accesso animali di affezione in locali pubblici - compatibilità

99 views
Skip to first unread message

Manlio Della Ciana

unread,
Aug 18, 2014, 9:41:39 AM8/18/14
to pacchett...@googlegroups.com
E' un argomento, quello del libero accesso di cani e gatti, nei locali e negli spazi pubblici, che ciclicamente torna di attualità: la diffusione poi a mezzo stampa di un regolamento approvato dall' ANCI nel dicembre 2013 ha dato luogo a diverse polemiche che quotidianamente approdano agli uffici delle ASL e sui mezzi di informazione. Possono o non possono entrare i cani ed i gatti nei pubblici esercizi, tra cui ristoranti, supermercati, ospedali ecc. ecc.? 
Diciamo subito che il Ministero ha dato la sua interpretazione "autentica" relativamente al regolamento 852/2004 e che di seguito riporto:

QUESITO
La Regione Friuli Venezia Giulia ha recentemente approvato la legge regionale 11 ottobre 2012, n. 
20 "Norme per il benessere e la tutela degli animali di affezione".
In particolare l'art. 20 riguarda l'accesso negli esercizi pubblici, commerciali e nei locali e uffici 
aperti al pubblico:
1. I cani, accompagnati dal detentore, hanno accesso a tutti gli esercizi pubblici e commerciali, 
nonché ai locali e uffici aperti al pubblico presenti sul territorio regionale.
2. I detentori che conducono i cani negli esercizi, locali e uffici di cui al comma 1, sono tenuti a 
usare sia guinzaglio che museruola, qualora prevista dalla normativa statale, avendo cura che i 
cani non sporchino e non creino disturbo o danno alcuno.
3. Il regolamento di cui all'articolo 36 definisce le misure generali di sicurezza e le forme di 
promozione dell'accessibilità.
4. Il responsabile degli esercizi pubblici e commerciali, nonché dei locali e degli uffici aperti al 
pubblico può adottare misure limitative all'accesso, previa comunicazione al Sindaco.
Come è noto il regolamento (CE) N. 852/2004 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL 
CONSIGLIO del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari nell'allegato II , capitolo IX 
,comma 4 prevede che:
Occorre predisporre procedure adeguate per controllare gli animali infestanti e per impedire agli 
animali domestici di accedere ai luoghi dove gli alimenti sono preparati, trattati o conservati 
(ovvero, qualora l'autorità competente autorizzi tale accesso in circostanze speciali, impedire che 
esso sia fonte di contaminazioni).
Con la presente si chiede di conoscere quale sia l'interpretazione di codesto spettabile 
Ministero sull'accesso agli animali domestici ai luoghi dove gli alimenti sono preparati, trattati
o conservati (ovvero, qualora l'autorità competente autorizzi tale accesso in circostanze 
speciali, impedire che esso sia fonte di contaminazioni).
In particolare è possibile permettere l'accesso agli animali d'affezione nei pubblici esercizi quali ad
esempio supermercati dove i cibi sono conservati in modo che gli stessi non possano essere 
contaminati perché sono chiusi in contenitori di plastica o di cartone?
Oppure in tutti i supermercati sia che questi vendano cibi freschi sia conservati (sia in contenitori 
chiusi che aperti) è vietato l'accesso?
Qual è l'autorità che può autorizzare l' accesso in circostanze speciali in modo da impedire che 
esso sia fonte di contaminazioni ?
RISPOSTA
In riferimento ai quesiti posti si riportanto i seguenti elementi di risposta.
L'Accordo tra il Ministro della Salute, le regioni e Province autonome di Trento e Bolzano in 
materia di benessere degli animali e pet therapy del 6 febbraio 2003 (D.P.C.M. del 28 febbraio 
2003) prevede che le Regioni promuovano il contatto delle persone con gli animali da compagnia 
rendendo tutti i luoghi pubblici, ivi compresi i mezzi di trasporto, accessibili anche per gli animali 
domestici affermando l'importanza della valenza che gli animali d'affezione rappresentano per la 
cittadinanza.
In merito all'accesso degli animali domestici ai luoghi dove gli alimenti sono preparati, trattati o 
conservati vige quanto previsto dal Regolamento comunitario di riferimento (Reg. CE 852/2004).
La legislazione nazionale e comunitaria, infatti, vieta l'ingresso di animali domestici 
esclusivamente nel caso di luoghi in cui si preparano, manipolano o si conservano alimenti 
(come le cucine), lasciando la facoltà al titolare/gestore della struttura la possibilità di consentire
o meno l'ingresso di animali in tutti gli altri locali pubblici o aperti al pubblico (compresi quelli 
ove avviene la somministrazione degli alimenti come le sale di consumazione dei ristoranti).
Si sottolinea inoltre che nei supermercati e nei negozi di generi alimentari, fermo restando 
l'opportunità di offrire adeguate condizioni di attesa esterna dei cani, l'accesso degli stessi può 
essere consentito, alle dovute condizioni, unicamente nelle aree di esposizione di alimenti protetti
fino alle aree di cessione di prodotti preincartati.
Infine, il Ministero della Salute, negli ultimi anni, anche in collaborazione con le principali 
Associazioni nazionali di protezione degli animali, ha realizzato e promosso numerose iniziative 
volte a favorire l'accesso degli animali nei locali pubblici, nelle località turistiche, sui mezzi di 
trasporto pubblici e privati (Trenitalia, NTV), nel rispetto delle leggi vigenti e della civile 
convivenza.

Nel manuale pubblicato da Federazione italiana pubblici esercizi (Fipe) e concordato con ANCI si legge che comunque per quello che riguarda i luoghi di somministrazione alimenti (ristoranti, stand, ecc, il gestore può non accettare l'ingesso degli animali nei propri locali, purchè apponga la vignetta di attenzione all'ingresso dei locali, specificando appunto che tali animali non sono ammessi (al contrario prima si trovavano cartelli con l'indicazione del permesso- pet friendly-.
I negozi di alimentari ed i supermercato non vengono classificati come pubblici esercizi, per cui quando si fa la spesa i cani devono rimanere fuori.
Altro aspetto di interesse è che spesso gli stessi comuni non hanno adeguato i propri regolamenti comunali di igiene e quindi nonostante abbaino aderito all'iniziativa affinchè la stessa abbia valore dovrà essere previsto un adeguamento della norma modificando i propri regolamenti comunali.
MDC

Manlio Della Ciana

unread,
Oct 30, 2014, 6:22:39 AM10/30/14
to pacchett...@googlegroups.com
Rispetto a questo problema vi sono diverse Amministrazioni che si stanno muovendo in accordo con le Associazioni di categoria per modificare i propri regolamenti di igiene.
A tale proposito vi riporto il testo dell'articolo relativo modificato e che tiene conto delle esigenze che da più parti vengono prospettate per consentire l'accesso condizionato di animali domestici da compagnia i pubblici esercizi ove sono presenti alimenti.

E' consentito l'accesso degli animali domestici da compagnia  negli esercizi pubblici, riconducibili all’art. 86 del TULPS,  in cui si somministrano alimenti e bevande o è prevista l’esclusiva vendita, nei casi di seguito indicati e sotto l'osservanza delle seguenti prescrizioni:

-     ai cani guida dei non vedenti;

-     agli animali domestici formalmente inseriti nel programma di assistenza terapeutica da parte della struttura medica competente dell'ASL e che risultino  essere sottoposti a verifica da parte del Servizio Veterinario dell'ASL ed identificati da pettorina bianco-rossa;

-     alle persone accompagnate dal proprio animale domestico  negli esercizi pubblici in cui si vendono e/o somministrano alimenti e bevande i cui titolari lo consentano e contrassegnati da apposito cartello esposto all'ingresso del locale e alle seguenti condizioni:

gli animali domestici dovranno essere custoditi dal proprietario ai fini della prevenzione di danni o lesioni a persone, animali o cose utilizzando il guinzaglio corto e  museruola rigida o morbida  o idonei contenitori per impedire la libera circolazione di detti animali nei luoghi aperti al pubblico;

il proprietario è  comunque responsabile del comportamento dell’animale domestico che non deve disturbare o procurare  lesioni ad altri , deve essere pulito e senza evidenti  segni di  malattia .
Il proprietario inoltre  deve far fronte ad eventuali  inconvenienti igienici procurati dall’animale domestico provvedendo alla loro rimozione immediata; l'esercente è responsabile del mancato o incompleto ripristino delle condizioni igieniche necessarie.

      Nel ristorante dovrà essere disponibile  un reparto appositamente segnalato, riservato ai proprietari di animali domestici  accompagnati dal proprio animale, fisicamente separato dagli altri ambienti; tale reparto può comunque essere comunicante con gli altri locali dell'esercizio.

             Nei locali destinati alla vendita e/o all’esposizione di alimenti   viene permesso l’ingresso agli animali unicamente nelle aree di esposizione di alimenti protetti

fino alle aree di cessione di prodotti preincartati,  questi  alimenti dovranno  essere protetti  e mantenuti ad una altezza che ne precluda l’accesso agli animali medesimi.

      I titolari degli esercizi pubblici di somministrazione che intendono far accedere gli animali domestici  nel rispetto delle prescrizioni e condizioni di cui sopra sono obbligati a tenere esposto un cartello all'ingresso dell'esercizio indicante questa possibilità e verificare che tali condizioni siano rispettate.

Nei pubblici esercizi ove il  titolare/gestore della struttura esercita la possibilità di consentire  l'ingresso di animali deve essere valutata l'opportunità di offrire adeguate condizioni di attesa anche predisponendo attrezzature dedicate per la somministrazione di acqua/alimenti la cui gestione non può avvenire all’interno dei locali ove si manipolano gli stessi."

Che ne pensate???


Cordiali saluti

Manlio DELLA CIANA
Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages