srl con 2 soci

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Filippo

unread,
Sep 25, 2009, 3:34:12 AM9/25/09
to Professione Formazione
Buongiorno a tutti, ho anche io un quesito: una srl con due soci al
50%, senza lavoratori e collaboratori che oblbighi ha? Secondo me uno
dei due soci, con delega scritta assume le funzioni di datore di
lavoro, dopodichè deve procedere a valutazione dei rischi (o
autocertificazione), nomina RSPP, formazione. Per il rappresentante
dei lavoratori come devono regolarsi? Direi che di nuovo o il socio
che non ha assunto la delega di DL si nomina, o si ricorre al
territoriale. Grazie

Antonella Dolsa Cerruti

unread,
Sep 25, 2009, 4:25:48 AM9/25/09
to professione...@googlegroups.com
Ciao Filippo!
A me non è chiara solo una cosa: la società è senza lavoratori nel senso che
è senza dipendenti o nel senso che non c'è nemmeno un "socio lavoratore"?
Perchè in presenza del socio lavoratore bisogna, secondo me, assimilarlo al
lavoratore di cui alla definizione dell'art. 2 comma 1 lettera a) del D.
Lgs. 81/2008 e s.m.i.....con tutto ciò che ne deriva, come giustamente hai
sottolineato Tu!
Per l'RLS, sempre secondo me, in questi casi, c'è sempre un problema "etico"
di mezzo....Dal mio punto di vista non avrebbe nemmeno tanto senso
prevederlo....siamo sul "border liner". Eticamente sarebbe più corretto un
RLST (disinteressato), ma poi credo che nessuno abbia da eccepire, dal punto
di vista strettamente formale, se lo fa il socio lavoratore che è per
l'appunto "lavoratore" per definizione!
Ciao, antonella

Per. Ind. Antonella Dolsa Cerruti
tel/fax/s.t.: 011/2237911
mobile: 348/6296041
mail: antonel...@tin.it
PEC: postm...@pec.antonelladolsa.it
Iscr. Albo Collegio Periti Industriali - Chim. Ind. TO/AT/AL n. 2932

Carmine Salamone

unread,
Sep 25, 2009, 4:40:55 AM9/25/09
to professione...@googlegroups.com
Filippo,

vedo un bel po di confusione!
Sei consulente o un semplice curioso? (scusami ma questi concetti sono
alla base di qualunque corso sulla Sicurezza)
La S.r.l chi e' il Rappresentante legale?
Rappresentante legale=Datore di Lavoro ----> puo' svolgere RSPP o
nominare uno esterno
Altro socio= diritto ad autoeleggersi RLS o comunque dichiarazione
scritta della volonta' di non volerlo essere in tal caso Datore di
Lavoro deve richiede il nominativo del RLST.

Nota bene:
se l'altro socio viene nominato RSPP e lui accetta (deve aver gia'
svolto Corsi A, B, C) non puo' piu' autoeleggersi RLS.

saluti
Carmine







Filippo ha scritto:

Filippo

unread,
Sep 25, 2009, 4:52:35 AM9/25/09
to Professione Formazione
Caro Carmine,
una srl può benissimo avere 2 SOCI al 50%, paritari in tutto!!
> > territoriale. Grazie- Nascondi testo citato
>
> - Mostra testo citato -

Filippo

unread,
Sep 25, 2009, 4:55:34 AM9/25/09
to Professione Formazione
Ciao Antonella,
la società è senza dipendenti, i due soci lo sono al 50% e sono
paritari in tutto.

Sono entrambi titolari e per quello che sono le loro attività al
momento non necessitano di lavoratori o collaboratori

On 25 Set, 10:25, "Antonella Dolsa Cerruti" <antonella.do...@tin.it>
wrote:
> Ciao Filippo!
> A me non è chiara solo una cosa: la società è senza lavoratori nel senso che
> è senza dipendenti o nel senso che non c'è nemmeno un "socio lavoratore"?
> Perchè in presenza del socio lavoratore bisogna, secondo me, assimilarlo al
> lavoratore di cui alla definizione dell'art. 2 comma 1 lettera a) del D.
> Lgs. 81/2008 e s.m.i.....con tutto ciò che ne deriva, come giustamente hai
> sottolineato Tu!
> Per l'RLS, sempre secondo me, in questi casi, c'è sempre un problema "etico"
> di mezzo....Dal mio punto di vista non avrebbe nemmeno tanto senso
> prevederlo....siamo sul "border liner". Eticamente sarebbe più corretto un
> RLST (disinteressato), ma poi credo che nessuno abbia da eccepire, dal punto
> di vista strettamente formale, se lo fa il socio lavoratore che è per
> l'appunto "lavoratore" per definizione!
> Ciao, antonella
>
> Per. Ind. Antonella Dolsa Cerruti
> tel/fax/s.t.: 011/2237911
> mobile: 348/6296041
> mail: antonella.do...@tin.it
> PEC: postmas...@pec.antonelladolsa.it
> Iscr. Albo Collegio Periti Industriali - Chim. Ind. TO/AT/AL n. 2932
>
>
>
> ----- Original Message -----
> From: "Filippo" <filippo.ciri...@virgilio.it>
> To: "Professione Formazione" <professione...@googlegroups.com>
> Sent: Friday, September 25, 2009 9:34 AM
> Subject: srl con 2 soci
>
> Buongiorno a tutti, ho anche io un quesito: una srl con due soci al
> 50%, senza lavoratori e collaboratori che oblbighi ha? Secondo me uno
> dei due soci, con delega scritta assume le funzioni di datore di
> lavoro, dopodichè deve procedere a valutazione dei rischi (o
> autocertificazione), nomina RSPP, formazione. Per il rappresentante
> dei lavoratori come devono regolarsi? Direi che di nuovo o il socio
> che non ha assunto la delega di DL si nomina, o si ricorre al

Carmine Salamone

unread,
Sep 25, 2009, 5:01:36 AM9/25/09
to professione...@googlegroups.com
*facciamo chiarezza:
*

*
Datore di lavoro*: (definizione di legge) è il soggetto titolare del
rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che,
secondo il tipo e l’assetto dell’organizzazione nel cui ambito il
lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità
dell’organizzazione stessa o dell’unità produttiva in quanto esercita i
poteri decisionali e di spesa. Questa figura ha una serie di compiti
definiti NON DELEGABILI (per i quali non hanno effetto le procure, le
deleghe di funzione o ogni altro istituto giuridico) e per i quali è
l’unico e il solo responsabile. Il datore di lavoro ha inoltre una serie
di altri obblighi (vedi per esempio art. 18 D.lgs 81/08) che possono
essere delegati.

*Individuazione del datore di lavoro*: può accadere che in
un’organizzazione siano presenti più soggetti con pari poteri
decisionali e di spesa. Ciò accade frequentemente nelle società di
persone, ma può accadere anche nelle SRL e SPA. In questi casi, le
responsabilità sono condivise: in caso di violazione di norme, ciascuno
di questi soggetti è destinatario di una autonoma ed intera sanzione,
come previsto per il reato commesso. Diventa quindi necessario
INDIVIDUARE un unico soggetto titolare di prerogative ed obblighi in
materia di sicurezza del lavoro. Si ricorre, in questi casi,
all’individuazione del datore di lavoro: un soggetto viene investito di
tutti i poteri decisionali e di spesa, a scapito degli altri soggetti
che, pur rimanendo plenipotenziari per ogni altro aspetto, non hanno più
alcun ruolo nelle decisioni e nell’organizzazione della sicurezza in
azienda.

saluti
carmine






Filippo ha scritto:

alessandro orefice

unread,
Sep 25, 2009, 5:02:00 AM9/25/09
to professione...@googlegroups.com
'All'opinione piace opinare'
Platone
 
Caro carmine, io mi sento un po' come Filippo, mi piace espormi anche se so di non sapere, anzi proprio per questo nei forum.
Quindi scusa ma io per esempio ragiono così, e chiedo di confrontare le opininioni.
 
Filippo ci  parla di una società di capitali: parto dalla premessa dunque che non ci sia conferimento di lavoro e che altri rapporti  organizzativi analoghi non esistono.
Parto dunque da tale premessa

Ai sensi dell’art.2, comma 1, lettera a), D.Lgs 81/08  per lavoratore si intende: “persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell‘organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, ..... Al lavoratore così definito è equiparato: il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto delle società e dell’ente stesso...”.

Nella società di cui al quesito anche il socio lavoratore rientra nel computo dei lavoratori per cui può essere eletto, ai sensi dell’art.47, D.Lgs 81/08 quale R.L.S.

 

Nella fattispecie espressaci da Filippo, il D. Lgs.81/08 non prevede lavoratori, e dunque, giusto l'art. 47 TU, nessuna elezione di lavoratori nè surrogati  ex art. 48.

 

Credo tuttavia - ma sono incerto - che in una società di capitali con due soci che sono al 50% di conferimnto gli stessi debbano decidere chi dei due deve svolgere le funzioni di datore di lavoro anche solo per i compiti inerenti la sicurezza nei luoghi di lavoro; in tal caso dovrebbe esserci  ex dall’art.16, D.Lgs 81/08 Delega di funzioni.

Non essendomi mai occupato del caso non capisco se è perchè non si pone oppure perchè mi sfugge qualcosa

 

 

 



Alessandro Claudio Orefice
Formazione, Sicurezza, Organizzazione 
alessand...@hotmail.com
tel.  029245803
cell. 3343331805



 

> Date: Fri, 25 Sep 2009 10:40:55 +0200
> From: csal...@libero.it
> To: professione...@googlegroups.com
> Subject: Re: srl con 2 soci

Filippo

unread,
Sep 25, 2009, 5:02:25 AM9/25/09
to Professione Formazione
ho trovato una risposta, vedi anche il link:
http://www.lavorareinsicurezza.com/Quesito_sociolav.htm

al rigo 20!!!

grazie

On 25 Set, 10:40, Carmine Salamone <csalam...@libero.it> wrote:

Filippo

unread,
Sep 25, 2009, 5:09:36 AM9/25/09
to Professione Formazione
grazie alessandro, sono questi ragionamenti come i tuoi che ci fanno
evolvere professionalmente, il copia ed incolla degli articoli un pò
meno

On 25 Set, 11:02, alessandro orefice <alessandrooref...@hotmail.com>
wrote:
> 'All'opinione piace opinare'
>
> Platone
>
> Caro carmine, io mi sento un po' come Filippo, mi piace espormi anche se so di non sapere, anzi proprio per questo nei forum.
>
> Quindi scusa ma io per esempio ragiono così, e chiedo di confrontare le opininioni.
>
> Filippo ci  parla di una società di capitali: parto dalla premessa dunque che non ci sia conferimento di lavoro e che altri rapporti  organizzativi analoghi non esistono.
>
> Parto dunque da tale premessa
>
> Ai sensi dell’art.2, comma 1, lettera a), D.Lgs 81/08  per lavoratore si intende: “persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell‘organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, ..... Al lavoratore così definito è equiparato: il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto delle società e dell’ente stesso...”.
> Nella società di cui al quesito anche il socio lavoratore rientra nel computo dei lavoratori per cui può essere eletto, ai sensi dell’art.47, D.Lgs 81/08 quale R.L.S.
>
> Nella fattispecie espressaci da Filippo, il D. Lgs.81/08 non prevede lavoratori, e dunque, giusto l'art. 47 TU, nessuna elezione di lavoratori nè surrogati  ex art. 48.
>
> Credo tuttavia - ma sono incerto - che in una società di capitali con due soci che sono al 50% di conferimnto gli stessi debbano decidere chi dei due deve svolgere le funzioni di datore di lavoro anche solo per i compiti inerenti la sicurezza nei luoghi di lavoro; in tal caso dovrebbe esserci  ex dall’art.16, D.Lgs 81/08 Delega di funzioni.
> Non essendomi mai occupato del caso non capisco se è perchè non si pone oppure perchè mi sfugge qualcosa
>
> Alessandro Claudio Orefice
>
> Formazione, Sicurezza, Organizzazione
> alessandrooref...@hotmail.com
> tel.  029245803
> cell. 3343331805
>
>
>
>
>
> > Date: Fri, 25 Sep 2009 10:40:55 +0200
> > From: csalam...@libero.it
> _________________________________________________________________
> Naviga al sicuro, usa Windows Live Messenger!http://messenger.it/home_sicurezza.aspx- Nascondi testo citato

Carmine Salamone

unread,
Sep 25, 2009, 5:18:18 AM9/25/09
to professione...@googlegroups.com
Il mio copia incolla ricalca il commento di una sentenza.

Diverso e' capire se i soci partecipano solo agli utili o se sono
inseriti nel libro paga e con copertura INAIL.

Riporto il caso in cui la Guardia di finanza ha denunciato un socio non
coperto da assicurazione INAIL presente nei luoghi di lavoro.

a voi le conclusioni.

carmine

alessandro orefice

unread,
Sep 25, 2009, 5:23:10 AM9/25/09
to professione...@googlegroups.com
Caro filippo, guarda... parlo per me: non ci rinuncio; i primi maestri sono proprio quelli da cui si può copiare.  Secondo me CIO' CHE E' difficile è copiare bene, adattare l'apprendimento AL CONTESTO, perchè un po'  tutti abbiamo copiato e copiamo da altri, per evolvere, come dici tu. Copiare bene è difficile, quindi viva il taglia e incolla perchè è con la colla che ci si contamina e ci influenza.
L'importante è cercare di contribuire con pezzi quali/quantitativi di puzzle in più per evolvere, e fare evolvere il puzzle stesso, anche se con poco, evolvere come dici tu, ciascuno con i propri mezzi e le risorse messe a disposizione.
 
Abbracci di gruppo al gruppo
A.dro

 
 


Alessandro Claudio Orefice
Formazione, Sicurezza, Organizzazione
alessand...@hotmail.com
tel.  029245803
cell. 3343331805



 
> Date: Fri, 25 Sep 2009 02:09:36 -0700

> Subject: Re: srl con 2 soci

oscar barbieri

unread,
Sep 25, 2009, 7:48:22 AM9/25/09
to professione...@googlegroups.com
Mi piacerebbe sapere dove sta scritto che il D.L. DEVE richiedere RLST !!
Grazie
Oscar Barbieri

--- Ven 25/9/09, Carmine Salamone <csal...@libero.it> ha scritto:

Da: Carmine Salamone <csal...@libero.it>
Oggetto: Re: srl con 2 soci
A: professione...@googlegroups.com
Data: Venerdì 25 settembre 2009, 10:40

alessandro orefice

unread,
Sep 25, 2009, 8:07:21 AM9/25/09
to professione...@googlegroups.com
Hai ragione,
al di là del caso specifico mi sembra che tutto derivi da un non buon modo di rapportarsi alle regole.
Che del resto devono essre socializzate, perchè non siamo onniscienti e quindi richiamarle come assunto di base da cui si parte è un mimimum condiviso
Però ho notato anch'io un certo andazzo swinger.
 
Credo che dovremmo attenerci - è una proposta - un po' tutti nel porre le domande   e neldare le risposte alle regole e non dare per scontata la loro intepretazione, o peggio la loro applicazione, spesso distorta, perchè se non mettiamo chiarezza tra il mondo delle cose come sono e quelle come devono essere, non riusciamo poi a capire la differenza e gli eventuali apprendimenti conseguiti da questo bel procedere di pensieri che si confrontano e che siamo collaudando  
abbracci d gruppo al gruppo  


Alessandro Claudio Orefice
Formazione, Sicurezza, Organizzazione
alessand...@hotmail.com
tel.  029245803
cell. 3343331805



 

Date: Fri, 25 Sep 2009 11:48:22 +0000
From: miste...@yahoo.it
Subject: Re: srl con 2 soci
To: professione...@googlegroups.com

Fabio De Marchi

unread,
Sep 25, 2009, 8:13:51 AM9/25/09
to professione...@googlegroups.com
Buongiorno Oscar
dal punto di vista la questione è da porre in altri termini ovvero non è scritto che il DdL deve richiedere il RLST semmai saranno le organizazioni datoriali di concerto con quelle sindacali che, nel caso si rendessero conto della lacuna, sono tenute a mandare l'RLST e soprattutto possono applicare le sanzioni previste dall'art. 55; credo che gli art. da 47-55 siano sufficienemente chiari
Almeno per il mio punto di vista è così.
Spero di esserti stato utile
fabio
--
------------------------------
 Fabio De Marchi


D.Lgvo 196/03  

Nota di riservatezza: il presente messaggio, corredato dei relativi allegati, potrebbe contenere informazioni strettamente riservate o confidenziali ed è destinato esclusivamente al destinatario sopra indicato. Quest'ultimo è l'unico autorizzato ad usarlo, copiarlo e, sotto la propria responsabilità, diffonderlo. Chiunque ricevesse questo messaggio per errore o lo leggesse senza esserne legittimato è avvisato che trattenerlo, copiarlo, divulgarlo, distribuirlo a persone diverse dal destinatario è severamente proibito ed è pregato di rinviarlo immediatamente al mittente distruggendo l'originale.

Il mittente, tenuto conto del mezzo utilizzato, non si assume alcuna responsabilità in ordine alla segretezza e riservatezza delle informazioni contenute nella presente comunicazione e-mail. Grazie
P     Rispetta l'ambiente: se non ti è necessario, non stampare questa mail
Confidentiality notice: this message, together with its annexes, may contain information strictly confidential or privileged and is intended only for the addressee(s) identified above, who only may use, copy and, under his/their responsibility, further disseminate it. If you are not the intended recipient or have read it without entitlement, please be aware that keeping, copying, disseminating or distributing this message to persons other than the addressee(s) is strictly forbidden and transmit it immediately back to the sender, deleting the original message received.
Due to the way of the transmission, we do not undertake any liability with respect to the secrecy and confidentiality of the information contained in this e-mail message. Thank you.

Carmine Salamone

unread,
Sep 25, 2009, 8:15:32 AM9/25/09
to professione...@googlegroups.com
Il datore di lavoro e' obbligato a consultare il RLS:*

*preferisco fare il copia e incolla degli articoli, buona lettura

carmine


Articolo 55 - Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente

*3. E’ punito con l’ammenda da 2.000 a 4.000 euro il datore di lavoro
che adotta il documento di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a), in
assenza degli elementi di cui all’articolo 28, comma 2, lettere b), c) o
d), o senza le modalità di cui all’articolo 29, commi 2 e 3.*


* *

Articolo 29 - Modalità di effettuazione della valutazione dei rischi

..............

2. Le attività di cui al comma 1 sono realizzate previa consultazione
del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.


Articolo 47 - Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

1. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è istituito a
livello territoriale o di comparto, aziendale e di sito produttivo.
L’elezione dei rappresentanti per la sicurezza avviene secondo le
modalità di cui al comma 6

2. In tutte le aziende, o unità produttive, è eletto o designato il
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.


Articolo 48 - Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
territoriale

1. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale di cui
all’articolo 47, comma 3, esercita le competenze del rappresentante dei
lavoratori per la sicurezza di cui all’articolo 50 e i termini e con le
modalità ivi previste con riferimento a tutte le aziende o unità
produttive del territorio o del comparto di competenza nelle quali non
sia stato eletto o designato il rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza.

2. Le modalità di elezione o designazione del rappresentante di cui al
comma 1 sono individuate dagli accordi collettivi nazionali/,
/interconfederali o di categoria/, /stipulati dalle associazioni dei
datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative
sul piano nazionale. In mancanza dei predetti accordi, le modalità di
elezione o designazione sono individuate con decreto del Ministro del
lavoro, della salute e delle politiche sociali, sentite le associazioni
di cui al presente comma.

3. Tutte le aziende o unità produttive nel cui ambito non è stato eletto
o designato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
partecipano al Fondo di cui all’articolo 52. *Con uno o più accordi
interconfederali stipulati a livello nazionale dalle organizzazioni
sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più
rappresentative vengono individuati settori e attività, oltre
all’edilizia, nei quali, in ragione della presenza di adeguati sistemi
di rappresentanza dei lavoratori in materia di sicurezza o di
pariteticità, le aziende o unità produttive, a condizione che aderiscano
a tali sistemi di rappresentanza o di pariteticità, non siano tenute a
partecipare al Fondo di cui all’articolo 52.***

....
6. L’organismo paritetico o, in mancanza, il Fondo di cui all’articolo
52 comunica alle aziende e ai lavoratori interessati il nominativo del
rappresentante della sicurezza territoriale
.


Articolo 51 - Organismi paritetici

1. A livello territoriale sono costituiti gli organismi paritetici di
cui all’articolo 2, comma 1, lettera ee).

2. Fatto salvo quanto previsto dalla contrattazione collettiva, gli
organismi di cui al comma 1 sono prima istanza di riferimento in merito
a controversie sorte sull’applicazione dei diritti di rappresentanza,
informazione e formazione, previsti dalle norme vigenti.

3. Gli organismi paritetici possono supportare le imprese
nell’individuazione di soluzioni tecniche e organizzative dirette a
garantire e migliorare la tutela della salute e sicurezza sul lavoro;

*3-bis. Gli organismi paritetici svolgono o promuovono attività di
formazione, anche attraverso l’impiego dei fondi interprofessionali di
cui all’articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive
modificazioni, e dei fondi di cui all’articolo 12 del decreto
legislativo 10 settembre 2003, n. 276, nonché, su richiesta delle
imprese, rilasciano una attestazione dello svolgimento delle attività e
dei servizi di supporto al sistema delle imprese, tra cui
l’asseverazione della adozione e della efficace attuazione dei modelli
di organizzazione e gestione della sicurezza di cui all’articolo 30,
della quale gli organi di vigilanza possono tener conto ai fini della
programmazione delle proprie attività;*

* *

*3-ter. Ai fini di cui al comma 3-bis, gli organismi paritetici
istituiscono specifiche commissioni*

*paritetiche, tecnicamente competenti;***

4. Sono fatti salvi, ai fini del comma 1, gli organismi bilaterali o
partecipativi previsti da accordi interconfederali, di categoria,
nazionali, territoriali o aziendali.

5. Agli effetti dell’articolo 9 del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, gli organismi di cui al comma 1 sono parificati ai soggetti
titolari degli istituti della partecipazione di cui al medesimo

articolo.

6. Gli organismi paritetici di cui al comma 1, purché dispongano di
personale con specifiche competenze tecniche in materia di salute e
sicurezza sul lavoro, possono effettuare, nei luoghi di lavoro
rientranti nei territori e nei comparti produttivi di competenza,
sopralluoghi per le finalità di cui al comma 3.

7. Gli organismi di cui al presente articolo trasmettono al Comitato di
cui all’articolo 7 una relazione annuale sull’attività svolta.

8. Gli organismi paritetici comunicano alle aziende di cui all’articolo
48, comma 2, i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la
sicurezza territoriale. Analoga comunicazione effettuano nei riguardi
degli organi di vigilanza territorialmente competenti.

* *

*8-bis. Gli organismi paritetici comunicano all’INAIL i nominativi delle
imprese che hanno aderito al sistema degli organismi paritetici e il
nominativo o i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la
sicurezza territoriali.***

..



> Mi piacerebbe sapere dove sta scritto che il D.L. DEVE richiedere RLST !!
> Grazie
> Oscar Barbieri
>
> --- *Ven 25/9/09, Carmine Salamone /<csal...@libero.it>/* ha scritto:

Studio Bottini

unread,
Sep 25, 2009, 8:16:04 AM9/25/09
to professione...@googlegroups.com

Buon giorno a tutti,

mi permetto di entrare nella vostra diatriba. È sicuramente positivo porsi le domande, avanzare dubbi,cercare il confronto.

La normativa prevenzionale è complessa ed articolata. Se riuscissimo a leggerla in relazione anche agli altri disposti normativi sarebbe l’ideale. In giurisprudenza esiste non a caso il combinato disposto di più norme.

Sicuramente avrete letto la circolare INAIL del 25 agosto u.s. n. 45. La stessa ha comunicato le nuove modalità dell’inoltro della nomina del R.L.S.

Nelle premesse viene espressamente riportato come le comunicazione degli RLST avverrà a cura dello stesso Istituto solo una volta intervenute le indicazioni interpretative della normativa da parte del Ministero del lavoro.

In aggiunta a quanto sopra, lo stesso Istituto ha rimarcato come l’elezione o la designazione del R.L.S. non costituisca un obbligo datoriale ma una facoltà dei lavoratori.

Sapete bene come il c.d. Testo Unico preveda il versamento di due ore di retribuzione annua per ciascun lavoratore. Da questa formulazione scaturisce una inevitabile riflessione. In una società composta da un solo lavoratore in cosa si sostanzierebbe il diritto di rappresentanza? Anche economicamente i datori di lavoro troverebbero interessante la rinuncia (che comunque dovrà essere formalizzata) del lavoratore al ruolo di cui sopra.

IL D.lgs 81/08, sapete bene, si applica a tutti i settori lavorativi, tutti i rischi e tutti i lavoratori (anche se il D.lgs 106/09 ha modificato detta disposizione). Se non esiste lavoratore non esiste obbligo prevenzionale. Se il Socio non è lavoratore non vi è alcun obbligo datoriale di predisporre alcuna misura di prevenzione e protezione.

 

Un buon lavoro a tutti

 

Fabrizio Bottini

Direttore Nazionale Ufficio Giuridico FIRAS-SPP

 

Da: professione...@googlegroups.com [mailto:professione...@googlegroups.com] Per conto di oscar barbieri
Inviato: venerdì 25 settembre 2009 13.48
A: professione...@googlegroups.com

oscar barbieri

unread,
Sep 25, 2009, 8:17:34 AM9/25/09
to professione...@googlegroups.com
Grazie Fabio, ma la mia era una domanda "provocatoria"......perchè come dice giustamente Ale qui nell'enfasi di partecipare si dicono cose astratte e talvolta "per sentito dire" ...o no????
ciao a tutti
Oscar Barbieri

--- Ven 25/9/09, Fabio De Marchi <fdema...@gmail.com> ha scritto:

Da: Fabio De Marchi <fdema...@gmail.com>

Oggetto: Re: srl con 2 soci
A: professione...@googlegroups.com
Data: Venerdì 25 settembre 2009, 14:13

Buongiorno Oscar
dal punto di vista la questione è da porre in altri termini ovvero non è scritto che il DdL deve richiedere il RLST semmai saranno le organizazioni datoriali di concerto con quelle sindacali che, nel caso si rendessero conto della lacuna, sono tenute a mandare l'RLST e soprattutto possono applicare le sanzioni previste dall'art. 55; credo che gli art. da 47-55 siano sufficienemente chiari
Almeno per il mio punto di vista è così.
Spero di esserti stato utile
fabio


Il giorno 25 settembre 2009 13.48, oscar barbieri <miste...@yahoo.it> ha scritto:

Studio Bottini

unread,
Sep 25, 2009, 8:21:29 AM9/25/09
to professione...@googlegroups.com

Buon giorno a tutti,

mi permetto di entrare nella vostra diatriba. È sicuramente positivo porsi le domande, avanzare dubbi,cercare il confronto.

La normativa prevenzionale è complessa ed articolata. Se riuscissimo a leggerla in relazione anche agli altri disposti normativi sarebbe l’ideale. In giurisprudenza esiste non a caso il combinato disposto di più norme.

Sicuramente avrete letto la circolare INAIL del 25 agosto u.s. n. 45. La stessa ha comunicato le nuove modalità dell’inoltro della nomina del R.L.S.

Nelle premesse viene espressamente riportato come le comunicazione degli RLST avverrà a cura dello stesso Istituto solo una volta intervenute le indicazioni interpretative della normativa da parte del Ministero del lavoro.

In aggiunta a quanto sopra, lo stesso Istituto ha rimarcato come l’elezione o la designazione del R.L.S. non costituisca un obbligo datoriale ma una facoltà dei lavoratori.

Sapete bene come il c.d. Testo Unico preveda il versamento di due ore di retribuzione annua per ciascun lavoratore. Da questa formulazione scaturisce una inevitabile riflessione. In una società composta da un solo lavoratore in cosa si sostanzierebbe il diritto di rappresentanza? Anche economicamente i datori di lavoro troverebbero interessante la rinuncia (che comunque dovrà essere formalizzata) del lavoratore al ruolo di cui sopra.

IL D.lgs 81/08, sapete bene, si applica a tutti i settori lavorativi, tutti i rischi e tutti i lavoratori (anche se il D.lgs 106/09 ha modificato detta disposizione). Se non esiste lavoratore non esiste obbligo prevenzionale. Se il Socio non è lavoratore non vi è alcun obbligo datoriale di predisporre alcuna misura di prevenzione e protezione.

 

Un buon lavoro a tutti

 

Fabrizio Bottini

Direttore Nazionale Ufficio Giuridico FIRAS-SPP

 

 

Da: professione...@googlegroups.com [mailto:professione...@googlegroups.com] Per conto di oscar barbieri
Inviato: venerdì 25 settembre 2009 14.18
A: professione...@googlegroups.com

alessandro orefice

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Sep 25, 2009, 8:37:15 AM9/25/09
to professione...@googlegroups.com
Insomma, arrivano le sculacciate a destra e a manca!
 
Possiamo diventare più 'modati', come ci fanno notare un po' tutti.... perchè se no non si capisce.
Senza bisogno di moderatori, facciamo 'tra Noi', sbagliando anche, ma diventando sempre più bravi
Così facciamo progressi.
E arriviamo anche a delle conclusioni [ma non è detto sempre].
Per esempio sarebbe utile capire, non solo se uno di noi che ha chiesto interventi ad adiuvandum,
 si ritiene insoddisfatto, ma anche se non lo è; e così  testiamo il progresso del confronto.
e magari lo appendiamo in bacheca.
Tanto per fare un esempio un po' retro': ma gli esempi dell'individuazione del datore di lavoro  e delle deleghe nelle organizzazioni complesse, che siano ben  fatte [che vuol dire 'che servono' allorganizzazione sotto il principio di effettività], a me rimane incerto il ritorno. A parte Anto' chesi è peritata di comunicarci la sua esperienza, whuuumm! via col vento. 
abbracci di gruppo al gruppo  
a.dro

 
  

Alessandro Claudio Orefice
Formazione, Sicurezza, Organizzazione
alessand...@hotmail.com
tel.  029245803
cell. 3343331805



 

Date: Fri, 25 Sep 2009 12:17:34 +0000
From: miste...@yahoo.it
Subject: Re: srl con 2 soci
To: professione...@googlegroups.com

Antonella Dolsa Cerruti

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Sep 25, 2009, 10:06:26 AM9/25/09
to professione...@googlegroups.com
A me interesserebbe molto avere qualche esempio pratico di applicazione del neo comma 3 bis dell' art. 16 , cioè "la delega della delega.
 
Grazie dei complimenti, forniscono sempre letizia ed energia e buon fine settimana di cuore a tutti!
 
Per. Ind. Antonella Dolsa Cerruti
tel/fax/s.t.: 011/2237911
mobile: 348/6296041

Iscr. Albo Collegio Periti Industriali - Chim. Ind. TO/AT/AL n. 2932

Oscar Fulvio Barbieri

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Sep 25, 2009, 10:39:56 AM9/25/09
to professione...@googlegroups.com
Se posso dire la mia sulle Deleghe. Mi pare (ma sapete sono SOLO 40 anni che faccio questo mestiere) che vi sia un po' di confusione tra delega di FUNZIONI e delega di POTERI.  Alcune FUNZIONI del DL NON sono delegabili ma se io nomino CON TUTTI I CRISMI un altro D.L. questi assume TUTTE le funzioni e responsabilità NESSUNA esclusa. Se io invece delego le funzioni delegabili (anche qui con i relativi poteri se no ..NULLA QUAESTIO) delego SOLO le FUNZIONI e non la delega di D.L....o no???
cari saluti
----- Original Message -----
Sent: Friday, September 25, 2009 2:37 PM
Subject: RE: srl con 2 soci- Castigat mores!

stefan...@libero.it

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Sep 25, 2009, 1:59:32 PM9/25/09
to professione...@googlegroups.com
No, sfortunatamente la circolare INAIL del 25 agosto u.s. n. 45 mi è scappata!
Innanzi tutto l'ho cercata sul sito di INAIL, e non l'ho trovata (forse non ho fatto il giusto percorso) poi in rete: niente!
 
Mi hai ovviamente incuriosito: cosa dice essattamente?
Dove posso trovarla?
Poi,  ciò che mi preoccupa un pò, in quanto formatore è l'articolo 6 : cosa ne pensate?
 
Stefano Arcangeli
(RSPP Esterno)
 
 
 
 
 
----- Original Message -----

oscar barbieri

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Sep 25, 2009, 3:55:20 PM9/25/09
to professione...@googlegroups.com
ciao se la vuoi te la mando.
Oscar Barbieri


--- Ven 25/9/09, stefan...@libero.it <stefan...@libero.it> ha scritto:

Da: stefan...@libero.it <stefan...@libero.it>

Oggetto: Re: srl con 2 soci
A: professione...@googlegroups.com
Data: Venerdì 25 settembre 2009, 19:59

 

Fabrizio Bottini

La S.r .l chi e' il Rappresentante legale?

Antonella Dolsa Cerruti

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Sep 25, 2009, 4:11:20 PM9/25/09
to professione...@googlegroups.com
Io so che fino a poco tempo fa la commissione tecnica consultiva non era ancora completamente costituita ed era anche questo un motivo per rimandare ad agosto 2010 il limite max per la valutazione del rischio stress, secondo i crismi (tolto il periodo cogente dal 16 maggio al 20 agosto 2009 e tolto il fatto che bisogna valutare TUTTI i rischi....).
 
Però se avete notizie più recenti e diverse anche io sono molto interessata a sapere le evoluzioni!
 
Grazie ancora per avere sollevato questo argomento, ciao!
 
Per. Ind. Antonella Dolsa Cerruti
tel/fax/s.t.: 011/2237911
mobile: 348/6296041
mail: antonel...@tin.it
PEC: postm...@pec.antonelladolsa.it
Iscr. Albo Collegio Periti Industriali - Chim. Ind. TO/AT/AL n. 2932

stefan...@libero.it

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Sep 25, 2009, 4:55:23 PM9/25/09
to professione...@googlegroups.com
S, è quello che so anch'io, la commissione non è stata costituita. Sono stato ad una riunione di Confindustria giusto ieri, dove ha parlato un responsabile (direttore del dipartimento prevenzione) che sara uno dei membri designati (regione Toscana). A quanto ho capito, dovrebbe essere operativa entro poco, probabilmente prima di dicembre, ma la deve mominare il governo, questo sembra essere  lo scoglio.
 
Il punto al quale mi riferisco dell'articolo 6 e che mi preoccupa è relativo alle nuove disposizioni introdotte dal 106/2009 ed in particolare il punto m/bis 

m-bis) elaborare criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro, anche tenendo conto delle peculiarità dei settori di riferimento;

cosa ne pensate?

Un saluto a tutti

Stefano

stefan...@libero.it

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Sep 30, 2009, 4:54:10 PM9/30/09
to professione...@googlegroups.com
Buonasera a tutti,
 
vorrei sottoporvi una questione che entra di lato in tema "sicurezza".
Si tratta della certificazionei richiesta con la 46/90, mi riferisco alla certificazione dell'impianto elettrico di carattere economico.
Che ci debba essere è fuor di dubbio, ma in caso non sia presente in azienda, il datore di lavoro, che dovrebbe tra l'altro richiedere ogni 2 o 5 anni la verifica di messa a terra allegando l'ultima certificazione, a chi deve imputare i costi se è in affitto?
Al padrone dell'immobile o la paga lui (progetto, elettricista e  verifiche comprese) ?? 
E se l'immobile è molto vecchio o storico?
 
grazie a tutti
 
Stefano
 
 
----- Original Message -----
Sent: Friday, September 25, 2009 2:16 PM
Subject: R: srl con 2 soci

Antonella Dolsa Cerruti

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Oct 1, 2009, 1:57:27 AM10/1/09
to professione...@googlegroups.com
Non so se può aiutare, allego il nuovo DM che, peraltro, mantiene ancora "in vita" alcuni articoli del 46/90....salvo mi sia persa qualche aggiornamento!
 
Secondo me, il Datore i Lavoro "in affitto", dovrebbe: da un lato garantire comunque sicurezza negli ambienti di lavoro e nei confronti dei lavoratori e, nello stesso tempo, attivarsi con il "padrone di casa" comunicandogli quanto occorra fare (spese innanzitutto - per verificare tutti gli impianti elettrici -) per garantire, quindi, quanto sopra.
 
Se non interpreto male, dovrebbe profilarsi una situazione simile a quelle delle scuole: Il Dirigente Scolastico valuta i rischi e riporta al proprietario della scuola (ente) quanto occorra (lato economico) per ridurli/eliminarli.
 
E' corretto?
 
Buona giornata, antonella
 
 
 
 
 
Per. Ind. Antonella Dolsa Cerruti
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Iscr. Albo Collegio Periti Industriali - Chim. Ind. TO/AT/AL n. 2932

DM-3708.pdf

stefan...@libero.it

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Oct 1, 2009, 5:10:37 AM10/1/09
to professione...@googlegroups.com
Ti ringrazio moltissimo Antonella, il documento che ha spedito è attinente.  Che vada fatto è fuor di dubbio.
Il problema però mi rimane: chi paga la "rimessa a norma / progetto / certificazione /prima verifica " ? Il DL che ha affittato l'immobile o il prorietario dello stesso ?
Secondo me dovrebbe essere il proprietario, almeno per la prima volta, poi il DL le successive verifiche di messa a terra.......ma è una mia idea.
 
Buona giornata
Stefano
 
----- Original Message -----

Antonella Dolsa Cerruti

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Oct 1, 2009, 5:25:31 AM10/1/09
to professione...@googlegroups.com
Non mi spingo oltre....anche perchè "bisogna fare i conti" con le dispo del DPR 22 ottobre 2001 n. 462 che, non vorrei sbagliarmi, in un punto fa, fra l'altro, riferimento ad un art. della 46/90 (che dovrebbe essere stato abrogato).
 
Ho dimenticato di scrivere, prima, che del DM 37/2008 è stato abrogato l'art. 13.
 
Per il resto....lascio la parola a colleghi più esperti di me in questo campo!
 
Un caro saluto a tutti e buon lavoro, antonella

Laura Bocca

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Oct 1, 2009, 5:26:42 AM10/1/09
to professione...@googlegroups.com
Se l'immobile è in affitto e quindi il datore di lavoro possiede la disponibilità giuridica a lui spettanno le spese di adeguamento salvo accordi differenti (le migliorie sono da vedersi poi con il codice civile al momento di rilascio dell'immobile). Il legislatore non fa differenza (eccetto per gli enti pubblici) se il datopre di lavoro opera in strutture di proprietà od in affitto. Comunque per l'impiantistica la legge di riferimento ora è la 37/08 per cui il datore di lavoro in assenza di documentazione è tenuto a fare una verifica di rispondenza
Laura Bocca
----- Original Message -----
Sent: Wednesday, September 30, 2009 10:54 PM

Laura Bocca

unread,
Oct 1, 2009, 5:29:54 AM10/1/09
to professione...@googlegroups.com
Non sono sovrapponibili le situazioni del privato e del pubblico! Il datore di lavoro privato si deve attivare comunque , l'essere in affitto non è un giustificativo. Per il pubblico il legislatore si esprime specificatamente
Laura Bocca----- Original Message -----
Sent: Thursday, October 01, 2009 7:57 AM

stefan...@libero.it

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Oct 1, 2009, 5:48:22 AM10/1/09
to professione...@googlegroups.com
Grazie anche a te Laura, sei stata veramente d'aiuto. Certo, con la legge non si discute, anche se come norma ma non mi sembra molto azzeccata (almeno per come l'ho capita). Sembra infatti che se uno prende in affitto es. un capannone industriale e questo non è a norme, se lo debba rimettere a posto da solo, mettendo mano al portafoglio mentre il proprietario che ha "tirato il pacco" dicendo che era tutto a posto, ne ha solo dei vantaggi....va bè che le migliorie saranno scontate in fondo al contratto, anche se la vedo dura! E poi dopo tanti anni (quanto dura un affitto per un'attività)...son soldi persi.
Sarà dura farla digerire al DL, ma "ambasciator non porta pene...."
 
Grazie di nuovo
 
Stefano  
 
----- Original Message -----

Oscar Fulvio Barbieri

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Oct 3, 2009, 7:00:45 AM10/3/09
to professione...@googlegroups.com
Non c'è ombra di dubbio sull'interpretazione di Laura. Il DL deve solo tutelarsi al momento della stipula del contratto. Se io (proprietario) ho un capannone vuoto in cui volevo far giocare i miei bambini...non devo mettere estintori, idranti, impianto elettrico (giocano solo di giorno) ecc ma se te lo affitto e tu ci metti una centrale nucleare è ovvio che lo DEVI mettere a norma secondo le TUE attività.
Oscar Barbieri
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