Ciao Lidia, allora forse
ti confondi, nel senso che il d.lgs. 110/92 si riferisce agli alimenti
surgelati, così come definiti dalla legge, appunto da vendersi
confezionati, ma nel caso a cui tu ti riferisci si tratta di vendita
di prodotti congelati.
D'altronde anche la vecchia legislazione distingueva tra questi due
metodi di conservazione e visto che per problemi tecnologici non è
possibile raffreddare un alimento oltre ad una certa velocità ne
derivava che nel caso dei surgelati questi dovessero avere per forza
di cose dimensioni tali (meno di 20 cm al cuore) adatte alla vendita
diretta e quindi ad essere venduti in confezioni.
La pratica, invece, di vendere congelati sfusi è diffusa da molti anni
ed avviene anche mediante libero servizio, ovvero con self service!
Le indicazioni in etichettatura da riportare sono quelle dei prodotti
sfusi con chiaramente indicato il TMC, la modalità di conservazione,
l'eventuale percentuale di glassatura ed ovviamente la denominazione
seguita dal termine "congelato".
Ovviamente molti dettaglianti giocano sulla definizione di surgelato/
congelato e quindi usando il termine impropriamente.
Se guardi il sito che riporto e trovato casualmente con google
(
http://www.mareazzurrosrl.it/home.htm )vedi una vendita di prodotti
ittici congelati spacciati per surgelati!
Ti riporto il brano preso da una circolare del 2003 (Circ. MI.A.P.
10.11.03 n. 168) a proposito della vendita dei surgelati/congelati
sfusi:
"D) Vendita prodotti congelati.
Da qualche tempo si osserva che, in alcune superfici della grande
distribuzione, nei banchi di vendita dei prodotti surgelati sono
immessi anche prodotti congelati non confezionati, esposti con gli
estremi dell'azienda produttrice, che spesso incorpora nel proprio
nome la parola "surgelati", anche se poi sulle singole etichette o nei
depliants a disposizione del pubblico compare l'indicazione che si
tratta di prodotti congelati.
Questo modo di operare, oltre ad essere ingannevole per il
consumatore, rappresenta anche una forma di slealtà commerciale.
Si invitano, pertanto, gli organi di vigilanza a verificare che, per i
prodotti congelati venduti sfusi, siano fornite adeguate informazioni
al consumatore, in conformità a quanto previsto dall'art. 16 del D.
L.vo 27.1.92, n. 109, come modificato dall'art. 13 del D. L.vo
23.6.03, n. 181, il quale stabilisce che detti prodotti devono essere
muniti di apposito cartello, applicato ai recipienti che li contengono
oppure applicato nei comparti in cui sono esposti.
Sul cartello devono figurare:
a) la denominazione di vendita, accompagnata dal termine "congelato",
senza che compaia, a qualsiasi titolo, il termine "surgelato/i";
b) le modalità di conservazione dopo l'acquisto;
c) la percentuale di glassatura per i prodotti glassati.
I banchi ed i prodotti in essi contenuti, infine, vanno adeguatamente
protetti e vanno rispettate le norme igieniche di cui al D. L.vo
26.5.97 n. 155 (attuazione della Dir. 93/43/CE sull'igiene)."
Ovviamente il riferimento al d.lsg 155/97 è superato dalla
regolamentazione comunitaria, ma per il resto mi sembra corretto.
Cordialità
Manlio Della Ciana