L'uso del carminio o cocciniglia o E120 è consentito ai sensi del
D.M.
27.2.1996, n.209 all'allegato V:
Formaggio marmorizzato rosso (max 125 mg/kg);
Bevande "americano" (q.b.)
Bitter soda e bitter vino (q.b.)
Cereali da prima colazione estrusi, soffiati e/o all'aroma di frutta
(max 200 mg/kg)
Confetture, gelatine ecc. (max 100 mg/kg)
Insaccati (Limitatamente ai prodotti ottenuti a partire da carne
finemente tagliata o macinata o in pezzi), patè o terrine (max 100
mg/
kg)
Carne per burger con un contenuto di ortaggi e/o cereali non inf 4%
(max 100 mg/kg)
Salsiccia Chorizo (max 200 mg/kg)
Pasturmas (rivestimento esterno commestibile) (q.b.)
Allegato VI:COLORANTI AUTORIZZATI IN PRODOTTI ALIMENTARI DIVERSI DA
QUELLI ELENCATI AGLI ALL. IV E V
Le seguenti sostanze coloranti possono essere usate da sole o
associate, fino al livello massimo specificato nella tabella, negli
alimenti indicati in appresso. Tuttavia, per le bevande analcoliche
aromatizzate, i gelati, i dessert, i prodotti da forno fini e i
prodotti della confetteria, i coloranti possono essere usati fino al
limite massimo indicato nella pertinente tabella, ma i quantitativi
di
ciascuno dei seguenti coloranti E 110, E 122, E 124 ed E 155 non
devono essere superiori a 50 mg/kg o 50 mg/I.
(....omissis...)
E120 vari tipi di carminio
E132 carminio d'indaco
(....omissis....) (tra gli altri)
Gelati 150 mg/kg
Formaggi fusi aromatizzati 100 mg/kg
Paste di pesce e di crostacei 100 mg/kg
Crostacei precotti 250 mg/kg
Succedanei del salmone 500 mg/kg
Surimi 500 mg/kg
Uova di pesce 300 mg/kg
Pesce affumicato 100 mg/kg
Crosta commestibile dei formaggi e budelli commestibili Quanto basta
Surrogati della carne e del pesce a base di proteine vegetali 100 mg/
kg
Infine riporto
ALLEGATO IV
(art. 6, comma 2)
PRODOTTI ALIMENTARI CHE NON DEVONO CONTENERE ADDITIVI COLORANTI, SALVO
I CASISPECIFICAMENTE CONTEMPLATI AGLI ALL. V, VI, VII
(Le disposizioni utilizzate nel presente allegato non pregiudicano il
principio del "riporto" qualora i prodotti in questione contengano fra
gli ingredienti sostanze coloranti ammesse)
1. Prodotti alimentari non lavorati
3. Latte scremato e parzialmente scremato, pastorizzato o sterilizzato
(compresa la sterilizzazione UHT) (non aromatizzato)
4. Latte aromatizzato al cioccolato
5. Latte fermentato (non aromatizzato)
6. Latte conservato ai sensi del DPR 10.5.82, n. 514
7. Latticello (non aromatizzato)
8. Panna, anche in polvere (non aromatizzata)
10. Uova e ovoprodotti, quali definiti all'art. 2, comma 1, lett. a)
del D. L.vo 4.2.93, n. 65
20. Pesci, crostacei e molluschi, carni, pollame e selvaggina nonché
le loro preparazioni, ad esclusione dei pasti preparati contenenti
tali ingredienti
30. Miele
32. Formaggio stagionato e non stagionato (non aromatizzati)
33. Burro di latte di capra e di pecora
Sui coloranti negli alimenti per chi è interessato segnalo questa tesi
di laurea scaricabile a:
http://tesi.cab.unipd.it/21839/1/cpyFB.pdf
Mi sembra evidente quindi che il carminio NON PUO' essere utilizzato
per carni di tutti i tipi o loro preparazioni con l'eccezioni
indicate, ovvero per gli hanburger solo se hanno un contenuto in
verdure o cereali maggiore del 4% (?) oppure in insaccati ,patè o
terrine. Sul fatto che si tratti di insaccati solo stagionati e non
freschi ho qualche dubbio, perchè la norma non lo dice espressamente.
Da una breve ricerca in rete comunque ho visto che il carminio è
abitualmente presente nelle schede di prodotto per additivi (es.http://
www.abitidalavoro.com/files/VIGORR12000REV3.PDF). Capisco la
motivazione addotta per escluderlo ma potrebbe valere comunque per
tutti gli alimenti in cui i coloranti sono apertamente consentiti.
Manlio Della Ciana