Quesito su funzionalità SINTESI/TRACES

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LucaTaffetani

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Apr 24, 2010, 3:50:55 AM4/24/10
to pacchett...@googlegroups.com

Avrei necessità di avere notizie relative all'istituzione (norme e obbligatorietà di utilizzo) e alla funzionalità del sistema SINTESI. Mentre del sistema TRACES, per il quale si trovano maggiori riferimenti (anche normativi), ho dei dubbi soprattutto relativi alla spedizione degli alimenti di o.a. e sul campo di applicazione in generale. Grazie.

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manliodc

unread,
May 5, 2010, 5:57:27 AM5/5/10
to Pacchetto igiene
Caro collega scusami del ritardo ma cerco di risponderti prendendo a
prestito le indicazioni dell' amico Alfonsetti, che dirige l' UVAC di
Verona e che puoi scaricare in originale da:
http://www.api-online.it/italiano/documenti/info_sani/SISTEMA%20DI%20ALLERTA.pdf
Il documento è del 1.3.2004, per cui i riferimenti ad Animo sono stati
superati con l'istituzione di Traces.


SISTEMA DI ALLERTA, PROCEDURE DEI CONTROLLI SANITARI NELL'AMBITO DELLE
IMPORTAZIONI E NEGLI SCAMBI INTRACOMUNITARI
Dr. Michelangelo Alfonsetti - Diretore U.V.A.C. Regione Veneto, Verona
t
Il 1° maggio 2004, il numero dei Paesi Membri appartenenti all'Unione
Europea passerà da 15 a 25 con l'entrata effettiva dei seguenti stati:
Cipro, Estonia, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Repubblica Ceca,
Slovenia, Slovacchia ed Ungheria.
Tale ingresso comporterà che i flussi commerciali intrattenuti con gli
Stati sopra individuati ricadranno nel regime degli scambi
intracomunitari. Al fine di fornire agli operatori interessati le
informazioni necessarie al rispetto degli obblighi conseguenti da tale
cambiamento descriverò il Sistema d'Allerta, il sistema operativo
sanitario dei P.I.F. (Posti d'Ispezione Frontalieri) e degli U.V.A.C.
(Uffici Veterinari Adempimenti Comunitari).
SISTEMA D'ALLERTA
La direttiva 92/59/CEE del Consiglio del 29/giugno/1992 aveva previsto
un sistema di allerta per gli alimenti e i prodotti industriali, ma
non per i mangimi; dopo la gravissima crisi alimentare dovute alla
B.S.E. e alla diossina si è ritenuto necessario istituire un sistema
migliore e più ampio.
Nasce così il Sistema d'allerta sotto forma di rete, previsto
dall'art. 50 del regolamento CE n° 178/2002 del 28/01/2002 "che
stabilisce i principi e i requisiti della legislazione alimentare,
istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa
procedure nel campo della sicurezza alimentare" per notificare in
tempo reale un rischio diretto o indiretto per la salute umana dovuto
ad alimenti o mangimi.
I partecipanti sono gli Stati membri, la Commissione e l'Autorità, i
quali designano ciascuno un punto di contatto che diventa membro della
rete; la responsabilità della gestione della rete è affidata alla
Commissione.
Quando un Paese membro della rete nell'attività di controllo riscontra
un grave rischio, diretto o indiretto, per la salute umana causato da
alimenti o mangimi, deve immediatamente trasmettere alla Commissione
tutte le informazioni in suo possesso e i provvedimenti da adottare
che consistono in:
a) Importazione: i P.I.F. sottopongono a sequestro le prime 10 partite
oggetto dell'allerta o positivi ed effettuano controlli materiali e di
laboratorio (art. 22, comma 2 del D.L.vo n°. 80/2000;
b) Scambi: gli U.V.A.C in collaborazione con i servizi veterinari
delle A.S.L dispongono il vincolo sanitario delle prime 5 partite, che
saranno sottoposte a controllo materiale e di laboratorio (D. Lgs. n°.
181/1999, art. 14 bis).
PROCEDURE E CONTROLLI SANITARI IN IMPORTAZIONE
Il responsabile della partita è lo spedizioniere doganale, mentre con
la definizione di partita s'identifica la quantità di prodotti della
stessa natura, con medesima provenienza, oggetto dello stesso
certificato o documenti veterinari, trasportata con lo stesso mezzo.
Tali partite sono sottoposte ad un sistematico controllo presso i
P.I.F. ( Posti d'Ispezione Frontalieri), riconosciuti dal D. Lgs.
80/2000 per l'esecuzione dei controlli veterinari su prodotti ed
animali in importazione, ricordando che i requisiti per l'importazione
sono il
rispetto delle prescrizioni veterinarie stabilite dalle norme
comunitarie e in assenza, dalla normativa nazionale.
Pertanto, tutte le partite di prodotti dell'acquacoltura e della
pesca, provenienti da un Paese terzo, entrano nella UE solo attraverso
i PIF per essere tutte sottoposte a controllo veterinario.
L'interessato al carico deve preventivamente fornire al P.I.F.
d'entrata le informazioni, previste per legge, mediante compilazione e
consegna del certificato (DVCE: Documento Veterinario Comune
d'Entrata, certificazione attestante il controllo dei prodotti di
origine animale, semplificata, armonizzato al fine di ridurre i
problemi legati all'uso di lingue diverse che sostituisce l'allegato
B. Certificato di passaggio alla frontiera per gli animali, come da
Regolamento CE N. 282/2004 ) di cui alla decisione 2003/279/CE.
Il Veterinario ufficiale è tenuto a controllare i manifesti di bordo
delle navi e degli aerei al fine di verificare la concordanza con le
dichiarazioni e i documenti presentati.
Si ricorda che i controlli del veterinario ufficiale sono i seguenti:
1.Consultazione, per ciascuna partita, dello schedario informatizzato
delle partite oggetto di rispedizione (allegato 1 Decisione 92/438/
CEE);
2.Consultazione della banca dati relativa alle condizioni comunitarie
d'importazione degli animali vivi e prodotti (divieti) (allegato 2
Decisione 92/438/CEE);
3.Controllo documentale: verifica della corrispondenza delle
informazioni precedentemente ricevute con quelle contenute nei
certificati sanitari o documenti veterinari, di cui all'art. 7, comma
1, lettera a);
4.Controllo d'identità: il controllo d'identità va effettuato al fine
di accertare che i prodotti siano conformi ai dati riportati nei
certificati o documenti di accompagnamento e comprende la verifica
dell'integrità dei sigilli e relativo numero, il controllo della
conformità e la presenza delle stampigliature, dei marchi ufficiali o
dei marchi di salubrità che identificano il Paese e lo stabilimento,
il controllo dell'etichettatura specifica;
5.Controllo materiale: verifica che le partite siano conformi ai
requisiti previsti dalla normativa comunitaria specifica o, in sua
assenza, alla normativa nazionale, e siano idonei agli scopi
specificati nel certificato.
Ricordo infine l' apparato sanzionatorio, di cui all'art. 28 del
D.Lgs. 80/2000:
* comma 1: chiunque introduce nel territorio nazionale animali o
prodotti senza sottoporli ai prescritti controlli veterinari è punito
con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 7.746,85 a euro
46.481,12 per ciascuna partita;
* comma 2: chiunque effettua il transito dei prodotti di cui al comma
1 nel territorio nazionale senza l'autorizzazione prevista dall'art.
11 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.164,57
a euro 30.987,41 per ciascuna partita.
PROCEDURE E CONTROLLI SANITARI NEGLI SCAMBI INTRACOMUNITARI
Gli U.V.A.C. sono stati istituiti con D.Lgs. 30.01.93, n° 27 che attua
la direttiva 89/608/CEE relativa alla mutua assistenza tra autorità
amministrative per assicurare la corretta applicazione della
legislazione veterinaria e zootecnica. I loro compiti sono:
- organizzazione, anche su indicazioni generali o particolari della
D.G.V.A. (Direzione Generale Veterinaria Alimenti) del Ministero della
Salute, delle percentuali dei controlli sanitari
- applicazione, in collaborazione con le ASL, dei provvedimenti
restrittivi emanati dal Ministero della Salute
- coordinamento e verifica dell'uniformità delle attività di controllo
effettuate dalle ASL (in collaborazione con Regioni)
- gestione dei flussi informativi relativi agli scambi comunitari
- consulenza tecnico legislativa.Data la notevole mole di dati degli
UVAC e PIF è stato ultimamente creato dal Ministero della Salute un
Sistema Integrato per gli Scambi e le Importazioni (S.INTE.S.I.) che
consente di censire, via informatica, l'arrivo delle partite di
animali e relativi prodotti, di organizzare i controlli sanitari e di
verificare con i messaggi ANIMO situazioni di irregolarità. Tutti gli
operatori, primi destinatari materiali, che scambiano animali vivi e/o
prodotti di origine animale, devono preventivamente essere registrati/
convenzionati presso l'UVAC competente per regione.
P.I.F. in Italia
La registrazione ha la funzione preminente di autorizzare agli scambi
gli operatori del settore e gli obblighi della registrazione risultano
essere:
*
*
*
*
*
prenotificare le partite all'UVAC e alla ASL: gli animali nelle 24 ore
precedenti l'arrivo; i prodotti 24 o 48 (prefestivo) ore prima
dell'arrivo;
informare l'UVAC e l'AUSL sull'evoluzione dell'azienda (cessazione,
trasformazione, variazione, ecc...);
verificare la corrispondenza tra i certificati o documenti di
accompagnamento e la partita;
rispettare le disposizioni impartite dall'autorità sanitaria a tutela
della salute pubblica o della sanità animale;
avvisare l'UVAC e l'AUSL in caso di discordanze nelle verifiche.
Ricordo che con la sottoscrizione della convenzione è "delegata"
all'operatore la fase iniziale dei controlli; la convenzione è
sottoscritta da tutte le aziende, tranne quelle obbligate dalla
normativa vigente alla presenza del veterinario ufficiale.
Gli obblighi della Convenzione risultano essere:
per i prodotti: *
*
*
verificare le condizioni di trasporto (es. pulizia, disinfezione,
catena del freddo, ecc...)
in caso di frazionamento della partita, al fine della tracciabilità,
conservare i dati dei destinatari per un periodo non inferiore ai sei
mesi, consentendo l'accesso alle Autorità;
segnalare all'AUSL e all'UVAC ogni alterazione o anomalia riscontrata.
per gli animali vivi:
*
*
*
verificare le modalità del trasporto, sotto il profilo del benessere
animale;
verificare la corrispondenza della partita con la certificazione;
provvedere all'isolamento dell'intera partita e in caso di
manifestazioni di sintomi di malattie denunciabili e avvisare le
Autorità.
I documenti richiesti per effettuare tale registrazione risultano
essere i seguenti:
1.Autorizzazione sanitaria;
2.Originale dell'attestazione del Certificato di attribuzione del
numero di Partita I.V.A., rilasciata dall'Agenzia delle Entrate (mod.
AA6/1)*;
3.Visura di certificazione, rilasciata dall'Ufficio Registro delle
Imprese della Camera di Commercio*;
4.Marca da bollo di euro 10,33;
5.Copia fotostatica del documento di riconoscimento e del Codice
Fiscale*;
*AUTOCERTIFICAZIONE: i documenti con l'asterisco possono essere
autocertificati dal legale rappresentante ai sensi della normativa
vigente.
Con il rilascio del numero di registrazione il sistema SINTESI
attribuisce al primo destinatario della merce una User-id e una
Password, al fine di prenotificare le partite tramite il Sistema
telematico. L'UVAC fornisce all'operatore, all'atto dell'iscrizione,
le modalità per accedere al Sistema e scaricare i relativi programmi
ed in caso di non funzionamento del Sistema, è consentito agli
operatori prenotificare l'arrivo delle partite a mezzo fax.
Ricordo infine, come già precedentemente accennato anche per i P.I.F.,
il sistema sanzionatorio del D.Lgs. 28/93 che è previsto dall'art. 13
bis, introdotto dall'art. 56 della Legge 128/98; nella fattispecie
sono sanzionate tutte le violazioni degli obblighi previsti dagli
articoli 5 e 11 del D.L.vo 28/93 che si possono così riassumere:
violazioni art. 5 (prodotti):
*
*
*
*
*
*
*
scambi senza preventiva registrazione: sanzione da 1.549,37 a
20.658,28 euro;
scambi senza stipula convenzione: sanzione da 2.582,28 a 25.822,85
euro;
chi registrato non ottempera all'obbligo della segnalazione: sanzione
da 516,00 a 1.549,00 euro;
violazioni all'art. 11 (animali):
scambi senza preventiva registrazione: sanzione da 1.549,37 a
20.658,28 euro;
scambi senza stipula convenzione: sanzione da 2.582,28 a 25.822,85
euro;
chi registrato non ottempera all'obbligo della segnalazione: sanzione
da 516,00 a 1.549,00 euro.
Segnalo inoltre che tra breve il Sistema Informatico veterinario ANIMO
verrà sostituito dal Sistema informatico veterinario integrato
"TRACES", di cui alla decisione2003/623/CE.
Per ulteriori informazioni si segnala il sito Internet dove sono
forniti gli indirizzi ed i recapiti telefonici degli U.V.A.C. e dei
P.I.F.:
www.ministerosalute.it/index.jsp e cliccare uffici territoriali


Mi sembra che vi siano tutte le informazioni richieste, compresi i
riferimenti sanzionatori in caso di inadempienza, in ogni caso ti
conviene metterti in comunicazione con l' UVAC di Parma. Nel sito del
ministero trovi tutto si sintesi e su come installarlo.
vedi anche: http://alimvet.sanita.it/SVI/novita/
http://alimvet.sanita.it/sintesi/default.asp



Presto metterò a disposizione un file relativo agli aspetti più
pratici di sintesi. anche perchè è un sistema un pò tristo.
Manlio Della Ciana
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