In base al D.Lvo 109/92, l'etichetta - come ben saprà - deve essere
sempre completa di tutte le sue indicazioni, tranne 2 sole eccezioni:
1) i SEMILAVORATI e 2) i PRODOTTI SFUSI o PREINCARTATI per i quali,
appunto, non sono obbligatorie tutte le indicazioni di legge, ma
soltanto quelle essenziali.
Vale a dire: 1. DENOMINAZIONE DI VENDITA del prodotto
2. ELENCO DEGLI INGREDIENTI
C'è da notare, però, che nel caso di prodotti alimentari altamente
deperibili dal punto di vista microbiologico, occorre aggiungere anche
le MODALITA' DI CONSERVAZIONE e che solamente per le PASTE FRESCHE e
per quelle FARCITE di PRODUZIONE ARTIGIANALE è obbligatoria anche la
DATA DI SCADENZA.
Le voglio ricordare brevemente ed in parole povere, anche la
differenza tra PRECONFEZIONATO e PREINCARTATO: il primo è
quell'alimento prodotto al di fuori del punto di vendita, chiuso cioè
in una sua confezione originale; il secondo è quello avvolto in
materiale di confezionamento (a pezzi, a fette, ecc.) all'interno del
negozio stesso e solo per la vendita al consumatore finale che lì si
reca.
Per quanto concerne il 2° quesito, innanzitutto nelle macellerie
devono essere fornite le informazioni obbligatorie, per ogni taglio di
carne, mediante un cartello esposto sul banco di vendita o altro
sistema; tali informazioni devono essere espresse in una forma
chiara, esplicita e leggibile; quindi non è sufficiente ciò che dice
l’operatore "a voce", ma è assolutamente necessario esigere
l’etichetta o un cartello esposto che la possa sostituire.
Cosa bisogna riportare, dunque, sull’etichetta della carne bovina:
Il Decr. L.vo 27.1.92 n. 109, che vale per tutti gli alimenti, prevede
‐ Denominazione di vendita
‐ Quantità netta o nominale
‐ Termine minimo di conservazione
‐ Nome o Ragione Sociale o Marchio e Sede o del Fabbricante o del
Confezionatore o di un venditore stabilito nella CE
‐ Sede dello stabilimento di produzione o confezionamento
Il Reg. (CE) n. 1760/2000 art. 13 (informazioni obbligatorie per la
carne bovina) è più restrittivo:
‐ A) numero di riferimento o codice di riferimento (del singolo
animale,in genere la marca auricolare dell'animale, o di un gruppo di
animali)
‐ B) paese di nascita
‐ C) paese/i di ingrasso
‐ D) paese di macellazione e n. approvazione stabilimento(bollo
sanitario)
‐ E) paese/i di sezionamento e
n.ro/i di approvazione(marchio
d'identificazione)
Se le carni provengono da un animale nato, ingrassato e macellato in
Italia l’etichetta può riportare l’indicazione “Carni di bovino nato,
ingrassato e macellato in Italia” oppure semplicemente “origine
Italia”.
Se le confezioni di carni contengono "pezzi anatomici" provenienti da
bovini diversi, l’etichetta, oltre a quelle obbligatorie, deve fornire
esclusivamente le indicazioni comuni a tutte le carni.
Inoltre, il cartellino o le etichette per le carni esposte al pubblico
devono recare il prezzo unitario per chilogrammo, la specie e lo stato
fisico (fresche, congelate, scongelate).
Le ricordo anche che attualmente le carni bovine in commercio sono
suddivise in 3 tipi di carni, con la loro rispettiva denominazione di
vendita:
Vitello età alla macellazione fino a 8 mesi
Vitellone età alla macellazione da 8 – 12 mesi
Bovino Adulto
e che le modalità di vendita della carne sono:
• Al taglio/sfusa
• Preincartata
• Preconfezionata
Per quanto riguarda, invece, le CARNI c.d BIANCHE (Avicunicole),
l’etichettatura consente di rintracciare il prodotto in modo
completo.
La normativa vigente in Italia –introdotta con ordinanza del Ministro
della Salute 26/08/2005, successivamente modificata con altra
ordinanza del 17/12/2007 e attualmente prorogata fino al 31/12/2010
con decreto del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche
Sociali del 16/12/2008 – permette infatti al consumatore di conoscere
l’origine delle carni avicole.
L’etichetta contiene, oltre alla DENOMINAZIONE DI SPECIE e, nel caso
di carni sezionate, al TAGLIO ANATOMICO, anche: A) per le CARCASSE
INTERE, la sigla IT o ITALIA (per carni provenienti da altri paesi,
deve essere indicato il nome del Paese di origine) ed il N°
IDENTIFICATIVO DELL'ALLEVAMENTO, la DATA o LOTTO DI MACELLAZIONE, il N
° IDENTIFICATIVO dello STAB. di MACELLAZIONE; B) per le CARNI
SEZIONATE, invece, la sigla IT o ITALIA (per carni provenienti da
altri paesi, deve essere indicato il nome del Paese di origine) e la
SIGLA DELLA PROVINCIA ove è situato l'ALLEVAMENTO DI PROVENIENZA, la
DATA o LOTTO di SEZIONAMENTO, il N° IDENTIFICATIVO dello STAB. di
SEZIONAMENTO.
Per quanto concerne, infine, l'esempio da Lei riportato (Hamburger),
Le ricordo che per le carni macinate e le preparazioni di carne
l'etichetta deve contenere : i dati identificativi dello stabilimento
(il marchio d'identificazione dello stabilimento che ha effettuato la
preparazione e il confezionamento, se preconfezionato), peso netto,
denominazione di vendita, elenco degli ingredienti, la specie o le
specie da cui provengono le carni e, nel caso di mescolanza, la
percentuale di ciascuna specie, l'indicazione del lotto, la data di
scadenza, le modalità di conservazione.
Inoltre occorre dare indicazione circa il contenuto % di grasso ed il
rapporto collagene/proteine della carne.
Nella speranza di essere stato chiaro - chiedo a questo proposito il
conforto anche dei colleghi per eventuali precisazioni - Le invio
cordiali saluti.
Dr. R. Sgobazzi
AUSL Parma