--
Hai ricevuto questo messaggio perché sei iscritto al gruppo "Pacchetto igiene" di Google Gruppi.
Per annullare l'iscrizione a questo gruppo e non ricevere più i suoi messaggi, invia un'email a pacchetto-igie...@googlegroups.com.
Per postare messaggi in questo gruppo, invia un'email a pacchett...@googlegroups.com.
Visita questo gruppo all'indirizzo http://groups.google.com/group/pacchetto-igiene.
Per ulteriori opzioni, visita https://groups.google.com/groups/opt_out.
A mio parere deve necessariamente avere il Riconoscimento CE ai sensi del 853/04
Le preparazioni preconfezionate di carne fresca, come prescritto dall’art. 1 del D.L.vo. n° 109/1992, devono essere presentate alla vendita come "unità di vendita destinata ad essere presentata come tale al consumatore ed alle collettività, costituita da un prodotto alimentare e dall’imballaggio in cui è stato immesso prima di essere posto in vendita, avvolta interamente o in parte da tale imballaggio, ma comunque in modo che il contenuto non possa essere modificato senza che la confezione sia aperta o alterata.
Detti preparati inoltre devono riportare in etichetta le seguenti indicazioni (art. 3 del D.L.vo. n° 109/1992):
• denominazione di vendita;
• elenco degli ingredienti, che devono essere in ordine decrescente di quantità utilizzata; le carni impiegate devono essere indicate con il nome della specie animale (es.: suino);
• quantità netta o nominale;
• termine minimo di conservazione o data di scadenza;
• nome, ragione sociale o marchio depositato e sede del fabbricante o del confezionatore o di un venditore stabilito nella comunità europea;
• sede dello stabilimento di produzione o confezionamento (che può essere sostituita dal numero di riconoscimento o bollo CE, ai sensi della Circolare del Ministero delle Attività Produttive 2 agosto 2001, n° 167);
• lotto di appartenenza del prodotto;
• modalità di conservazione se necessario, per esempio la temperatura stabilita dal produttore stesso in base alle caratteristiche del prodotto;
• istruzioni per l’uso (se necessario);
• luogo di origine o di provenienza se l’omissione possa indurre in errore l’acquirente.
Le preparazioni preconfezionate di carne fresca possono essere preparate solo dagli Stabilimenti Riconosciuti ai sensi del REG. (UE) N. 853/2004.
Detto Regolamento, infatti, “non si applica ai laboratori annessi agli esercizi di commercio al dettaglio o di somministrazione a livello locale che riforniscono direttamente il consumatore finale”. (art 1 comma 3 lett. C REG. (UE) N. 853/2004).
--
----- Original Message -----From: vittorio pugliaSent: Monday, January 27, 2014 6:42 PM
Franci, ti riporto l’art 1 del Reg. CE 853 Art. 1 Ambito d’applicazione
…
5. a) Salvo espressa indicazione contraria, il presente regolamento non si applica al commercio al dettaglio.
b) Il presente regolamento si applica tuttavia al commercio al dettaglio quando le operazioni sono effettuate allo scopo di fornire alimenti di origine animale ad altri stabilimenti, salvo:
i) quando le operazioni si limitano al magazzinaggio o al trasporto, nel qual caso si applicano comunque i requisiti specifici di temperatura stabiliti nell’allegato III;
oppure
ii) quando la fornitura di alimenti di origine animale è effettuata unicamente da un laboratorio annesso all’esercizio di commercio al dettaglio ad un altro laboratorio annesso all’esercizio di commercio al dettaglio e, conformemente alla legislazione nazionale, tale fornitura costituisce un’attività marginale, localizzata e ristretta.
Nella traduzione italiana potrebbe lasciare dei dubbi (da laboratorio a laboratorio!?), però se guardiamo la versione originale inglese:
The supply of food of animal origin from the retail establishment is to other retail establishments only and, in accordance with national law, is a marginal, localised and restricted activity.
che io tradurrei:
<<quando la fornitura di alimenti di origine animale da parte di uno stabilimento di vendita al dettaglio ad un altro stabilimento di vendita al dettaglio solo e se è, conformemente alla legislazione nazionale, un'attività marginale, localizzata e ristretta.>>
Se non dovesse bastare, riporto le Linee guida applicative dell’853, dell’accordo stato regioni del 2009:
<< ….Ancora, non rientra nel campo di applicazione del Reg (CE) n. 853/2004 la fornitura di alimenti di origine animale da un esercizio di commercio al dettaglio ad un altro esercizio di commercio al dettaglio o di somministrazione nell’ambito della stesso Comune e dei Comuni limitrofi a condizione che l’attività in questione non rappresenti l’attività prevalente dell’impresa alimentare in termini di volumi. Pertanto le attività commerciali tipo “Cash and Carry” e i laboratori centralizzati di catene della grande distribuzione rientrano nell’ambito del campo di applicazione.>>
In tal caso si applica solamente il Reg CE 852, cioè non è richiesto il famoso bollino CE.
Per la definizione di “attività localizzata, marginale e ristretta” ti
riporto quella data nel DOCUMENTO DI LAVORO DEI SERVIZI DELLA COMMISSIONE Note
esplicative di talune disposizioni in materia di flessibilità contenute nel
“pacchetto igiene” Linee guida per le autorità competenti:
<<Per attività "localizzata" si intende che gli alimenti sono destinati unicamente al mercato locale e che l’esercizio rifornito è situato nelle immediate vicinanze.
Un’attività è "marginale" se rappresenta solo una modesta parte del fatturato dell’esercizio o se è l’attività commerciale principale dell’esercizio, ma rappresenta una piccola quantità di alimenti in termini assoluti.
Per attività "ristretta" si intende la fornitura limitata soltanto ad alcuni tipi di prodotti o di esercizi.>>
Saluti
Anna