Salve dott. Della Ciana e tutti,
vorrei riprendere l’estenuante problema dell’indicazione della data di scadenza (o del TMC) nei cosiddetti “preincarti”.
Mi scuso per la lunghezza dell’intervento ma, per avere un quadro completo, mi permetto di fare una disamina delle norme e documenti applicabili (se ci sono errori vi prego di correggermi) per cercare insieme a voi di trarre conclusioni non affette da pregiudizi personali sulla correttezza o meno delle norme stesse.
Prima di tutto cerchiamo di stabilire la differenza tra preconfezionato (Art. 3 DLgs 109/92) e preincarto (Art. 16 DLgs 109/92).
La Direttiva CE 112/79 relativa al
ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura
(…), prescriveva:
Articolo
12
Per i prodotti alimentari non presentati in imballaggi preconfezionati per la vendita al consumatore finale o per i prodotti alimentari confezionati nei luoghi di vendita a richiesta dell'acquirente o preconfezionati ai fini della vendita immediata, gli Stati membri adottano le modalità secondo le quali devono essere fornite le indicazioni di cui all'articolo 3 e all'articolo 4, paragrafo 2.
Purché sia garantita l'informazione del consumatore, gli Stati membri possono non rendere obbligatorie tali indicazioni o alcune di esse.
In virtù di questo articolo, il DLgs 109/92 esentava i cosiddetti “preincarti” dall’obbligo di indicazione della data di scadenza.
La cosa, però, non risultava molto chiara, infatti nel testo originario del DLgs 109/92 c’era solo la definizione di prodotto alimentare preincartato: l'unità di vendita costituita da un prodotto alimentare e dall'involucro nel quale è stato posto o avvolto negli esercizi di vendita” e fra i prodotti sfusi erano inclusi (ai fini dell’etichettatura- senza obbligo di data di scadenza) “I prodotti alimentari non preconfezionati o generalmente venduti previo frazionamento, anche se originariamente preconfezionati”.
Una successiva circolare del ministro per l’industria il commercio e l’artigianato, la 140/1993, specificava:
…4. Con l'occasione si forniscono i seguenti chiarimenti su talune disposizioni che non risultano sempre interpretate in termini corretti:
a) Prodotto preincartato
Non è solo il prodotto semplicemente avvolto da un involucro, ma anche il prodotto che risponde alla definizione di prodotto preconfezionato purché le relative operazioni di preconfezionamento e vendita al consumatore avvengano nello stesso punto di vendita. Ad esso si applicano le regole previste all'art.16 del decreto n.109.
Infatti, fin da subito ci sono state varie interpretazioni:
in una sentenza della cassazione civile (pretore di Lodi) del 1999, confermata dalla corte suprema di cassazione nel 2002, a proposito della circolare 140/93 si dice: …L'opponente, a sostegno della propria tesi, invoca quanto disposto dal punto 4 della circolare 27.4.93 n. 140 del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, ove si precisa che per prodotto "preincartato" non si deve intendere solo "il prodotto semplicemente avvolto da un involucro, ma anche il prodotto che risponde alla definizione di prodotto preconfezionato purchè le relative operazioni di preconfezionamento e vendita al consumatore avvengano nello stesso punto di vendita". Preliminarmente occorre premettere che tale provvedimento di natura amministrativa (avente efficacia interna) non è in grado di vincolare l'Autorità giudiziaria, la quale è chiamata ad interpretare ad applicare la legge dello Stato.
(Sarei grata se qualcuno mi spiegasse la parte riportata in rosso - provvedimento di natura amministrativa?...autorità giudiziaria chiamata ad interpretare?...)
Ciò premesso, si ritiene che quanto contenuto nella citata circolare non sia conforme al dettato del D.Lgs 109/92. Se il legislatore avesse voluto differenziare i prodotti preincartati da quelli preconfezionati solo per il fatto che le operazioni di imballaggio avvengano o meno all'interno del punto di vendita, non si sarebbe dilungato a descrivere in modo dettagliato le caratteristiche dell'involucro dei prodotti preconfezionati, caratteristiche omesse in sede di definizione dei prodotti preincartati, per i quali, infatti, non è richiesta una particolare confezione sigillata.
…. Il prodotto preincartato, invece, non viene imballato prima di essere posto in vendita (e quindi non è proposto come tale al consumatore), ma viene semplicemente avvolto in un involucro (non sigillato) direttamente dal venditore, previa indicazione e scelta del prodotto (sfuso) da parte del consumatore (cfr. art. 16 citato DLgs.) Sembrerebbe, pertanto, che le operazioni di imballaggio e di vendita debbano avvenire contestualmente ovvero entro un breve lasso di tempo.
Alla luce, quindi, di tali osservazioni l'ordinanza-ingiunzione appare certamente fondata con conseguente conferma del provvedimento sanzionatorio e rigetto dell'opposizione in quanto infondata per le ragioni sopra esposte.
(Il mio commento è: è presente solo la definizione di prodotto preconfezionato perché il legislatore ha semplicemente riportato la descrizione data dalla direttiva CE. Il preincarto è una peculiarità italiana, perciò non se ne poteva dare una definizione, si parlava solo di “preconfezionati ai fini della vendita immediata” ma la direttiva stessa, nell’articolo 12, che ho riportato sopra, ha concesso agli Stati membri l’autonomia decisiva sull’argomento).
La corte supr. di cassazione aggiunge a giustificare il verdetto:
….Sotto l'aspetto della conformità alle direttive comunitarie, tendenti ad uniformare le legislazioni dei paesi membri in materia di etichettatura, presentazione e pubblicità dei prodotti alimentari senza scendere in particolari sottodistinzioni - e quindi sotto l'aspetto della ratio legis - sembra evidente che qualsiasi specificazione e distinzione di ipotesi normativa, come quelle ora considerate, deve trovare unica o principale giustificazione nella maggior tutela del consumatore.
In quest'ottica, l'indicazione in etichetta della data entro la quale il prodotto può essere consumato senza pericolo per la salute del consumatore ("termine minimo di conservazione") è giustamente richiesta per gli alimenti preconfezionati che vengono acquistati, per così dire, "a scatola chiusa", essendo protetti da un imballaggio a prova di rottura; diversamente si deve opinare riguardo agli alimenti preincartati, il cui involucro non ha la stessa conformazione né le stesse finalità.
In questa visuale interpretativa, il luogo di esecuzione del confezionamento non riveste significato ed importanza tale da giustificare, insieme con la differenza fra "preconfezionato" o "preincartato" (peraltro non prevista nella direttiva CE all'epoca vigente), la limitazione dell'obbligo d'indicazione della scadenza a quei solo prodotti che, pur avendo uguali caratteristiche d'imballo, si distinguerebbero dagli altri soltanto per essere stati confezionati in luogo diverso.
Nel 2003 l’allora ministero delle attività produttive (ora ministero dello sviluppo economico), in seguito a questa sentenza, emise il suo parere nella circolare 168 di cui voglio riportare anche la premessa:
Questo Ministero è già intervenuto più volte, in occasione dell'entrata in vigore di norme di particolare rilievo, per chiarirne la portata e fornire informazioni per una corretta ed uniforme loro applicazione sia da parte delle imprese sia da parte degli organi di vigilanza.
Pervengono, poi, quesiti sia da parte di aziende ed associazioni professionali sia da parte di alcuni organi di controllo, che chiedono precisazioni sulla applicazione di talune norme, in particolare di quelle relative all'etichettatura.
Sulla scia di quanto già fatto in precedenti occasioni, con la presente si forniscono i chiarimenti richiesti:….
Per quanto riguarda l’argomento in questione, specificava:
L) Prodotti venduti sfusi.
L'art. 16 del decreto n. 109/1992, nel testo originario, prevedeva per i prodotti preincartati l'uso del cartello con un limitato numero di indicazioni obbligatorie. Nell'attività di vigilanza sono stati seguiti comportamenti non sempre coerenti, contestando la mancata indicazione di altre diciture che la norma non prescriveva espressamente, quale la data di scadenza.
Nel concetto di prodotto preincartato rientrava, secondo la definizione data all'art. 1, qualsiasi operazione di incarto e di preconfezionamento sul luogo di vendita, così come previsto dalla direttiva n. 79/112 all'art. 12 (art. 14 della direttiva 2000/13) per le quali gli Stati membri potevano prevedere regole meno severe.
Per superare le difficoltà sorte, soprattutto a seguito della recente sentenza della Corte di cassazione, il comma 1 dell'art. 16 del decreto n. 109/1992, è stato modificato attraverso l'indicazione dettagliata dei casi in cui si applicano le disposizioni di tale articolo, tra cui figurano «i prodotti preconfezionati destinati alla vendita immediata» nell'esercizio ove sono stati preparati.
Si tratta di preimballaggi a tutti gli effetti, ma con la peculiarità della destinazione alla vendita immediata, assimilati, quindi, ai prodotti sfusi.
Relativamente alla dicitura «vendita immediata», si precisa che essa significa «vendita a libero servizio» senza la presenza di un addetto.
Si richiama l'attenzione, al riguardo, sull'obbligo dell'indicazione della data di scadenza, che - giova ribadire – deve figurare, con la dicitura «da consumarsi entro» seguita dalla data stessa, solamente sulle paste fresche (categoria nella quale non sono comprese le paste stabilizzate). Gli altri prodotti ne sono esenti.
Ma non è finita. Sentenza del 2011 del giudice di pace di Vasto:
….. L'opponente ha impugnato l'ordinanza ingiunzione sostenendo che i prodotti oggetto dell'accertamento sarebbero riconducibili a prodotti “preincartati”, ovvero sfusi, frazionati e posti in vendita all'interno del supermercato per i quali, secondo un'interpretazione letteraria e riduttistica dell'art 16 del Dlgs n 109/1992, non sarebbe necessaria l'indicazione né del termine minimo di conservazione né della data di scadenza (essendo quest'ultima esplicitamente richiesta solo per le paste fresche).
… E' indifferente il luogo del confezionamento dentro o fuori dell'esercizio commerciale. Ciò che conta è che, al momento dell'acquisto, il consumatore, privo dell'ausilio dell'operatore commerciale, trovi nell'etichetta o nel cartello espositivo tutte le indicazioni richieste per legge (la data di scadenza è un elemento fondamentale ai fini di una corretta e libera scelta).
Diversamente si deve opinare riguardo agli alimenti cd “preincartati”, il cui involucro non ha la stessa conformazione né le stesse finalità.
La presenza dell'operatore dietro il bancone dovrebbe sopperire alle domande dell'acquirente …..
… L'interpretazione ha il sostegno di giurisprudenza di legittimità (Cass civ n 24/1989; Cass civ n 10744/1998) ed è condivisa dal presente Giudicante proprio alla luce di una corretta interpretazione del Dlgs n 109/1992, delle direttive europeee e del recente Regolamento.
Secondo quest'ultimo un prodotto è preconfenzionato quando il suo contenuto è chiuso in un imballaggio di qualsiasi tipo preparato in assenza dell'acquirente e in modo tale che la quantità del prodotto in esso contenuto abbia un valore prefissato e non possa essere modificata senza aprire o alterare palesemente l'imballaggio.
Cioè, sta dicendo indirettamente che il ministero ha dato “un'interpretazione letteraria e riduttistica” di una legge dello Stato mentre i vari giudici danno l’interpretazione giusta.
Dice pure:
…Il rigetto del ricorso trova ulteriore conferma alla luce del Regolamento UE 1169/2011, varato dalla Commissione Europea il 22.11.2011, che, pur entrando in vigore progressivamente nel futuro, può, nel caso in esame, essere preso in considerazione.
Al fine di armonizzare le varie normative nella salvaguardia della salute dei consumatori dei cibi, il Regolamento vieta, all'art 38, agli Stati membri di mantenere disposizioni di diritto contrastanti la legislazione europea.
Ma, visto che lo mette in campo, allora riporto la seguente definizione presente nel Reg UE 1169/2011:
«alimento preimballato»: l’unità di vendita destinata a essere presentata come tale al consumatore finale e alle collettività, costituita da un alimento e dall’imballaggio in cui è stato confezionato prima di essere messo in vendita, avvolta interamente o in parte da tale imballaggio, ma comunque in modo tale che il contenuto non possa essere alterato senza aprire o cambiare l’imballaggio; «alimento preimballato» non comprende gli alimenti imballati nei luoghi di vendita su richiesta del consumatore o preimballati per la vendita diretta;
e ancora:
….Articolo 44
Disposizioni nazionali per gli alimenti non preimballati
1. Ove gli alimenti siano offerti in vendita al consumatore finale o alle collettività senza preimballaggio oppure siano imballati sui luoghi di vendita su richiesta del consumatore o preimballati per la vendita diretta,
a) la fornitura delle indicazioni di cui all’articolo 9, paragrafo 1, lettera c) [allergeni], è obbligatoria;
b) la fornitura di altre indicazioni di cui agli articoli 9 e 10 [tra cui la data di scadenza] non è obbligatoria, a meno che gli Stati membri adottino disposizioni nazionali che richiedono la fornitura, parziale o totale, di tali indicazioni o loro elementi.
Mi sembra chiaro che anche l’UE ha sentito la necessità di chiarire: “non comprende gli alimenti imballati per la vendita diretta”.
Sarebbe stato ancora meglio se avesse chiarito anche la definizione di “vendita diretta” che, comunque, per l’Italia è «vendita a libero servizio» senza la presenza di un addetto.
Completo riportando la parte finale della sentenza di Vasto:
…L'operatore che fraziona, pesa e sigilla non deve far altro che riportare sull'etichetta o sul cartello espositore la data di scadenza che il produttore originario ha indicato per la pezzatura integrale.
Non c'è alcuna discrezione né per l'operatore né per il cliente.
Dalle mie parti, l’orientamento generale dei controlli ufficiali, basato evidentemente sulle sentenze e su articoli presenti su riviste del settore, è il seguente:
- Affinchè un prodotto confezionato sia definito “preincarto” deve essere presente l’addetto alla vendita (!!!), in caso contrario si tratta sempre di un preconfezionato
- In quanto preconfezionato, è obbligatoria l’indicazione della data di scadenza (o del TMC)
- Tale data non può essere arbitraria ma stabilita sulla base di uno studio di shelf life CON (non: “anche” o “se necessario”!!!) ANALISI DI LABORATORIO
Sull’argomento shelf life interverrò appena avrò ancora un po’ di tempo, per ora aspetto i vostri graditissimi commenti ed esperienze a riguardo.
Grazie
Anna E.C.
Anna E.C.
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Diciamo che sono nel gruppo “supporto ai controllati” ma ho cercato di non schierarmi nell’esposizione dei fatti.
Sono davvero contenta di leggere la risposta del dott. Puglia! La penso parola per parola esattamente allo stesso modo.
Su questo argomento si sta anche creando una inutile fobia fra i consumatori.
Al solito il problema è che, come dicevo, da noi molti veterinari (e persino ispettori della forestale!) nei controlli ai market prescrivono l’indicazione della data di scadenza (!!! spesso c’è anche confusione con il TMC) previa uno studio di shelf-life con analisi di laboratorio (microbiologiche)!!!
Non capisco perché le norme non vengano lette per intero e ci si fermi solo ai paragrafi, quando va bene, o alle frasi riportate in qualche articolo di giornale di presunti esperti, diversamente non mi so spiegare tanti comportamenti … scusate lo sfogo.
Infine, giusto perché una giovane collega mi ha ringraziato per averle fatto conoscere il DLgs 109/92 (modif. da Decr. L.vo 23.6.03 n. 181), voglio riportare per gli “ancora non addetti ai lavori” che vogliano altri spunti di studio e di riflessione, la parte del Reg 2073/2005 sulla shelf-life:
Art.3
2. Se necessario, gli operatori del settore alimentare responsabili della fabbricazione del prodotto effettuano studi, in conformità all’allegato II, per verificare se i criteri sono rispettati per l’intera durata del periodo di conservabilità.
In particolare ciò si applica agli alimenti pronti che costituiscono terreno favorevole alla crescita di Listeria monocytogenes e che possono costituire un rischio per la salute pubblica in quanto mezzo di diffusione di tale batterio.
Gli operatori del settore alimentare possono condurre gli studi suddetti in collaborazione tra loro.
Linee guida per la realizzazione di tali studi possono essere incluse nei manuali di buona prassi igienica di cui all’articolo 7 del regolamento (CE) n. 852/2004.
All.2
Gli studi di cui all'articolo 3, paragrafo 2, comprendono:
— prove per determinare le caratteristiche fisico-chimiche del prodotto, quali pH, aw, contenuto salino, concentrazione di conservanti e tipo di sistema di confezionamento, tenendo conto delle condizioni di lavorazione e di conservazione, delle possibilità di contaminazione e della conservabilità prevista,
— consultazione della letteratura scientifica disponibile e dei dati di ricerca sulle caratteristiche di sviluppo e di sopravvivenza dei microrganismi in questione.
Se necessario, in base agli studi summenzionati, l'operatore del settore alimentare effettua studi ulteriori, che possono comprendere:
— modelli matematici predittivi stabiliti per il prodotto alimentare in esame, utilizzando fattori critici di sviluppo o
di sopravvivenza per i microrganismi in questione presenti nel prodotto,
— prove per determinare la capacità dei microrganismi in questione, debitamente inoculati, di svilupparsi o
sopravvivere nel prodotto in diverse condizioni di conservazione ragionevolmente prevedibili,
— studi per valutare lo sviluppo o la sopravvivenza dei microrganismi in questione che possono essere presenti nel prodotto durante il periodo di conservabilità, in condizioni ragionevolmente prevedibili di distribuzione, conservazione e uso.
Gli studi summenzionati tengono conto della variabilità intrinseca in funzione del prodotto, dei microrganismi in questione e delle condizioni di lavorazione e conservazione.
Anna
Diciamo che sono nel gruppo “supporto ai controllati” ma ho cercato di non schierarmi nell’esposizione dei fatti.
Sono davvero contenta di leggere la risposta del dott. Puglia! La penso parola per parola esattamente allo stesso modo.
Su questo argomento si sta anche creando una inutile fobia fra i consumatori.
Al solito il problema è che, come dicevo, da noi molti veterinari (e persino ispettori della forestale!) nei controlli ai market prescrivono l’indicazione della data di scadenza (!!! spesso c’è anche confusione con il TMC) previa uno studio di shelf-life con analisi di laboratorio (microbiologici)!!!
Non capisco perché le norme non vengano lette per intero e ci si fermi solo ai paragrafi, quando va bene, o alle frasi riportate in qualche articolo di giornale di presunti esperti, diversamente non mi so spiegare tanti comportamenti … scusate lo sfogo.
Infine, giusto perché una giovane collega mi ha ringraziato per averle fatto conoscere il DLgs 109/92 (modif. da Decr. L.vo 23.6.03 n. 181), voglio riportare per gli “ancora non addetti ai lavori” che vogliano altri spunti di studio e di riflessione, la parte del Reg 2073/2005 sulla shelf-life:
Art.3
2. Se necessario, gli operatori del settore alimentare responsabili della fabbricazione del prodotto effettuano studi, in conformità all’allegato II, per verificare se i criteri sono rispettati per l’intera durata del periodo di conservabilità.
In particolare ciò si applica agli alimenti pronti che costituiscono terreno favorevole alla crescita di Listeria monocytogenes e che possono costituire un rischio per la salute pubblica in quanto mezzo di diffusione di tale batterio.
Gli operatori del settore alimentare possono condurre gli studi suddetti in collaborazione tra loro.
Linee guida per la realizzazione di tali studi possono essere incluse nei manuali di buona prassi igienica di cui all’articolo 7 del regolamento (CE) n. 852/2004.
All.2
Gli studi di cui all'articolo 3, paragrafo 2, comprendono:
— prove per determinare le caratteristiche fisico-chimiche del prodotto, quali pH, aw, contenuto salino, concentrazione di conservanti e tipo di sistema di confezionamento, tenendo conto delle condizioni di lavorazione e di conservazione, delle possibilità di contaminazione e della conservabilità prevista,
— consultazione della letteratura scientifica disponibile e dei dati di ricerca sulle caratteristiche di sviluppo e di sopravvivenza dei microrganismi in questione.
Se necessario, in base agli studi summenzionati, l'operatore del settore alimentare effettua studi ulteriori, che possono comprendere:
— modelli matematici predittivi stabiliti per il prodotto alimentare in esame, utilizzando fattori critici di sviluppo o
di sopravvivenza per i microrganismi in questione presenti nel prodotto,
— prove per determinare la capacità dei microrganismi in questione, debitamente inoculati, di svilupparsi o
sopravvivere nel prodotto in diverse condizioni di conservazione ragionevolmente prevedibili,
— studi per valutare lo sviluppo o la sopravvivenza dei microrganismi in questione che possono essere presenti nel prodotto durante il periodo di conservabilità, in condizioni ragionevolmente prevedibili di distribuzione, conservazione e uso.
Gli studi summenzionati tengono conto della variabilità intrinseca in funzione del prodotto, dei microrganismi in questione e delle condizioni di lavorazione e conservazione.
Anna