Ti ho inviato la nota di Modena da cui si comprende che neppure gli
addetti degli esercizi di alimentari , pescherie ecc. sono tenuti alla
frequentazione dei corsi perchè considerati categorie a rischio nullo,
comunque la nota della Giunta Regionale Campana (n.46 del 23.2.2005)
stabilisce che trattasi di formazione in sostituzione dell'ex libretto
sanitario, ovvero quello previsto dall'art. 14 della legge 283/62.
La Legge 283/62 riguarda esclusivamente gli addetti del settore
alimentare umano e non ha mai preteso di regolamentare ad esempio il
settore dei mangimi (novità ,se vogliamo, introdotta con il pacchetto
igiene, per quello che riguarda i requisiti).
Nell'elenco delle categorie di alimentaristi, individuati su due
livelli di rischio, sono comprese solamente attività della produzione
e vendita di alimenti per uso umano, con esclusione degli addetti del
settore ortofutticolo (che mi sembra siano esentati).
L'individuazione di corsi particolari per i responsabili delle
industrie alimentari viene fatta in forza del 155, ormai abrogato...
DAL TESTO:
livello di rischio 1: es. baristi, fornai ed addetti alla produzione
di pizze e similari; addetti alla vendita di alimenti sfusi e generi
alimentari escluso ortofrutta; addetti somministrazione/porzionamento
pasti in strutture socio-assistenziali e scolastiche;
livello di rischio 2: es. cuochi (ristorazione collettiva, scolastica,
aziendale, ristoranti e affini, etc.); pasticceri; gelatieri
(produzione); addetti gastronomia (produzione e vendita); addetti
produzione pasta fresca;addetti lavorazione latte e formaggi; addetti
macellazione, sezionamento, lavorazione, trasformazione e vendita di
carni, pesce e molluschi; addetti produzione ovoprodotti;
IN CONCLUSIONE
A questo punto mi viene un dubbio: non è che intendevano i libretti
sanitari di scorta agli animali? i passaporti? o eventuali corsi
destinati a parrucchieri e barbieri? eh eh eh ...
Cordiali saluti
Manlio Della Ciana
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