Reg. (CE) 1169/11

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Roberto Sgobazzi

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Jun 11, 2014, 1:46:24 AM6/11/14
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Gentile Dr. Della Ciana e gentili colleghi,
avrei da sottoporVi una "spinosa", almeno per me, questione o , meglio, avrei da dipanare alcuni dubbi circa l'imminente applicazione del regolamento di cui all'oggetto.
La faccio breve: con tale regolamento, il legislatore si pone l'obiettivo del miglioramento dell'informazione e della tutela del consumatore, ma ancora una volta, almeno per quanto mi riguarda, non è facile interpretare correttamente una norma così articolata come quella in questione.
Le mie domande sono  queste:
  1. Qual'è la responsabilità, da una parte del PRODUTTORE e dall'altra del DISTRIBUTORE (ex art. 8 , par. 1) , nel caso di una società che produce  alimenti o altri prodotti per i loro clienti (c.d. CO-PACKER)? per es. nel caso di "Prodotto e confezionato per ..................(nome del distributore + indirizzo) da ........... (solo indirizzo e marchio d'identificazione)" ???????????????
  2. Cosa indicare in etichetta circa l'indirizzo del Produttore se diverso dal Distributore o dalla Sede Legale ??
  3. Il QUID per i prodotti di Salumeria è obbligatorio ?

Vi ringrazio.


Roberto Sgobazzi


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_____________________________________________________________________________
Servizio Sanitario Regionale
Regione Emilia Romagna
Dipartimento di Sanità Pubblica
Area Dipartimentale di Sanità Pubblica Veterinaria
SOT di Borgotaro

Dr. Roberto Sgobazzi
Veterinario Dirigente Servizio Igiene degli Alimenti di O.A.
Via Solferino 37 - Fornovo Taro (PR)
tel. +39 0525/300461 - cell. +39 334/6049872
fax: +39 0525/300451
e-mail: rsgo...@ausl.pr.it
www.ausl.pr.it

Per favore considera la Tua responsabilità nella tutela dell'ambiente prima di stampare questa e-mail.

Manlio Della Ciana

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Jun 26, 2014, 7:01:26 AM6/26/14
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Caro Collega scusa il ritardo a risponderTi (invero speravo lo facesse qualcun altro!), ma sei troppo avanti per me! Proverò a tessere un ragionamento.
Il problema dell'etichettatura è un problema spinoso e di difficile risoluzione. Veniamo comunque al dunque.
In merito alla responsabilità di chi fornisce informazioni al consumatore il punto 1 dell'art. 8 del reg. CE1168/11 mi sembra non lasci dubbi: è "l'operatore con il cui nome o con la cui ragione sociale è commercializzato il prodotto".
In poche parole se una azienda produce per conto della GDO, che ci mette il nome (e spesso non vuol far sapere al cliente il nome del produttore) e sull'etichetta si dice che tal prodotto è prodotto da GDO, presso lo stabilimento di XXYY, allora responsabile è GDO. La norma sembra privilegiare nella responsabilità colui che, come si dice oggi, ci mette la faccia. Stiamo parlando di responsabilità nel merito delle informazioni rese al consumatore, non, sic et simpliciter, delle responsabilità verso terzi del produttore: un evento avverso, infatti, conseguente ad un errore/incidente di produzione comporta una responsabilità in solido tra più attori. Il nuovo regolamento CE si occupa delle informazioni veicolate con l'etichetta, ma a mio avviso, non entra (e probabilmente non può entrare in un campo diverso) nel merito delle responsabilità civili e penali legate al prodotto.
Nel caso delle ditte che distribuiscono un prodotto di importazione lo stesso articolo, infatti, richiama alla responsabilità l'importatore, che si deve far carico di trasmette al consumatore tutte le informazioni che gli possano garantire uno stesso livello di "protezione". Questa idea della responsabilità dell'importatore era già così da sempre, per cui anche all'atto dell'introduzione nel nostro paese si assisteva in passato alla responsabilità delegata alla ditta che operava direttamente durante la fase di controllo in importazione (leggasi spedizioniere).
Potremmo avere situazioni diverse in etichetta:
Caso 1 Prodotto da XXYY per GDO
Caso 2 Prodotto da GDO presso lo stabilimento XXYY

Sembrerebbero due casi diversi, ma la domanda che ci dobbiamo porre, a mio avviso, è CHI commercializza il prodotto? Se è sempre la GDO, allora sarà lei la responsabile dell'informazione in entrambi i casi. In merito alla necessità di riportare l'indirizzo o la provenienza del produttore reale (art. 9, par.1,lettera j) va indicato solo nei casi previsti dal successivo art. 26, mentre obbligatorio il nome e l'indirizzo dell' OSA responsabile della commercializzazione.
C'è da dire che queste indicazioni devono poi essere integrate da quelle previste dal d.lgs 109/92....specie per quanto riguarda il marchio del produttore, che per noi vet si riduce al bollo CE.
Sul quid mi documneterò.
In attesa di leggere il pensiero di qualcun altro i miei saluti
Manlio Della Ciana

Anna E. Cufone

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Jun 26, 2014, 12:47:42 PM6/26/14
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Concordo con Manlio sul fatto che c’è differenza tra responsabilità della “presenza ed esattezza delle informazioni” in etichetta (Reg UE 1169/2011 Art. 8 par.1 “L’OSA responsabile delle informazioni sugli alimenti è l’operatore con il cui nome o con la cui ragione sociale è commercializzato il prodotto o, se tale operatore non è stabilito nell’Unione, l’importatore nel mercato dell’Unione.” e par. 4 “Gli OSA, nell’ambito delle imprese che controllano, non modificano le informazioni che accompagnano un alimento se tale modifica può indurre in errore il consumatore finale o ridurre in qualunque altro modo il livello di protezione dei consumatori e le possibilità del consumatore finale di effettuare scelte consapevoli. Gli OSA sono responsabili delle eventuali modifiche da essi apportate alle informazioni sugli alimenti che accompagnano il prodotto stesso.)

e responsabilità della sicurezza alimentare di un prodotto (reg. CE 852 Art.1 la responsabilità principale per la sicurezza degli alimenti incombe all’OSA; definizione di OSA (Reg CE 178/2002: la persona fisica o giuridica responsabile di garantire il rispetto delle disposizioni della legislazione alimentare nell'impresa alimentare posta sotto il suo controllo)


Anche per quanto riguarda l’indicazione in etichetta del produttore, io penso che, almeno per adesso in Italia, sarebbe meglio integrare le informazioni obbligatorie del Reg 1169 con quanto richiesto dall’art. 3, punto 1, lettera f) del DLgs 109/92 …. anche perché:

<<Art. 18 par. 2. La violazione delle disposizioni degli art 3, 10-bis e 14 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.600,00 a euro 9.500,00.>>

 

…. E qui, però, per chi si vuole divertire (!) voglio fare una breve panoramica della situazione (come dice bene Manlio) spinosa:

- Il DLgs 109 era attuazione della Dir 89/395/CEE (che modificava la Dir 79/112/CEE) che consentiva: <<“In deroga al par 1 gli Stati membri possono mantenere le disposizioni nazionali che impongono l'indicazione dello stabilimento di fabbricazione o di condizionamento per la loro produzione nazionale.>>

- La Dir 89/395/CEE è stata abrogata dalla Dir 2000/13/CEE (che, comunque, ripete la stessa cosa).

- La Dir 2000/13/CEE è stata recepita in Italia con il DLgs 181/2003 che ha modificato il DLgs 109, anche per quanto riguarda le deroghe all’obbligo di indicazione del produttore:

<<Art. 11 «1. L'indicazione della sede dello stabilimento di fabbricazione o di confezionamento, di cui all'art 3, comma 1, lettera f), può essere omessa nel caso di:

a) stabilimento ubicato nello stesso luogo della sede già indicata in etichetta, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera e);

b) prodotti preconfezionati provenienti da altri Paesi per la vendita tal quali in Italia;

c) prodotti preconfezionati che riportano la bollatura sanitaria.».>>

- La Dir 2000/13/CEE è abrogata dal Reg 1169 (per cui sull'argomento si dovrà fare riferimento solo a questo) a decorrere dal 13 dicembre 2014.

Cosa succederà da questa data?

Gli Stati membri potranno ancora mantenere la disposizione nazionale di indicazione dello stabilimento di produzione visto che prima c’era la deroga esplicita? La cosa è voluta o semplicemente se ne siano scordati e verrà emanata una modifica in tempo utile?

Art. 38 - Disposizioni nazionali

<<1. Quanto alle materie espressamente armonizzate dal presente regolamento, gli Stati membri non possono adottare né mantenere disposizioni nazionali salvo se il diritto dell’Unione lo autorizza. Tali disposizioni nazionali non creano ostacoli alla libera circolazione delle merci, ivi compresa la discriminazione nei confronti degli alimenti provenienti da altri Stati membri.

2. Fatto salvo l’art 39, gli Stati membri possono adottare disposizioni nazionali concernenti materie non specificamente armonizzate dal presente regolamento purché non vietino, ostacolino o limitino la libera circolazione delle merci conformi al presente regolamento.>>

 

Un altro articolo del regolamento che può dare indicazioni su quello che avverrà è:

<<Art 39 Disposizioni nazionali sulle indicazioni obbligatorie complementari

1. Oltre alle indicazioni obbligatorie di cui all’art 9, par 1, e all’art 10, gli Stati membri possono adottare, secondo la procedura di cui all’art 45, disposizioni che richiedono ulteriori indicazioni obbligatorie per tipi o categorie specifici di alimenti per almeno uno dei seguenti motivi:

a) protezione della salute pubblica;

b) protezione dei consumatori;

c) prevenzione delle frodi;

d) protezione dei diritti di proprietà industriale e commerciale, delle indicazioni di provenienza, delle denominazioni d’origine controllata e repressione della concorrenza sleale.>>

Ci rientra? Mah!

 

Quindi, per riassumere, fino al 13 dic 2014, oltre a NOME o RAG. SOCIALE E INDIRIZZO del responsabile dell’etichettatura, occorre indicare la SEDE (località) dello stabilimento di produzione o  confezionamento.

 

Circa le diciture, “prodotto per …” “prodotto per conto di…” e simili, non sono richieste per cui sarebbe sufficiente la più lineare:

"Nome o ragione sociale o marchio depositato del GDO” "indirizzo GDO", “località stabilimento di produzione o confezionamento”

 

Non per essere pignola, ma vorrei far notare la solita approssimazione italiana: nella dir CEE si parla di stabilimento di fabbricazione o conDIzionamento, nel DLgs 109 è diventato conFEzionamento (!)

Il condizionamento di prodotti alimentari è inteso come una serie di azioni necessarie a rendere il prodotto (in genere agroalimentari) adatto al confezionamento che, nulla toglie, possa anche avvenire in centri diversi.

Se andiamo a vedere l’originale inglese:

<<Notwithstanding the previous paragraph, Member States may retain national provisions which require indication of the factory or packaging centre, in respect of home production.>>

Beh! L’errore era nella traduzione in italiano della direttiva ….. poi si sono salvati in zona cesarini.

 

Già le norme sono complicate, se poi ci si mettono pure i traduttori….

 

Infine, se per “prodotti di salumeria” si intendono i “preincarti”, ha ragione Roberto ad avere dubbi sull’indicazione del QUID. Anche in questo caso, non ricordo che da qualche parte ci sia scritto in maniera esplicita.

Nel reg 1169 i preincarti sono disciplinati dall’

art.44 Disposizioni nazionali per gli alimenti non preimballati (già dal titolo, si capisce che si vuole lasciare la decisione al singolo stato membro)

<< a) la fornitura delle indicazioni di cui all’art 9, par 1, lettera c), è obbligatoria;>>

Si tratta degli allergeni.

 

<< b) la fornitura di altre indicazioni di cui agli artt 9 e 10 non è obbligatoria, a meno che gli Stati membri adottino disposizioni nazionali che richiedono la fornitura, parziale o totale, di tali indicazioni o loro elementi.>>

 

Quindi, vediamo cosa dice il DLgs 109: << L’indicazione del QUID è obbligatoria nei seguenti casi: A) qualora l’ingrediente di cui si tratta figuri nella denominazione di vendita >>

Non si fa differenza tra preconfezionati e preincarti, la discriminante è l’indicazione nella denominazione di vendita.

 

<< Art. 16 I prodotti alimentari non preconfezionati o generalmente venduti previo frazionamento, anche se originariamente preconfezionati, devono essere muniti di apposito cartello, applicato ai recipienti che li contengono ovvero applicato nei comparti in cui sono esposti.

2. Sul cartello devono essere riportate:

2) le indicazioni previste all'art. 3, comma 1, lettere a) e b);>> [denominazione di vendita; elenco degli ingredienti]

 

Poiché, la denominazione di vendita è obbligatoria anche per i preincarti, ne consegue che è obbligatoria anche l’indicazione della quantità dell’ingrediente caratterizzante (QUID). D’altra parte, i preincarti, non sono nominati fra i prodotti che ne sono esentati.

Saluti
Anna

Anna E. Cufone

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Jun 30, 2014, 7:04:22 AM6/30/14
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Perdonatemi, ma devo fare una correzione su quanto ho affermato circa l’indicazione del QUID nei preincarti.

E’ vero che nel DLgs 109/1992 essi non sono elencati fra i prodotti che ne sono esentati, ma avevo completamente scordato la CIRCOLARE 31 marzo 2000, n.165 Linee guida relative al principio della dichiarazione della quantità degli ingredienti (art. 8 del DLgs n. 109/1992) nonché ulteriori informazioni per la corretta applicazione delle disposizioni riguardanti l'etichettatura dei prodotti alimentari.

che, invece, precisa:

 

<< 2. Sono esentati dall'obbligo del QUID:

….

d) i prodotti alimentari di cui agli articoli 16 e 17 del decreto legislativo n. 109/1992.>>

 

cioè “prodotti sfusi” e “prodotti non destinati al consumatore”.

Saluti

Anna

Anna E. Cufone

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Sep 12, 2014, 12:00:41 PM9/12/14
to pacchett...@googlegroups.com

Salve, per chi non lo avesse ancora letto, riporto di seguito quanto è stato chiarito circa l’argomento indicazione in etichetta del produttore nellaNOTA INFORMATIVA Sulle disposizioni del DLgs 109/1992 e del Reg UE 1169/2011 stato dell’arte” emessa con la Circolare del Ministero dello Sviluppo Economico n. 139304 del 31.07.2014.

[ http://www.cna-ms.it/uploads/files/670it-Circolare_MISE_31.07.14.pdf

http://www.cna-ms.it/uploads/files/671it-Nota_MISE_stato_arte_Reg._1169-11.pdf ]

Come dice la nota, si tratta di un chiarimento non ancora ufficiale ma non ci sarebbe motivo di ritenere che tale posizione possa subire modifiche.

<<…. 3. Quesiti afferenti l’art. 8 “Responsabilità”

All’ordine del giorno del Gruppo di Lavoro del 27.06.2014 è stato inserito il confronto sul documento proposto dal Belgio relativo alla corretta interpretazione dell’art. 8 “Responsabilità”.

In allegato 3 si riporta il documento sottoposto dal Belgio contenente la sintesi, per ogni singolo punto, delle conclusioni prese dal Gruppo di Lavoro del 27.06.2014.

Il confronto ha riguardato tutte le modifiche introdotte con l’art.9 comma 1, lettera h) relativo a “il nome o la ragione sociale e l’indirizzo dell’operatore del settore alimentare di cui all’art. 8, paragrafo 1”, rispetto alla formulazione di cui all’art.3, comma 1, lettera e) del DLgs 109/1992, ossia:

-          Cosa si intenda per Operatore del settore alimentare responsabile delle informazioni sugli alimenti, compresi i casi di private label

-          Se si possa usare il marchio al posto del nome/ragione sociale

-          Cosa debba essere messo come indirizzo.

Nonostante la posizione del Gruppo di Lavoro non sia stata ancora formalizzata, non si ha motivo di ritenere che la posizione concordata possa subire modifiche.

Non appena questa dichiarazione riceverà riscontro da parte della DG SANCO, procederà sulla base di quanto concordato in seno al Gruppo di Lavoro del 27.06.2014, a rispondere in via ufficiale ai quesiti pervenuti a questi uffici sull’art. 8 “Responsabilità” del Regolamento.

Si riportano di seguito i passaggi principali:

v  Per “operatore responsabile ai sensi dell’art. 8.1” si intende l’operatore che ha la responsabilità delle informazioni sugli alimenti, non tutte le responsabilità. Le responsabilità sulla produzione, ad esempio, sono normate dal Pacchetto Igiene e dalle norme/Codici nazionali. Inoltre, l’art.8 definisce anche le responsabilità in capo ad altri soggetti;

v  Il verbo “commercializzare” riportato all’art. 8.1 (“con il cui nome o con la cui ragione sociale è commercializzato il prodotto”) si riferisce al nome con il quale il prodotto si presenta al consumatore. Nel caso analizzato della confettura di albicocche a private label Carrefour, la DG SANCO risponde che il prodotto è “commercializzato” con il nome Carrefour;

v  E’ l’operatore responsabile ai sensi dell’art.8.1 a determinare il nome e l’indirizzo da riportare tra le indicazioni obbligatorie ai sensi dell’art. 9.1.h non è il nome e l’indirizzo riportato tra le indicazioni obbligatorie ai sensi dell’art. 9.1.h che determina chi sia l’operatore responsabile ai sensi dell’art. 8.1

v  Esemplificazione per casi:

-          In caso di prodotto che riporta un marchio contenente il nome del produttore (stabilito nell’UE), il produttore è l’operatore responsabile delle informazioni sugli alimenti ai sensi dell’art.8.1 e il suo nome e indirizzo devono essere riportati tra le indicazioni obbligatorie in etichetta ai sensi dell’art.9.1.h) [esempi analizzati: Danone, Coca Cola];

-          In caso di prodotto a marchio (trademark / brand name) dove il marchio non corrisponde al nome stesso dell’impresa, l’operatore responsabile delle informazioni sugli alimenti ai sensi dell’art.8.1 è il proprietario del marchio. Egli può scegliere se riportare, come indicazione obbligatoria ai sensi dell’art. 9.1.h, il nome del marchio o del suo titolare, giacchè il responsabile poi è sempre lo stesso purchè come indirizzo venga riportato quello del titolare [esempio analizzato: margarina Flora, prodotto a marchio della Unilever. La Unilever è l’operatore responsabile delle informazioni sugli alimenti ai sensi dell’art. 8.1 e può scegliere se riportare, tra le indicazioni obbligatorie in etichetta ai sensi dell’art. 9.1.h, il nome del marchio Flora o il nome del suo titolare Uniliver, purchè l’indirizzo sia quello di Uniliver];

-          In caso di private label dove il marchio contiene il nome del distributore (stabilito nell’UE), il distributore è l’operatore responsabile delle informazioni obbligatorie in etichetta ai sensi dell’art.9.1.h). Ciò sia nel caso in cui il distributore sia direttamente produttore dell’alimento, sia nel caso in cui la produzione sia delegata a terzi. In questo caso, come informazione aggiuntiva al consumatore si può aggiungere anche il nome e/o l’indirizzo del produttore, purchè tale informazione volontaria non sia sostitutiva dell’indicazione obbligatoria in etichetta ai sensi dell’art.9.1.h), sia riportata in modo da non essere confusa con essa e purchè rispetti quanto previsto al CAPO V del regolamento relativo alle “informazioni volontarie sugli alimenti”. [esempi analizzati: confettura di albicocche a private label Carrefour, fagioli in scatola a private label Tesco];

-          In caso di private label dove il marchio (trademark / brand name) non corrisponde al nome di una impresa, ma è un marchio di proprietà di un distributore, l’operatore responsabile delle informazioni sugli alimenti ai sensi dell’art.8.1 è il proprietario del marchio. Egli può scegliere se riportare, come indicazione obbligatoria ai sensi dell’art. 9.1.h, il nome del marchio o del suo titolare, giacchè il responsabile poi è sempre lo stesso, purchè come indirizzo venga riportato quello del titolare. Ciò sia nel caso in cui il distributore sia direttamente produttore dell’alimento, sia nel caso in cui la produzione sia delegata a terzi. In questo caso, come informazione aggiuntiva al consumatore si può aggiungere anche il nome e/o l’indirizzo del produttore, purchè tale informazione volontaria non sia sostitutiva dell’indicazione obbligatoria in etichetta ai sensi dell’art.9.1.h), sia riportata in modo da non essere confusa con essa e purchè rispetti quanto previsto al CAPO V del regolamento relativo alle “informazioni volontarie sugli alimenti”. [esempio analizzato: zucchero di canna a marchio Boni, prodotto private label a marchio Colruyt. Colruyt è l’operatore responsabile delle informazioni sugli alimenti ai sensi dell’art. 8.1 e può scegliere se riportare, tra le indicazioni obbligatorie in etichetta ai sensi dell’art. 9.1.h, il nome del marchio Boni o il nome del suo titolare Colruyt. Purchè l’indirizzo sia quello di Colruyt.

v  Indirizzo: in caso di multinazionali o international brands (esempio: Unilever), si può mettere anche l’indirizzo della sede nello Stato membro (national branch), non si è obbligati a mettere quello della casa madre. Ciò agevola il contatto da parte dei consumatori. Tra le indicazioni obbligatorie ai sensi dell’art. 9.1.h va riportato l’indirizzo fisico completo dell’operatore. Non sono accettati: Casella postale, indirizzo internet, indirizzo di posta elettronica, numero telefonico [né il numero di registrazione alla Camera di Commercio, in luogo dell’indirizzo fisico completo]….>>

Saluti

Anna

Manlio Della Ciana

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Sep 14, 2014, 5:34:13 AM9/14/14
to pacchett...@googlegroups.com
Complimenti Anna! Sei sempre preparatissima. E' un piacere leggerti.
Manlio Della Ciana
...

Anna E. Cufone

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Sep 22, 2014, 9:01:23 AM9/22/14
to pacchett...@googlegroups.com

Grazie Manlio, troppo buono.

Ma perché quando si parla di norme sembra di parlare di codici criptati scritti da chissà chi? Perché bisogna sempre interpretarli, creare gruppi di lavoro, porre quesiti al parlamento europeo…. È tanto difficile scrivere in maniera lineare dicendo solo cosa è obbligatorio fare e cosa è vietato fare?

C’è un altro aspetto riguardante l’art. 8 del reg. UE 1169/2011 Responsabilità che ancora non è stato esplicitato completamente. Su gruppi linkedin se ne sta parlando. Molti sono dell’opinione che anche chi venda semplicemente un qualsiasi alimento confezionato sia responsabile delle informazioni presenti in etichetta.

Tanto per capirci, se da un controllo ufficiale risultasse la non conformità di un’etichetta per un qualsiasi aspetto evidente (caratteri troppo piccoli, assenza della quantità percentuale dell’ingrediente caratterizzante, mancata messa in evidenza degli allergeni, ecc) la responsabilità ricadrebbe anche sull’OSA responsabile del negozio in cui è posto in vendita il prodotto.

Io non ne sono molto convinta, non sto a ripetermi ma vi linko le pagine in modo che possiate leggere voi.

Vi avviso: la discussione è lunga.

https://www.linkedin.com/groups/Responsabilit%C3%A0-ambito-del-reg-CE-4687986.S.5900137085452451842?goback=%2Egna_4687986

 

Ho riassunto quello che, secondo me, andrebbe considerato nel contributo seguente:  

https://www.linkedin.com/groups/Responsabilit%C3%A0-ambito-del-reg-CE-4715376.S.5903137321225592834?trk=groups_items_see_more-0-b-ttl

 

Come vedete, la discussione è ferma qui. Se qualcun altro volesse ascoltare il parere dell’avvocato Pisanello, magari potrebbe intervenire.

Saluti

Anna

Anna E. Cufone

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Oct 10, 2014, 12:21:35 PM10/10/14
to pacchett...@googlegroups.com
Salve a tutti,
vi allego due circolari esplicative del regolamento 1169/2011 pubblicate dal Ministero dello Sviluppo economico. Una è la n. 0139304 del 31.07.2014 "Reg. (UE) n.1169 ....e DLgs n.109/2012", la seconda (difficile da trovare sul web) è la n. 0170164 del 30.09.2014 "Reg. (UE) 1169/2011 ....- Art. 8 Responsabilità".
Quest'ultima dovrebbe risolvere i dubbi di cui parlavo nell'intervento precedente.

Chiederei a Manlio di trarre lui qualche conclusione in proposito.
Saluti
Anna 
...
etichetta_2014 MSvEc n.0170164 responsabilità.pdf
etichetta_2014 MSvE n.139304 INFO 1169.pdf

Manlio Della Ciana

unread,
Oct 13, 2014, 10:43:52 AM10/13/14
to pacchett...@googlegroups.com
Salve, Anna mi chiede di fare il punto ma a me sembra che nel suo penultimo intervento ci abbia chiarito bene e con esempi il problema della responsabilità sulle informazioni.
Aggiungerei anche il quesito che Anna in Linkedin, su una discussione pario oggetto pone, ovvero: " assodato che il venditore NON È RESPONSABILE delle non conformità intrinseche o “occulte” di un’etichetta (art. 19 della legge n. 283/1962 e decisione del giudice del rinvio nella vicenda Lidl) e che NON È OBBLIGATO A VERIFICARE la correttezza dell’etichetta, come può venire a conoscenza di queste non conformità? ", dicendo comunque che anche il venditore è in qualche misura un professionista del settore e che come tale ha conoscenze almeno in merito ai requisiti minimi che la devono contraddistinguere, non fosse altro che ci si riferisse agli obiettivi sottesi nei diversi considerando del regolamento 1169/2011, che a mio parere sono più interessanti della norma stessa sul fatto di porre in inganno il consumatore. Ovvio che salvo i casi in cui il venditore sia stato avvertito dal responsabile del marchio o dalla autorità di controllo, relativamente a NC nell'informazione, potrebbe essere difficile chiamarlo in responsabilità.
Manlio

Il giorno mercoledì 11 giugno 2014 07:46:24 UTC+2, vet59 ha scritto:

Manlio Della Ciana

unread,
Oct 13, 2014, 11:06:58 AM10/13/14
to pacchett...@googlegroups.com
Ne approfitto anche per linkare il fatto quotidiano ove segue una discussione tra utenti diversi (non solo professionisti( ma che mi sembra comunque di interesse.
Cordiali saluti
Manlio Della Ciana
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