Per la prima domanda io farei una riflessione
art. 18, comma 1 lettera t): Tali misure devono essere adeguate alla
natura dell’attività, alle dimensioni dell’azienda o dell’unità
produttiva, e al numero delle persone presenti;
Quindi se meno di 5 lavoratori e una sola persona addestrata è
compatibile non ci dovrebbero essere problemi. Faccio notare però che
anche il datore di lavoro non è sempre presente in azienda, pertanto
la valutazione dei rischi dovrebbe mettere in luce se ci sono
caratteristiche dell'azienda che hanno bisogno di prevedere altre
persone formate. Per esempio: chi va in banca? Chi va dal
commercialista o in posta? chi va in giro dai clienti? Se anche ad una
sola di queste domande la risposta è: il Datore di Lavoro, allora un
sostituto è meglio averlo. Così se il DL si ammala o va in ferie, o va
ad un corso, oppure deve accompagnare la moglie a fare la spesa :-)
non ci sono problemi.
Per il secondo quesito, secondo me, rimane quanto scritto nell'art
stesso
Fino alla pubblicazione dell’accordo di cui al periodo precedente,
conserva validità la formazione effettuata ai sensi dell’articolo 3
del decreto ministeriale 16 gennaio 1997
Una nota: secondo me per fare l'addetto Antincendio e l'addetto
PSoccorso, un Datore di Lavoro anche RSPP con 16 ore di formazione è
meglio che si faccia i corsi previsti dal DM 10/03/1998 e DM 388/2003
e non consideri la formazione sufficiente.
Giusto?
Cherubino Gianluca
On 14 Set, 18:09, oscar barbieri <
misterla...@yahoo.it> wrote:
> Per quel che vale il mio parere direi SI e SI
> ciao
> Oscar
>
> --- Lun 14/9/09, Antonella Dolsa Cerruti <
antonella.do...@tin.it> ha scritto:
>
> Da: Antonella Dolsa Cerruti <
antonella.do...@tin.it>
> mail:
antonella.do...@tin.it
> PEC:
postmas...@pec.antonelladolsa.it