Quali sono i requisiti minimi richiesti per poter avviare una attività
di vendita itinerante di mozzarelle fresche di Bufala? La proposta
consiste nella possibilità di acquistare presso stabilimenti di
produzione siti in Campania il prodotto in grandi confezioni e
rivenderlo con il sistema del porta a porta, trasportandolo su un
autocarro refrigerato (ma non un automarket) per la consegna a
domicilio dei clienti che ne frattempo l'avessero prenotato, in E_R.
Al momento attuale il proponente l'attività non dispone di alcun
deposito sul posto e sarebbe disponibile a mantenere sul mezzo,
collegato alla rete elettrica,presso la propria civica abitazione,
fino all'esaurimento del prodotto. Si tenga presente che il tempo di
scadenza del prodotto viene proposto in circa 7 giorni di vita
commerciale.
In ordine a questa richiesta mi sorgono alcune perplessità che spero
di condividere anche con altri:
1) è applicabile a questo tipo di vendita (o tentata vendita)
l'ordinanza per la vendita su suolo pubblico?
2) trattandosi di un automezzo e non di un automarket la notifica
dovrebbe essere formulata ai fini del trasporto o della vendita?
3) qualora si trattasse di un trasporto semplice non dovrebbe essere
necessario che il titolare disponesse di un deposito per l'eventuale
sosta del prodotto, con i requisiti minimi di superfici, di lavabilità
e di disponibilità dei servizi igienici e di acqua corrente e di
impianto di refrigerazione?
4)qualora si trattasse invece di una vendita ambulante verrebbe
consentita la conservazione del prodotto sul mezzo, senza la necessità
di servizi igienici per il personale (sic) , ma al contempo
mancherebbe la possibilità per l'utilizzatore di lavarsi le mani
durante il trasporto.
5)in un caso di vendita del prodotto porta a porta, per il quale
quindi non vengono previste manipolazioni del prodotto, questo non
dovrebbe essere contenuto in confezioni per la vendita (nel caso
specifico dovrebbe essere interdetto il frazionamento del prodotto,
per evitare che sia manipolato in maniera non idonea...)?
Il proponente ha ha anche previsto eventualmente di servirsi di un
container ad uso deposito, ma in questo caso si configurerebbe come
deposito vero e proprio e quindi necessiterebbe di servizi igienici
dedicati (e non ovviamente di quelli della vicina abitazione!).
Che ne pensate?
Questo punto a mio avviso chiarisce definitivamente come la
conservazione degli alimenti sul mezzo sia una azione consentita solo
per limitate quantità di alimenti rimasti invenduti, ma che comunque
permanga la necessità di avere un locale di deposito per la
conservazione degli alimenti durante il periodo di inattività
commerciale.
A questo punto nasce la necessità di definire le caratteristiche del
locale di deposito e soprattutto come debba essere inquadrato da un
punto di vista declaratorio; l’ordinanza, antecedente al pacchetto
igiene, infatti, si richiamava alla necessità di indicarlo
nell’autorizzazione sanitaria (ora dia o notifica), ma non chiariva se
questi fosse compreso nella citata autorizzazione sanitaria o dovesse
essere oggetto di una propria autorizzazione: trattandosi comunque di
attività di deposito per la vendita, a meno che non fosse configurato
come deposito all’ingrosso, non sottostava all’obbligo di
autorizzazione sanitaria, ma semplicemente ai requisiti stabiliti nel
DPR 327, ora sostituiti dal regolamento 852/2004 (eventualmente
declinati, se non in contrasto, nei regolamenti comunali di igiene).
Questo significa la necessità che tali locali, da un punto di vista
sanitario, oltre a disporre dei mezzi per la conservazione dei
deperibili e delle caratteristiche igieniche strutturali più generali,
siano anche dotati di servizi igienici/spogliatoio dedicati.
C’è di più, tuttavia, se si tiene conto delle indicazioni riportate al
Capitolo III dell’ Allegato II del Regolamento 852/2004, nel senso che
la norma consente l’utilizzo anche di locali utilizzati principalmente
come abitazione privata ma dove gli alimenti sono regolarmente
preparati per essere commercializzati.
Tralascio le considerazioni sulle caratteristiche di tali locali, ma
vorrei evidenziare alcune incongruenze relative all’utilizzo dei
locali dell’abitazione privata per una attività connessa ad una
attività commerciale: è vero che questo punto risolve di fatto il
problema comune a molti piccoli ambulanti ma apre un problema legato
alla destinazione d’uso di detti locali.
Un problema amministrativo, forse, ma che ha anche un evidente
risvolto pratico laddove l’organo di controllo volesse esercitare la
sua funzione di vigilanza. Si tratta inoltre di capire come si debba
intendere al primo punto dell’art. 1 del Cap. III, il termine
“ragionevolmente possibile” quando si richiede che siano soddisfatti
requisiti di posizione, progettazione e costruzione atta ad impedire
possibili contaminazioni e infestazioni.
Si tratta di capire se tali locali ed attrezzature, benché poste
all’interno di strutture private, debbano essere considerate come
esclusivamente dedicate o meno all’attività di deposito e/o
preparazione degli alimenti, oppure possano comunque essere utilizzate
nel quotidiano di una residenza privata, in analogia, se vogliamo, con
le attività agrituristiche,ove in molte realtà locali vengono
utilizzati promiscuamente i locali e le attrezzature della famiglia
anche per le preparazioni alimentari destinate agli ospiti.
In attesa di qualche commento…
Manlio Della Ciana