MODIFICA DEL DM 37/08
E’ stato pubblicato il DL 25 giugno 2008 che all’articolo 35 integra e modifica il DM 37/08 come di seguito
indicato.
Decreto Legge 25.06.2008, n. 112
Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della
finanza pubblica e la perequazione Tributaria.
(S.O. n. 152 alla G.U. n. 147 del 25.06.2008
Art. 35
Semplificazione della disciplina per l’installazione degli impianti all’interno degli edifici
1.
Entro il 31 marzo 2009 il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro per lasemplificazione normativa, emana uno o più decreti, ai sensi dell’articolo 17 della legge 23 agosto 1988,
n. 400, volti a disciplinare:
a)
il complesso delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all’internodegli edifici prevedendo semplificazioni di adempimenti per i proprietari di abitazioni ad uso
privato e per le imprese;
b)
la definizione di un reale sistema di verifiche di impianti di cui alla lettera a) con l’obiettivoprimario di tutelare gli utilizzatori degli impianti garantendo una effettiva sicurezza;
c)
la revisione delle disciplina sanzionatoria in caso di violazione di obblighi stabiliti daiprovvedimenti previsti alle lettere a) e b)
2.
L’articolo 13 del decreto ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37 è soppresso.(omissis)
Per comodità si riporta il testo dell’articolo 13 del DM 37/08 (abrogato)
Art. 13
Documentazione
1.
I soggetti destinatari delle prescrizioni previste dal presente decreto conservano la documentazioneamministrativa e tecnica, nonché il libretto di uso e manutenzione e, in caso di trasferimento
dell’immobile, a qualsiasi titolo, la consegnano all’avente causa.
L’atto di trasferimento riporta la garanzia del venditore in ordine alla conformità degli impianti alla
vigente normativa in materia di sicurezza e contiene in allegato, salvo espressi patti contrari, la
dichiarazione di conformità ovvero la dichiarazione di rispondenza di cui all’articolo 7, comma6.
2.
Copia della stessa documentazione è consegnata anche al soggetto che utilizza, a qualsiasi titolo,l’immobile.
DECRETO 37/08: SENZA ARTICOLO 13, COSA CAMBIA?
NON OBBLIGATORIA LA DOCUMENTAZIONE PER ATTI DI TRASFERIMENTO
La finanziaria ha cancellato l’obbligo di allegare ai contratti di compravendita o di
locazione di immobili la dichiarazione di conformità, cancellando l’articolo 13 del
DM 37/08 relativo all’installazione degli impianti negli edifici...
Il "defunto" articolo 13 prevedeva l’obbligo di possedere la documentazione tecnica degli
impianti degli edifici, in modo da poterla consegnare, in caso di affitto o vendita, al nuovo
inquilino, o al nuovo proprietario.
Si era resa necessaria l' introduzione della "Dichiarazione di rispondenza", in modo da
certificare l'impianto realizzato prima del dm 37/08, nel caso in cui la dichiarazione di
conformità non fosse stata prodotta o non fosse reperibile.
Proprio l’articolo 13, come avevamo riportato in alcuni articoli appena successivi all' uscita
del decreto, aveva suscitato questioni interpretative, alle quali un Parere Ministeriale
rispondeva che né l’art. 13 né nessun altra norma del regolamento, introducevano
l’obbligo di adeguare gli impianti preesistenti conformi alle precedenti norme di sicurezza
ad essi applicabili, né obbligavano il venditore o il locatore a fornire all’acquirente o
all’inquilino la garanzia di conformità degli impianti stessi, ma obbligavano i contraenti a
discutere della conformità dell' impianto, informando il nuovo inquilino o proprietario degli
eventuali difetti.
Ora, con la cancellazione dell’articolo 13, l’acquirente è tutelato dalla mancata messa a
norma degli impianti, come succedeva prima del decreto 22 gennaio 2008, cioè sulla base
delle garanzie previste dal Codice Civile, in particolare dagli articoli 1375: il contratto deve
essere eseguito secondo buona fede, 1490: Il venditore è tenuto a garantire che la cosa
venduta sia immune da vizi che la rendano inidonea all'uso a cui è destinata o ne
diminuiscano in modo apprezzabile il valore. Il patto con cui si esclude o si limita la
garanzia non ha effetto, se il venditore ha in mala fede taciuto al compratore i vizi della
cosa. E infine l' articolo 1491: Non è dovuta la garanzia se al momento del contratto il
compratore conosceva i vizi della cosa; parimenti non è dovuta, se i vizi erano facilmente
riconoscibili, salvo, in questo caso, che il venditore abbia dichiarato che la cosa era esente
da vizi.
Il riordino definitivo della legislazione in materia di sicurezza degli impianti, è quindi
rimandato ancora.
Il Decreto Legislativo 112/2008, infatti ha stabilito che entro il 31 marzo 2009, il Ministero
emani uno o più decreti volti a disciplinare le disposizioni in materia di installazione degli
impianti all’interno degli edifici prevedendo semplificazioni di adempimenti per i proprietari
di abitazioni ad uso privato e per le imprese; la definizione di un reale sistema di verifiche
sugli impianti che renda più attendibile il sistema delle certificazioni, e la revisione della
disciplina sanzionatoria.