Congelamento

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Sara Valchiria

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Jun 17, 2014, 5:02:28 PM6/17/14
to Pacchetto Igiene googlegroups
Saluto tutti voi e mi scuso per il silenzio, ma sono stata per un periodo all'estero.
Questa mattina presso  un Impianto  di Deposito/sezionamento  carni bianche , mi sono trovata a verificare più procedimenti non certo "ortodossi":
Se non sbaglio, l'attività di congelamento\scongelamento , non sono considerati un trattamento e pertanto non considerati "prodotti trasformati ".
Il Congelamento \Scongelamento  è una attività non soggetta a registrazione/riconoscimento, ma bisogna ottemperare a quanto previsto  dall'art. 6.2 del reg. CE 852/2004.
Il titolare del suddetto Esercizio procede a :
  1. sconfezionare petti di pollo freschi , per  ricongelarli con data di scadenza superiore a quella del produttore ;
  2. in prossimità della scadenza di petti e spiedini di pollo freschi , li congela apponendo una sua etichetta , lasciando quella originaria ,con prolungamento della scadenza(rispetto al prodotto fresco) di qualche mese !
  3. prodotti surgelati/ congelati di carne di pollo, li fraziona e li ricongela con scadenza simile a quella riportata dal produttore ;
  4. Per garantire la rintracciabilità è sufficiente : data congelamento, periodo entro il quale l'alimento deve essere utilizzato e alimento congelato ?
 
Mi scuso per i numerosi quesiti, ma spero di aver sollevato problematiche  di interesse comune.  Grazie  e Cordiali saluti,Sara
 
P.S: Il Congelamento  avviene mediante frigoriferi in grado  di assicurare il raggiungimento della temp. di -20°C in quattro\sei ore dall'inizio del congelamento ed il mantenimento di conservazione a -18°C ,  con  lettura esterna della temperatura (display).

mauro

unread,
Jun 18, 2014, 5:17:34 AM6/18/14
to pacchett...@googlegroups.com, sarava...@hotmail.it
Argomento interessante!

In Regione Lombardia è stato approvato un Decreto (3742 del 30 aprile 2013) intitolato Approvazione del documento “istruzioni operative per il congelamento e/o lo scongelamento dei prodotti alimentari di OA”. Tra le altre cose riporta che l'attività di congelamento\scongelamento, non è un trattamento, ma lo stabilimento già riconosciuto deve comunicare al DPV la nuova attività con modalità diverse:

a)      Se comporta modifiche strutturali o impiantistiche, presentando la comunicazione di modifiche strutturali, l’intenzione di procedere al congelamento, l’adeguamento del piano di autocontrollo.

b)      Se non comporta modifiche strutturali basta la notifica al DPV con l’intenzione di procedere al congelamento e l’adeguamento del piano.

Se lo stabilimento è registrato è necessario:

a)      Presentare al DPV l’aggiornamento della SCIA (se ci sono modifiche strutturali) e la comunicazione che si intende procedere al congelamento, con l’aggiornamento del piano.

b)      Se non sono previste modifiche strutturali basta la comunicazione dell’attività al DPV e l’adeguamento del piano.

 Le carni, comprese quelle di pollame, destinate al congelamento devono essere congelate senza indebiti ritardi (fatto salvo un periodo di stabilizzazione in cella). Inoltre riporta che le carni (comprese quelle di pollame) devono essere congelate subito dopo la produzione e non è possibile procedere al loro congelamento in fasi successive.

 Nel caso dei semilavorati si parla di prodotti (inclusi piatti pronti) destinati ad ulteriore lavorazione presso lo stabilimento che li ha prodotti. In questo caso è possibile procedere al congelamento, ma sempre che si faccia subito dopo la produzione.

 Quindi , secondo me, le attività descritte ai punti 1 e 2 non possono essere effettuate. In ogni caso l’etichetta del vecchio produttore andrebbe comunque eliminata e sostituita dalla nuova etichetta, ma il problema non si pone essendo un’attività non fattibile.

 Per il punto 3 non dovrebbero esserci problemi, a patto che il prodotto congelato sia mantenuto alla corretta temperatura (il punto 6 del decreto riporta che “il congelamento deve avvenire (…) in modo da evitare rialzo termico (significativo) dei prodotti già congelati eventualmente conservati nello stesso ambiente”.

 Relativamente alla tracciabilità, a parte il 178 e il 1169, il Reg. 16/2012 prescrive che siano riportate

a)      La data di produzione e

b)      La data di congelamento, se diversa da quella di produzione.

Infine, relativamente al TMC (di certo non si tratta di data di scadenza) valgono le solite regole. Se il prodotto non è destinato al consumatore finale non è nemmeno obbligatorio riportarlo in etichetta.

Credo di non aver dimenticato nulla, almeno per la Regione Lombardia.

Allego il Decreto che può essere utile.

ciao

mauro

DDG n. 3742 congelamento.PDF
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