sanzioni, scritti difensivi ed ingiunzioni di pagamento: caso pratico

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Manlio Della Ciana

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Mar 17, 2014, 5:43:49 AM3/17/14
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Riporto il seguente caso che mi è stato prospettato, ovviamente eliminando i riferimenti, perché credo possa interessare da un punto di vista generale:

Buongiorno dott. Della Ciana

sono Mario XXX, ci siamo sentiti telefonicamente lunedì 03/03/2014 e come anticipato le chiedo delle informazioni in merito ad un verbale ASL.

e successiva sanzione amministrativa. Le faccio una breve cronistoria dell'accaduto:

in data 23/03/2009 siamo soggetti ad una ispezione da parte della ASL, che ci ha poi inviato un verbale in data 15/05/2009 con cui ci contestava delle mancate registrazioni nel manuale di autocontrollo e del disordine e eccessivo ingombro di materiali anche nel locale lavorazione retrostante il Bar; il giorno successivo , 16/5/09 abbiamo ricevuto un altro verbale con lettera raccomandata con cui ci sanzionano per la stessa cosa, ma citando il comma 8 anzichè il comma 7 dell'art. 6 del d.lgs 193.

Rispetto al primo verbale provvediamo a risolvere le non conformità, tanto che la ASL le considera assolte con verbale di sopralluogo effettuato a settembre, mentre ricorriamo con scritti difensivi alla sanzione.

Del ricorso non si sa più nulla fino al maggio del 2013, cioè dopo 4 anni, con cui il Sindaco del Comune ci ingiunge di pagare in misura ridotta la sanzione, che detto per inciso passa da 2000 a 1000 euro. Mandiamo una lettera al Sindaco sostenendo la non competenza a procedere e di risposta l'ordinanza di ingiunzione viene annullata a maggio e riproposta tal quale a luglio, con facoltà di ricorrere al Giudice di pace nei 30 giorni successivi al ricevimento.

Trova normale che si faccia passare così tanto tempo ? quali azioni potrei intraprendere a mia difesa?

(.....) lettera firmata


Questa la mia risposta:

 

Egregio Sig. Mario

da un punto di vista formale il Controllo ufficiale ha soddisfatto a mio parere i vincoli di Legge, contestandole con due diversi atti, l’inosservanza del regolamento di igiene. Anche il Comune, prendendosi i tempi certamente poco utili rispetto alla motivazione della sanzione, li ha comunque rispettati, visto che ha 5 anni di tempo (sic).

Rilevo solamente che l’indicazione di opporsi al giudice di pace non è corretta per illeciti depenalizzati per motivi di igiene degli alimenti e bevande: in effetti il ricorso dovrebbe porsi al tribunale e non al giudice di pace.

A mio modo di vedere, quindi, formalmente gli atti sono stati compiuti abbastanza bene. Personalmente mi sembra un po’ debole la memoria difensiva fatta a suo tempo, nel senso che avrei insistito sul fatto di essere stato ripreso per la medesima mancanza (eccesso di bottiglie vuote nel locale di lavorazione) con due atti diversi (è tecnicamente possibile ma apparentemente eccessivo, perché se si danno 90 giorni per ottemperare alla prescrizione è evidente che si ritiene l’illecito non poi così grave per la salute dei consumatori – siamo nel campo degli illeciti di pericolo presunto, potremmo dire in analogia ai reati alimentari).

Relativamente al manuale di autocontrollo, presente ma non attuato nelle sue registrazioni, avrei sottolineato come nel vostro caso si tratti di una attività semplice, per la quale sono sufficienti dei controlli visivi senza la necessità di attendere a registrazioni scritte, o, per lo meno, come tale condotta sia ormai accettata in molte regioni italiane, al fine di ridurre gli oneri burocratici nelle attività semplici come appunto quella di bar,rivendita alimentare,market, latteria, ristorante, rosticceria ecc. ecc. Non so se nella sua regione  sia stata adottata la semplificazione dei manuali, ma in questo caso le consiglierei di adottarla, proprio per evitare in futuro ulteriori contestazioni al riguardo.

Gli aspetti che mi interessava sottolineare riguardano i TEMPI che possono passare tra contestazione di illecito e provvedimento sanzionatorio, in caso di opposizione; il fatto che uno stesso illecito possa dar luogo a violazione di più articoli/commi; la necessità di motivare meglio le memorie difensive (ora non più al Sindaco ma alla ASL stessa); la necessità che laddove vigono le semplificazioni dei manuali gli stessi le recepiscano, altrimenti si rischia di mantenere degli obblighi non richiesti dalle norme.

Manlio Della Ciana



mauro

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Mar 17, 2014, 8:41:29 AM3/17/14
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Il problema vero, e il dr. Della Ciana lo sa bene, così come chi lavora in impianti con presidio veterinario quotidiano o con ispezioni frequenti, è che il 193 utilizza termini, forse appositamente pensati dal legislatore, tali per cui il veterinario ufficiale può decidere di fare ciò che vuole. O ciò che qualcuno che sta sopra di lui ha deciso.

Sono veterinario responsabile dell’autocontrollo di un’azienda che si occupa di macellazione suini e che possiede anche, in un’alta unità, un piccolo sezionamento. Anche nel sezionamento è successa la stessa cosa successa a Mario, ma noi, a differenza di Mario abbiamo pagato, sapendo che quando “qualcuno” decide di sanzionare si fa prima a pagare.

A noi è stato citato il comma 5 dell’art. 6 (relativamente alle sanzioni). Il giorno dell’ispezione era stata aperta la NC, senza neppure citare alcuna sanzione da parte dell’ispettore, ma fissando un tempo per la risoluzione (cioè come da comma 7). Contemporaneamente, però, è stato redatto un verbale (inviato però diversi giorni dopo, senza curarsi dei termini per la risoluzione e tanto meno dai provvedimenti messi in atto dall’azienda) per sollevare la sanzione. Quindi significa che l’OSA risolve la NC, il vet ufficiale verifica e chiude la NC e successivamente arriva il verbale con la sanzione datato nello stesso giorno dell’apertura della NC.

Secondo voi è normale? Probabilmente dal punto di vista formale non c’è nessun problema. La sostanza, secondo me, è diversa. Ma lascio a voi l’interpretazione!

 

Non ho ancora avuto chiarimenti dei termini utilizzati nel 193 ai commi da 5 a 8 dell’art. 6:

5.       (5)…non rispetta i requisiti generali in materia di igiene

6.      (6)…omette di predisporre procedure di autocontrollo

7.      (7)…inadeguatezze nei requisiti o nelle procedure

8.      (8)…mancata o non corretta applicazione dei sistemi e/o delle procedure

 Quale sottile differenza c’è fra “non rispetta i requisiti” (comma 5) e “inadeguatezza nei requisiti” (comma 7)??

Se il requisito o la procedura sono inadeguati (comma 7) ti lascio il tempo per risolvere il problema.

Se non rispetti i requisiti (comma 5) sanziono subito. Se il requisito è inadeguato ti lascio il tempo.

Se il sistema o la procedura non è applicata correttamente (comma 8) sanziono subito.

Nel caso di Mario (ed anche il mio), ti lascio il tempo per la risoluzione e contemporaneamente preparo il verbale con la sanzione. Solo che quello te lo mando fra un po’ di giorni, così intanto cito il comma 8.

Il problema di Mario è che gli è stato citato il comma 7 che prevede sanzione solo se la NC non è chiusa entro i termini. Cosa impossibile visto che era stata chiusa, con tanto di sopralluogo! Allora il vet ufficiale (o chi per lui) ha pensato bene di citare il comma 8, per il quale non c’è nessun termine.

 

Potremmo filosofeggiare molto, ma in realtà c’è qualcuno che per vari motivi e magari anche a ragione decide a tavolino di sanzionare. Poi, chi firma il verbale e “ci mette la faccia” davanti all’OSA deve stare solo attento a citare l’articolo e il comma giusto.

 

Poi non voglio parlare di tutto quell’amplissimo capitolo del “mantenere degli obblighi non richiesti dalle norme”, solo perché qualcuno dice che “sa fa così” o “si fa così perché l’ha detto il dr. Tizio della Regione Caio” o perché “era previsto dalla 286 del 94” e via discorrendo… Per questo invito il dr. Della Ciana ad aprire un altro topic, dove potremmo fare una (lunga) lista di richieste senza nessun fondamento né normativo né tantomeno logico dal punto di vista della sicurezza degli alimenti.

 

saluti

mauro


vittorio puglia

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Mar 18, 2014, 5:49:25 AM3/18/14
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caro Manlio,
ma dal poco che si può dedurre sembrerebbe che la stessa condotta dell'osa abbia generato due provvedimenti e quindi due differenti valutazioni inconciliabili:
l'inadeguatezza con il comma 7 eil congelamento della sanzione sino a verifica di ripristino nei tempi
la mancata applicazione delle procedure haccp con il comma 8 e la contestazione dell'illecito 

a mio parere perché siano sostenibili contestualmente i verbali di contestazione degli illeciti devono riferire a condotte differenti.

vic


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Manlio Della Ciana

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Mar 18, 2014, 12:02:20 PM3/18/14
to pacchett...@googlegroups.com
Caro Mauro vedo che ho aperto un piccolo vespaio sul problema della soggettività nell'applicazione del 193/97. E' evidente che il Controllo Ufficiale si deve muovere nel rispetto delle norme con onestà intellettuale, per cui personalmente penso che nel caso citato se l'OSA non aveva ottemperato a ciò che aveva dichiarato di effettuare poteva esserci lo spazio per la sanzione con prescrizione/sospensione dell'attività fino al ristabilimento dei requisiti.L'importante sarebbe stato di notificarla nel verbale di sopralluogo, perfezionandola poi successivamente con atto a parte. L'aver utilizzato nello stesso momento due procedimenti diversi, possibile nel campo degli illeciti amministrativi, ma ad esempio non in quello penale per reati alimentari (!) lascia appunto lo spazio per dubitare della correttezza del C.U., a cui se poi aggiungiamo i tempi non proprio celeri nel comminare la sanzione a seguito delle memorie difensive presentate, finisce per indispettire gratuitamente i cittadini.
Il grado di soggettività nell'applicazione di certi termini della 193 esiste, ma è fuor di dubbio che l'OSA possa chiedere l'evidenza in termini di documenti acquisiti, fotografie e quant'altro: lo scopo degli organi di controllo non è quello di fare sanzioni. Io non penso che sia lo scopo del mio lavoro.E' chiaro che se a fronte delle frasi che citi non corrisponde alcuna evidenza, ma solo la testimonianza del CU, spesso rappresentata da un solo UPG, la contestazione non ha molto peso. Mi dirai che è facile parlare da un punto di vista quale il mio, rispetto ad un OSA che si vede soggetto a controllo e probabilmente c'è del vero in ciò, ma altrettanto vedo che le cose stanno cambiando proprio grazie a consulenti ed OSA finalmente consapevoli di quello che fanno, aggiornati e preparati professionalmente.
Le checklist regionali vanno nella direzione di oggettivizzare i giudizi degli ispettori , riducendo il margine di discrezionalità nell'interpretare la differenza tra inadeguato e non rispettato, per cui a ben vedere di lavoro ne è stato fatto molto non solo in Emilia Romagna ma anche in altre regioni del Paese. All'interno delle strutture sottoposte a controllo permanente veterinario credo siano infrequenti interpretazioni così sottili, mentre sicuramente il problema è più rilevante nei controlli saltuari su attività semplici, quali quelle della ristorazione o degli esercizi artigianali.
Io ho cercato diverse volte, anche pubblicando qui ed altrove, esempi pratici, spesso corredandoli di materiale iconografico, per favorire la comprensione di cosa si intenda per requisito inadeguato o non soddisfacente, e credo che continuerò a farlo ancora per un po', ma mi sembrerebbe utile che anche altri mettessero a disposizione la propria esperienza...in fin dei conti mi sembra che dovremmo tutti avere prioritariamente lo stesso obiettivo di non far ammalare i consumatori, ma è anche vero che poi esistono anche OSA con pochi scrupoli, per cui.....
Manlio DELLA CIANA 

mauro

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Mar 19, 2014, 2:02:47 AM3/19/14
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Sì, è vero: nel caso di strutture con controllo veterinario permanente la gestione delle NC e delle sanzioni è diversa rispetto a quella di altre strutture. Lavorando come responsabile dell’autocontrollo in entrambe (la proprietà è la stessa) ho a che fare con 2 CU in ambiti leggermente diversi. E non posso non notare la differente gestione del 193. Sembrerebbe, e questo l’ho detto direttamente al vet uff, che ci siano “due pesi e due misure”.

Quello che noto, in entrambi i casi, è che le prescrizioni sono già tante, alle quali si aggiungono quelli delle norme per l’export e i requisiti volontari da seguire (ISO 9001, BRC & Co.). Ed è vero, a volte l’OSA, per vari motivi (ovviamente, di base, economici) ha pochi scrupoli. Quello che non vorrei (personalmente) è vedere è l’imposizione di requisiti inesistenti e soprattutto inutili, mentre preferirei vedere una sanzione per un requisito vero non rispettato. Perché se il vet uff si “impunta” su qualcosa di inesistente perde credibilità. Lui insieme al sistema. Così come perde credibilità il sistema quando un requisito è valutato adeguato da un CU e inadeguato da un CU effettuato sulla stessa cosa un mese dopo solo perché è cambiato il controllore. Sono queste, a mio avviso, le cose che fanno “indispettire i cittadini”.

E’ vero, le check list aumentano, nella speranza che servano da guida e non da ulteriore variabilità nell’interpretazione. Se non fosse che in molti casi le check list rimangono nelle segrete dei veterinari, anziché essere diffuse anche alle OSA, proprio con lo scopo da servire da guida e per migliorare, alla fine, la sicurezza dei prodotti. Conosco bene le guide pratiche che hai pubblicato su requisiti, USA, Russia, ecc. Fanno parte dei miei riferimenti, rilegati nella mia libreria! Ce ne fossero…

Relativamente ai verbali di audit o di ispezioni posso notare che, innanzitutto, molto difficilmente si cita, nel caso delle NC, la norma e l’articolo non rispettati. Si citano nel verbale della sanzione, perché in quel caso è obbligatorio. Se fosse obbligatorio anche per le NC sarebbe un passo avanti, ma purtroppo questa cosa è a discrezione del vet uff. Infine si potrebbe parlare molto anche dei tempi con i quali i verbali di un’ispezione o di un audit sono consegnati all’OSA. C’è un abisso tra i tempi con i quali un ente di accreditamento per norme volontarie rilascia la lista delle NC con i relativi punti della norma violati (consegnati prima di lasciare l’impianto) e i tempi con i quali l’ASL consegna il verbale dell’audit. Nella mia breve esperienza posso dire (verbali alla mano) di aver ricevuto il verbale del sopralluogo 6 mesi dopo la VI. Né io, né il vet uff del presidio permanente ci ricordavamo più nemmeno di cosa si trattava…

Infine rinnovo l’invito (a tutti) a segnalare casi pratici di requisiti richiesti per i quali c’è il dubbio che siano davvero cogenti.

 

Un saluto e ancora complimenti al dr Della Ciana,

mauro

Manlio Della Ciana

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Mar 19, 2014, 4:32:57 AM3/19/14
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Nei verbali di non conformità a mio modo di vedere la norma andrebbe comunque sempre citata (non solo nei verbali di sanzione), casomai allargando la descrizione alla fattispecie, ma ricollegandola pur sempre ad un punto della norma, similmente a quanto avviene nei verbali degli ispettori delle norme volontarie (ISO). Io sono anche fissato con la raccolta delle evidenze che contestualizzate all'OSA in quel momento riducono fortemente le ragioni di un contendere successivo. Il fine delle norme non deve essere mai dimenticato e soprattutto nell'atto di prescrizione il C.U. NON DEVE PERMETTERSI di prospettare soluzioni.
Lo stesso atto prescrittivo e la segnalazione di NC non andrebbero affrontati di fretta, senza alcuna ponderazione, specie se si esaminano requisiti gestibili sulla base di scelte di volta in volta strutturali e/o gestionali.
Con ciò si può comunque sbagliare. Ho preparato delle relazioni fotografiche sulla gestione dei vari requisiti in aziende iscritte all'export e se qualcuno è interessato le potrei prossimamente postare.
Rinnovo a segnalare i casi perchè è dagli errori che si impara tutti.
Manlio

Roberto Sgobazzi

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Mar 19, 2014, 3:01:10 PM3/19/14
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Gent.mo collega,
i tuoi interventi, i tuoi articoli ed ora anche le evidenze iconografiche sono sempre ben graditi/e ..... ed allora ben vengano quelle che tu chiami "relazioni fotografiche" !!!
Ti saluto cordialmente e ti ringrazio anticipatamente.
Dr. Roberto Sgobazzi


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Dr. Roberto Sgobazzi
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