Salve,
qualcuno potrebbe spiegarmi l’art 5 del reg 2073 nella parte che riporto:
<< Norme specifiche per le analisi e il campionamento
3. Il numero di unità campionarie da considerare nei piani di campionamento di cui all’allegato I può essere ridotto se l’operatore può documentare l’applicazione di procedure efficaci basate sui principi HACCP.
4. Quando lo scopo delle prove è di valutare in modo specifico l’accettabilità di una determinata partita di prodotti alimentari o di un processo, la condizione minima richiesta è il rispetto dei piani di campionamento di cui all’allegato I>>
Viste le definizioni:
<<Criterio di sicurezza alimentare, un criterio che definisce l’accettabilità di un prodotto o di una partita di prodotti alimentari, applicabile ai prodotti immessi sul mercato;
Criterio di igiene del processo, un criterio che definisce il funzionamento accettabile del processo di produzione.>>
allora in quali casi il n° di unità campionarie può essere ridotto?
Grazie e complimenti a tutto il gruppo
Buone feste
Buongiorno e grazie per i documenti allegati che trovo molto interessanti.
Il mio dubbio riguarda il modo con cui è proposta questa possibilità, cioè prima si afferma che è possibile ridurre le unità campionarie se (…omissis…), subito dopo però afferma che è richiesto rispettare i piani di campionamento se lo scopo delle analisi è quello di valutare l’accettabilità (…omissis…).
Ma non è sempre questo lo scopo della prova vista la definizione data sia dei criteri di sicurezza alimentare sia di igiene del processo?
Rinnovo i saluti
anna