Buongiorno dott. Della Ciana
sono Mario XXX, ci siamo sentiti telefonicamente lunedì 03/03/2014 e come anticipato le chiedo delle informazioni in merito ad un verbale ASL.
e successiva sanzione amministrativa. Le faccio una breve cronistoria dell'accaduto:
in data 23/03/2009 siamo soggetti ad una ispezione da parte della ASL, che ci ha poi inviato un verbale in data 15/05/2009 con cui ci contestava delle mancate registrazioni nel manuale di autocontrollo e del disordine e eccessivo ingombro di materiali anche nel locale lavorazione retrostante il Bar; il giorno successivo , 16/5/09 abbiamo ricevuto un altro verbale con lettera raccomandata con cui ci sanzionano per la stessa cosa, ma citando il comma 8 anzichè il comma 7 dell'art. 6 del d.lgs 193.
Rispetto al primo verbale provvediamo a risolvere le non conformità, tanto che la ASL le considera assolte con verbale di sopralluogo effettuato a settembre, mentre ricorriamo con scritti difensivi alla sanzione.
Del ricorso non si sa più nulla fino al maggio del 2013, cioè dopo 4 anni, con cui il Sindaco del Comune ci ingiunge di pagare in misura ridotta la sanzione, che detto per inciso passa da 2000 a 1000 euro. Mandiamo una lettera al Sindaco sostenendo la non competenza a procedere e di risposta l'ordinanza di ingiunzione viene annullata a maggio e riproposta tal quale a luglio, con facoltà di ricorrere al Giudice di pace nei 30 giorni successivi al ricevimento.
Trova normale che si faccia passare così tanto tempo ? quali azioni potrei intraprendere a mia difesa?
(.....) lettera firmata
Questa la mia risposta:
Egregio Sig. Mario
da un punto di vista formale il Controllo ufficiale ha soddisfatto a mio parere i vincoli di Legge, contestandole con due diversi atti, l’inosservanza del regolamento di igiene. Anche il Comune, prendendosi i tempi certamente poco utili rispetto alla motivazione della sanzione, li ha comunque rispettati, visto che ha 5 anni di tempo (sic).
Rilevo solamente che l’indicazione di opporsi al giudice di pace non è corretta per illeciti depenalizzati per motivi di igiene degli alimenti e bevande: in effetti il ricorso dovrebbe porsi al tribunale e non al giudice di pace.
A mio modo di vedere, quindi, formalmente gli atti sono stati compiuti abbastanza bene. Personalmente mi sembra un po’ debole la memoria difensiva fatta a suo tempo, nel senso che avrei insistito sul fatto di essere stato ripreso per la medesima mancanza (eccesso di bottiglie vuote nel locale di lavorazione) con due atti diversi (è tecnicamente possibile ma apparentemente eccessivo, perché se si danno 90 giorni per ottemperare alla prescrizione è evidente che si ritiene l’illecito non poi così grave per la salute dei consumatori – siamo nel campo degli illeciti di pericolo presunto, potremmo dire in analogia ai reati alimentari).
Relativamente al manuale di autocontrollo, presente ma non attuato nelle sue registrazioni, avrei sottolineato come nel vostro caso si tratti di una attività semplice, per la quale sono sufficienti dei controlli visivi senza la necessità di attendere a registrazioni scritte, o, per lo meno, come tale condotta sia ormai accettata in molte regioni italiane, al fine di ridurre gli oneri burocratici nelle attività semplici come appunto quella di bar,rivendita alimentare,market, latteria, ristorante, rosticceria ecc. ecc. Non so se nella sua regione sia stata adottata la semplificazione dei manuali, ma in questo caso le consiglierei di adottarla, proprio per evitare in futuro ulteriori contestazioni al riguardo.
Gli aspetti che mi interessava sottolineare riguardano i TEMPI che possono passare tra contestazione di illecito e provvedimento sanzionatorio, in caso di opposizione; il fatto che uno stesso illecito possa dar luogo a violazione di più articoli/commi; la necessità di motivare meglio le memorie difensive (ora non più al Sindaco ma alla ASL stessa); la necessità che laddove vigono le semplificazioni dei manuali gli stessi le recepiscano, altrimenti si rischia di mantenere degli obblighi non richiesti dalle norme.
Manlio Della Ciana
Il problema vero, e il dr. Della Ciana lo sa bene, così come chi lavora in impianti con presidio veterinario quotidiano o con ispezioni frequenti, è che il 193 utilizza termini, forse appositamente pensati dal legislatore, tali per cui il veterinario ufficiale può decidere di fare ciò che vuole. O ciò che qualcuno che sta sopra di lui ha deciso.
Sono veterinario responsabile dell’autocontrollo di un’azienda che si occupa di macellazione suini e che possiede anche, in un’alta unità, un piccolo sezionamento. Anche nel sezionamento è successa la stessa cosa successa a Mario, ma noi, a differenza di Mario abbiamo pagato, sapendo che quando “qualcuno” decide di sanzionare si fa prima a pagare.
A noi è stato citato il comma 5 dell’art. 6 (relativamente alle sanzioni). Il giorno dell’ispezione era stata aperta la NC, senza neppure citare alcuna sanzione da parte dell’ispettore, ma fissando un tempo per la risoluzione (cioè come da comma 7). Contemporaneamente, però, è stato redatto un verbale (inviato però diversi giorni dopo, senza curarsi dei termini per la risoluzione e tanto meno dai provvedimenti messi in atto dall’azienda) per sollevare la sanzione. Quindi significa che l’OSA risolve la NC, il vet ufficiale verifica e chiude la NC e successivamente arriva il verbale con la sanzione datato nello stesso giorno dell’apertura della NC.
Secondo voi è normale? Probabilmente dal punto di vista formale non c’è nessun problema. La sostanza, secondo me, è diversa. Ma lascio a voi l’interpretazione!
Non ho ancora avuto chiarimenti dei termini utilizzati nel 193 ai commi da 5 a 8 dell’art. 6:
5. (5)…non rispetta i requisiti generali in materia di igiene
6. (6)…omette di predisporre procedure di autocontrollo
7. (7)…inadeguatezze nei requisiti o nelle procedure
8. (8)…mancata o non corretta applicazione dei sistemi e/o delle procedure
Quale sottile differenza c’è fra “non rispetta i requisiti” (comma 5) e “inadeguatezza nei requisiti” (comma 7)??
Se il requisito o la procedura sono inadeguati (comma 7) ti lascio il tempo per risolvere il problema.
Se non rispetti i requisiti (comma 5) sanziono subito. Se il requisito è inadeguato ti lascio il tempo.
Se il sistema o la procedura non è applicata correttamente (comma 8) sanziono subito.
Nel caso di Mario (ed anche il mio), ti lascio il tempo per la risoluzione e contemporaneamente preparo il verbale con la sanzione. Solo che quello te lo mando fra un po’ di giorni, così intanto cito il comma 8.
Il problema di Mario è che gli è stato citato il comma 7 che prevede sanzione solo se la NC non è chiusa entro i termini. Cosa impossibile visto che era stata chiusa, con tanto di sopralluogo! Allora il vet ufficiale (o chi per lui) ha pensato bene di citare il comma 8, per il quale non c’è nessun termine.
Potremmo filosofeggiare molto, ma in realtà c’è qualcuno che per vari motivi e magari anche a ragione decide a tavolino di sanzionare. Poi, chi firma il verbale e “ci mette la faccia” davanti all’OSA deve stare solo attento a citare l’articolo e il comma giusto.
Poi non voglio parlare di tutto quell’amplissimo capitolo del “mantenere degli obblighi non richiesti dalle norme”, solo perché qualcuno dice che “sa fa così” o “si fa così perché l’ha detto il dr. Tizio della Regione Caio” o perché “era previsto dalla 286 del 94” e via discorrendo… Per questo invito il dr. Della Ciana ad aprire un altro topic, dove potremmo fare una (lunga) lista di richieste senza nessun fondamento né normativo né tantomeno logico dal punto di vista della sicurezza degli alimenti.
saluti
mauro
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Sì, è vero: nel caso di strutture con controllo veterinario permanente la gestione delle NC e delle sanzioni è diversa rispetto a quella di altre strutture. Lavorando come responsabile dell’autocontrollo in entrambe (la proprietà è la stessa) ho a che fare con 2 CU in ambiti leggermente diversi. E non posso non notare la differente gestione del 193. Sembrerebbe, e questo l’ho detto direttamente al vet uff, che ci siano “due pesi e due misure”.
Quello che noto, in entrambi i casi, è che le prescrizioni sono già tante, alle quali si aggiungono quelli delle norme per l’export e i requisiti volontari da seguire (ISO 9001, BRC & Co.). Ed è vero, a volte l’OSA, per vari motivi (ovviamente, di base, economici) ha pochi scrupoli. Quello che non vorrei (personalmente) è vedere è l’imposizione di requisiti inesistenti e soprattutto inutili, mentre preferirei vedere una sanzione per un requisito vero non rispettato. Perché se il vet uff si “impunta” su qualcosa di inesistente perde credibilità. Lui insieme al sistema. Così come perde credibilità il sistema quando un requisito è valutato adeguato da un CU e inadeguato da un CU effettuato sulla stessa cosa un mese dopo solo perché è cambiato il controllore. Sono queste, a mio avviso, le cose che fanno “indispettire i cittadini”.
E’ vero, le check list aumentano, nella speranza che servano da guida e non da ulteriore variabilità nell’interpretazione. Se non fosse che in molti casi le check list rimangono nelle segrete dei veterinari, anziché essere diffuse anche alle OSA, proprio con lo scopo da servire da guida e per migliorare, alla fine, la sicurezza dei prodotti. Conosco bene le guide pratiche che hai pubblicato su requisiti, USA, Russia, ecc. Fanno parte dei miei riferimenti, rilegati nella mia libreria! Ce ne fossero…
Relativamente ai verbali di audit o di ispezioni posso notare che, innanzitutto, molto difficilmente si cita, nel caso delle NC, la norma e l’articolo non rispettati. Si citano nel verbale della sanzione, perché in quel caso è obbligatorio. Se fosse obbligatorio anche per le NC sarebbe un passo avanti, ma purtroppo questa cosa è a discrezione del vet uff. Infine si potrebbe parlare molto anche dei tempi con i quali i verbali di un’ispezione o di un audit sono consegnati all’OSA. C’è un abisso tra i tempi con i quali un ente di accreditamento per norme volontarie rilascia la lista delle NC con i relativi punti della norma violati (consegnati prima di lasciare l’impianto) e i tempi con i quali l’ASL consegna il verbale dell’audit. Nella mia breve esperienza posso dire (verbali alla mano) di aver ricevuto il verbale del sopralluogo 6 mesi dopo la VI. Né io, né il vet uff del presidio permanente ci ricordavamo più nemmeno di cosa si trattava…
Infine rinnovo l’invito (a tutti) a segnalare casi pratici di requisiti richiesti per i quali c’è il dubbio che siano davvero cogenti.
Un saluto e ancora complimenti al dr Della Ciana,
mauro
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