Mi permetto di dissentire (e riesumare il thread)
La puntata è quasi monotematica, legata al mancato rispetto dell'art. 65 CAD (norma chiara) in quanto hanno mandato una PEC ordinaria e non una PEC-id. (come prescrive la norma, e posto che esistano...).
La Circolare 2/2017 del DFP scrive il contrario, affermando che basti una PEC? E che ci possiamo fare? E' la circolare a essere sbagliata (basta leggere la norma per accorgersene, non ci vuole una sofisticata interpretazione), e lo diciamo sempre quando facciamo formazione agli enti pubblici e alle partecipate.
Insomma, mi pareva davvero un dialogo tra sordi: sarebbe bastato (anche senza la firma digitale) rimandare l'istanza scansionata e firmata allegando un documento d'identità (art. 65, lett. c CAD), e avrebbero levato qualunque pretesto.
Ci sono tanti altri temi interessanti, e non i formalismi dell'art. 65.
E anche il "nuovo" 65 CAD non cambia nulla, perché l'invio dal "domicilio digitale" (PEC con un nome più fashion, al momento) vale come sottoscrizione "purchè le relative credenziali di accesso siano state rilasciate previa identificazione del titolare, anche per via telematica secondo modalità definite con Linee
guida, e ciò sia attestato dal gestore del sistema nel messaggio o in un suo allegato". Tomasi di Lampedusa ruleZ ;-)
Buona domenica
GB Gallus