Per maggiori informazioni visita il sito del Senato
Raffaele GRILLONE
----- Original Message -----
From: "manliodc" <manl...@alice.it>
To: "Pacchetto igiene" <pacchett...@googlegroups.com>
Sent: Wednesday, January 27, 2010 9:18 AM
Subject: Re: vendita pesce pescato
Buongiorno,
in effetti il problema sussiste per tutte le fornitura dirette dalla
produzione primaria direttamente al consumatore finale o ad esercizio
per la vendita al dettaglio ed ai ristoratori.
In merito alla rintracciabilit� l'art. 18 del reg. 178/02 individua
nell' OSA la figura "in grado di individuare chi abbia fornito loro un
alimento", per cui � a mio avviso accettabile che il Ristoratore nel
suo caso specifico riporti l'identificativo del pescatore
(peschereccio tal dei tali di...) nell'elenco dei fornitori e la
tipologia del/i prodotto/i che gli fornisce. Se poi il Ristoratore
acquista con ricevuta, questa potr� essere utilizzata come evidenza
della transazione (data di acquisto), altrimenti dovr� prevedere nel
suo sistema di rintracciabilit� (sistema dice la norma, quindi una
procedura predefinita) di annotare l'introduzione del pescato (data,
fornitore e quantitativo e tipo di pescato). Ovviamente mancano i dati
FAO, relativamnete alla zona di pesca, ma questi sono dati disponibili
presso il produttore primario e comunque gli acquisti dalla produzione
primaria dovrebbero essere di quelli a km 0, no?
L'importante � comunque avere individuato nel Ristoratore il
responsabile della rintracciabilit�, per cui i dati necessari li dovr�
comunque fornire lui, eventualmente sottoscrivendoli in una sorta di
registro di introduzione (se lo ritiene necessario).
Se altri hanno approcci diversi darebbe interessante confrontarli, no?
Manlio Della Ciana
On 26 Gen, 16:01, ispbel <bg.prevenzi...@email.it> wrote:
> Molti ristoranti sono soliti acquistare pesce fresco direttamente da
> pescatori locali in piccoli quantitativi, dunque senza che il pescato
> transiti del mercato ittico.
> Il pescatore sembra essere escluso dal campo di applicazione dei reg
> CE 852 853 in quanto fornisce a dettaglianti locali piccoli
> quantitativi. Sebbene il dettagliante locale, ovvero il ristoratore,
> debba acquistare pesce con documento utile a dimostrare la
> provenienza, ai senzi del Reg CE 178, sembra strano che lo stesso
> possa utilizzare per la preparazione di pietanze del pesce non
> transitato dal mercato ittico. Cosa pensate in merito?
--
Hai ricevuto questo messaggio perch� sei iscritto al gruppo "Pacchetto
igiene" di Google Gruppi.
Per postare messaggi in questo gruppo, invia un'email a
pacchett...@googlegroups.com.
Per annullare l'iscrizione a questo gruppo, invia un'email a
pacchetto-igie...@googlegroups.com.
Per ulteriori opzioni, visita il gruppo all'indirizzo
http://groups.google.com/group/pacchetto-igiene?hl=it.