Buongiorno Maura, provo a risponderTi sebbene in ritardo, ma anche
perchè poni una serie di domande complesse.
Andiamo con ordine:
Temperature di trasporto.
Il DPR 327 (non abrogato) fissa le temperature di trasporto alimenti
ed i limiti di tolleranza: Allegato C, parte II
Nel tuo caso particolare il trasporto dei prodotti lattiero-caseari da
0 a 4 °C con tolleranza fino a 9°C o 14°C a seconda del tipo di
prodotto, durante il tempo di distribuzione frazionata. Ovviamente
sarebbe utile capire chi contesta e perchè una temperatura diversa,
nel senso che se la contestazione proviene dal cliente questi lo farà
sulla base di quanto ha stabilito con il fornitore e quindi potrebbe
pretendere valori più restrittivi di quelli di Legge; se la
contestazione fosse fatta da una autorità di controllo sarebbe
importante capire il riferimento normativo, che al momento comunque mi
risulta essere ancora quello che conosci.
Sulla definizione di distribuzione frazionata non vi sono nei glossari
nelle normative successive al DPR 327 delle novità per cui mi sentirei
di affermare che vale quanto lì esplicitato e che comunque deriva
dalla consapevolezza di come avvengono le modalità distributive dalla
piattaforme di deposito al dettaglio: l'importante è la temperatura
del prodotto e del mezzo al momento del carico.
In merito a tabelle relative alle temperature di prodotti deperibili
non di origine animale non ne conosco di vincolanti: rimane sempre
valido il concetto di assicurare una temperatura idonea alla sicurezza
ed alla shell life del prodotto e per la quale ci si deve basare su
dati di letteratura o di buona pratica. Pensa ad esempio al trasporto
della frutta sezionata in confezioni ad atmosfera protettiva ed ai
problemi legati alla sua ossidazione, ecc. ecc.
PRODOTTI ITTICI
Non capisco una cosa: sul ddt di consegna non c'è la targa o
l'identificativo del trasportatore? e comunque la firma del
trasportatore e l'indicazione della merce trasportata? se non è
possibile risalire al trasportatore con sicurezza significa
innanzitutto che il sistema di rintracciabilità deve essere rivisto.
Per il trasporto dei prodotti surgelati deve essere disponibile il
tracciato. Il Regolamneto CE 3772005 esenta solo i distributori al
dettaglio nei banchi espositori. La norma la trovi nel Reg. CE 37/2005
Commiss. 12.1.05.
Sulla questione del trasporto alimneti l'indice delle norme riportate
da ALIMENTALEX è il seguente:
D.P.R. 29.5.79 n. 404 G.U. 232, 24.8.79
Regolamento di esecuzione della L. 2.5.77, n. 264, concernente
ratifica ed esecuzione dell'accordo relativo ai trasporti
internazionali delle derrate deteriorabili ed ai mezzi speciali da
usare per tali trasporti (ATP), con allegati, concluso a Ginevra il 1°
settembre 1970
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Decr. MIN. TRASP. 28.2.84 G.U. 71, 12.3.84
Mezzi di trasporto in regime di temperatura controllata
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Decr. MINISAN 10.10.88 n. 474 G.U. 263, 9.11.88
Norme sul trasporto marittimo con navi cisterna di acqua potabile e di
sostanze alimentari liquide sfuse
____________________________
Decr. MININDUSTRIA 25.9.95 n. 493 G.U. 272, 21.11.95
Regolamento di attuazione delle Dir. 92/1/CEE, relativa al controllo
delle temperature degli alimenti surgelati e 92/2/CEE relativa alle
modalità di campionamento e al metodo di analisi per il controllo
delle temperature
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Reg. CE 37/2005 Commiss. 12.1.05 G.U.U.E. L 10, 13.1.05
Controllo delle temperature nei mezzi di trasporto e nei locali di
immagazzinamento e di conservazione degli alimenti surgelati destinati
all'alimentazione umana
____________________________
Decr. MIN. SALUTE 6.12.05 G.U. 69, 23.3.06
Tariffa e modalità relative alle prestazioni fornite dal Ministero
della salute per l'accertamento dell'idoneità tecnico sanitaria delle
navi cisterna, adibite al trasporto di acqua potabile e di sostanze
alimentari, liquide, sfuse e relativa certificazione, ai sensi del
D.M. 10.10.88, n. 474
Spero di avere in parte risposto, comunque se qualcun'altro che legge
vuole completare...
Cordiali saluti
Manlio Della Ciana