Disclaimer: quanto riporto è il frutto di un collage di varie notizie, provenienti dalla pagina Facebook dell’On. Filippo Crimì, dalla pagina Facebook e dal sito web di Federspecializzandi e dal sito web del Portale dei Giovani Medici.
1) emendamento proposto dall’On. Crimì
“AC 2486 - Emendamento
Art. 15
Il comma 1 è sostituito dal seguente:
1. Al comma 3 bis dell'art. 20 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n.368 e successive modificazioni ed integrazioni le parole "da emanare entro il 31 marzo 2014" sono sostituite dalle seguenti "da emanare entro il 28 febbraio 2015".
Dopo il comma 1 aggiungere comma 1 bis
1bis. Il comma 3 ter dell'art. 20 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n.368 e successive modificazioni ed integrazioni, è sostituito dal seguente:
"3 ter. La durata dei corsi di formazione specialistica, come definita dal decreto di cui al comma 3 bis, si applica a decorrere dall'anno accademico 2014-2015 di riferimento per i corsi di specializzazione. Gli specializzandi in corso, fatti salvi coloro che iniziano l'ultimo anno di specialità con l'anno accademico 2014-2015 e per i quali rimane in vigore l'ordinamento previgente, devono optare tra nuovo ordinamento e ordinamento previgente con modalità determinate dal medesimo decreto di cui al comma 3 bis.
Nelle more dell'emanazione del Decreto Ministeriale di cui al comma 3 bis le durate delle Scuole di specializzazione sono riportate a quanto previsto dai Decreti del Ministro dell'Istruzione, Università e Ricerca dell'11 maggio 1995 e 3 luglio 1996; per le Scuole non comprese nei sopracitati decreti e per quelle che hanno una durata inferiore rispetto alla durata minima della formazione medica specializzata di cui all'allegato V, punto 5.1.3, della direttiva CE n. 36 del 2005 si applica la tabella D "Durate minime delle formazioni specialistiche" del decreto legislativo 17 agosto 1999, n.368 e successive modificazioni ed integrazioni”.
In buona sostanza, anche da quanto spiegato dallo stesso On. Crimì, questo permetterebbe agli specializzandi in corso di optare tra vecchio e nuovo ordinamento (quindi riduzione o no degli anni di specializzazione); se non venisse emanato il decreto che individua le riduzioni, questo le ridurrebbe alle durate precedenti e per quelle non comprese le ridurrebbe restando negli standard comunque previsti dalla Comunità Europea.
2) il S.I.G.M. segnala un emendamento proposto dall’On. Vargiu, che aumenterebbe i fondi per la formazione specialistica nel triennio 2014-2016, introducendo delle aliquote su bevande gassate e zuccherate.
3) il S.I.G.M. segnala che il MIUR avrebbe intenzione di consentire, ai vincitori della borsa in medicina generale e, successivamente, di quella per la formazione specialistica, di optare per la seconda consentendo ai successivi nella graduatoria regionale di medicina generale di subentrare e di diventare titolare della borsa appena liberata.