Lavoratori autonomi cc 2222 e cc 2229 (professionisti)

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Antonella Dolsa Cerruti

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Dec 11, 2009, 3:25:59 PM12/11/09
to Professione Formazione
Salve a tutti!
 
Stavo riflettendo su una questione che avevo già visto affrontata in modo simile anche in altri forum, ma, proprio ispirandomi a quanto ho letto, inizio con una premessa:
 
- art. 2087 del codice civile: tutela delle condizioni di lavoro, nell'esercizio d'impresa, dell'imprenditore verso i prestatori di lavoro (intendendo questi ultimi, ovviamente, non solo come i lavoratori subordinati)
- art. 2222 e succ.vi del Capo I del codice civile: riferimento ai lavoratori autonomi
- art. 2229 e succ.vi del Capo II del codice civile: riferimento alle professioni intellettuali
- art. 21 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. fa espresso riferimento ai lavoratori autonomi tipo 2222 per quanto riguarda obblighi (DPI/attrezzature/tesserino) e facoltà (formazione e sorveglianza sanitaria).
 
Quindi, allora, i lavoratori autonomi (professionisti) targati 2229 quando operano non per conto loro e nè da soli ma, bensì, in cantiere o in regime di art. 26 D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. non sono, in teoria, tenuti ad osservare alcun obbligo o facoltà di quelli sopra indicati?
 
Inoltre: tutti quei lavoratori intellettuali ibridi, ovvero nè 2222 e nè 2229, per il solo  fatto, ad esempio, che non sono iscritti ad un albo professionale perchè non esiste, cosa dovrebbero fare?
 
Si dovrebbe valutare caso per caso con mansionario alla mano, a quali situazioni sono esposti e quali attività sono chiamati a svolgere e poi stabilire se sono più affini ai 2222 o ai 2229 e definire da qui eventuali obblighi e facoltà che ne discendono?
 
Spero di affrontare un argomento che per pratica e teoria dovrebbere toccare molti che si occupano di salute e sicurezza sul lavoro.
 
Un saluto a tutti,
 
Per. Ind. Antonella Dolsa Cerruti
tel/fax/s.t.: 011/2237911
mobile: 348/6296041
mail: antonel...@tin.it
PEC: postm...@pec.antonelladolsa.it (valida fino a febbraio 2010)
Iscr. Albo Collegio Periti Industriali - Chim. Ind. TO/AT/AL n. 2932
>
Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 si precisa che le informazioni contenute in
> questo messaggio sono riservate ed a uso esclusivo del destinatario.
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Fabio De Marchi

unread,
Dec 11, 2009, 4:20:33 PM12/11/09
to professione...@googlegroups.com
personalmente mi tocca da vicino essendo RSPP di struttura ospedaliera e molti medici rientrano in questa condizione da te prefigurata, in sostanza avendo avuto modo di leggere anche una nota dell'ing Porreca posso dirti che mentre la formazione-informazione è abbastanza chiaro che è necessaria non possiamo dire la stessa cosa per la sorveglianza sanitaria che rimane nella loro facoltà avvalersene (autotutela) non è un obbligo del DdL
Spero di esserti stato di aiuto
fabio

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Thomas...@necsi.it

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Dec 12, 2009, 5:01:08 AM12/12/09
to professione...@googlegroups.com
Return Receipt

Your Lavoratori autonomi cc 2222 e cc 2229 (professionisti)
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was Thomas...@necsi.it
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at: 12/12/2009 11.01.10





Piero Ferrari

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Dec 12, 2009, 5:29:19 AM12/12/09
to professione...@googlegroups.com
 Gent.mi Fabio e Antonella,
 
sono anch'io sia consulente che Rspp Ateco 4 e mi pongo spesso la questione valutandola da entrambi i punti di vista. Sono d'accordo che la
formazione-informazione è chiaramente necessaria , non sul "non possiamo dire la stessa cosa per la sorveglianza sanitaria" in quanto (forse) seppur non obbligatoria è sicuramente una tutela per entrambe le figure (consulente e/o Rspp esterno!) o non sapremo mai le conseguenze degli effetti a cui ci esponiamo.
 
Io personalmente come rspp "esterno" mi sottopongo a sorveglianza sanitaria da MC di mia fiducia (importante) e a mie spese (ma ora il mio principale cliente me le rimborsa) e anche per una semplice tracheite è stato utile (motivo solventi e ototossiche) per evitarlo in futuro!
 
Se fossi Rspp interno saprei sicuramente come rientrare negli obblighi di s.san. a cura del ddl..
in merito agli esterni sono sicuramente d'accordo  che "Si dovrebbe valutare caso per caso con mansionario alla mano, a quali situazioni SIAMO esposti e quali attività chiamati a svolgere" SIA in cantiere che nei reparti produttivi dei committenti/clienti e tirare le conclusioni in base all'analisi dei R. e indifferente (quindi) se "affini ai 2222 o ai 2229 ".
Spero di esservi stato di aiuto e..sempre aperto al confronto.
Non avete sentito un collega Ausl (UPG intendo)? Penso risponderebbe in modo simile..

ho poi ricevuto il msg "Return Receipt /Your Lavoratori autonomi cc 2222 e cc 2229 (professionisti) / document: was Thomas...@necsi.it /received by: at: 12/12/2009 11.01.10 "

anche se non capisco a cosa si riferisce. La Necsi è un'azienda che conosco e molto seria con cui collabora un mio collega ispettore del TUV ed è gradito avere un loro parere.

cordiali saluti a tutti

Piero Ferrari

Pieffe studio sas   
CONSULENZA AZIENDALE e FORMAZIONE del PERSONALE per la corretta applicazione delle Direttive Europee.
Qualità, Ambiente, Sicurezza,
Certificazione prodotti CE,
CTP e accertamenti tecnici.
via dei fiori, 81 - Maranello (MO)                             
0536 947924 / 335 8013469

Informazioni disponibili sul sito  www.pieffe-studio.com

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-----Messaggio originale-----
Da: professione...@googlegroups.com [mailto:professione...@googlegroups.com]Per conto di Fabio De Marchi
Inviato: venerdì 11 dicembre 2009 22.21
A: professione...@googlegroups.com
Oggetto: Re: Lavoratori autonomi cc 2222 e cc 2229 (professionisti)

oscar barbieri

unread,
Dec 13, 2009, 6:06:46 AM12/13/09
to professione...@googlegroups.com
Cia ragazzi scusate l'intrusione...come sempre dissacrante....
Sono molto contento che disquisiate sugli articoli e sulle varie definizioni di lavoratore autonomo ma la sostanza è una sola : TUTELARE IL DDL (ed anche noi poveri RSPP)
per me:

- in cantiere (sopratutto, ma anche solo dove posso controllare gli accessi..anch'io ho fatto l'RSPP in Ospedale ed ammetto le difficoltà...) NON ENTRA NESSUNO NON IDENTIFICATO E INFORMATO (una paginetta con rischi e comportamenti !!!)
- Per quanto riguarda la formazione (MA PERCHE' HANNO ABOLITO l'art 7 del 626 che andava così bene? !!!!!!!!!!!!!!!) su cosa vogliamo formare ad es. i medici non dipendenti ????? bah......li INFORMO di sicuro..ma formarli.......
- per le idoneità nella mia casa di cura (150 posti letto 200 dipendenti) mi sono fatto consegnare l'IDONEITA' alla MANSIONE (importantissima secondo me) fatta da un medico competente e mettendo a disposizione il nostro MC (a pagamento ed a richiesta se voluto) e mi pare di essermi tutelato-
- Per il resto mi pare siano questioni.... semantiche..
Non odiatemi se dico quello che penso...alla mia età posso permettermelo.
cari saluti a tutti
Oscar Barbieri RSPP (ed ex RSPP) di...un sacco di grandi realtà
Buon Natale.....................................
--- Sab 12/12/09, Piero Ferrari <pieffe...@aruba.it> ha scritto:

Da: Piero Ferrari <pieffe...@aruba.it>
Oggetto: R: Lavoratori autonomi cc 2222 e cc 2229 (professionisti)
A: professione...@googlegroups.com
Data: Sabato 12 dicembre 2009, 11:29

Piero Ferrari

unread,
Dec 13, 2009, 1:42:54 PM12/13/09
to professione...@googlegroups.com
In questo ambito di discussione libera ... ogni intrusione e commento sono ben accetti, e l'età e i titoli non li consideriamo come primo aspetto (anch'io non sono molto giovane e in quanto alle +/- grandi realtà.. è tutto sul sito); 
 
per non andare fuori tema mi sembrava che il quesito fosse "come tutelare il Rspp per la sorveglianza sanitaria" o se ho capito male accetto precisazioni.
Se è vero quanto sopra la tutela del DDL andrebbe in conflitto (anche se siamo qui per tutelarlo...come Rspp spesso siamo in aperto antagonismo sulle misure e costi più convenienti) in quanto pochi Rspp esterni hanno la sorv.san. senza chiederla,
 
per il resto sono d'accordo ma non c'è solo il caso della clinica ove il livello di conoscenza è già elevato, anche se devo sottolineare che non mi sembra che i medici siano formati sui rischi elettrici, Atex, Ped, Macchine, ecc. che in università non sono certo compresi negli studi previsti e non li imparano "per esperienza" a 35 anni.
Piuttosto pensiamo ad una officina meccanica con 100-500 dip (ma anche meno) o un cantiere edile o un'industria chimica o petrolifera...e i dubbi a cui rispondere sono parecchi di più. Anche il punto di vista e la competenza dipende dalle esperienze.
cordialmente,     e auguri di buone feste e ottimo 2010 se non ci rileggiamo prima...

Piero Ferrari

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Da: professione...@googlegroups.com [mailto:professione...@googlegroups.com]Per conto di oscar barbieri
Inviato: domenica 13 dicembre 2009 12.07
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