Carlo Forte Italia Oggi Numero 005 pag. 35 del 7/1/2014
alcuni punti interessanti
1) Il registro elettronico potrà essere considerato legittima quando il ministero dell’istruzione, in attuazione delle disposizioni contenute nell’articolo 7, comma 27, del decreto legge 95/2012, provvederà ad emanare il piano per la dematerializzazione delle procedure amministrative.
2) i fini della validità di qualsiasi documento amministrativo in formato informatico, è necessario che esso venga sottoscritto dal pubblico ufficiale con firma digitale. Così come previsto dall’articolo 21, comma 2, del codice dell’amministrazione digitale (decreto legislativo n.82/2005 come riformato e vigente)
3) la retribuzione dei relativi adempimenti a carico degli insegnanti non può che rientrare nella retribuzione ordinaria essendo, tali adempimenti, previsti dall’articolo 29 del vigente contratto di lavoro.
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