manl...@alice.it
unread,Jul 29, 2008, 2:42:15 AM7/29/08Sign in to reply to author
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to Pacchetto igiene
La definizione di consumatore finale è cambiata nel tempo ed è
importante al fine di definire le possibilità commerciali alla luce
delle modifiche legislative ed interpretative avvenute negli ultimi
anni tentare di fare il punto. Ovviamente per prima cosa è importante
a mio avviso chiedersi il motivo che sottintende a questa definizione
in quanto altrimenti potrebbe intendersi come frutto dell’ennesimo
bizantinismo. In effetti la distinzione tra consumatore finale ed
impresa alimentare ha la sua ragione d’essere nell’avere distinto le
attività soggette a riconoscimento da quelle soggette a semplice
autorizzazione sanitaria prima e a semplice notifica adesso: il
consumatore finale era ed è comunque l’ultimo destinatario della
filiera alimentare, per dirla in breve siamo noi quando acquistiamo o
riceviamo un alimento. Fin qui tutto semplice, ma le cose si
complicano quando ad un certo punto la norma ha equiparato il
ristoratore al consumatore finale e trattandone in special modo nella
legislazione sull’etichettatura si è detto di come ospedali,
ristoranti, mense ed altre collettività simili fossero da equiparare
al consumatore finale (art. 1 del DPR 322/82); il Ministero della
Sanità si spinse poi a chiarire con la Circolare n.51 del 5.8.82 come
il consumatore finale fosse colui che faceva uso del prodotto
alimentare per il proprio consumo, e “che non lo trasforma ai fini
della sua ulteriore commercializzazione”.
E’ il trasformare l’ alimento, quindi, che rappresenta il cuore del
problema, sotto intendendo in questa operazione di trasformazione
ulteriore una operazione che non solo implica un aumentato rischio per
il consumatore, ma un problema di ulteriore responsabilità, che
trascende la semplice conservazione.
Nel 1992 esce il D.l.vo 109/92, anch’esso in recepimento di una
direttiva comunitaria, e anch’esso all’art. 1, punto 2, lettera e)
equipara consumatore finale e ristoranti: “ consumatore il consumatore
finale nonché i ristoranti, gli ospedali, le mense ed altre
collettività analoghe, denominate di seguito collettività”.
Nel 1998 il DPR 309 per le immissione di carni macinate e
preparazioni di carne sul mercato il legislatore aveva previsto che
tali tipologie di prodotti, proprio in ragione di un preventivato
pericolo maggiore, potessero essere cedute al consumatore finale
solamente se provenienti da stabilimento riconosciuto.
Con l’avvento del pacchetto igiene e del Regolamento 178/02 è stata
data una nuova definizione di consumatore finale, o meglio il
consumatore finale viene definito per ciò che non fa: non produce, non
trasforma e non distribuisce alimenti; per dirla con il legislatore
comunitario “il consumatore finale di un prodotto alimentare – è
colui che – non utilizzi tale prodotto nell’ambito di una operazione
o attività di impresa del settore alimentare – intesa come – ogni
soggetto pubblico o privato, con o senza fini di lucro, che svolge una
qualsiasi delle attività connesse ad una delle fasi di produzione,
trasformazione e distribuzione degli alimenti”.
A questo punto è bene richiamarsi all’esenzione dal riconoscimento
previste nel Regolamento 853/2004 quando definendo l’ambito di
applicazione esclude il riconoscimento nel commercio al dettaglio
anche se destinato ad altri commercianti al dettaglio quando le
operazioni si limitano al magazzinaggio o al trasporto o se tale
fornitura da un laboratorio annesso al dettaglio ad altro laboratorio
annesso avviene come attività marginale, localizzata e ristretta.
Il regolamento demanda alla legislazione nazionale il compito di
definire cosa si intenda per attività marginale, localizzata
ristretta.
Con l’accordo Stato Regioni del 2 luglio 2007 si è tentato di definire
meglio il senso di tali aggettivi e nella Regione Emilia Romagna,
sulla scorta della Determina regionale 9746 /07 questa attività è
stata intesa in termini di volumi,come una attività non superiore al
40 % del lavorato/anno in un ambito territoriale circoscritto dal
comune e dai comuni limitrofi.
Agli operatori del settore è balzato subito all’occhio come tale
definizione dei limiti di tale deroga al riconoscimento suonasse più
formale che sostanziale e per due motivi ben precisi: da una parte la
difficoltà di andare a definire il volume di prodotto commercializzato
in questa maniera senza tener conto assolutamente delle diverse
tipologie di prodotto ( e quindi del differente rischio connesso) e
dall’altra all’ambito estremamente ristretto e penalizzante che certo
poco ha invogliato i piccoli produttori a dismettere il proprio
riconoscimento comunitario.
Mi sembrano abbastanza evidenti in questi anni i cambiamenti di rotta
del legislatore nei confronti del riconoscimento comunitario a cui si
vuole attribuire una particolare valenza: di contro gli stabilimenti
riconosciuti dovranno riconoscersi in una attività di
commercializzazione dei propri prodotti che non sia né marginale, né
localizzata e né ristretta . Esiste in poche parole una “dimensione” ,
delimitata da nuovi e vecchi obblighi derivanti dal riconoscimento,
che, basandosi sul bilanciamento dei costi e dei benefici, finirà a
breve per ridisegnare il panorama delle aziende alimentari. Il rischio
effettivo che si corre in questo frangente è che se in qualche misura
non si prenderanno le opportune decisioni le aziende, una volta
definite come artigianali o a capacità limitata, saranno costrette a
soccombere. Il ridefinire quindi l’ambito commerciale di tali aziende,
pur tenendo conto di una valutazione dei rischi, è una operazione
estremamente delicata. L’avere modificato la definizione di
consumatore finale ha in qualche misura rimesso in discussione il
futuro di piccole imprese alimentari che, riconosciute o meno, vengono
così a trovarsi nella spiacevole condizione di dover far quadrare i
conti del mattino con quelli della sera.
Nella nuova stesura della determina regionale a mio modesto parere
andrebbero ricercati gli elementi per consentire alle aziende in
possesso di riconoscimento la chance di dismetterlo qualora non
intenzionate a “fare il salto di qualità” ed al tempo consentire alle
piccole realtà di arrotondare il proprio bilancio ponendosi come
fornitori di prodotto. Equiparare la ristorazione al consumatore
finale per la cessione di prodotti RTE, infatti, rappresenterebbe un
ulteriore sbocco di mercato per siffatte aziende, che troverebbero
quindi una loro collocazione nel mercato locale.
Ci risulta chiara l’obiezione di un mercato produttivo con standard di
garanzia per la sicurezza alimentare diversificati, tuttavia tale
distinzione è già presente nel momento che si riconoscono regimi
diversi alle aziende che stanno sul mercato; suona decisamente male
dirlo ma le garanzie fornite dal produttore non possono essere le
stesse per il semplice motivo che hanno un costo e che tale costo è
sostenibile solo da parte di aziende che raggiungono una dimensione
che possiamo definire “industriale”.
Fino all’altro giorno la legislazione ammetteva quindi almeno 4
tipologie di produzioni: riconosciute industriali, riconosciute
artigianali e/o a capacità limitata, soggette ad autorizzazione
sanitaria , soggette ad autorizzazione sanitaria con obblighi
semplificati per la sicurezza alimentare.
Il Pacchetto igiene distingue solo tra attività riconosciute e
registrate, fornendo tuttavia alle legislazioni nazionali la
responsabilità di “governare” le situazioni locali: forse sarebbe
utile qualche studio di settore per capire come potrebbero evolvere
questi scenari, non solo da un punto di vista della sicurezza
alimentare ma anche delle dinamiche socio economiche, per l’impatto
che possono avere nel territorio.