Formazione
unread,Mar 19, 2011, 4:53:47 PM3/19/11Sign in to reply to author
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to SNALS Confsal Formazione professionale, orie...@virgilio.it
L'art. 39, comma 3 recita: I pagamenti relativi alle spese del
personale dipendente degli enti gestori delle attività di cui alla
legge regionale 6 marzo 1976, n. 24 e successive modifiche ed
integrazioni sono disposti mensilmente. Gli enti gestori provvedono ad
accendere apposito conto da utilizzare esclusivamente per tale voce di
spesa e, per singolo progetto formativo, vengono accreditate, da parte
dell'Amministrazione regionale, le risorse relative alla voce di costo
del personale nella misura necessaria alla copertura integrale della
stessa
Appare evidente, dall’analisi combinata delle norme recate dall’art.
39 della legge regionale 23/2002, che dai commi 1 e 2 non conseguano,
allo stato, generali modificazioni nei diritti sostanziali
riconoscibili ai soggetti proponenti attività di formazione
professionale, ai sensi della L.R. 24/1976 e successive modifiche ed
integrazioni, bensì solo variazioni di natura procedurale.
Unica eccezione è quella rappresentata dalla nuova obbligazione
assunta dall’Amministrazione regionale di assicurare l’integrale
copertura della spesa del personale dipendente degli Enti gestori
della formazione professionale, sia di quello impegnato negli
Interventi formativi sia di quello operante nei Servizi formativi.
Pertanto, allo scopo di scongiurare erronee interpretazioni,
preliminarmente si sottolinea che le nuove norme nulla innovano
relativamente all’imputazione al bilancio della Regione del
finanziamento delle attività formative a valere sulla L.r. 24/1976,
cosicché è da tale legge che continua ad essere determinata, al
momento, la natura delle spese ammissibili.
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