APPELLO PER IL RICONOSCIMENTO
DELLA FIGURA PROFESSIONALE DELMUSICTHERAPIST
ALLE FORZE POLITICHE E SOCIALI, AI PARLAMENTARI,
ALLE AUTORITÀ RESPONSABILI COINVOLTE NELLA DEFINIZIONE DELLE NUOVE FIGURE PROFESSIONALI SANITARIE E SOCIOSANITARIE.
Chiediamo di sottoscrivere questo appello a tutti coloro che hanno fatto della Musicoterapia la loro professione, a tutti gli altri professionisti che come noi credono che la Musicoterapia debba avere un proprio spazio riconosciuto all’interno delle istituzioni e delle strutture sanitarie e socio assistenziali, a tutti coloro che si avvalgono della Musicoterapia, per sé o per i propri familiari, a tutti coloro che desiderano sostenerci in questo difficile percorso che ha alle spalle anni di formazione, di esperienza e di pratica professionale e come obiettivo ha il riconoscimento della nostra figura professionale all’interno delle istituzioni nelle quali è, di fatto, presente come pratica riabilitativa, terapeutica e preventiva.
E' risaputo che l'articolo 6, comma 3, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, ha riservato al Ministro della Salute il compito di individuare le figure professionali, con i relativi profili, che operano nel comparto sanitario.
Fino ad oggi sono state individuate, con Decreti ministeriali aventi natura regolamentare, ventidue figure professionali, per le quali sono stati definiti anche gli ordinamenti didattici dei relativi corsi di laurea triennale (Decreto Ministeriale 2 aprile 2001, "Determinazione delle classi delle lauree specialistiche universitarie delle professioni sanitarie").
Allo stato attuale, le professioni sanitarie ricomprese nell'area della riabilitazione di cui al Decreto Ministeriale 29 marzo 2001 "Definizione delle figure professionali di cui all'art. 6, comma 3, del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, da includere nelle fattispecie previste dagli articoli 1, 2, 3 e 4 della Legge 10 agosto 2000, n. 251 (art. 6, comma 1, L. n. 251/2000)", sono complessivamente otto.
In particolare alcune di queste, quali il terapista occupazionale, il tecnico della riabilitazione psichiatrica, il terapista della neuropsicomotricità dell'età evolutiva, l'educatore professionale ed il logopedista, appaiono al momento le più idonee, dopo un adeguato percorso formativo, sia per competenze previste dai rispettivi profili professionali sia per i contenuti dei percorsi formativi universitari, per l'applicazione, nei loro specifici progetti riabilitativi, delle tecniche ritenute terapeuticamente più efficaci e - tra queste - anche la musicoterapia. (Lettera 4 luglio 2005 Ministero della Salute Ufficio Legislativo, Ufficio Rapporti con il Parlamento LEG/F.1.a.b.2/2134 Oggetto Interrogazione Parlamentare, Risposta n. 4-08647).
Talune associazioni spesso non riportando il percorso necessario per le professioni sanitarie (complesso è anche quello delle socio-sanitarie) possono disorientare i colleghi illudendo che sia sufficiente un passaggio parlamentare per il tanto agognato riconoscimento .
I sottoscritti considerano essenziale nel panorama educativo, riabilitativo e terapeutico la presenza della figura delmusictherapist e sollecitano le autorità preposte alla elaborazione di norme certe per la sua diffusione e sviluppo, nella tutela della professione e dell'utenza, auspicando l'approfondimento reale dell'esistente, monitorando le realtà operative di eccellenza già presenti in strutture sanitarie pubbliche, in centri privati anche convenzionati, nelle cooperative sociosanitarie attive nei servizi psichiatrici, centri diurni, case famiglia, comunità terapeutiche, strutture private, non limitando le audizioni ed il depistage al solo mondo associativo, e prevedendo norme transitorie atte a capitalizzare l'immenso bagaglio scientifico accumulato da quanti faticosamente sono di fatto già inseriti professionalmente nel mercato del lavoro (a volte non iscritti ad alcuna associazione privata).
Facciamo pertanto appello a non disperdere la ricerca applicata in musicoterapia, le migliaia e migliaia di ore di attività operativa svolta dagli operatori, rammentando che una professione non parte da una associazione o dalla legge, ma emerge e si sviluppa sulla base di una necessità di benessere, sociale e sanitaria e soltanto successivamente viene riconosciuta dalla norma. Tale riconoscimento non può in alcun modo cancellare ed umiliare il pionierato che è riuscito sul campo ad operare inserendosi, spesso con ridotti compensi e diritti, nei servizi esistenti ed impostando la ricerca scientifica quotidiana privata.
I firmatari del presente documento sollecitano infine tutte le realtà operative (e cioè non solamente di studio teorico) dei musictherapists italiani a formare un tavolo comune per il quale si fanno garanti superpartes, al fine di realizzare una voce coordinata atta a comunicare efficacemente nelle molteplici audizioni che saranno necessarie nel rapporto con le istituzioni e le autorità preposte alla verifica dei parametri della disciplina e della professione.
Corre l'obbligo di rammentare che la sezione II del Consiglio Superiore di Sanità, nel lontano 22-1-97, ha ritenuto di porre una limitazione netta al riconoscimento di figure definite espressioni di medicine "non convenzionali" o "alternative" (cfr. lettera 3-10-97 900.6/Quesito/7409, Segreteria particolare del Ministro, Sede, a firma del Dirigente Generale Dott. Raffaele D'Ari ), i firmatari ritengono maturi i tempi per una rivisitazione del parere del C.S.S anche e sopratutto per i mutamenti scientifici applicativi sviluppatisi internazionalmente nell'ultimo decennio.
PERTANTO CHIEDIAMO
alle forze politiche e sociali, ai parlamentari, a tutte le autorità preposte alla verifica dei parametri professionali inerenti al Disegno di Legge Governativo sulle Professioni, di approfondire con noi la possibilità del riconoscimento della figura del musictherapist, coerentemente all'orientamento internazionale.
Chiediamo altresì di valutare insieme ogni proposta eventuale di accorpamento con altre professioni, integrando le vostre audizioni con le associazioni private e con centrali formative.
Chiediamo infine che vengano elaborate corrette norme transitorie che sanino il preesistente, garantendo tutti coloro che faticosamente sono riusciti a costruire la professione del musictherapist inserendosi di fatto nel mercato del lavoro, nei centri di riabilitazione, nella costellazione sociosanitaria del nostro paese. A questo riguardo, in vista del riconoscimento della nostra figura professionale e della definizione, in sede istituzionale, dei criteri per l’accesso al Registro e l’esercizio della professione, alleghiamo una nostra proposta di norme transitorie nata dalla riflessione in merito alla opportunità che la ricerca musicoterapica realizzata spontaneamente in tante strutture non vada persa ma venga stimolata e sostenuta da oculate politiche di sviluppo delle scienze educative, riabilitative e terapeutiche.
Si chiede di diffondere il presente appello ai professionisti, alle associazioni, alle associazioni professionali, alle scuole di formazione, alle associazioni di volontariato, alle associazioni del mondo della diversabilità, alle altre figure professionali del settore educativo-riabilitativo e terapeutico, ai sindacati, ai partiti politici, ai comitati di settore, alle strutture, alle cooperative sociosanitarie, culturali, del benessere, al modo della scuola, ai genitori, agli studenti, ai corsisti, ai musicisti, a tutto il mondo della prevenzione, alle persone interessate.
INFINE CI PERMETTIAMO DI PROPORRE UN'ALTRA SOLUZIONE POSSIBILE:-
PROPOSTA DEL PRESIDENTE DI MUSICOTERAPIADEMOCRATICA
AL MINISTRO DELLA SALUTE
PROPOSTA DI ATTIVAZIONE DELL’AREA DELLE PROFESSIONI SOCIOSANITARIE
L’approvazione della legge 3270/12 ( ORA LEGGE 4/2013) delle c.d. professioni non regolamentate fa emergere la necessità di una riflessione su quelle professioni che pur non avendo alcuna regolamentazione operano di fatto e di diritto all’interno sia dei servizi e presidi sociosanitari che in quelli sanitari, nel pubblico e nel privato, anche se non rientrano nei requisiti minimi richiesti per l’autorizzazione e l’accreditamento.
La ratio della legge ricordata prevedrà una metodologia di riconoscimento della professione autoreferenziale ed autogestito antitetico rispetto a quella utilizzata per le professioni sanitarie che prevede norme di riconoscimento e di accreditamento di tipo pubblicistico nella forma e nella sostanza a tutela dei cittadini.
Per evitare che possano operare nel SSN, generalmente inteso, comunque professioni che avranno una legittimazione diversa da quelle sanitarie si potrebbe far rientrare il loro riconoscimento, almeno di quelle che contribuiscono direttamente all’attuazione del diritto alla salute, nelle modalità previste per le professioni sociosanitarie, modalità non utilizzata affatto sinora, nonostante la loro alta validità.
Nel ricordare che con le integrazioni previste dall’art.. 3 del d.lgs. 19 giugno 1999, n. 229, il d.lgs. 502/92 all’art.. 3-septies legifera sull’ Integrazione sociosanitaria definendo le prestazioni sociosanitarie tutte le attività atte a soddisfare, mediante percorsi assistenziali integrati, bisogni di salute della persona che richiedono unitariamente prestazioni sanitarie e azioni di protezione sociale in grado di garantire, anche nel lungo periodo, la continuità tra le azioni di cura e quelle di riabilitazione, nonché all’art.3 octies è prevista l’Area delle professioni sociosanitarie; detto articolo prevede inoltre che con:
1: Con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro per la Solidarietà sociale e con il Ministro del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentito il Consiglio superiore di Sanità e la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le provincie autonome di Trento e di Bolzano, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, è disciplinata l'istituzione all'interno del Servizio sanitario nazionale, dell'area sociosanitaria a elevata integrazione sanitaria e sono individuate le relative discipline della dirigenza sanitaria.
2. Con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro per la Solidarietà sociale, sentito il Ministro per l'Università e la ricerca scientifica e tecnologica e acquisito il parere del Consiglio superiore di Sanità, sono integrate le tabelle dei servizi e delle specializzazioni equipollenti previste per l'accesso alla dirigenza sanitaria del Servizio sanitario nazionale, in relazione all'istituzione dell'area sociosanitaria a elevata integrazione sanitaria.
3. Con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro per la Solidarietà sociale, sono individuati, sulla base di parametri e criteri generali definiti dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, i profili professionali dell'area sociosanitaria a elevata integrazione sanitaria.
4. Le figure professionali di livello non dirigenziale operanti nell’area sociosanitaria a elevata integrazione sanitaria, da formare con corsi di diploma universitario, sono individuate con regolamento del Ministro della sanità, di concerto con i Ministri dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica e per la Solidarietà sociale, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; i relativi ordinamenti didattici sono definiti dagli atenei, ai sensi dell’articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127 sulla base di criteri generali determinati con decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica, emanato di concerto con gli altri Ministri interessati, tenendo conto dell’esigenza di una formazione interdisciplinare, adeguata alle competenze delineate nei profili professionali e attuata con la collaborazione di più facoltà universitarie.
5. Le figure professionali operanti nell'area sociosanitaria a elevata integrazione sanitaria, da formare in corsi a cura delle regioni, sono individuate con regolamento del Ministro della sanità di concerto con il Ministro per la Solidarietà sociale, sentita la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le provincie autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; con lo stesso decreto sono definiti i relativi ordinamenti didattici.
A tutt’oggi questa area non è stata istituita, nonostante la giusta intuizione del legislatore in un settore, quale quello sociosanitario, ad elevata espansione per l’attuale quadro demografico e quello epidemiologico e nonostante che la mutata denominazione del nome del Ministero da “della Sanità” a della Salute abbia espanso la mission del Dicastero in un spettro di intervento e di competenza che va oltre la concezione di ambito sanitario in senso stretto ma che, invece, sia aderente al concetto di salute, proprio dell’OMS e del diritto sancito dall’art.32 della Costituzione Repubblicana.
E’ bene ricordare , altresì, che l’unica figura istituita in aderenza a tale area sia l’operatore sociosanitario mentre l’attivazione di quest’area delle professioni sociosanitarie potrebbe sia rivedere le criticità di alcuni profili, quali il doppio canale formativo universitario dell’educatore professionale in sanità e di quello nel sociale o l’incongruo inquadramento nel ruolo tecnico di alcune professioni quali l’assistente sociale ed il sociologo che ne limita e circoscrive le potenzialità operative.
Ma l’attivazione di quest’area potrebbe offrire una legittimazione più adeguata a quelle professioni non riconosciute ancora nel SSN, in particolare nell’area dell’integrazione sociosanitaria, ma ritenute utili ed efficaci per il piano terapeutico, presenti in presidi sociosanitari pubblici e privati, ad iniziare dal musicoterapista.
Per quanto sopra esposto, qualora dalla S.V. fosse condiviso, sarebbe opportuno che la competente Direzione Generale del Ministero attivasse tutte le necessarie procedure per dar corso all’attuazione dell’area sociosanitaria ad elevata integrazione sanitaria .
Cordiali saluti