Rivendita carni da un esercizio ad un altro

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Lidia M

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Jan 21, 2014, 1:58:38 PM1/21/14
to pacchett...@googlegroups.com
Gentilissimi colleghi
il quesito è questo: un esercizio di macelleria con annesso laboratorio di lavorazione carni e linea di confezionamento in ATM carni fresche e preparazioni di carni fresche
può vendere i propri prodotti PRECONFEZIONATI (e quindi con tutte le indicazioni in etichetta previste del Dlgs 109/92 e relative informazioni sulla catena alimentare) ad altri esercizi di vendita al dettaglio che si trovano nel Comune e nei Comuni limitrofi a quello in cui esiste il laboratorio con annesso punto vendita?
O deve necessariamente avere il Riconoscimento CE ai sensi del 853/04???

Grazie anticiapate

biancav...@gmail.com

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Jan 22, 2014, 3:40:22 PM1/22/14
to pacchett...@googlegroups.com

Le può vendere come esercizio registrato ai sensi del Reg Ce 852/2004 nella propria provincia e quelle limitrofe (almeno in Campania) a condizione che tale linea di attività non sia prevalente. In sintesi la prevalenza dei ricavi devono provenire dall'attività di vendita al dettaglio.
Saluti
Fabio Rania

vittorio puglia

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Jan 22, 2014, 7:19:26 AM1/22/14
to pacchett...@googlegroups.com
la conferenza stato regioni ha elaborato linee guida per l'applicazione dei reg. ce 852/04 e 853/04 fra il 2009 e il 2010. le regioni successivamente hanno deliberato indicazioni sulla base di tali linee guida.
allego quanto pubblicato da regione lombardia.
si conferma che la cessione a terzi di prodotti di o.a. da parte dei aboratori che vendono al dettaglio è ammessa localmente (se ubicati in provincia o nelle provincie contigue) e se la cessione è un'attività residuale, anche inassenza di riconoscimento.

consiglio comunque di verificare presso il sito della regione appropriata.

saluti

vittorio




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DDG 5593_10 modifiche al DDG 1265.pdf

Manlio Della Ciana

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Jan 23, 2014, 2:31:36 AM1/23/14
to pacchett...@googlegroups.com
Anche in Emilia Romagna, nella misura non superiore al 40% del fatturato e con le limitazioni delle provincie contermini.
Saluti
Manlio


Il giorno martedì 21 gennaio 2014 19:58:38 UTC+1, Lidia M ha scritto:

franci

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Jan 23, 2014, 3:51:06 PM1/23/14
to pacchett...@googlegroups.com

A mio parere deve necessariamente avere il Riconoscimento CE ai sensi del 853/04  

 

Le preparazioni preconfezionate di carne fresca, come prescritto dall’art. 1 del D.L.vo. n° 109/1992, devono essere presentate alla vendita come "unità di vendita destinata ad essere presentata come tale al consumatore ed alle collettività, costituita da un prodotto alimentare e dall’imballaggio in cui è stato immesso prima di essere posto in vendita, avvolta interamente o in parte da tale imballaggio, ma comunque in modo che il contenuto non possa essere modificato senza che la confezione sia aperta o alterata.

 Detti preparati  inoltre devono riportare in etichetta le seguenti indicazioni (art. 3 del D.L.vo. n° 109/1992):

• denominazione di vendita;

elenco degli ingredienti, che devono essere in ordine decrescente di quantità utilizzata; le carni impiegate devono essere indicate con il nome della specie animale (es.: suino);

• quantità netta o nominale;

• termine minimo di conservazione o data di scadenza;

• nome, ragione sociale o marchio depositato e sede del fabbricante o del confezionatore o di un venditore stabilito nella comunità europea;

• sede dello stabilimento di produzione o confezionamento (che può essere sostituita dal numero di riconoscimento o bollo CE, ai sensi della Circolare del Ministero delle Attività Produttive 2 agosto 2001, n° 167);

• lotto di appartenenza del prodotto;

• modalità di conservazione se necessario, per esempio la temperatura stabilita dal produttore stesso in base alle caratteristiche del prodotto;

• istruzioni per l’uso (se necessario);

• luogo di origine o di provenienza se l’omissione possa indurre in errore l’acquirente.

 

Le preparazioni preconfezionate di carne fresca possono essere preparate solo dagli Stabilimenti Riconosciuti ai sensi del REG. (UE) N. 853/2004.

 

Detto Regolamento, infatti, “non si applica ai laboratori annessi agli esercizi di commercio al dettaglio o di somministrazione a livello locale che riforniscono direttamente il consumatore finale”. (art 1 comma 3 lett. C REG. (UE) N. 853/2004).

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Lidia M

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Jan 27, 2014, 11:10:12 AM1/27/14
to pacchett...@googlegroups.com
Anche io ritengo non sia necessario il Riconoscimento CE anche perché trattasi di esercizio di vendita al dettaglio con annesso laboratorio che fornisce i propri prodotti ad altri punti vendita dislocati sul territorio del medesimo Comune e di Comuni confinanti. Cioè, la maggior parte dei prodotti è destinata all'esercizio annesso al laboratorio, la restante parte va in altri esercizi di vendita della medesima ditta.... Ovviamente vorrebbe vendere, se riesce, anche ad altre ditte (piccoli supermercati della zona)


Il giorno martedì 21 gennaio 2014 19:58:38 UTC+1, Lidia M ha scritto:

vittorio puglia

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Jan 27, 2014, 12:42:27 PM1/27/14
to pacchett...@googlegroups.com
meglio leggerlo tutto il 109, per esempio anche l'art.16......
vittorio

franci

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Jan 29, 2014, 5:31:09 PM1/29/14
to pacchett...@googlegroups.com
Anche leggendo l'art 16 il risultato non cambia.....
 
Art. 16.
Vendita dei prodotti sfusi
1. I prodotti alimentari non preconfezionati o generalmente
venduti previo frazionamento, anche se originariamente
preconfezionati, devono essere muniti di apposito cartello, applicato
ai recipienti che li contengono ovvero applicato nei comparti in cui
sono esposti.
2. Sul cartello devono essere riportate:
a) le indicazioni previste all'art. 3, comma 1, lettere a) e
b);
b) le modalita' di conservazione per i prodotti alimentari molto
deperibili, ove necessario;
c) la data di scadenza per le paste fresche e le paste fresche
con ripieno di cui alla legge 4 luglio 1967, n. 580;
d) il titolo alcolometrico volumico effettivo per le bevande
con contenuto alcolico superiore a 1,2% vol.
3. Per i prodotti della pasticceria e della panetteria l'elenco
degli ingredienti puo' essere riportato su un unico e apposito
cartello tenuto ben in vista.
4. La disposizione di cui al comma 3 si applica anche ai prodotti
di gelateria.
5. Per i prodotti della gastronomia, ivi comprese le preparazioni
alimentari pronte per cuocere, l'elenco degli ingredienti puo' essere
riportato su apposito registro o altro sistema equivalente da tenersi
bene in vista, a disposizione dell'acquirente, in prossimita' dei
banchi di esposizione dei prodotti alimentari.
6. Per i prodotti preincartati le indicazioni di cui al comma 2
possono figurare sul solo cartello applicato al comparto.
7. Per le bevande vendute mediante spillatura il cartello di cui
al comma 1 puo' essere applicato direttamente sull'impianto o a
fianco dello stesso.
8. Sui prodotti di cui al comma 1, nelle fasi precedenti la
vendita al consumatore, devono essere riportate le menzioni di cui
all'art. 3, comma 1, lettere a), b), e) ed h); tali menzioni possono
figurare anche solo sui documenti commerciali. 
----- Original Message -----

franci

unread,
Jan 29, 2014, 5:43:35 PM1/29/14
to pacchett...@googlegroups.com
Il problema sollevato da Lidia M sta nel fatto che, a mio parere, uno stabilimento registrato ex 852 (macelleria con laboratorio) non è abilitato a produrre preparazioni  PRECONFEZIONATE così come indicate dal 109 
----- Original Message -----
Sent: Monday, January 27, 2014 6:42 PM

Anna E. Cufone

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Feb 5, 2014, 6:35:41 AM2/5/14
to pacchett...@googlegroups.com, franc...@alice.it

Franci, ti riporto l’art 1 del Reg. CE 853 Art. 1 Ambito d’applicazione

5. a) Salvo espressa indicazione contraria, il presente regolamento non si applica al commercio al dettaglio.

b) Il presente regolamento si applica tuttavia al commercio al dettaglio quando le operazioni sono effettuate allo scopo di fornire alimenti di origine animale ad altri stabilimenti, salvo:

i) quando le operazioni si limitano al magazzinaggio o al trasporto, nel qual caso si applicano comunque i requisiti specifici di temperatura stabiliti nell’allegato III;

oppure

ii) quando la fornitura di alimenti di origine animale è effettuata unicamente da un laboratorio annesso all’esercizio di commercio al dettaglio ad un altro laboratorio annesso all’esercizio di commercio al dettaglio e, conformemente alla legislazione nazionale, tale fornitura costituisce un’attività marginale, localizzata e ristretta.

 

Nella traduzione italiana potrebbe lasciare dei dubbi (da laboratorio a laboratorio!?), però se guardiamo la versione originale inglese:

The supply of food of animal origin from the retail establishment is to other retail establishments only and, in accordance with national law, is a marginal, localised and restricted activity.

 

che io tradurrei:

<<quando la fornitura di alimenti di origine animale da parte di uno stabilimento di vendita al dettaglio ad un altro stabilimento di vendita al dettaglio solo e se è, conformemente alla legislazione nazionale, un'attività marginale, localizzata e ristretta.>>

 

Se non dovesse bastare, riporto le Linee guida applicative dell’853, dell’accordo stato regioni del 2009:

<< ….Ancora, non rientra nel campo di applicazione del Reg (CE) n. 853/2004 la fornitura di alimenti di origine animale da un esercizio di commercio al dettaglio ad un altro esercizio di commercio al dettaglio o di somministrazione nell’ambito della stesso Comune e dei Comuni limitrofi a condizione che l’attività in questione non rappresenti l’attività prevalente dell’impresa alimentare in termini di volumi. Pertanto le attività commerciali tipo “Cash and Carry” e i laboratori centralizzati di catene della grande distribuzione rientrano nell’ambito del campo di applicazione.>>

 

In tal caso si applica solamente il Reg CE 852, cioè non è richiesto il famoso bollino CE. 

Per la definizione di “attività localizzata, marginale e ristretta” ti riporto quella data nel DOCUMENTO DI LAVORO DEI SERVIZI DELLA COMMISSIONE Note esplicative di talune disposizioni in materia di flessibilità contenute nel “pacchetto igiene” Linee guida per le autorità competenti:

<<Per attività "localizzata" si intende che gli alimenti sono destinati unicamente al mercato locale e che l’esercizio rifornito è situato nelle immediate vicinanze.

Un’attività è "marginale" se rappresenta solo una modesta parte del fatturato dell’esercizio o se è l’attività commerciale principale dell’esercizio, ma rappresenta una piccola quantità di alimenti in termini assoluti.

Per attività "ristretta" si intende la fornitura limitata soltanto ad alcuni tipi di prodotti o di esercizi.>>

Saluti

Anna 

gir...@gmail.com

unread,
Jun 17, 2014, 12:53:09 PM6/17/14
to pacchett...@googlegroups.com
Salve Lidia M

ho il Suo stesso dubbio , ci sono state novità a riguardo?


Il giorno martedì 21 gennaio 2014 19:58:38 UTC+1, Lidia M ha scritto:
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