La Commissione della Comunità Europea con il Regolamento (UE) n. 601/2014 del 4 giugno 2014 ha modificato l’allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008, consentendo in in particolare, in TUTTE le preparazioni di carni, l’utilizzo di acido acetico e acetati (E 260-263), acido lattico e lattati (E 270, E 325-327), acido ascorbico e ascorbati (E 300-302), acido citrico e citrati (E 330-333) come regolatori di acidità, conservanti e/o antiossidanti per prevenire l'ossidazione e/o l'irrancidimento e per aumentare la stabilità microbiologica.
Dobbiamo partire dalla base, che è: E’ vietata l’aggiunta di additivi ai “prodotti freschi” (quindi già il sale è escluso a questo livello) ad eccezione di quelli indicati nell’elenco approvato dall’Unione Europea.
Per quanto riguarda la carne “fresca”, nella prima edizione di questo elenco (nel reg. CE 1333/2008) gli additivi da voi già elencati erano permessi per “preparazioni preconfezionate di carne fresca macinata”.
Il Reg. CE 601/2014 spiega da dove è originata la necessità di fare una modifica: è stato chiarito a livello comunitario che le “preparazioni di carne” possono essere sia con carne trasformata (carni marinate, carni salate), sia non trasformata.
Perciò questa parte dell’elenco è stata revisionata per indicare con maggiore precisione a quali “preparazioni” si riferisce: E’ vietata l’aggiunta di additivi alla carne “fresca” ad eccezione degli additivi già elencati da voi in “preparazioni preconfezionate di carne fresca macinata e preparazioni di carni cui sono stati aggiunti altri ingredienti diversi da additivi o sale” (cioè ingredienti che non alterano la qualifica di "carne fresca") .
E’, comunque, assodato che l'uso degli additivi alimentari inseriti nell'elenco dell'Unione è in genere autorizzato nella carne trasformata (tranne se ci sono prescrizioni specifiche per il prodotto) e, quindi, anche nella salsiccia (zampina) di servetborama.
Saluti
Anna
Manlio, si sono d’accordo con te. Comunque, è una confusione totale ed il dubbio di servetborama è più che legittimo! Ho visionato un po’ di documenti ed ora vi espongo:
Intanto devo fare una correzione a quanto ho scritto prima, ma cambia poco:
“E’ vietato l’impiego di additivi alimentari negli alimenti non trasformati ad eccezione di quelli indicati nell’elenco approvato dall’Unione Europea” e non nei “prodotti freschi” (Art.15 del Reg. CE 1333/2008).
[Tra parentesi, faccio anche una precisazione: nel reg ce 1333/2008 se ne parla soltanto dell’elenco comunitario degli additivi che viene istituito successivamente nel 2011 con il reg ce 1129]
Nella circolare ministeriale del gennaio 2014
( il link è http://www.ascombra.it/Download/circolare%20ministeriale.pdf
, e quello della guida di cui si parla
la salsiccia
fresca è da considerarsi una preparazione di carne fresca macinata perciò,
“limitatamente agli additivi alimentari,
sono legalmente consentiti quelli consentiti per le “preparazioni
preconfezionate di carne fresca macinata”.
Infatti, nella
guida della Commissione Europea menzionata nella circolare, la classificazione
è questa (così come è stata modificata quella del reg. 1129/2011 con il reg
601/2014):
8. Carni
8.1 Carni non trasformate
8.1.1 Carni non trasformate diverse dalle preparazioni di carne come definite dal Reg. CE 853/2004
8.1.2 Preparazioni di carne come definite dal Reg. CE 853/2004
….. Le preparazioni di carne possono rientrare nella definizione di «prodotti non trasformati» o quella di «prodotti trasformati». Ad esempio, una preparazione a base di carne rientra nella definizione di "prodotti trasformati" se le azioni menzionate nella definizione di 'trattamento' che vengono applicate non sono sufficienti a modificare la fibra muscolare interna completamente attraverso il centro della struttura muscolo-fibrosa del prodotto della carne e ad eliminare, quindi, le caratteristiche delle carni fresche.
In questa categoria è inclusa la salsiccia fresca>>
8.2 Carni trasformate
… I prodotti trasformati risultanti dalla trasformazione di carne o dall'ulteriore trasformazione di detti prodotti trasformati, in modo che la superficie di taglio permette di constatare la scomparsa delle caratteristiche delle carni fresche. Elaborazione: qualsiasi azione che provoca una modificazione sostanziale del prodotto iniziale, compresi trattamento termico, affumicatura, salagione, stagionatura, essiccazione, marinatura, estrazione, estrusione o una combinazione di tali procedimenti.
Quindi qui si dice che la salsiccia è un “prodotto di carne trasformata”. Nel reg. ce 1129/2011 bisogna guardare nella categoria 8.1 “carne non trasformata” e, fin qui, sembrerebbe non rientrare nella possibilità di aggiungere gli additivi di cui si parlava.
Però, se si mette il sale, diventa “prodotto trasformato”, allora bisogna guardare nell’altra categoria: 8.2 Carni trasformate e, nel primo rigo sono permessi: “Gruppo I Additivi” , quindi tutti senza eccezioni.
Saluti
Anna
Completo il discorso perché, come dicevo, le cose sono alquanto confuse.
Avrei voluto riportarvi la parte delle Linee guida che ci interessa esattamente come è pubblicata ma non riesco, per cui vi invito a visionarla dall’allegato di prima, in modo che possiate dire la vostra opinione. Ad una prima lettura avevo dato per scontato che la frase “This category includes: - fresh sausage …” (Questa categoria include: - salsiccia fresca) si riferisse a “prodotto trasformato” all’interno della categoria “carne non trasformata”, però potrebbe anche essere che si riferisce in generale alla categoria “preparazioni di carne come definite dal reg. ce 853” e non specifica se è “prodotto trasformato” o “prodotto non trasformato”. Tra l’altro, sono elencati anche prodotti nella cui descrizione il sale c’è.
In realtà, se la salsiccia fresca sia “preparazione di carne” o “prodotto a base di carne” è un tema di cui si discute da tempo. La Circolare Ministeriale n.2 dell’8 febbraio 1999 Chiarimenti sull'applicazione del DPR 3 agosto 1998, n. 309, recante norme di attuazione della dir. 94/65/CE relativa ai requisiti applicabili alla immissione sul mercato di carni macinate e preparazioni di carni specifica quanto segue:
<<…. La salsiccia fresca costituisce una preparazione qualora l'insaccato sia ottenuto con carni macinate alle quali siano stati aggiunti eventuali condimenti ed additivi consentiti; non deve aver subito alcun trattamento di conservazione ad eccezione del freddo, mantenendo al centro le caratteristiche della carne fresca e dev'essere mantenuta ad una temperatura non superiore ai 2°C.
Qualora invece la salsiccia abbia subito un trattamento di conservazione, diverso dalla refrigerazione, come l'aggiunta di additivi con azione conservante, quali ad esempio nitrati e nitriti (il cui impiego è consentito nei prodotti a base di carne e non nelle preparazioni di carni), associata ad un trattamento di asciugatura, tale da consentire comunque di raggiungere valori di Aw (activity water) inferiore a 0,97, non può essere ritenuta "fresca" e pertanto resta assoggettata alle disposizioni di cui al dlgs n. 537/1992.
Le suddette indicazioni si applicano anche ad altri prodotti di salumeria crudi quali, zamponi, cotechini, ecc.>>
Quindi, con il termine “salsiccia fresca” in Italia si indicano prodotti di salumeria diversi. Alcuni, rientrano fra i prodotti non trasformati (quindi “limitatamente agli additivi alimentari, sono legalmente consentiti quelli consentiti per le “preparazioni preconfezionate di carne fresca macinata”), altri sono da considerare prodotti trasformati (quindi possono essere aggiunti gli additivi alimentari consentiti senza eccezioni).
La discriminante (e ritorniamo a quello che ha detto Manlio inizialmente) è il valore di Aw che risulta in seguito al trattamento.
Quel che è certo è che il produttore dovrà definire con precisione le caratteristiche del proprio prodotto per stabilire in quale categoria debba rientrare.
Anna
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Buongiorno a tutti, nel dibattito non ho visto citato un parere del ministero del 2012 ( che vi allego) sempre sulla definizione di salsiccia, che di fatto ribadisce quanto affermato nel 1999. In indirizzo, come vedete, non ci sono le autorità sanitarie regionali ….quindi può darsi che qualcuno non l’abbia mai visto
saluti
Da: pacchett...@googlegroups.com [mailto:pacchett...@googlegroups.com] Per conto di Anna E. Cufone
Inviato: mercoledì 10 settembre
2014 19.52
A: pacchett...@googlegroups.com
Oggetto: Re: REGOLAMENTO UE N°
601/2014 DEL 4-06-2014 - CHIARIMENTI.
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