, alto e basso.

Il problema è come gli specializzandi, nell’ambito della propria attività formativa, debbano effettuare le guardie.

Risulta, ad oggi, che vi siano 113 specializzandi delle Scuole di specializzazione coinvolte nelle guardie (notti e festivi), compresi in questo numero anche quelli del primo anno che non sono attualmente impegnati in tale attività. Se gli specializzandi dovessero essere divisi fra polo alto e polo basso, mantenendo l’assetto attuale di due per guardia si arriverebbe ad un impegno molto gravoso. A questo proposito, si vorrebbe proporre un limite all’attività di guardia –in termini di ore- consistente in 12 ore di guardia al mese (una notte o due pomeriggi) per specializzando, che concorrerebero al raggiungimento del monte ore del nostro contratto e che dovrebbero essere recuperate con modalità di riposo identiche a quelle del personale strutturato. A questo proposito, vorremmo proporre un controllo in automatico da parte degli uffici amministrativi dell’Università.

 

Per quanto riguarda gli intervento al letto del malato nel corso della guardia, la proposta è che, come da normativa vigente, il Consiglio di Scuola determini il grado di capacità raggiunto da ciascuno specializzando e, conseguentemente, vi sia un corrispondente grado di autonomia (sempre nei limiti di Legge) con però la disponibilità dello strutturato che, se non al letto del malato, deve prontamente intervenire se richiesto; la necessità dell’intervento dello Strutturato sarebbe decisa esclusivamente dallo specializzando.

 

Chiederemo, inoltre, che siano individuate stanze adeguate per i medici di guardia, in relazione anche alle diverse strutture in cui intervenire.

 

Ovviamente, sarà organizzata una riunione successivamente alla riunione dell’Osservatorio per relazionarvi su quanto discusso in tale sede.

 

Un caro saluto,

 

Enrico Pizzorno



[i] “Art. 44.

1. Presso le regioni nelle quali sono istituite le scuole di specializzazione di cui al presente decreto

legislativo (1) è istituito l'Osservatorio regionale per la formazione medico-specialistica,

composto, in forma paritetica, da docenti universitari e dirigenti sanitari delle strutture presso le

quali si svolge la formazione nonchè da tre rappresentanti dei medici in formazione specialistica.

L'Osservatorio è presieduto da un preside di facoltà designato dai presidi delle facoltà di medicina

e chirurgia delle università della regione. Nella commissione è assicurata la rappresentanza dei

direttori delle scuole di specializzazione. L'Osservatorio può articolarsi in sezioni di lavoro.

L'Osservatorio definisce i criteri per la rotazione di cui all'art. 38, comma 2, e verifica lo standard

di attività assistenziali dei medici in formazione specialistica nel rispetto dell'ordinamento

didattico della scuola di specializzazione, del piano formativo individuale dello specializzando e

dell'organizzazione delle aziende e strutture sanitarie, in conformità alle indicazioni dell'Unione

europea […]”

 

[ii] Art. 38.

1. Con la sottoscrizione del contratto il medico in formazione specialistica si impegna a seguire,

con profitto, il programma di formazione svolgendo le attività teoriche e pratiche previste dagli

ordinamenti e regolamenti didattici determinati secondo la normativa vigente in materia, in

conformità alle indicazioni dell'Unione europea. Ogni attività formativa e assistenziale dei medici

in formazione specialistica si svolge sotto la guida di tutori, designati annualmente dal consiglio

della scuola, sulla base di requisiti di elevata qualificazione scientifica, di adeguato curriculum

professionale, di documentata capacità didattico-formativa. Il numero di medici in formazione

specialistica per tutore non può essere superiore a 3 e varia secondo le caratteristiche delle diverse

specializzazioni.

2. Le modalità di svolgimento delle attività teoriche e pratiche dei medici in formazione, ivi

compresa la rotazione tra le strutture inserite nella rete formativa, nonchè il numero minimo e la

tipologia degli interventi pratici che essi devono aver personalmente eseguito per essere ammessi a

sostenere la prova finale annuale, sono preventivamente determinati dal consiglio della scuola in

conformità agli ordinamenti e regolamenti didattici di cui al comma 1, ed e agli accordi fra le

università e le aziende sanitarie di cui all'art. 6, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992

n. 502 e successive modificazioni. Il programma generale di formazione della scuola di

specializzazione è portato a conoscenza del medico all'inizio del periodo di formazione ed è

aggiornato annualmente in relazione alle mutate necessità didattiche ed alle specifiche esigenze

del programma di formazione del medico stesso.

 

Enrico Pizzorno

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Feb 24, 2015, 11:27:32 AM2/24/15
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Ciao a tutti,
ieri, come sapete, si è svolto l'Osservatorio Regionale della Formazione Specialistica.

I temi in discussione erano sostanzialmente due: la nuova normativa in merito alla riduzione delle scuole di specializzazione e la questione guardie. 

Il primo punto è stata la presentazione delle norme di Legge, insieme alla proposta delle Regioni di poter assumere a tempo indeterminato medici in categoria non dirigenziale (quindi, nel comparto) con l’inserimento nell’Azienda per lo svolgimento di attività di supporto con autonomia vincolata alle direttive ricevute dal personale strutturato e accesso di questi medici in soprannumero alle scuole di specializzazione (DISEGNO DI LEGGE DELEGA EX ART.22 PATTO PER LA SALUTE: lo trovate qui http://www.sanita.ilsole24ore.com/pdf2010/Sanita2/_Oggetti_Correlati/Documenti/Lavoro-e-Professione/bozza22e.pdf?uuid=510574e6-b2c9-11e4-9d13-7458a3e7e7a5).

Per quanto riguarda il secondo punto, si è deciso di proporre un regolamento (approvato dalla Regione) in merito alla formazione specialistica.
Nelle more dell'emanazione delle stesse, la Direzione Sanitaria invierà una nota agli strutturati con funzioni di tutor ricordando l'obbligo dell'intervento su nostra richiesta, anche in relazione alla definizione della nostra attività secondo la Legge come "autonomia vincolata alle direttive del tutor" mentre il Preside invierà una nota a tutti i Direttori di Scuola di Specializzazione con la circolare del 2009 a firma del Direttore Amministrativo dell'Università in cui è previsto il diritto al riposo dopo le 12 ore di guardia notturna.

Un caro saluto

Roberta Agnello
Alessio Marra
Fiorenza Marugo
Enrico Pizzorno

Enrico Pizzorno

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Mar 8, 2015, 11:32:37 AM3/8/15
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Ciao a tutti!

Come sapete dalle precedenti e-mail, dopo la riunione dell’Osservatorio Regionale della Formazione Specialistica, si era stabilito di proporre un regolamento regionale che stabilisse i limiti entro cui sono effettuate le guardie da parte del personale in formazione specialistica, secondo le disposizioni di Legge.

Ci siamo visti e/o sentiti con diversi Colleghi per arrivare ad un testo in linea con la normativa; ecco la bozza in allegato.

Un caro saluto,

Enrico Pizzorno


Bozza regolamento guardie.pdf

Andrea Barberis

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Mar 11, 2015, 12:16:31 PM3/11/15
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Buongiorno a tutti, per chi non mi conosce sono un chirurgo generale specialista di un anno e anche quando ero rappresentante della scuola di specializzazione di cui facevo parte ho sempre seguito con interesse le questioni riguardanti le guardie. Rileggevo la bozza proposta e ho da fare due osservazioni:

1- La prima, più banale, relativa al fatto delle 18h massime al mese: siamo sicuri sia conveniente? Fatte salve le 38h settimanali del contratto il fatto di farsi un paio di notti in più aumenta di non poco il "tempo libero" giornaliero...
2- La seconda, che mi vede in totale disaccordo, è quella relativa al metodo di segnalazione dell'eventuale strutturato "irreperibile" quando chiamato dallo specializzando.
Scusate ma per come la vedo io non esiste scrivere questo fatto nella cartella clinica: sarebbe una cosa inutile ed inefficace, nonchè deleteria in generale per la categoria medica e nello specifico per lo specializzando che essendo comunque stato "a contatto" col paziente si vedrebbe arrivare un bell'avviso di garanzia il giorno che il paziente desse la cartella clinica in pasto alle associazioni di avvocati/avvoltoi per cui sarebbe come fare un goal a porta vuota (anche se poi dopo processi e controprocessi, fra 15 anni, sarà considerato assolto)! Credo che il canale giusto sia avvisare subito telefonicamente e a mezzo fax la direzione sanitaria del fatto, piuttosto e dico piuttosto (anche se poi bisognerebbe vedere la legislazione relativa, anche circa il fatto di muovere azioni legali direttamente verso l'azienda presso cui si lavora che se ricordo bene ha una serie di regole a sè) avvisare le Forse dell'Ordine (112-113) per fare un esposto per omissione di atti di ufficio/omissione di soccorso, ma quella di scriverlo in cartella proprio non si può vedere!
Anche perchè, se poi come spesso accade la cartella non viene richiesta dal paziente nè tanto meno letta, la cosa passa in sordina e siamo da capo mentre la segnalazione alla Direzione Sanitaria nell'immediato, anche a mezzo fax in modo che poi la DS non possa far cadere la cosa nel dimenticatoio (non al mattino dopo quindi) credo sia la cosa sicuramente più efficace. Detto questo sarei curioso di sapere a quanti di voi è sucessa PERSONALMENTE una cosa del genere (non per sentito dire dal collega del collega): di strutturati lavativi ne ho visti, ma abbastanza da esser così scemi dal tirarsi la zappa sui piedi in un modo così plateale è dura! (anzi spesso i più fancazzisti sono i più attenti al fatto di non avere casini...).

Un caro saluto a tutti,

Andrea Barberis
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