Recentemente in un gruppo su Linkedin si è parlato di rintracciabilità.
Penso che il dibattito sia interessante per cui vi allego la pagina in questione che, a sua volta, vi rimanderà alla discussione originaria, in modo che non debba riscrivere tutto.
Come vedete, sull’obbligatorietà o meno della cosiddetta “rintracciabilità interna” continuano ad esserci due diverse linee di pensiero, nonostante ci siano esplicite indicazioni in varie linee guida.
Ne vogliamo parlare?
Inoltre, si è fatto un accenno all’obbligo di rintracciabilità per i prodotti raccolti direttamente in natura.
A questo proposito, su richiesta di una giovane collega, vorrei riportare le parti del regolamento in cui è esplicitata l’applicazione della rintracciabilità anche per la raccolta di questi prodotti (lei mi faceva l’esempio di pinoli ma vale per tutto):
<< Reg CE 178/2002 Articolo 18 Rintracciabilità
1. È disposta in tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione la rintracciabilità degli alimenti, dei mangimi, degli animali destinati alla produzione alimentare e di qualsiasi altra sostanza destinata o atta a entrare a far parte di un alimento o di un mangime >>
Cosa si intende per «fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione»:
<<16) qualsiasi fase, importazione compresa, a partire dalla produzione primaria di un alimento inclusa fino al magazzinaggio, al trasporto, alla vendita o erogazione al consumatore finale inclusi e, ove pertinente, l'importazione, la produzione, la lavorazione, il magazzinaggio, il trasporto, la distribuzione, la vendita e l'erogazione dei mangimi >>
Cosa si intende per «produzione primaria»:
<< 17) tutte le fasi della produzione, dell'allevamento o della coltivazione dei prodotti primari, compresi il raccolto, la mungitura e la produzione zootecnica precedente la macellazione e comprese la caccia e la pesca e la raccolta di prodotti selvatici >>