Abiti di lavoro: loro lavaggio e mantenimento in efficienza

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Manlio Della Ciana

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Jun 20, 2012, 9:49:22 AM6/20/12
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Capita spesso nelle aziende alimentari di trovarsi di fronte a situazioni quanto mai diverse relativamente alla dotazione al personale di idoneo abbigliamento e suo mantenimento. Generalmente le aziende forniscono il personale degli abiti necessari per l'attività lavorativa, tuttavia tra i problemi che più spesso incontro vi è una fornitura insufficiente al turn over giornaliero e , soprattutto, un comportamento molto variabile relativamente alla manutenzione ed al lavaggio ordinario. Dai casi in cui l'azienda si lava in lavanderia interna gli obiti dei dipendenti, al caso in cui il lavaggio viene appaltato a ditta esterna ai casi, forse più numerosi tra le aziende medio-piccole, in cui il lavaggio viene effettuato dal dipendente stesso, con o senza una procedura raccomandata dalla propria azienda.
Vi sono poi Controllori ufficiali che non obiettano in questi ultimi casi ed altri che invece osteggiano assolutamente il lavaggio "fai da te" dei dipendenti.
Nella mia esperienza devo dire che comunque tra i due estremi (aziende che forniscono quotidianamente di vestiario pulito i dipendenti ed aziende che lo "impongono" ai dipendenti possono trovarsi casistiche anche molto particolari, sulla base di una valutazione costi/benefici effettuati dall'azienda.
A mio modo di vedere l'obbligo del lavaggio a carico del datore di lavoro è previsto solo nel caso in cui l'indumento in questione sia anche un Dispositivo Individuale di Protezione (DPI). Il problema può porsi per i c.d. DPI di 1° livello, quelli a blanda protezione nei confronti di ingiurie fisiche (per sfregamenti, scottature, piccoli tagli ed abrasioni): la ratio, infatti risiede già nell'assunto dell' art. 43 della 626 (ora sostituita dalla 281) che recitava per il datore l'obbligo di mantenere in condizioni di igiene i DPI assegnati ai dipendenti. Di fatto il pacchetto igiene, che si occupa di igiene degli alimenti e non di protezione dei lavoratori, richiede che gli indumenti degli addetti siano conformi al comma 1, REG. 852/2004 ALLEGATO II CAP. VIII  ("Ogni persona che lavora in locali per il trattamento di alimenti deve mantenere uno standard elevato di pulizia personale ed indossare indumenti adeguati puliti e, ove necessario, protettivi."). Ne consegue quindi che laddove gli indumenti hanno un mero ruolo igienico per l'alimento e non protettivo nei confronti del lavoratore non sottostanno all'obbligo del lavaggio da parte del datori dei lavoro. Vi sono aziende, infatti, che forniscono elementi protettivi, anche molto banali come pettorine monouso o plastificate, o giubbotti imbottiti per gli addetti alle celle frigorifere, laddove all'obiettivo dell'igiene della lavorazione sussiste anche una motivazione di "protezione", ma affidano ai lavoratori stessi ( e qui spesso entrano in gioco dinamiche sindacali tra azienda e lavoratori al fine di ottenere una retribuzione aggiuntiva per il lavaggio del vestiario) l'obbligo di lavare il vestiario secondo istruzioni loro fornite. La stessa procedura regionale dell' Emilia romagna, tra le altre cose, prevede questa possibilità. Il lavaggio del vestiario quindi da parte dei dipendenti è a mio modo possibile purchè siano rispettate le seguenti raccomandazioni: 1) siano documentate la tipologia degli indumenti di lavoro consentiti, le modalità di gestione, comprensive di deposito, lavaggio, utilizzo e controllo della idoneità degli stessi 2)  sia fatto riferimento ad un contratto di lavaggio con una ditta esterna o ad istruzioni agli operatori che lavano personalmente gli indumenti di lavoro 3)    siano presenti le istruzioni sul rispetto di tutte le regole igieniche personali all’inizio del turno di lavoro, durante le lavorazioni e sulla corretta gestione dell'abbigliamento; 4) siano eseguiti periodici controlli interni atti a verificare il rispetto di tutte le norme igieniche stabilite.
Nelle proprie procedure quindi l'azienda si farà carico di distinguere tra abbigliamento e DPI affidati al personale, indicando le diverse modalità di lavaggio e manutenzione (se ve ne sono) e nel caso il lavaggio del vestiario sia affidato ai singoli lavoratori evidenzierà in procedura le condizioni, le istruzioni fornite e le modalità di verifica, comprensiva della periodicità.
Osservazioni sono bene accette, come sempre.
Manlio Della Ciana


Sara Valchiria

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Jun 20, 2012, 1:00:10 PM6/20/12
to Pacchetto Igiene googlegroups

 

Salve a tutti !
Aprrofitto per trattare due temi differenti :
       Come magistralmente riportato dal Dr. Della Ciana ,per il personale addetto alla produzione (....) nel Reg. 852 si parla di uno standard elevato di pulizia per gli abiti da lavoro ..... invece
 
  1. Qualora il personale addetto alla produzione ,preparazione ,etc dovesse risultare sprovvisto di camice di colore chiaro,nonché di copricapo?
  2. Sempre lo stesso personale ,questa volta munito di vestiario ma non mantenuto correttamente pulito?
 Il "vecchio" DPR 327/80 era certamente più specifico in merito all'abbigliamento da lavoro,rispetto al Reg. CE 852. Nei due casi specifici , dovrebbe essere applicabile l'art. 42 del DPR ,nei commi I° e III°,con la sanzione da € 129,11 a 774,68 ? 
 
Secondo argomento : in questi giorni ho chiesto in giro ma non ho avuto risposte esaurienti : il Titolare di un Ristorante registrato,vorrebbe congelare della pasta ripiena,da lui prodotta, con carne e verdure e crearsi una scorta per qualche settimana per il suo locale. Inoltre, vorrebbe preparare delle alici marinate . Vi chiedo quali siano le procedure per entrambe le preparazioni , per essere in linea con le normative vigenti e quali comunicazioni o integrazioni deve inviare all'ASL?
Cordiali saluti,Sara
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fabio nervo

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Jun 21, 2012, 4:15:14 AM6/21/12
to pacchett...@googlegroups.com
Sempre sulla questione pesce crudo allego link del Ministero della Salute contenente la circolare esplicativa del 17 febbraio 2011 con il particolare di quanto rischiesto.
Logicamente prima non ho evidenziato che le operazioni vanno notificate cos� come prevede il regolamento 853.
Fabio Nervo
http://cerere.vet.unipi.it/system/files/DGSAN+4379+17022011+chiarimenti+853+prodotti+pesca+crudi.pdf

Il 20/06/2012 19.00, Sara Valchiria ha scritto:

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Salve a tutti !
Aprrofitto per trattare due temi differenti :
������ Come magistralmente riportato dal Dr. Della Ciana ,per il personale addetto alla produzione (....)�nel Reg. 852 si parla di uno standard elevato di pulizia per gli abiti da lavoro ..... invece
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  1. Qualora�il personale addetto alla produzione ,preparazione ,etc dovesse risultare sprovvisto di camice�di colore chiaro,nonch� di copricapo?
  2. Sempre lo stesso personale ,questa volta munito di vestiario ma non mantenuto correttamente�pulito?
�Il "vecchio" DPR 327/80 era certamente pi� specifico in merito all'abbigliamento�da lavoro,rispetto al Reg. CE 852. Nei due casi specifici , dovrebbe�essere applicabile l'art. 42 del DPR ,nei commi�I� e III�,con la sanzione da � 129,11 a 774,68 ?�
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Secondo argomento : in questi giorni ho chiesto in giro ma non ho avuto risposte esaurienti : il Titolare di un Ristorante registrato,vorrebbe congelare della pasta ripiena,da lui prodotta, con carne e verdure e crearsi una scorta per qualche settimana per il suo locale. Inoltre, vorrebbe preparare delle alici marinate . Vi chiedo quali siano le procedure per entrambe le preparazioni , per essere in linea con le normative vigenti e quali comunicazioni o integrazioni deve�inviare all'ASL?
Cordiali saluti,Sara

Capita spesso nelle aziende�alimentari�di trovarsi di fronte a situazioni quanto mai diverse relativamente alla dotazione al personale di idoneo abbigliamento e suo mantenimento.�Generalmente�le aziende forniscono il personale degli abiti necessari per l'attivit� lavorativa, tuttavia tra i problemi che pi� spesso incontro vi � una fornitura insufficiente al turn over giornaliero e , soprattutto, un comportamento molto variabile�relativamente�alla manutenzione ed al lavaggio ordinario. Dai casi in cui l'azienda si lava in lavanderia interna gli obiti dei dipendenti, al caso in cui il lavaggio viene appaltato a ditta esterna ai casi, forse pi� numerosi tra le aziende medio-piccole, in cui il lavaggio viene effettuato dal dipendente stesso, con o senza una procedura raccomandata dalla propria azienda.

Vi sono poi Controllori ufficiali che non obiettano in questi ultimi casi ed altri che invece osteggiano assolutamente il lavaggio "fai da te" dei dipendenti.
Nella mia esperienza devo dire che comunque tra i due estremi (aziende che forniscono�quotidianamente�di vestiario pulito i dipendenti ed aziende che lo "impongono" ai dipendenti possono trovarsi casistiche anche molto particolari, sulla base di una valutazione costi/benefici effettuati dall'azienda.
A mio modo di vedere l'obbligo del�lavaggio a�carico del datore di lavoro � previsto solo nel caso in cui�l'indumento�in questione sia anche un Dispositivo Individuale di Protezione (DPI). Il problema pu� porsi per i c.d. DPI di 1� livello, quelli a blanda protezione nei confronti di ingiurie fisiche (per sfregamenti, scottature, piccoli tagli ed abrasioni): la ratio, infatti risiede gi� nell'assunto dell' art. 43 della 626 (ora sostituita dalla 281) che recitava per il datore l'obbligo di mantenere in condizioni di igiene i DPI assegnati ai dipendenti. Di fatto il pacchetto igiene, che si occupa di igiene degli�alimenti�e non di protezione dei lavoratori, richiede che gli indumenti degli addetti siano conformi al comma 1,�REG. 852/2004 ALLEGATO II CAP. VIII �("Ogni persona che lavora in locali per il trattamento di alimenti deve mantenere uno standard elevato di pulizia personale ed indossare indumenti adeguati puliti e, ove necessario, protettivi."). Ne consegue quindi che laddove gli�indumenti�hanno un mero ruolo igienico per�l'alimento�e non protettivo nei confronti del lavoratore non sottostanno all'obbligo del lavaggio da parte del datori dei lavoro. Vi sono aziende, infatti, che forniscono�elementi�protettivi, anche molto banali come pettorine monouso o plastificate, o giubbotti imbottiti per gli addetti alle celle frigorifere, laddove all'obiettivo dell'igiene della lavorazione sussiste anche una motivazione di "protezione", ma affidano ai lavoratori stessi ( e qui spesso entrano in gioco dinamiche sindacali tra azienda e lavoratori al fine di ottenere una retribuzione aggiuntiva per il lavaggio del vestiario) l'obbligo di lavare il vestiario secondo istruzioni loro fornite. La�stessa�procedura regionale dell' Emilia romagna, tra le altre cose, prevede questa possibilit�. Il lavaggio del vestiario quindi da parte dei dipendenti � a mio modo possibile purch� siano rispettate le seguenti raccomandazioni: 1)�siano documentate la tipologia degli indumenti di lavoro consentiti, le modalit� di gestione, comprensive di deposito, lavaggio, utilizzo e controllo della idoneit� degli stessi 2)��sia fatto riferimento ad un contratto di lavaggio con una ditta esterna o ad istruzioni agli operatori che lavano personalmente gli indumenti di lavoro 3)� ��siano presenti le istruzioni sul rispetto di tutte le regole igieniche personali all�inizio del turno di lavoro, durante le lavorazioni e sulla corretta gestione dell'abbigliamento; 4)�siano eseguiti periodici controlli interni atti a verificare il rispetto di tutte le norme igieniche stabilite.
Nelle proprie procedure quindi l'azienda si far� carico di distinguere tra abbigliamento e DPI affidati al personale, indicando le diverse modalit� di lavaggio e manutenzione (se ve ne sono) e nel caso il lavaggio del vestiario sia affidato ai singoli lavoratori evidenzier� in procedura le condizioni, le istruzioni fornite e le modalit� di verifica, comprensiva della periodicit�.
Osservazioni sono bene accette, come sempre.
Manlio Della Ciana



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agr. Fabio Nervo
via Vallebella 14 - Coreglia Ligure (GE)
331.139.50.31

fabio nervo

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Jun 21, 2012, 3:57:25 AM6/21/12
to pacchett...@googlegroups.com
Rispondo al quesito sulle alici marinate. Il consumo del pesce � regolamentato dal 853/2004. Il pesce crudo tal quale, in Italia, non � ammesso a meno che, come cita lo stesso regolamento, non sia stato sottoposto per almeno 24h ad una temperatura non superiore ai -20�C. Questa operazione serve ad impedire ad alcuni parassiti, se presenti, (nel caso delle alici al nematode Anisakis) di rimanere vitali. Inoltre tra i casi specificati nell'853 � espressamente citata la ,marinatura come pratica da far precedere dalla congelazione. Si badi bene che il prodotto finale non sar� equiparato ad un prodotto congelato in quanto tale pratica rientra tra quelle obbligatorie al consumo. Caso diverso � se il pesce rimane oltre le 48 h in congelazione e quindi si pu� parlare di conservazione. Io personalmente inserisco la specifica all'interno del piano di autocontrollo con la descrizione della preparazione e il relativo diagramma di flusso. E', secondo il mio parere, indispensabile che vi sia un apparato refrigerante a T negativa preposto ad uso esclusivo per queste azioni o che sia disponibile un abbattitore di temperatura che consenta di porre in cella o freezer le alici in modo da essere separate fisicamente (contenitori, scomparti dedicati, ecc.). Non ci sono particolari prescrizioni per tale tipo di attivit�.
Spero di essere stato esaustivo e attendo eventuali delucidazioni.
Fabio Nervo

Il 20/06/2012 19.00, Sara Valchiria ha scritto:

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Salve a tutti !
Aprrofitto per trattare due temi differenti :
������ Come magistralmente riportato dal Dr. Della Ciana ,per il personale addetto alla produzione (....)�nel Reg. 852 si parla di uno standard elevato di pulizia per gli abiti da lavoro ..... invece
�
  1. Qualora�il personale addetto alla produzione ,preparazione ,etc dovesse risultare sprovvisto di camice�di colore chiaro,nonch� di copricapo?
  2. Sempre lo stesso personale ,questa volta munito di vestiario ma non mantenuto correttamente�pulito?
�Il "vecchio" DPR 327/80 era certamente pi� specifico in merito all'abbigliamento�da lavoro,rispetto al Reg. CE 852. Nei due casi specifici , dovrebbe�essere applicabile l'art. 42 del DPR ,nei commi�I� e III�,con la sanzione da � 129,11 a 774,68 ?�
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Secondo argomento : in questi giorni ho chiesto in giro ma non ho avuto risposte esaurienti : il Titolare di un Ristorante registrato,vorrebbe congelare della pasta ripiena,da lui prodotta, con carne e verdure e crearsi una scorta per qualche settimana per il suo locale. Inoltre, vorrebbe preparare delle alici marinate . Vi chiedo quali siano le procedure per entrambe le preparazioni , per essere in linea con le normative vigenti e quali comunicazioni o integrazioni deve�inviare all'ASL?
Cordiali saluti,Sara

Capita spesso nelle aziende�alimentari�di trovarsi di fronte a situazioni quanto mai diverse relativamente alla dotazione al personale di idoneo abbigliamento e suo mantenimento.�Generalmente�le aziende forniscono il personale degli abiti necessari per l'attivit� lavorativa, tuttavia tra i problemi che pi� spesso incontro vi � una fornitura insufficiente al turn over giornaliero e , soprattutto, un comportamento molto variabile�relativamente�alla manutenzione ed al lavaggio ordinario. Dai casi in cui l'azienda si lava in lavanderia interna gli obiti dei dipendenti, al caso in cui il lavaggio viene appaltato a ditta esterna ai casi, forse pi� numerosi tra le aziende medio-piccole, in cui il lavaggio viene effettuato dal dipendente stesso, con o senza una procedura raccomandata dalla propria azienda.

Vi sono poi Controllori ufficiali che non obiettano in questi ultimi casi ed altri che invece osteggiano assolutamente il lavaggio "fai da te" dei dipendenti.
Nella mia esperienza devo dire che comunque tra i due estremi (aziende che forniscono�quotidianamente�di vestiario pulito i dipendenti ed aziende che lo "impongono" ai dipendenti possono trovarsi casistiche anche molto particolari, sulla base di una valutazione costi/benefici effettuati dall'azienda.
A mio modo di vedere l'obbligo del�lavaggio a�carico del datore di lavoro � previsto solo nel caso in cui�l'indumento�in questione sia anche un Dispositivo Individuale di Protezione (DPI). Il problema pu� porsi per i c.d. DPI di 1� livello, quelli a blanda protezione nei confronti di ingiurie fisiche (per sfregamenti, scottature, piccoli tagli ed abrasioni): la ratio, infatti risiede gi� nell'assunto dell' art. 43 della 626 (ora sostituita dalla 281) che recitava per il datore l'obbligo di mantenere in condizioni di igiene i DPI assegnati ai dipendenti. Di fatto il pacchetto igiene, che si occupa di igiene degli�alimenti�e non di protezione dei lavoratori, richiede che gli indumenti degli addetti siano conformi al comma 1,�REG. 852/2004 ALLEGATO II CAP. VIII �("Ogni persona che lavora in locali per il trattamento di alimenti deve mantenere uno standard elevato di pulizia personale ed indossare indumenti adeguati puliti e, ove necessario, protettivi."). Ne consegue quindi che laddove gli�indumenti�hanno un mero ruolo igienico per�l'alimento�e non protettivo nei confronti del lavoratore non sottostanno all'obbligo del lavaggio da parte del datori dei lavoro. Vi sono aziende, infatti, che forniscono�elementi�protettivi, anche molto banali come pettorine monouso o plastificate, o giubbotti imbottiti per gli addetti alle celle frigorifere, laddove all'obiettivo dell'igiene della lavorazione sussiste anche una motivazione di "protezione", ma affidano ai lavoratori stessi ( e qui spesso entrano in gioco dinamiche sindacali tra azienda e lavoratori al fine di ottenere una retribuzione aggiuntiva per il lavaggio del vestiario) l'obbligo di lavare il vestiario secondo istruzioni loro fornite. La�stessa�procedura regionale dell' Emilia romagna, tra le altre cose, prevede questa possibilit�. Il lavaggio del vestiario quindi da parte dei dipendenti � a mio modo possibile purch� siano rispettate le seguenti raccomandazioni: 1)�siano documentate la tipologia degli indumenti di lavoro consentiti, le modalit� di gestione, comprensive di deposito, lavaggio, utilizzo e controllo della idoneit� degli stessi 2)��sia fatto riferimento ad un contratto di lavaggio con una ditta esterna o ad istruzioni agli operatori che lavano personalmente gli indumenti di lavoro 3)� ��siano presenti le istruzioni sul rispetto di tutte le regole igieniche personali all�inizio del turno di lavoro, durante le lavorazioni e sulla corretta gestione dell'abbigliamento; 4)�siano eseguiti periodici controlli interni atti a verificare il rispetto di tutte le norme igieniche stabilite.
Nelle proprie procedure quindi l'azienda si far� carico di distinguere tra abbigliamento e DPI affidati al personale, indicando le diverse modalit� di lavaggio e manutenzione (se ve ne sono) e nel caso il lavaggio del vestiario sia affidato ai singoli lavoratori evidenzier� in procedura le condizioni, le istruzioni fornite e le modalit� di verifica, comprensiva della periodicit�.
Osservazioni sono bene accette, come sempre.
Manlio Della Ciana



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maurizio...@ausl.fo.it

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Jun 21, 2012, 10:27:38 AM6/21/12
to pacchett...@googlegroups.com

Salve a tutti, vorrei precisare che a riguardo della marinatura del pesce e quindi al trattamento per l’uccisione dei parassiti il 17.02.11 il ministero della salute ha emanato la circolare 0004379 dal titolo “ Chiarimenti concernenti alcuni aspetti applicativi del reg CE 853/04 , in materia di vendita e somministrazione di preparazioni gastronomiche contenenti prodotti della pesca destinati ad essere consumati crudi o praticamente crudi”. L’OSA deve dare comunicazione preventiva all’autorità competente nell’ambito della notifica ai fini della registrazione o del suo aggiornamento, In più l’attività di trattamento/congelamento del pesce deve essere considerato un CCP, con le conseguenti registrazioni.

Vale la pena inoltre prendere in considerazione il reg 1276/11 della commissione dell’8.12.11 che modifica l’allegato III dell’853, ultimo nato in materia di trattamento per l’uccisione di parassiti vitali in prodotti della pesca.

Buona lettura (al fresco)

Maurizio Mambelli

 


Da: pacchett...@googlegroups.com [mailto:pacchett...@googlegroups.com] Per conto di fabio nervo
Inviato: giovedì 21 giugno 2012 9.57
A: pacchett...@googlegroups.com
Oggetto: Re: Abiti di lavoro: loro lavaggio e mantenimento in efficienza

 

Rispondo al quesito sulle alici marinate. Il consumo del pesce è regolamentato dal 853/2004. Il pesce crudo tal quale, in Italia, non è ammesso a meno che, come cita lo stesso regolamento, non sia stato sottoposto per almeno 24h ad una temperatura non superiore ai -20°C. Questa operazione serve ad impedire ad alcuni parassiti, se presenti, (nel caso delle alici al nematode Anisakis) di rimanere vitali. Inoltre tra i casi specificati nell'853 è espressamente citata la ,marinatura come pratica da far precedere dalla congelazione. Si badi bene che il prodotto finale non sarà equiparato ad un prodotto congelato in quanto tale pratica rientra tra quelle obbligatorie al consumo. Caso diverso è se il pesce rimane oltre le 48 h in congelazione e quindi si può parlare di conservazione. Io personalmente inserisco la specifica all'interno del piano di autocontrollo con la descrizione della preparazione e il relativo diagramma di flusso. E', secondo il mio parere, indispensabile che vi sia un apparato refrigerante a T negativa preposto ad uso esclusivo per queste azioni o che sia disponibile un abbattitore di temperatura che consenta di porre in cella o freezer le alici in modo da essere separate fisicamente (contenitori, scomparti dedicati, ecc.). Non ci sono particolari prescrizioni per tale tipo di attività.


Spero di essere stato esaustivo e attendo eventuali delucidazioni.
Fabio Nervo
Il 20/06/2012 19.00, Sara Valchiria ha scritto:

Salve a tutti !
Aprrofitto per trattare due temi differenti :

       Come magistralmente riportato dal Dr. Della Ciana ,per il personale addetto alla produzione (....) nel Reg. 852 si parla di uno standard elevato di pulizia per gli abiti da lavoro ..... invece
 

  1. Qualora il personale addetto alla produzione ,preparazione ,etc dovesse risultare sprovvisto di camice di colore chiaro,nonché di copricapo?
  2. Sempre lo stesso personale ,questa volta munito di vestiario ma non mantenuto correttamente pulito?

 Il "vecchio" DPR 327/80 era certamente più specifico in merito all'abbigliamento da lavoro,rispetto al Reg. CE 852. Nei due casi specifici , dovrebbe essere applicabile l'art. 42 del DPR ,nei commi I° e III°,con la sanzione da € 129,11 a 774,68 ? 
 

Secondo argomento : in questi giorni ho chiesto in giro ma non ho avuto risposte esaurienti : il Titolare di un Ristorante registrato,vorrebbe congelare della pasta ripiena,da lui prodotta, con carne e verdure e crearsi una scorta per qualche settimana per il suo locale. Inoltre, vorrebbe preparare delle alici marinate . Vi chiedo quali siano le procedure per entrambe le preparazioni , per essere in linea con le normative vigenti e quali comunicazioni o integrazioni deve inviare all'ASL?
Cordiali saluti,Sara

Capita spesso nelle aziende alimentari di trovarsi di fronte a situazioni quanto mai diverse relativamente alla dotazione al personale di idoneo abbigliamento e suo mantenimento. Generalmente le aziende forniscono il personale degli abiti necessari per l'attività lavorativa, tuttavia tra i problemi che più spesso incontro vi è una fornitura insufficiente al turn over giornaliero e , soprattutto, un comportamento molto variabile relativamente alla manutenzione ed al lavaggio ordinario. Dai casi in cui l'azienda si lava in lavanderia interna gli obiti dei dipendenti, al caso in cui il lavaggio viene appaltato a ditta esterna ai casi, forse più numerosi tra le aziende medio-piccole, in cui il lavaggio viene effettuato dal dipendente stesso, con o senza una procedura raccomandata dalla propria azienda.

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Nella mia esperienza devo dire che comunque tra i due estremi (aziende che forniscono quotidianamente di vestiario pulito i dipendenti ed aziende che lo "impongono" ai dipendenti possono trovarsi casistiche anche molto particolari, sulla base di una valutazione costi/benefici effettuati dall'azienda.

A mio modo di vedere l'obbligo del lavaggio a carico del datore di lavoro è previsto solo nel caso in cui l'indumento in questione sia anche un Dispositivo Individuale di Protezione (DPI). Il problema può porsi per i c.d. DPI di 1° livello, quelli a blanda protezione nei confronti di ingiurie fisiche (per sfregamenti, scottature, piccoli tagli ed abrasioni): la ratio, infatti risiede già nell'assunto dell' art. 43 della 626 (ora sostituita dalla 281) che recitava per il datore l'obbligo di mantenere in condizioni di igiene i DPI assegnati ai dipendenti. Di fatto il pacchetto igiene, che si occupa di igiene degli alimenti e non di protezione dei lavoratori, richiede che gli indumenti degli addetti siano conformi al comma 1, REG. 852/2004 ALLEGATO II CAP. VIII  ("Ogni persona che lavora in locali per il trattamento di alimenti deve mantenere uno standard elevato di pulizia personale ed indossare indumenti adeguati puliti e, ove necessario, protettivi."). Ne consegue quindi che laddove gli indumenti hanno un mero ruolo igienico per l'alimento e non protettivo nei confronti del lavoratore non sottostanno all'obbligo del lavaggio da parte del datori dei lavoro. Vi sono aziende, infatti, che forniscono elementi protettivi, anche molto banali come pettorine monouso o plastificate, o giubbotti imbottiti per gli addetti alle celle frigorifere, laddove all'obiettivo dell'igiene della lavorazione sussiste anche una motivazione di "protezione", ma affidano ai lavoratori stessi ( e qui spesso entrano in gioco dinamiche sindacali tra azienda e lavoratori al fine di ottenere una retribuzione aggiuntiva per il lavaggio del vestiario) l'obbligo di lavare il vestiario secondo istruzioni loro fornite. La stessa procedura regionale dell' Emilia romagna, tra le altre cose, prevede questa possibilità. Il lavaggio del vestiario quindi da parte dei dipendenti è a mio modo possibile purchè siano rispettate le seguenti raccomandazioni: 1) siano documentate la tipologia degli indumenti di lavoro consentiti, le modalità di gestione, comprensive di deposito, lavaggio, utilizzo e controllo della idoneità degli stessi 2)  sia fatto riferimento ad un contratto di lavaggio con una ditta esterna o ad istruzioni agli operatori che lavano personalmente gli indumenti di lavoro 3)    siano presenti le istruzioni sul rispetto di tutte le regole igieniche personali all’inizio del turno di lavoro, durante le lavorazioni e sulla corretta gestione dell'abbigliamento; 4) siano eseguiti periodici controlli interni atti a verificare il rispetto di tutte le norme igieniche stabilite.

Nelle proprie procedure quindi l'azienda si farà carico di distinguere tra abbigliamento e DPI affidati al personale, indicando le diverse modalità di lavaggio e manutenzione (se ve ne sono) e nel caso il lavaggio del vestiario sia affidato ai singoli lavoratori evidenzierà in procedura le condizioni, le istruzioni fornite e le modalità di verifica, comprensiva della periodicità.

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Manlio Della Ciana

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Jun 22, 2012, 5:27:21 AM6/22/12
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Buongiorno, volevo chiedere ai partecipanti di introdurre argomenti diversi in post separati, per chiarezza nelle discussioni aperte.
Venendo a Sara volevo provare a rispondere alla sua osservazione che riporto:

  1. Qualora il personale addetto alla produzione ,preparazione ,etc dovesse risultare sprovvisto di camice di colore chiaro,nonché di copricapo?
  2. Sempre lo stesso personale ,questa volta munito di vestiario ma non mantenuto correttamente pulito?

 Il "vecchio" DPR 327/80 era certamente più specifico in merito all'abbigliamento da lavoro,rispetto al Reg. CE 852. Nei due casi specifici , dovrebbe essere applicabile l'art. 42 del DPR ,nei commi I° e III°,con la sanzione da € 129,11 a 774,68 ? 

Direi che ormai è difficile trovare manuali in cui i requisiti di buona prassi (vestiario chiaro e in ordine e pulito) non siano citati come obbligo interno per i lavoranti, per cui eventuale sanzione (ben più elevata della precedente) che dovesse applicare un organo di controllo perchè tali procedure non sono rispettate si dovrebbe necessariamente rifare al d.lgs 193/07. Vale sempre la pena richiamare, soprattutto gli OSA che hanno attività relativamente semplici/semplificate, che il principio che ne deve ispirare i manuale è riassumibile nel detto "faccio ciò che scrivo e scrivo ciò che faccio" e che tale documento scritto è un atto ufficiale della ditta sulla quale, nel caso non corrisponda a verità la ditta stessa può essere chiamata a renderne conto.
Relativamente all'assunto "vestiario non correttamente pulito" è necessario comprenderne il senso, escludendo ovviamente gli imbrattamenti derivati dal lavoro in essere e quindi evidenziato perché la mancanza di igiene si riferisce a momenti precedenti a quello contingente o per cause diverse da quelle legate alla normale routine e dove vi sia quindi un pericolo potenziale/reale di contaminazione degli alimenti.
Cordiali saluti
Manlio DELLA CIANA

luigi

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Jun 27, 2012, 9:10:49 AM6/27/12
to pacchett...@googlegroups.com
sono d'accordo con il decreto 193/2007 per cui la sanzione dovrebbe essere 1000 euro (il doppio di euro 500) 
 sbaglio??
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