Art. 34- DDL/RSPP/SOS e P.I. Retroattività e decorrenze

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Antonella Dolsa Cerruti

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Sep 14, 2009, 11:35:07 AM9/14/09
to Professione Formazione
Buon pomeriggio a tutti!
 
Sono ancora io!
 
PER FORTUNA CHE ESISTE QUESTO FORUM.....
 
Ancora due pareri:
 
- secondo Voi il Datore di Lavoro di un'azienda con più di 5 lavoratori che, appena prima dell'entrata in vigore del D. Lgs. 106/09 (correttivo), abbia frequentato i corsi di SOS e P.I. potrà "stare tranquillo" o dovrà prevedere una o più figure alternative?
Rif.: art. 34 neo-comma 1-bis
 
- Inoltre: il tempo di 12 mesi di cui al seguente comma 2 (entro cui il DDL ha tempo per effettuare il corso di RSPP) va inteso a partire da quando? A partire dall'entrata in vigore del correttivo o no? Anche perchè, visto nell'ottica del precedente 81/08 non corretto, l'Accordo Stato/Regioni + province di TN e BZ non era mai stato varato.....
 
Grazie, ancora un saluto e Buon Lavoro!
 
Per. Ind. Antonella Dolsa Cerruti
tel/fax/s.t.: 011/2237911
mobile: 348/6296041
mail: antonel...@tin.it
PEC: postm...@pec.antonelladolsa.it
Iscr. Albo Collegio Periti Industriali - Chim. Ind. TO/AT/AL n. 2932
http://antonelladolsa.altervista.org/ (in coming....)

oscar barbieri

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Sep 14, 2009, 12:09:22 PM9/14/09
to professione...@googlegroups.com
Per quel che vale il mio parere direi SI e SI
ciao
Oscar

--- Lun 14/9/09, Antonella Dolsa Cerruti <antonel...@tin.it> ha scritto:

Da: Antonella Dolsa Cerruti <antonel...@tin.it>
Oggetto: Art. 34- DDL/RSPP/SOS e P.I. Retroattività e decorrenze
A: "Professione Formazione" <professione...@googlegroups.com>
Data: Lunedì 14 settembre 2009, 17:35

gicher

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Sep 16, 2009, 7:18:05 AM9/16/09
to Professione Formazione
Per la prima domanda io farei una riflessione
art. 18, comma 1 lettera t): Tali misure devono essere adeguate alla
natura dell’attività, alle dimensioni dell’azienda o dell’unità
produttiva, e al numero delle persone presenti;

Quindi se meno di 5 lavoratori e una sola persona addestrata è
compatibile non ci dovrebbero essere problemi. Faccio notare però che
anche il datore di lavoro non è sempre presente in azienda, pertanto
la valutazione dei rischi dovrebbe mettere in luce se ci sono
caratteristiche dell'azienda che hanno bisogno di prevedere altre
persone formate. Per esempio: chi va in banca? Chi va dal
commercialista o in posta? chi va in giro dai clienti? Se anche ad una
sola di queste domande la risposta è: il Datore di Lavoro, allora un
sostituto è meglio averlo. Così se il DL si ammala o va in ferie, o va
ad un corso, oppure deve accompagnare la moglie a fare la spesa :-)
non ci sono problemi.

Per il secondo quesito, secondo me, rimane quanto scritto nell'art
stesso
Fino alla pubblicazione dell’accordo di cui al periodo precedente,
conserva validità la formazione effettuata ai sensi dell’articolo 3
del decreto ministeriale 16 gennaio 1997
Una nota: secondo me per fare l'addetto Antincendio e l'addetto
PSoccorso, un Datore di Lavoro anche RSPP con 16 ore di formazione è
meglio che si faccia i corsi previsti dal DM 10/03/1998 e DM 388/2003
e non consideri la formazione sufficiente.

Giusto?
Cherubino Gianluca


On 14 Set, 18:09, oscar barbieri <misterla...@yahoo.it> wrote:
> Per quel che vale il mio parere direi SI e SI
> ciao
> Oscar
>
> --- Lun 14/9/09, Antonella Dolsa Cerruti <antonella.do...@tin.it> ha scritto:
>
> Da: Antonella Dolsa Cerruti <antonella.do...@tin.it>
> mail: antonella.do...@tin.it
> PEC: postmas...@pec.antonelladolsa.it

Antonella Dolsa Cerruti

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Sep 19, 2009, 6:29:48 AM9/19/09
to professione...@googlegroups.com
Meglio ricordare: tolti i casi grandi rischi Seveso, allegato II, ecc...in
cui l'RSPP deve essere interno e....mentre ci siamo è bene ricordare anche
ai DDL, RSPP, a noi stessi consulenti di fare o di far fare (cosa che a
volte passa in secondo piano) la valutazione del rischio incendio (carico di
incendio e successiva valutazione) e....cercare maggiori sinergie anche con
i VVF (a volte il CPI non si sa che cosa sia, al pari del testo unico, del
vecchio 626, ecc....). Ne ebbi una prova durante un monitoraggio (iniziativa
promossa dall'ISPESL/Collegio nazionale/Collegi provinciali), attività
volontaria, su varie aziende eseguito qualche anno fa in provincia di
Torino!

"Una nota: secondo me per fare l'addetto Antincendio e l'addetto
PSoccorso, un Datore di Lavoro anche RSPP con 16 ore di formazione è
meglio che si faccia i corsi previsti dal DM 10/03/1998 e DM 388/2003
e non consideri la formazione sufficiente.

Giusto?
Cherubino Gianluca"

Per. Ind. Antonella Dolsa Cerruti
tel/fax/s.t.: 011/2237911
mobile: 348/6296041
mail: antonel...@tin.it
PEC: postm...@pec.antonelladolsa.it
Iscr. Albo Collegio Periti Industriali - Chim. Ind. TO/AT/AL n. 2932
http://antonelladolsa.altervista.org/ (in coming....)

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