R: Re: Formazione alimentaristi

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maria.ant...@alice.it

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Mar 12, 2014, 10:52:28 AM3/12/14
to pacchett...@googlegroups.com

Salve a tutti! Sono un Veterinario consulente aziendale e leggo sempre le mail del gruppo che trovo piene di spunti interessanti. In merito alla formazione, n particolare al quesito delle colleghe toscane, penso che qualsiasi Delibera Regionale relativa all'applicazione di Regolamenti Comunitari, non possa che essere considerata di mero indirizzo e, quindi, non cogente. I requisti, contenuti nella Delibera e richiesti per i corsi, non sono obbligatori ai fini dell'adempimento che deriva dal Reg. Ce 852/2004, il mancato rispetto di tale obbligo è infatti sanzionato dal Decreto 193/2007 e non c'e alcuna disciplina sanzionatoria regionale al riguardo, a meno che non la conosca (nel qual caso mi farebbe piacere esserne informata). Quindi qualsiasi sanzione elevata in riferimento alla Delibera regionale non deve essere pagata.
Quanto alle linee di indirizzo nazionali, il Ministro Balduzzi aveva provato a proporre un decreto che stabiliva criteri uniformi ma tale decreto non è mai stato pubblicato, forse perchè impediva ai dipendenti ASL di fare docenza in corsi di formazione nei casi in cui potesse prefigurarsi un conflitto di interesse (quindi sempre)!!
Un saluto a tutti, Antonella Leo
----Messaggio originale----
Da: veronicanu...@gmail.com
Data: 11-mar-2014 11.20
A: <pacchett...@googlegroups.com>
Cc: "cappe...@virgilio.it"<cappe...@virgilio.it>
Ogg: Re: Formazione alimentaristi

Buongiorno, vorrei sapere come è andata a finire in merito visto che mi hanno appena richiesto un corso da responsabile e sono anche io nella stessa situazione di serana. grazie

Il giorno mercoledì 19 gennaio 2011 18:38:43 UTC+1, tanaglia ha scritto:
 Cari colleghi, seguo sempre con interesse le discussioni, dove spesso si trovano risposte a quesiti ancora inespressi, ma per questo problema ho bisogno di risposte precise.
Sono una libera professionista, collaboro con uno studio ma non siamo agenzia formativa, mi hanno contestato un attestato di formazione per responsabile attività complesse fatto internamente all'azienda, dicendo che la normativa (nota esplicativa della delibera regione toscana 559) prevede testualmente: che le aziende possano organizzare corsi interni per i propri addetti (e quindi non per i responsabili, che andrebbero formati in agenzia formativa accreditata). Avevo già affrontato il problema nel 2006, all'entrata in vigore della normativa (dgrt 1388/04), allora in una telefonata informale in regione mi dissero che non c'era motivo per formare il responsabile all'esterno, quindi potevo formare tutti,adesso un ispettore la pensa diversamente ed io non ho prove per contraddirlo. E' chiaro che se l'attestato non è valido il cliente si prenderà una sanzione per inadempienza, quindi mi preme avere le vostre opinioni, anche per il futuro; tra parentesi ne ho rilasciati diveri dal 2006 ad oggi, e nessuno ha mai contestato nulla.
Grazie, buon lavoro
Serena

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Anna E. Cufone

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Mar 14, 2014, 5:25:47 AM3/14/14
to pacchett...@googlegroups.com, maria.ant...@alice.it

Antonella sono d’accordo con te, se autocontrollo deve essere, l’azienda deve essere libera di formare i dipendenti come meglio crede (fermo restante la verifica del controllo ufficiale sulla correttezza ed efficacia).

Tra l’altro, nella guida SANCO/1955/2005 Rev. 3 c’è scritto:

“La formazione di cui all’allegato II, capitolo XII, del regolamento (CE) n. 852/2004 va inquadrata in un ampio contesto. Una formazione appropriata non richiede necessariamente una partecipazione a corsi di formazione, bensì può essere ottenuta anche attraverso campagne di informazione promosse dalle organizzazioni professionali o dalle competenti autorità, mediante manuali di corretta prassi operativa, ecc. “

Nella guida SANCO/1731/2008 Rev. 6:

“Esistono vari modi per impartire una formazione: formazione all’interno dell’impresa, organizzazione di corsi di formazione, campagne d'informazione promosse da organizzazioni professionali o dalle autorità competenti, manuali di buone pratiche ecc.”

E questo è ribadito anche in quella del 2012!

Se non che, alcune regioni si sono inventate il corso di formazione in sostituzione del libretto sanitario facendo un "minestrone".

Per esempio, il decreto della regione Calabria recita:

La partecipazione ai corsi previsti dal presente decreto e l’acquisizione del relativo attestato di formazione, assolve agli obblighi previsti in materia dal cap. XII All.II al reg CE 852

Ed ancora:

I titolari delle imprese alimentari trovati sprovvisti dell’attestato di formazione o che assumono alimentaristi sprovvisti dell’attestato di formazione, di cui al presente decreto, sono soggetti alle prescrizioni ed alle sanzioni previste per le violazioni al Reg CE 852/04”.

 

Nel mondo del business…..


Il giorno mercoledì 12 marzo 2014 15:52:28 UTC+1, antonella leo ha scritto:

Salve a tutti! Sono un Veterinario consulente aziendale e leggo sempre le mail del gruppo che trovo piene di spunti interessanti. In merito alla formazione, n particolare al quesito delle colleghe toscane, penso che qualsiasi Delibera Regionale relativa all'applicazione di Regolamenti Comunitari, non possa che essere considerata di mero indirizzo e, quindi, non cogente. I requisti, contenuti nella Delibera e richiesti per i corsi, non sono obbligatori ai fini dell'adempimento che deriva dal Reg. Ce 852/2004, il mancato rispetto di tale obbligo è infatti sanzionato dal Decreto 193/2007 e non c'e alcuna disciplina sanzionatoria regionale al riguardo, a meno che non la conosca (nel qual caso mi farebbe piacere esserne informata). Quindi qualsiasi sanzione elevata in riferimento alla Delibera regionale non deve essere pagata.
Quanto alle linee di indirizzo nazionali, il Ministro Balduzzi aveva provato a proporre un decreto che stabiliva criteri uniformi ma tale decreto non è mai stato pubblicato, forse perchè impediva ai dipendenti ASL di fare docenza in corsi di formazione nei casi in cui potesse prefigurarsi un conflitto di interesse (quindi sempre)!!
Un saluto a tutti, Antonella Leo
----Messaggio originale----
Da: veronicanu...@gmail.com
Data: 11-mar-2014 11.20
A: <pacchett...@googlegroups.com>

p.can...@gmail.com

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Nov 10, 2014, 6:36:48 AM11/10/14
to pacchett...@googlegroups.com, maria.ant...@alice.it
Buongiorno,
dopo tante ricerche ho trovato spunti interessanti su questo gruppo.
Da quello che leggo la bozza del decreto Balduzzi in merito alla formazione del personale alimentarista non è mai diventata legge, giusto?


Il giorno venerdì 14 marzo 2014 10:25:47 UTC+1, Anna E. Cufone ha scritto:

Antonella sono d’accordo con te, se autocontrollo deve essere, l’azienda deve essere libera di formare i dipendenti come meglio crede (fermo restante la verifica del controllo ufficiale sulla correttezza ed efficacia).

Tra l’altro, nella guida SANCO/1955/2005 Rev. 3 c’è scritto:

“La formazione di cui all’allegato II, capitolo XII, del regolamento (CE) n. 852/2004 va inquadrata in un ampio contesto. Una formazione appropriata non richiede necessariamente una partecipazione a corsi di formazione, bensì può essere ottenuta anche attraverso campagne di informazione promosse dalle organizzazioni professionali o dalle competenti autorità, mediante manuali di corretta prassi operativa, ecc. “

Nella guida SANCO/1731/2008 Rev. 6:

“Esistono vari modi per impartire una formazione: formazione all’interno dell’impresa, organizzazione di corsi di formazione, campagne d'informazione promosse da organizzazioni professionali o dalle autorità competenti, manuali di buone pratiche ecc.”

E questo è ribadito anche in quella del 2012!

Se non che, alcune regioni si sono inventate il corso di formazione in sostituzione del libretto sanitario facendo un "minestrone".

Per esempio, il decreto della regione Calabria recita:

La partecipazione ai corsi previsti dal presente decreto e l’acquisizione del relativo attestato di formazione, assolve agli obblighi previsti in materia dal cap. XII All.II al reg CE 852

Ed ancora:

I titolari delle imprese alimentari trovati sprovvisti dell’attestato di formazione o che assumono alimentaristi sprovvisti dell’attestato di formazione, di cui al presente decreto, sono soggetti alle prescrizioni ed alle sanzioni previste per le violazioni al Reg CE 852/04”.

 

Nel mondo del business…..


Il giorno mercoledì 12 marzo 2014 15:52:28 UTC+1, antonella leo ha scritto:

Salve a tutti! Sono un Veterinario consulente aziendale e leggo sempre le mail del gruppo che trovo piene di spunti interessanti. In merito alla formazione, n particolare al quesito delle colleghe toscane, penso che qualsiasi Delibera Regionale relativa all'applicazione di Regolamenti Comunitari, non possa che essere considerata di mero indirizzo e, quindi, non cogente. I requisti, contenuti nella Delibera e richiesti per i corsi, non sono obbligatori ai fini dell'adempimento che deriva dal Reg. Ce 852/2004, il mancato rispetto di tale obbligo è infatti sanzionato dal Decreto 193/2007 e non c'e alcuna disciplina sanzionatoria regionale al riguardo, a meno che non la conosca (nel qual caso mi farebbe piacere esserne informata). Quindi qualsiasi sanzione elevata in riferimento alla Delibera regionale non deve essere pagata.
Quanto alle linee di indirizzo nazionali, il Ministro Balduzzi aveva provato a proporre un decreto che stabiliva criteri uniformi ma tale decreto non è mai stato pubblicato, forse perchè impediva ai dipendenti ASL di fare docenza in corsi di formazione nei casi in cui potesse prefigurarsi un conflitto di interesse (quindi sempre)!!
Un saluto a tutti, Antonella Leo
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