Partiamo dal fabbisogno dell’organico dell’autonomia che va articolato in posti comuni, posti di sostegno e in posti per il “potenziamento dell’offerta formativa”. In merito a questi ultimi le istituzioni scolastiche, in base al c. 7 della legge, devono scegliere gli obiettivi formativi prioritari nell’ambito di un elenco che ne prevede ben 17. Molti di essi attengono alla didattica di regime con i vari progetti spesso dispersivi, ma alcuni sono stati inseriti per abbellire e rendere più digeribile la legge: su di essi si può provare ad agire per “invertire la tendenza”. Ma la Nota Miur del 21.9.2015 ha ridotto di fatto e in modo illegittimo il potere discrezionale delle scuole, in quanto le ha obbligato di fatto a indicare le priorità tra solo 7 o 6 campi di potenziamento, tra l’ altro da indicare tutti. Per cui, essendo tali campi di potenziamento molto ampi, i docenti che arriveranno alle scuole nella fase c del piano di assunzioni saranno di fatto imposti alle scuole e non saranno coerenti con il fabbisogno indicato. Ma il Collegio nell’elaborazione del Piano deve comunque scegliere gli obiettivi formativi prioritari e il conseguente uso di questi docenti. Il primo criterio di scelta, a mio parere, è la pari dignità di tali colleghi che non devono essere usati come tappabuchi e, quindi, non per le supplenze, per le quali è opportuno continuare a nominare supplenti dalle GAE e dalle graduatorie d’istituto, dato che nonostante i proclami del Grande Imbonitore la supplentite è tutt’altro che scomparsa! La legge prevede che il DS “può” usare l’organico di potenziamento per le supplenze fino a 10 gg, ma non è obbligato e una chiara delibera del collegio, che preveda che tali docenti debbano essere usati per migliorare effettivamente la qualità della scuola, porrebbe un paletto alla discrezionalità del DS. Tra l’ altro la legge prevede addirittura la possibilità di usare per es. per le supplenze alla primaria docenti delle medie e viceversa, come chiaro esempio della qualità della Buona scuola!
Invece, gli obiettivi formativi da privilegiare sono, a titolo esemplificativo: riduzione del numero degli alunni per classe con riferimento alle classi più numerose dell’Istituto mediante classi articolate per alcune discipline (lett. n del comma 7); potenziamento dell’insegnamento dell’italiano per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana (lett. r);potenziamento delle attività di recupero come forma di prevenzione e contrasto della dispersione scolastica (lett. l); aumento delle ore di compresenze degli itp per le materie professionalizzanti al fine di potenziare “le metodologie laboratoriali e le attività di laboratorio” ( lett. i); aumento della disponibilità di docenti di sostegno per “il potenziamento dell’inclusione scolastica e del diritto allo studio” dei diversamente abili; ore opzionali per le materie eliminate o con orario drasticamente ridotto in seguito alla riforma Gelmini; riduzione del numero degli alunni per classe con sezioni aggiuntive per la scuola primaria; reintroduzione degli ambiti disciplinari di fatto spesso eliminati per i docenti della primaria con la riforma Gelmini; potenziamento delle ore di compresenza, in particolare alla primaria. Naturalmente si tratta di scelte che vanno declinate in relazione alle esigenze didattiche delle singole scuole.
Ciao
rino