vendita pesce pescato

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ispbel

unread,
Jan 26, 2010, 10:01:16 AM1/26/10
to Pacchetto igiene
Molti ristoranti sono soliti acquistare pesce fresco direttamente da
pescatori locali in piccoli quantitativi, dunque senza che il pescato
transiti del mercato ittico.
Il pescatore sembra essere escluso dal campo di applicazione dei reg
CE 852 853 in quanto fornisce a dettaglianti locali piccoli
quantitativi. Sebbene il dettagliante locale, ovvero il ristoratore,
debba acquistare pesce con documento utile a dimostrare la
provenienza, ai senzi del Reg CE 178, sembra strano che lo stesso
possa utilizzare per la preparazione di pietanze del pesce non
transitato dal mercato ittico. Cosa pensate in merito?

manliodc

unread,
Jan 27, 2010, 3:18:23 AM1/27/10
to Pacchetto igiene
Buongiorno,
in effetti il problema sussiste per tutte le fornitura dirette dalla
produzione primaria direttamente al consumatore finale o ad esercizio
per la vendita al dettaglio ed ai ristoratori.
In merito alla rintracciabilità l'art. 18 del reg. 178/02 individua
nell' OSA la figura "in grado di individuare chi abbia fornito loro un
alimento", per cui è a mio avviso accettabile che il Ristoratore nel
suo caso specifico riporti l'identificativo del pescatore
(peschereccio tal dei tali di...) nell'elenco dei fornitori e la
tipologia del/i prodotto/i che gli fornisce. Se poi il Ristoratore
acquista con ricevuta, questa potrà essere utilizzata come evidenza
della transazione (data di acquisto), altrimenti dovrà prevedere nel
suo sistema di rintracciabilità (sistema dice la norma, quindi una
procedura predefinita) di annotare l'introduzione del pescato (data,
fornitore e quantitativo e tipo di pescato). Ovviamente mancano i dati
FAO, relativamnete alla zona di pesca, ma questi sono dati disponibili
presso il produttore primario e comunque gli acquisti dalla produzione
primaria dovrebbero essere di quelli a km 0, no?
L'importante è comunque avere individuato nel Ristoratore il
responsabile della rintracciabilità, per cui i dati necessari li dovrà
comunque fornire lui, eventualmente sottoscrivendoli in una sorta di
registro di introduzione (se lo ritiene necessario).
Se altri hanno approcci diversi darebbe interessante confrontarli, no?
Manlio Della Ciana

Raffaele Grillone

unread,
Jan 27, 2010, 1:44:05 PM1/27/10
to pacchett...@googlegroups.com
Buonasra,
alla nota del collega Manlio aggiungo quanto discusso in Senato nell'estate
scorsa e precisamnete :
a.. il numero identificativo di ogni partita;
b.. il nome scientifico e quello commerciale di ogni specie; -il peso vivo
espresso in chilogrammi;
c.. la data della cattura, della raccolta ovvero la data d'asta del
prodotto;
d.. il nome del peschereccio o il sito di acquacoltura;
e.. il nome e l'indirizzo dei fornitori;
f.. l'attrezzo da pesca utilizzato.
Le nuove disposizioni non si applicano ai soggetti e alle imprese titolari
di licenze di imbarcazioni inferiori a 15 metri e a tutte le partite di peso
inferiore a 15 chilogrammi.

Per maggiori informazioni visita il sito del Senato
Raffaele GRILLONE

----- Original Message -----
From: "manliodc" <manl...@alice.it>
To: "Pacchetto igiene" <pacchett...@googlegroups.com>
Sent: Wednesday, January 27, 2010 9:18 AM
Subject: Re: vendita pesce pescato


Buongiorno,
in effetti il problema sussiste per tutte le fornitura dirette dalla
produzione primaria direttamente al consumatore finale o ad esercizio
per la vendita al dettaglio ed ai ristoratori.

In merito alla rintracciabilit� l'art. 18 del reg. 178/02 individua


nell' OSA la figura "in grado di individuare chi abbia fornito loro un

alimento", per cui � a mio avviso accettabile che il Ristoratore nel


suo caso specifico riporti l'identificativo del pescatore
(peschereccio tal dei tali di...) nell'elenco dei fornitori e la
tipologia del/i prodotto/i che gli fornisce. Se poi il Ristoratore

acquista con ricevuta, questa potr� essere utilizzata come evidenza
della transazione (data di acquisto), altrimenti dovr� prevedere nel
suo sistema di rintracciabilit� (sistema dice la norma, quindi una


procedura predefinita) di annotare l'introduzione del pescato (data,
fornitore e quantitativo e tipo di pescato). Ovviamente mancano i dati
FAO, relativamnete alla zona di pesca, ma questi sono dati disponibili
presso il produttore primario e comunque gli acquisti dalla produzione
primaria dovrebbero essere di quelli a km 0, no?

L'importante � comunque avere individuato nel Ristoratore il
responsabile della rintracciabilit�, per cui i dati necessari li dovr�


comunque fornire lui, eventualmente sottoscrivendoli in una sorta di
registro di introduzione (se lo ritiene necessario).
Se altri hanno approcci diversi darebbe interessante confrontarli, no?
Manlio Della Ciana

On 26 Gen, 16:01, ispbel <bg.prevenzi...@email.it> wrote:
> Molti ristoranti sono soliti acquistare pesce fresco direttamente da
> pescatori locali in piccoli quantitativi, dunque senza che il pescato
> transiti del mercato ittico.
> Il pescatore sembra essere escluso dal campo di applicazione dei reg
> CE 852 853 in quanto fornisce a dettaglianti locali piccoli
> quantitativi. Sebbene il dettagliante locale, ovvero il ristoratore,
> debba acquistare pesce con documento utile a dimostrare la
> provenienza, ai senzi del Reg CE 178, sembra strano che lo stesso
> possa utilizzare per la preparazione di pietanze del pesce non
> transitato dal mercato ittico. Cosa pensate in merito?

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